§ 5.2.189 - L.R. 29 dicembre 2016, n. 35.
Legge di stabilità 2017 - 2019


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:29/12/2016
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Finanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rimodulazioni di spese pluriennali)
Art. 2.  (Modifiche agli articoli 44, 88 e 91 della l.r. 10/2003)
Art. 3.  (Modifica all’articolo 8 della l.r. 11/2011)
Art. 4.  (Misure straordinarie per la continuità aziendale di ASAM S.p.A.)
Art. 5.  (Politiche per l'integrazione dei servizi e la promozione degli investimenti nel trasporto pubblico regionale e locale)
Art. 6.  (Risorse per il trasporto pubblico locale)
Art. 7.  (Disposizioni per pagamenti a favore di Regione)
Art. 8.  (Dote trasporti per viaggiatori abbonati sui servizi ferroviari a lunga percorrenza)
Art. 9.  (Modifiche alla l.r. 19/2007 e alla l.r. 3/2008)
Art. 10.  (Norme transitorie e norma finanziaria)
Art. 11.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.189 - L.R. 29 dicembre 2016, n. 35.

Legge di stabilità 2017 - 2019

(B.U. 30 dicembre 2016, n. 52, suppl.)

 

Art. 1. (Finanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rimodulazioni di spese pluriennali)

1. Per il triennio 2017/2019 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative a interventi previsti da leggi regionali di spesa nonché dalla presente legge, ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 'Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.').

2. Sono autorizzate per il triennio 2017/2019 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui alla allegata tabella B, ai sensi della lettera c) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014).

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014).

4. Al fine di garantire la piena operatività degli interventi strategici del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 a supporto dell'internazionalizzazione delle PMI lombarde, è istituito un Fondo per la concessione di finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi, con una dotazione iniziale pari a euro 13.000.000,00 nel 2017, alimentato dalle risorse allocate alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

5. Il Fondo è conferito in gestione al soggetto esterno individuato nel rispetto delle procedure di cui al comma 2 dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); la Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina criteri e modalità di gestione del Fondo.

6. E' autorizzata alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019 la spesa di euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2017-2019 da destinare, tramite provvedimento di Giunta, ad Éupolis Lombardia per lo svolgimento di tutte le attività necessarie all'ammissione e alla frequenza, in soprannumero, ai corsi di formazione specifica in medicina generale, dei laureati in medicina e chirurgia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 (Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario) nei corsi di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 (Attuazione della direttiva n. 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale, a norma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212).

7. In continuità con le misure di contenimento della spesa pubblica attuate sinora da Regione Lombardia, i soggetti di cui alla sezione I dell'allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), eccetto l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Lombardia (ARPA) e l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA), e le società a partecipazione regionale Navigli Lombardi Scarl ed Explora s.c.p.a. di cui all'allegato A2 della l.r. 30/2006, concorrono alle misure di contenimento della spesa attraverso la riduzione dei contributi di funzionamento annuali, in misura del 5 per cento rispetto all'importo assestato dell'esercizio finanziario 2016, o attraverso la restituzione, in corrispondente misura, di quota parte dell'avanzo libero, certificato sulla base delle risultanze del rendiconto 2015. In quest'ultima ipotesi le relative risorse sono introitate al Titolo 3 'Entrate extratributarie' - Tipologia 400 'Altre entrate da redditi da capitale' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2017/2019.

8. L'ARPA contribuisce alle misure di contenimento della spesa relative agli enti dipendenti di cui alla Sezione I dell'allegato A1 della l.r. 30/2006, trasferendo a Regione, per ciascun anno del triennio 2017/2019, una somma pari a euro 4.000.000,00. Le relative risorse sono introitate al Titolo 2 'Trasferimenti correnti' - Tipologia 101'Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2017/2019.

9. Nell'ambito delle iniziative sperimentali volte alla separazione tra l'infrastruttura e la gestione nel sistema degli impianti di risalita lombardi è autorizzata, per l'anno 2017, la concessione di prestiti da erogarsi agli enti locali tramite Finlombarda S.p.A. nell'ambito delle risorse in disponibilità dei fondi in gestione alla stessa. La Giunta regionale provvede alla individuazione dell'ammontare dei finanziamenti e alla definizione dei termini e delle condizioni per l'erogazione. Sono fatte salve comunque le necessità di cassa necessarie a garantire la liquidazione dei contributi concessi ai soggetti beneficiari a valere sulle misure attive dalle singole direzioni generali.

