Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 29/12/2016 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. (Bilancio di previsione 2017-2019) |
Art. 2. (Entrata in vigore) |
§ 5.2.190 - L.R. 29 dicembre 2016, n. 36.
Bilancio di previsione 2017 - 2019
(B.U. 31 dicembre 2016, n. 52, suppl.)
Art. 1. (Bilancio di previsione 2017-2019)
1. Per l'esercizio finanziario 2017 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del
2. Per l'esercizio finanziario 2018 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del
3. Per l'esercizio finanziario 2019 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2
4. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, del
a) la nota integrativa (allegato 1) recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 11 e 15;
b) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
d) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
e) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese, rispettivamente per titoli e per missioni, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5/a-b);
f) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);
g) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);
h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);
i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);
j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 10/a-b-c);
k) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 11);
l) l'elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (allegato 12);
m) il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 62 del
n) l'elenco delle spese continuative o ricorrenti autorizzate e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del
o) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento e relativa copertura (allegato 15);
p) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 16);
q) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 17);
r) il prospetto di verifica del rispetto degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 711, della
s) è altresì allegata al bilancio, in ottemperanza all'articolo 11, comma 3, lettera h), del
6. È altresì autorizzato per il finanziamento degli investimenti nell'anno 2017, il ricorso all'indebitamento per euro 52.022.400,00 ai sensi dell'articolo 10 della
7. L'indebitamento di cui ai commi 5 e 6 potrà essere contratto dalla Giunta per una durata massima di ammortamento di anni trenta, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo pari al tasso determinato dalla "Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91 ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della
8. Le condizioni dell'indebitamento di cui ai commi 5 e 6 e degli altri già assunti possono essere contrattate, anche ai fini della loro ristrutturazione, secondo condizioni più favorevoli e comunque per una durata non superiore a trent'anni in relazione alle mutate esigenze ed opportunità della Regione ai sensi dell'articolo 41 della
9. L'ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 5 potrà decorrere dal 1 gennaio 2019; il relativo onere annuo per quanto riguarda la quota interessi rispettivamente pari a euro 55.455.850,00 per l'anno 2019, è posto a carico del programma 01 della missione 50 'Debito Pubblico' e per quanto riguarda la quota capitale pari a euro 42.183.606,00 per l'anno 2019, è posto a carico del programma 02 della missione 50 'Debito Pubblico' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019. A tale onere è data copertura nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.
10. L'ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 6 potrà decorrere dal 1 gennaio 2018; il relativo onere annuo per quanto riguarda la quota interessi rispettivamente pari a euro 1.495.490,00 per il 2018 ed euro 1.463.198,00 per l'anno 2019 è posto a carico del programma 01 della missione 50 "Debito Pubblico" - Titolo l "Spese correnti" e per quanto riguarda la quota capitale rispettivamente pari a euro 1.109.351,00 per il 2018 ed euro 1.141.653,00 per l'anno 2019 è posto a carico del programma 02 della missione 50 "Debito Pubblico" - Titolo 4 "Rimborso prestiti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019. A tali oneri è data copertura nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.
11. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 8, del
12. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito mediante iscrizione nel bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze e per importi non superiori a quelli determinati ai commi 9 e 10.
13. La Giunta pone in essere le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative al mantenimento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.
14. All'onere valutato rispettivamente in euro 30.500,00 per ciascun anno del triennio 2017-2019, connesso alle attività di mantenimento del rating di cui al comma 13, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziate al programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditoratò della missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllò.
15. In relazione alle garanzie previste per l'indebitamento di cui ai commi 5 e 6 la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo a tal fine ad accantonare sulle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.
16. In relazione a quanto disposto dall'articolo 69, commi 9-11, del
17. Quale onere degli interessi passivi connessi alle anticipazioni di cui al comma 16, è altresì autorizzata la spesa complessiva di euro 1.100.000,00, di cui euro 1.000.000,00 riguardanti il Servizio sanitario regionale stanziati alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA'ed euro 100.000,00 stanziati alla missione 60 'Anticipazioni finanziarie', programma 01.
18. E' autorizzata, per il finanziamento del Servizio socio-sanitario regionale, la spesa complessiva per l'esercizio finanziario 2017 di euro 18.309.891.025,00 stanziati alla missione 13 'Tutela della Salute' - programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA', in relazione a quanto disposto:
- dal
- dal
- dal
- dal
- dall'articolo 2, comma 67-bis, della
- dall'articolo 1, comma 560, della
- dall'art. 13, comma 1, lettera b), del
- dall'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 del 10 luglio 2014, rep. n. 82/CSR;
- dall'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'attuazione dell'articolo 1, commi 680, 682 e 683, della
20. La Giunta regionale è autorizzata a determinare, con proprie deliberazioni, i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 18 per assicurare l'esercizio delle funzioni del Servizio socio-sanitario regionale. La Giunta regionale è altresì autorizzata a regolamentare gli acconti mensili alle aziende sanitarie nonché le erogazioni di cassa nel limite complessivo di un dodicesimo del finanziamento complessivo del Servizio socio - sanitario regionale.
21. Qualora entro il termine dell'esercizio nel corso del quale sono stati stanziati i fondi relativi al finanziamento del Servizio socio-sanitario regionale non sia possibile far luogo a tutto o in parte all'impegno delle spese di cui al comma 18, le stesse possono essere reiscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo in tutto o per le parti residuali; in tal caso si applicano le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 42, comma 11, del
22. Per l'anno 2017 è autorizzato, ai sensi del paragrafo 9.2 principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 del
23. Visti il Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e il
24. Le risorse di cui al comma 23 sono allocate a bilancio alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 1 - Titoli 1 e 2 del bilancio regionale e suddivise, per ciascun anno, come nel seguente schema:
Anno |
Missione/Programma |
Titolo |
Risorse UE |
Risorse Stato |
Cofinanziamento regionale |
Totale |
2017 |
16.01 |
2 |
1.237.750,00 |
866.425,00 |
371.325,00 |
2.475.500,00 |
2018 |
16.01 |
2 |
1.237.750,00 |
866.425,00 |
371.325,00 |
2.475.500,00 |
2019 |
16.01 |
2 |
250.000,00 |
175.000,00 |
75.000,00 |
500.000,00 |
2020 |
16.01 |
2 |
500.000,00 |
350.000,00 |
150.000,00 |
1.000.000,00 |
2017 |
16.01 |
1 |
139.500,00 |
52.500,00 |
49.500,00 |
241.500,00 |
2018 |
16.01 |
1 |
164.500,00 |
70.000,00 |
57.000,00 |
291.500,00 |
2019 |
16.01 |
1 |
114.500,00 |
35.000,00 |
42.000,00 |
191.500,00 |
2020 |
16.01 |
1 |
240.541,00 |
35.000,00 |
94.762,00 |
370.303,00 |
Totale |
|
|
3.884.541,00 |
2.450.350,00 |
1.210.912,00 |
7.545.803,00 |
Art. 2. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.