Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.1 norme statutarie e gonfalone |
Data: | 26/05/2017 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla l.r. 34/1983) |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 29/2006) |
Art. 3. (Modifiche alla l.r. 26/1993 e norma di prima applicazione) |
Art. 4. (Modifiche agli articoli 39, 40, 41 e 59 della l.r. 34/1978) |
Art. 5. (Modifiche agli articoli 1 e 7 della l.r. 35/2016) |
Art. 6. (Modifica all’articolo 52 quater della l.r. 7/2012) |
Art. 7. (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 34/2016 e conseguenti disposizioni in tema di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi ICT) |
Art. 8. (Disposizioni per il riordino degli assetti organizzativi della dirigenza e conseguenti modifiche alla l.r. 20/2008) |
Art. 9. (Regionalizzazione delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale. Modifiche alla l.r. 19/2008) |
Art. 10. (Disposizioni in tema di decadenza di comitati e altri organismi) |
Art. 11. (Commissioni e comitati provinciali di cui all’articolo 34 della l.r. 31/2008. Norma transitoria) |
Art. 12. (Modifiche agli articoli 43, 47 e 51 della l.r. 26/1993) |
Art. 13. (Modifiche agli articoli 10 e 14 della l.r. 26/2014) |
Art. 14. (Modifiche agli articoli 15, 89, 100, 101 e 126 della l.r. 6/2010) |
Art. 15. (Modifiche agli articoli 32, 33, 38, 58 e 61 della l.r. 27/2015) |
Art. 16. (Modifiche agli articoli 2, 8, 10 e 11 della l.r. 11/2014) |
Art. 17. (Procedura per l’approvazione del piano regolatore portuale dei porti di Cremona e di Mantova. Modifica dell’Allegato B della l.r. 30/2006) |
Art. 18. (Modifiche all’articolo 42 della l.r. 6/2012 e conseguente modifica all’articolo 3 bis della l.r. 9/2001) |
Art. 19. (Disposizioni in tema di rinnovo del materiale rotabile per il servizio di trasporto pubblico regionale e locale. Modifica all’articolo 34 della l.r. 6/2012) |
Art. 20. (Modifiche agli articoli 92 e 95 della l.r. 31/2008) |
Art. 21. (Misure di semplificazione in materia energetica. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 31/2014, agli articoli 27 e 28 della l.r. 26/2003 e all’articolo 9 della l.r. 24/2006) |
Art. 22. (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 26/2003) |
Art. 23. (Modifiche alla l.r. 16/1999, in adeguamento alla legge 132/2016) |
Art. 24. (Modifica all’articolo 22 della l.r. 4/2016) |
Art. 25. (Modifiche alla l.r. 33/2015) |
Art. 26. (Modifiche alla l.r. 12/2005) |
Art. 27. (Modifiche agli articoli 22, 23, 26 e 43 della l.r. 16/2016) |
Art. 28. (Modifiche alla l.r. 28/2016) |
Art. 29. (Modifiche agli articoli 99, 105, 106 e 112 della l.r. 33/2009) |
Art. 30. (Sostituzione degli articoli 11 e 12 della l.r. 5/2004 e conseguente abrogazione del r.r. 4/1985) |
Art. 31. (Modifiche agli articoli 5 e 6 della l.r. 19/2007 e disposizioni conseguenti) |
Art. 32. (Modifiche al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 1/2017) |
Art. 33. (Abrogazione della l.r. n. 31/80) |
Art. 34. (Adeguamento del fondo di dotazione patrimoniale della Fondazione regionale per la ricerca biomedica) |
Art. 35. (Entrata in vigore) |
§ 1.1.8 - L.R. 26 maggio 2017, n. 15.
Legge di semplificazione 2017
(B.U. 30 maggio 2017, n. 22, suppl.)