10. Al fine della concessione dei finanziamenti di cui al comma 9, le risorse in disponibilità di Finlombarda S.p.A. sono introitate in entrata al Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie" - Tipologia 300 "Riscossione crediti di medio - lungo termine" e allocate in spesa alla missione 1 'Servizi Istituzionali, generali e di gestione', - programma 03 'Gestione economica, finanziaria - Titolo 3 "Spese per incremento di attività finanziaria" del bilancio regionale 2017/2019.

11. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento al bilancio 2014-2016 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) è autorizzata l'ulteriore spesa rispettivamente di euro 336.000,00 sul 2017 e di euro 364.000,00 sul 2018 a valere sulle risorse appositamente stanziate alla missione 6 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 01 'Sport e tempo libero' - Titolo 1 'Spese correnti' per il finanziamento dei seguenti grandi eventi sportivi e per gli importi di seguito riportati [1]:

 

DISCIPLINA

EVENTO

2017

LUOGO

CONTRIBUTO RL

Pallavolo

Campionato Europeo Under 18 Femminile (II° fase qualificazione)

Dal 12 al 15 Gennaio

Milano (Centro Pavesi)

10.000

Ciclismo

MTB challenge mondiale Juniores e gara hc categoria

12 Marzo

Milano 'Montagnetta'

20.000

Ciclismo

19° Trofeo Alfredo Binda UCI WOMEN'S WORLDTOUR

19 Marzo

Cittiglio (VA)

20.000

Sci Alpinismo

Coppa del Mondo Sci Alpinismo, Ski Raid Adamello

Aprile

Passo del Tonale (BS)

20.000

Sci

Criterium Cuccioli

1 e 2 Aprile

Santa Caterina (SO)

15.000

Pitch&Putt

IPPA WORLD STROKEPLAY CHAMPIONSHIP

Dal 6 al 9 Aprile

Busto Arsizio (VA)

10.000

Motociclismo

WORLD CHAMPIONSHIP MOTOCROSS MXGP di LOMBARDIA

8 e 9 Luglio

Mantova

60.000

Tennis

CAMPIONATI EUROPEI UNDER 12

Dal 26 al 30 Luglio

Rezzato (BS)

15.000

Corsa in Montagna

CAMPIONATO MONDIALE World Mountain Race Festival -Disciplina Classica -Lunghe Distanze

30 Luglio 6 Agosto

Premana (LC)

20.000

Vela

-World Cup Waszp -420 World Team Racing Championship

1 al 5 Agosto 23 al 26 Agosto

Campione del Garda (BS)

15.000

Tennis

ATP Masters Under 21

Dal 8 al 12 Novembre

Milano (Fiera Milano)

200.000

Sci

SGAMBEDA (maratona di Gran Fondo)

Dicembre

Livigno (SO)

20.000

Sci

COPPA DEL MONDO -Discesa Libera Maschile -Discesa Combinata

Dicembre

Bormio (SO)

300.000

 

12. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 11 restano confermati i criteri e le modalità già stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2016, n. 4763 (Criteri e modalità per l'erogazione di contributi a grandi eventi sportivi: campionati nazionali, mondiali, europei, coppe del mondo ed eventi nazionali e internazionali che si svolgeranno sul territorio lombardo). Le risorse residue rispetto alla spesa complessivamente autorizzata potranno essere utilizzate per finanziare nel 2017 e 2018 eventi con le stesse caratteristiche di cui al comma 11 dell'articolo 6 della l.r. 24/2014. L'indicazione prevista della data di svolgimento degli eventi potrà subire eventuali modifiche. Unicamente per gli eventi la cui data di inizio è fissata a meno di venti giorni dalla data di approvazione della presente legge, la domanda di contributo potrà essere presentata, in deroga alla prescrizione temporale di cui al punto 4 dell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 4763/2016, entro e non oltre la data di inizio dell'evento.

13. È autorizzato il rilascio di garanzie nella misura massima di euro 10.000.000,00 per l'emissione di un Collateralized Debt Obligation (CDO). L'operazione, nell'ambito dell'iniziativa 'Hydrobond', finalizzata a supportare investimenti nel servizio idrico integrato, é gestita da Finlombarda S.p.A.

14. La garanzia di cui al comma 13 non costituisce indebitamento e trova adeguata copertura finanziaria nelle risorse proprie stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2017-2019'.

15. E' autorizzata per l'anno 2017 la spesa di euro 250.000,00 alla missione 05 'Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali', programma 02 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 1 'Spese correnti' per il finanziamento di attività e iniziative finalizzate alle 'Celebrazioni Monteverdiane 2017' che si svolgeranno a Cremona per il 450° anniversario della nascita di Claudio Monteverdi, maestro cremonese, compositore e musicista.

