Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.7 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 27/03/2017 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità e oggetto) |
Art. 2. (Potenziamento delle dotazioni del personale dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco) |
Art. 3. (Formazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco) |
Art. 4. (Norma finanziaria) |
Art. 5. (Entrata in vigore) |
§ 1.7.101 - L.R. 27 marzo 2017, n. 11.
Nuove norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
(B.U. 30 marzo 2017, n. 13, suppl.)
Art. 1. (Finalità e oggetto)
1. La presente legge è finalizzata al sostegno e alla valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nel riconoscimento dell'importante azione di tutela dei cittadini e del territorio e nella gestione di situazioni emergenziali.
Art. 2. (Potenziamento delle dotazioni del personale dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)
1. La Giunta regionale istituisce, aggiornandolo periodicamente, l'elenco regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale (APS) che abbiano tra le finalità statutarie il sostegno a un distaccamento volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco presente sul territorio regionale, definendone modalità e criteri d'iscrizione.
2. Al fine di migliorare le condizioni funzionali delle sedi e di sicurezza operativa del personale dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Regione Lombardia predispone appositi bandi atti a finanziare l'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche, interventi strutturali e impiantistici indispensabili per il corretto svolgimento delle mansioni attribuite; la partecipazione ai bandi è riservata ai soggetti iscritti all'elenco di cui al comma 1 [1].
3. I contributi di cui al comma 2 sono assegnati valutando le priorità nella dislocazione territoriale dei mezzi e dotazioni tecniche indicate su base provinciale dalla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, previo accordo con il Ministero dell'Interno, sentiti i rappresentanti regionali dei Vigili del Fuoco volontari.
Art. 3. (Formazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)
1. Regione Lombardia contribuisce finanziariamente, nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 1, comma 439 della
2. La Direzione regionale del Vigili del Fuoco, soggetto formatore, sentiti i rappresentanti regionali dei Vigili del Fuoco volontari, valuta le priorità dei processi formativi da attuare, per consentire l'uniforme operatività sul territorio regionale.
Art. 4. (Norma finanziaria)
1. Alla spesa per l'erogazione dei contributi destinati agli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, prevista per l'anno 2017 in euro 500.000,00, si provvede con l'aumento della disponibilità della missione 11 'Soccorso Civile', programma 01 'Sistema di protezione civile' - Titolo 2 e corrispondente riduzione della disponibilità di competenza della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' - Titolo 2 dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019 [2].
2. Alle spese destinate alle attività di formazione, derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, quantificate in euro 150.000,00 per l'anno 2017, si provvede con le risorse già allocate alla missione 11 'Soccorso Civile', programma 01 'Sistema di protezione civile' - Titolo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
3. Dal 2018 alla spesa dei commi 1 e 2 si provvede con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Art. 5. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
[1] Comma così modificato dall'art. 44 della
[2] Comma così modificato dall'art. 44 della