Titolo I
Ambito istituzionale
Art. 1. (Modifiche alla
1. Alla
a) dopo il comma 2 bis dell'articolo 13 è inserito il seguente:
'2 ter. In caso di contemporaneo svolgimento del referendum con altre consultazioni elettorali si applicano, relativamente alla composizione e al funzionamento degli uffici elettorali di sezione, le disposizioni concernenti le altre consultazioni elettorali. In tal caso, gli uffici elettorali di sezione costituiti per le altre consultazioni elettorali svolgono altresì, previa intesa con il Ministro dell'Interno anche ai fini del riparto delle spese relative agli adempimenti elettorali comuni, le operazioni inerenti al referendum. In caso di contemporaneo svolgimento del referendum con altre consultazioni elettorali nessuna spesa, di competenza della Regione, relativa agli adempimenti elettorali può essere messa a carico dei comuni.';
b) al comma 5 dell'articolo 15 dopo le parole 'hanno inizio' sono inserite le seguenti: 'senza interruzione';
c) alla fine del comma 1 dell'articolo 25 sono aggiunte le seguenti parole: 'ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto d'Autonomia della Lombardia';
d) alla fine del comma 2 dell'articolo 26 sono aggiunte le seguenti parole: ', con esclusione dell'articolo 10, commi 2 e 3.'.
Art. 2. (Modifiche all’articolo 7 della
1. All'articolo 7 della
a) al comma 3 le parole 'nei comuni' sono sostituite dalle seguenti: 'in ciascun comune';
b) dopo il comma 3.1. è inserito il seguente:
'3.2. Tutti i comuni interessati congiuntamente a una delle procedure di cui agli articoli precedenti, devono adottare la medesima modalità di iniziativa legislativa di cui ai commi 2 e 3.';
c) al comma 3 bis le parole 'nei comuni' sono sostituite dalle seguenti: 'in ciascun comune'.
Art. 3. (Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 22:
1) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: 'Il tesserino può esser recapitato al domicilio del cacciatore, secondo modalità da definire con provvedimento di Giunta.';
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
'4. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio tengono un apposito schedario dei tesserini rilasciati, da aggiornare annualmente.';
b) all'articolo 30:
1) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
'd) il revisore legale;';
2) la lettera a) del comma 3 è soppressa;
3) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
'b) le modalità di elezione del presidente;”;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sono composti dai seguenti rappresentanti nominati dai competenti organi degli enti e degli organismi indicati:
a) un rappresentante della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio;
b) un rappresentante del comune con maggior superficie agro-silvo-pastorale compresa nell’ambito stesso;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative,di cui uno individuato dall’Ente nazionale per la cinofilia italiana su proposta delle associazioni cinofile;
d) tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o presenti in forma organizzata sul territorio dell’ambito e individuati dalle rispettive organizzazioni provinciali;
e) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o presenti in forma organizzata sul territorio dell’ambito.”;
5) al comma 5, la parola: 'designati' è sostituita dalla seguente: 'individuati';
6) al comma 5 dopo le parole 'in base al principio della rappresentatività sul territorio dell'Ambito' sono aggiunte le seguenti: ', in proporzione ai rispettivi associati ammessi; ciascuna associazione non può avere più di due rappresentanti per ogni ambito territoriale di caccia';
7) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
'5 bis. La Regione e la Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, ricevono le nomine di cui al comma 4 e le trasmettono ai presidenti dei comitati uscenti ai fini dell'insediamento dei nuovi comitati.';
8) il comma 7 è sostituito dal seguente:
'7. I comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia sono composti dai seguenti rappresentanti nominati dai competenti organi degli enti e degli organismi indicati:
a) un rappresentante della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio;
b) un rappresentante della comunità montana territorialmente interessata o delle comunità montane interessate, d'intesa tra le stesse;
c) cinque rappresentanti delle associazioni venatorie provinciali presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio, in proporzione ai rispettivi associati ammessi;
d) due rappresentanti dell'organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa sul territorio del comprensorio alpino;
e) due rappresentanti dell'associazione di protezione ambientale maggiormente rappresentativa sul territorio del comprensorio alpino;
f) un rappresentante delle associazioni cinofile.';
9) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
'7 bis. La Regione e la Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, ricevono le nomine di cui al comma 7 e le trasmettono ai presidenti dei comitati uscenti ai fini dell'insediamento dei nuovi comitati.';