16. Per l'attuazione dell' 'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo', approvato con deliberazione della Giunta regionale 5009/2016 e sottoscritto tra Regione Lombardia e le Camere di Commercio lombarde, la Giunta regionale, anche nell'ottica di garantire un efficiente utilizzo delle risorse assegnate, ai sensi dell'art. 27 ter della l.r. 34/1978, può individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore di misure e iniziative, a sostegno delle imprese e del territorio regionale, inserite e approvate nell'ambito del programma d'azione annuale, ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo. A tal fine le relative risorse finanziarie, già in disponibilità di fondi conferiti in gestione a Finlombarda S.p.A., destinati all'erogazione di finanziamenti strumentali all'attuazione delle politiche regionali a sostegno delle MPMI lombarde, rinconfluiscono al bilancio regionale in entrata al Titolo 4 'Entrata in conto capitale' - tipologia 500 'Altre entrate in conto capitale' e sono allocate in spesa alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 'Industria, PMI e artigianato' Titolo 2 'Spese in conto capitale' e programma 02 "Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori" - Titolo 2 'Spese in conto capitale', nonché alla missione 7 'Turismo', programma 1 'Sviluppo e valorizzazione del turismo' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' [2].

17. [Per favorire la bancabilità del progetto del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo, di cui alla delibere CIPE n. 97/2009 e n. 24/2014, la Giunta regionale è autorizzata a rilasciare apposita garanzia per assicurare il regolare servizio del debito del soggetto concessionario Autostrada Pedemontana Lombarda spa. A tal fine accantona sul bilancio regionale per il periodo 2025-2044 e in ogni caso a partire dall'inizio del piano di rimborso, la quota annua pari ad euro 22.500.000,00 fino a un importo massimo di euro 450.000.000,00, necessario per la copertura finanziaria della garanzia rilasciata. La disponibilità delle risorse per l'accantonamento in spesa è assicurata dalle entrate correnti di cui ai Titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale. Con successivo provvedimento della Giunta regionale, in qualità di soggetto controllante della società Pedemontana spa, saranno individuate ulteriori modalità e condizioni per la concessione della suddetta garanzia] [3].

18. Per l'anno 2017 è concesso alla provincia di Sondrio, nell'ambito dell'esercizio delle deleghe regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, un contributo di euro 200.000,00 a valere sulle risorse di cui alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 finalizzato al finanziamento di progetti territoriali relativi al sostegno del settore zootecnico.

19. E' concessa una garanzia pari a euro 2.000.000,00 al fine di favorire l'accesso al credito per il sostegno delle spese di investimento sostenute dalle associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro CONI, a valere sulle risorse in disponibilità di fondi in gestione presso Finlombarda spa. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate le modalità e i termini, anche in collaborazione con istituti di credito.

20. Al fine di assicurare la tempestiva e adeguata partecipazione finanziaria di Regione Lombardia all'attuazione delle politiche nazionali,il fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive della UE, stanziato alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 3 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 1, viene utilizzato anche per il cofinanziamento di interventi statali.

 

     Art. 2. (Modifiche agli articoli 44, 88 e 91 della l.r. 10/2003)

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 44 le parole 'dall'accertamento' sono sostituite dalle seguenti: 'dal periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della domanda per l'accertamento';

b) all'articolo 88 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

'1. Su richiesta dell'interessato è disposto il pagamento della sanzione in rate mensili con le stesse modalità di cui all'art. 91.';

2) il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 91 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2 le parole 'maggiorata di un punto percentuale' sono sostituite dalle seguenti: 'la Giunta regionale può stabilire la maggiorazione dell'interesse.';

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

' 5. Su richiesta dell'interessato è disposto il pagamento del tributo in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trenta, se l'ammontare complessivo del debito è inferiore a euro cinquantamila, e fino a un massimo di settantadue, se l'ammontare complessivo del debito é uguale o superiore a euro cinquantamila, anche in assenza di atti di contestazione purché il debito sia superiore a euro duemila, con l'applicazione dell'interesse nella misura prevista dall'articolo 21 del d.p.r. 602/1973 e successive modificazioni e integrazioni. La Giunta regionale può stabilire la maggiorazione dell'interesse.';

3) all'inizio del comma 7 è inserito il seguente periodo: 'In assenza di atti di contestazione regolarmente notificati, la rateizzazione può essere richiesta per importi superiori a euro duemila.'. 2. Le disposizioni di cui all'art. 6 ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, trovano applicazione per gli atti ivi previsti notificati entro il 31 dicembre 2016 ed emanati dall'amministrazione regionale. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità attuative.

3. Dalle misure previste dal presente articolo non discendono minori introiti sul bilancio di previsione 2017/2019.

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 8 della l.r. 11/2011)

1. Alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 11 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 bis dell'articolo 8 è inserito il seguente:

'2 ter. Con legge di approvazione del bilancio possono essere stabilite le quote dei rientri che concorrono in via definitiva alla riduzione delle somme da rimborsare'.

 

     Art. 4. (Misure straordinarie per la continuità aziendale di ASAM S.p.A.)

1. [Ai commi 2 e 3 dell'articolo 8 (Misure straordinarie per la continuità aziendale di ASAM S.p.A.) della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni') le parole '31 dicembre 2016' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2018'] [4].

2. La Giunta regionale, al fine di consentire la continuità aziendale di ASAM S.p.A., è autorizzata per l’esercizio 2017 al rilascio di una comfort letter e alla concessione di una anticipazione finanziaria. Il valore massimo della comfort letter è pari a € 6.067.359,67 e corrisponde al valore dell’anticipazione. L'attivazione dell'anticipazione riduce di pari importo il valore della comfort letter rilasciata [5].

3. La comfort letter, valida sino al 30 giugno 2017, è rilasciata per la copertura degli impegni che ASAM S.p.A. ha assunto per il servizio del debito in caso di persistente incapacità dell'azienda a far fronte alle proprie obbligazioni, non costituisce indebitamento regionale e trova adeguata copertura, per l'esercizio 2017, nei fondi in essere presso Finlombarda S.p.A., riprogrammati ai sensi dell'articolo 27 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), che riconfluiscono al bilancio regionale al Titolo 3 'Entrate extratributarie' - Tipologia 500 'Rimborsi e altre entrate correnti' dello stato di previsione delle entrate e sono allocati in spesa alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale 2017/2019 [6].

4. [Per l'esercizio 2018 la copertura della comfort letter è assicurata dalle risorse, se non utilizzate, riconfluite nel bilancio regionale nel corso dell'esercizio precedente o da altrettante risorse in disponibilità presso Finlombarda S.p.A., da riprogrammare ai sensi dell'articolo 27 ter della l.r. 34/1978, che riconfluiscono al bilancio regionale al Titolo 3 'Entrate extratributarie' - Tipologia 500 'Rimborsi e altre entrate correnti' dello stato di previsione delle entrate e sono allocate in spesa alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale 2017/2019] [7].

5. Al termine della validità della comfort letter le somme affluite al bilancio regionale a copertura delle garanzie concesse e non utilizzate rientreranno nella disponibilità di Finlombarda S.p.A.

6. L'anticipazione finanziaria è concessa nel 2017 ad ASAM Spa a copertura degli oneri derivanti dalla gestione e dal servizio del debito. Le risorse necessarie ai fini della copertura finanziaria sono individuate nelle disponibilità dei fondi in essere presso Finlombarda S.p.A. per un valore di euro 6.067.359,67 [8].

7. Con successivo provvedimento la Giunta regionale provvede alla definizione delle specifiche tecniche dell'anticipazione finanziaria e della comfort letter.

 

     Art. 5. (Politiche per l'integrazione dei servizi e la promozione degli investimenti nel trasporto pubblico regionale e locale)

1. Al fine di sviluppare un sistema di trasporto pubblico in grado, attraverso una pianificazione integrata dell'offerta di servizio e maggiori investimenti, in particolare, inmateriale rotabile, di meglio rispondere alle esigenze di mobilità, di promuovere la crescita della domanda e di incrementare la qualità dei servizi, perseguendo al contempo, attraverso l'accesso ai mercati finanziari regolati, la razionalizzazione e l'efficientamento delle risorse pubbliche, la Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera k), della legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) e le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'art. 7, comma 13, della medesima legge, ovvero gli enti locali competenti, estendono la durata dei vigenti contratti di servizio nel rispetto del Regolamento CE n. 1370/2007, qualora i relativi soggetti gestori o i loro azionisti deliberino, entro il 30 giugno 2017, operazioni di natura straordinaria di integrazione societaria del soggetto gestore nell'ambito di società quotate nei mercati regolamentati ai sensi del d.lgs. 58/1998, da perfezionarsi entro il 31 dicembre 2017.

 

     Art. 6. (Risorse per il trasporto pubblico locale)

1. A decorrere dall’anno 2020, l'assegnazione alle Agenzie per il trasporto pubblico locale di tutte le risorse per i servizi di trasporto pubblico locale, nei limiti delle disponibilità di bilancio regionale annuale e pluriennale, tiene conto, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 17 commi 4 e 5, della l.r. 6/2012 delle infrastrutture e dei servizi di trasporto attivati alla data del 31 dicembre 2016 [9].