10) il comma 8 è sostituito dal seguente:
'8. I comitati di gestione durano in carica cinque anni. Per tutti i membri è ammessa la revoca da parte degli enti o degli organismi che hanno provveduto alla nomina. I membri sostituiti durano in carica per il restante periodo. Ogni comitato di gestione ha facoltà di spesa nei limiti delle disponibilità di bilancio.';
11) il comma 10 è sostituito dal seguente:
'10. La Regione, ai sensi della
12) al comma 11 le parole 'revisore dei conti' sono sostituite dalle seguenti: 'revisore legale';
13) al comma 14 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'secondo le disposizioni di cui ai commi 4, 5 bis, 7 e 7 bis.';
c) all'articolo 35:
1) dopo il comma 2 dell'articolo 35 è aggiunto il seguente:
'2.1. Fermi restando il numero massimo consentito di giornate di caccia fissato dall'articolo 40, comma 13, e il disposto circa l'esclusività della forma di caccia di cui al comma 1 del presente articolo, il cacciatore che ha optato per una delle forme di caccia di cui alle lettere a) e c) dello stesso comma 1, a partire della terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, può disporre gratuitamente, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale, di un pacchetto di dieci giornate fruibili in tutti gli ambiti territoriali o nella zona di minor tutela dei comprensori alpini della Regione per la caccia alla selvaggina migratoria, anche con l'uso di richiami vivi, esclusivamente da appostamento temporaneo, raggiungibile con il fucile riposto nella custodia. La fruizione delle dieci giornate, che non deve superare il tetto massimo del cinque per cento del numero complessivo dei cacciatori iscritti in quell'ambito territoriale o comprensorio alpino, sulla base del numero degli ammessi dell'anno precedente comunicato a Regione Lombardia, deve essere preventivamente autorizzata, facendone richiesta scritta all'ambito territoriale o al comprensorio alpino nel comparto di minor tutela entro il 31 marzo di ogni anno. L'autorizzazione, disposta entro il 31 maggio di ogni anno, è titolo per l'esercizio venatorio. Per la stagione venatoria 2017/2018 il termine per la richiesta è fissato alla terza domenica di settembre.';
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. L'opzione della forma di caccia, da riportare sul tesserino venatorio, ha validità annuale e si intende confermata se entro il 31 marzo di ogni anno non viene presentata alla Regione o alla provincia di Sondrio richiesta di modifica. La provincia di Sondrio, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette i dati relativi alla Giunta regionale.';
d) all'articolo 40:
1) il comma 12 è sostituito dal seguente:
'12. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio disciplinano l'allenamento e l'addestramento dei cani nei trenta giorni antecedenti l'apertura della caccia e non oltre il giorno 8 dicembre, per tre giornate settimanali, con eccezione del martedì e del venerdì e della zona di maggior tutela della zona Alpi. Durante la stagione venatoria l'allenamento e l'addestramento dei cani sono consentiti previa annotazione della giornata sul tesserino venatorio. Tali attività sono sempre vietate nelle aree interessate da produzioni agricole di cui all'articolo 37, comma 8, anche se prive di tabellazione.'.
2. Le procedure di rinnovo dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini di caccia avviate alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni dell'articolo 30 della
Art. 4. (Modifiche agli articoli 39, 40, 41 e 59 della
1. Alla
a) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:
'Art. 39. (Fondo di riserva per spese obbligatorie)
1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera a), del
2. I prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie sono disposti con decreto del dirigente dei servizi finanziari su richiesta del direttore generale competente per materia.
3. Sono considerate spese obbligatorie quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa reclamate dai creditori e quelle relative ai fondi di garanzia a fronte delle fideiussioni concesse dalla Regione.
4. Sul fondo di riserva per le spese obbligatorie non è possibile in alcun caso imputare spese.
5. I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie possono essere disposti entro il 31 dicembre di ciascun anno. In ogni caso sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione e comunicati, entro dieci giorni, al Consiglio regionale.';
b) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:
'Art. 40. (Fondo di riserva per spese impreviste)
1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), del
2. Il fondo di riserva per le spese impreviste può essere impiegato per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese obbligatorie di cui all'articolo 39, comma 2, e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità, integrando gli stanziamenti di capitoli esistenti o finanziando capitoli di nuova istituzione.