2. [Fino alla adozione della disciplina di cui al comma 1, l'assegnazione dell' 85 per cento delle dette risorse è effettuata coi criteri già adottati per l'anno 2016. Il 15 per cento residuo è sospeso per essere successivamente assegnato, anche a conguaglio, sulla base della disciplina di cui al comma 1] [10].

 

     Art. 7. (Disposizioni per pagamenti a favore di Regione)

1. I pagamenti di somme a qualsiasi titolo a favore di Regione sono disposti sui conti correnti postali esistenti o sugli appositi conti correnti bancari, denominati anche 'sottoconti di tesoreria', pubblicati nel sito internet istituzionale della Regione Lombardia, www.regione.lombardia.it, sezione 'Amministrazione Trasparente - Pagamenti dell'amministrazione - IBAN - Codici per i pagamenti a favore di Regione Lombardia', disciplinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) come modificato dall'articolo 6 ter del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 [11].

2. [Ogni altra disposizione contenuta nelle normative di settore che indica specifici conti correnti postali si intende sostituita dal comma 1] [12].

3. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale) le parole '31 marzo' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno'.

 

     Art. 8. (Dote trasporti per viaggiatori abbonati sui servizi ferroviari a lunga percorrenza)

1. Al fine di incentivare l'integrazione tra i servizi ferroviari regionali e i servizi ferroviari ai quali non si applicano le tariffe del sistema tariffario integrato regionale, incrementando le opportunità di viaggio per gli utenti residenti in Regione Lombardi, agli stessi utenti è riconosciuto un rimborso parziale del prezzo dell'abbonamento per l'accesso ai servizi ferroviari non soggetti al sistema tariffario integrato regionale. Tale rimborso è riconosciuto, anche per il tramite di aziende titolari di contratti di servizio con Regione Lombardia o società controllate dalla stessa, in funzione della tipologia e della validità dell'abbonamento di viaggio acquistato, secondo modalità e tempi definiti dalla Giunta regionale e nei limiti della disponibilità delle risorse regionali.

2. Alle spese derivanti dal comma 1, si fa fronte per ciascun anno del triennio 2017-2019 nei limiti delle risorse pari a euro 1.600.000,00 stanziate per l'integrazione tariffaria alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità' programma 01 'Trasporto ferroviario' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale 2017/2019.

 

     Art. 9. (Modifiche alla l.r. 19/2007 e alla l.r. 3/2008)

1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 è aggiunta la seguente:

'f bis) la promozione, il sostegno e la gestione, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisiche o psichiche, nonché, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, la promozione, il sostegno e la gestione dei medesimi servizi per gli studenti con disabilità sensoriale.';

b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 è soppressa;

c) dopo il comma 1 dell'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

'1 bis. Spettano altresì ai comuni, in relazione ai gradi inferiori dell'istruzione scolastica, lo svolgimento dei servizi di trasporto, di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o psichiche.

1 ter. La Giunta regionale approva specifiche linee guida per la gestione dei servizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f bis), anche definendo le modalità di coinvolgimento degli enti locali e dei soggetti del sistema regionale al fine di assicurarne la gestione coordinata.'.

2. Alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi sociali alla persona in ambito sociale) è apportata la seguente modifica:

a) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 è soppressa.

 

     Art. 10. (Norme transitorie e norma finanziaria)

1. In fase di prima applicazione la Giunta regionale approva le linee guida di cui all'articolo 6, comma 1 ter, della l.r. 19/2007 entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di garantire la continuità nello svolgimento delle funzioni provinciali e della Città metropolitana, in relazione all'anno scolastico in corso continuano a trovare applicazione le disposizioni delle leggi regionali 19/2007 e 3/2008 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle spese derivanti dall'articolo 9 si provvede con le risorse statali assegnate a tal fine alla Regione, in applicazione dell'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2016'.

 

     Art. 11. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.


[1] Per un'integrazione alla tabella di cui al presente comma, vedi l'art. 4 della L.R. 10 agosto 2017, n. 22.

[2] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 26 maggio 2017, n. 15.

[3] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 7 agosto 2020, n. 18.

[4] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 10 agosto 2017, n. 22.

[5] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 10 agosto 2017, n. 22.

[6] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 10 agosto 2017, n. 22.

[7] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 10 agosto 2017, n. 22.

[8] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 10 agosto 2017, n. 22.

[9] Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 10 agosto 2017, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 37.

[10] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 37.

[11] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 26 maggio 2017, n. 15.

[12] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 26 maggio 2017, n. 15.