3. Sul fondo di riserva per le spese impreviste non è possibile in alcun caso imputare spese.
4. I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste possono essere disposti con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 dicembre di ciascun anno. In ogni caso sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e comunicati, entro dieci giorni, al Consiglio regionale.';
c) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:
'Art. 41. (Fondo di riserva del bilancio di cassa)
1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera c), del
2. L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è stabilito dalla legge di approvazione del bilancio in misura non superiore a un dodicesimo del totale degli stanziamenti di spesa previsti dal bilancio di cassa.
3. I prelievi dal fondo di cui al comma 1 e le relative destinazioni e integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa sono disposti entro il 31 dicembre di ciascun anno con decreto del dirigente dei servizi finanziari, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione e da comunicare, entro dieci giorni, al Consiglio regionale.';
d) il comma 8 bis dell'articolo 59 è sostituito dal seguente:
'8 bis. Nel corso dell'esercizio finanziario devono essere prenotati gli impegni relativi alle procedure in fase di indizione per le forniture di beni e servizi. Qualora, entro il termine dell'esercizio, la Regione non abbia assunto l'obbligazione di spesa verso i terzi, gli impegni prenotati decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione. Nel caso in cui i tempi di espletamento delle gare indette dovessero dilatarsi oltre le previsioni iniziali sono consentite prenotazioni di impegno anche oltre il triennio.'.
Art. 5. (Modifiche agli articoli 1 e 7 della
1. Alla
a) al comma 16 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e programma 02 "Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori" - Titolo 2 'Spese in conto capitale', nonché alla missione 7 'Turismo', programma 1 'Sviluppo e valorizzazione del turismo' - Titolo 2 'Spese in conto capitale'.';
b) al comma 1 dell'articolo 7, dopo le parole 'sono disposti' sono inserite le seguenti: 'sui conti correnti postali esistenti o';
c) il comma 2 dell'articolo 7 è abrogato.
Art. 6. (Modifica all’articolo 52 quater della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 52 quater della
'1 bis. La Giunta regionale promuove l'Ecosistema Digitale E015 come strumento per lo scambio di dati e l'integrazione fra sistemi informativi di soggetti pubblici e privati anche attraverso l'introduzione di oneri e premialità per gli operatori economici che partecipano a bandi regionali per l'erogazione di finanziamenti, qualora ricorrano le condizioni, anche in via alternativa, della condivisione di informazioni con la pubblica amministrazione e dell'accessibilità al pubblico di informazioni di interesse generale.
1 ter. Con delibera di Giunta regionale, previo passaggio nella commissione consiliare competente, sono definiti i criteri di dettaglio per l'individuazione delle tipologie di bandi per i quali ricorrono le condizioni di cui al comma 1 bis.'.
Art. 7. (Modifiche all’articolo 7 della
1. All'articolo 7 della
a) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: 'La presente disposizione non si applica alle partecipazioni detenute dalla Regione in società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), del
b) al comma 5 le parole 'entro novanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 4' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 30 settembre 2017'.
2. [Nelle more dell'adozione delle misure attuative del piano di riordino e riorganizzazione di cui all'articolo 7 della
3. [Le attività di cui al comma 2 sono svolte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 512 e seguenti, della
Art. 8. (Disposizioni per il riordino degli assetti organizzativi della dirigenza e conseguenti modifiche alla
1. Al fine di completare il processo di riordino e revisione degli assetti organizzativi della dirigenza, anche in relazione all'attuazione delle leggi regionali 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della
2. In conseguenza del completamento del processo di riordino e revisione degli assetti organizzativi della dirigenza, gli incarichi di cui al comma 1, precedentemente assegnati in applicazione degli articoli 27, comma 8, e 29, comma 6, della
3. Alla
a) al comma 4 dell'articolo 27 le parole 'con contratto di diritto privato di durata non superiore' sono sostituite dalle seguenti: 'a seguito di provvedimento della giunta regionale che ne stabilisce la durata, per un periodo non superiore' e le parole 'Il contratto' sono sostituite dalle seguenti: 'L'incarico';
b) i commi 6 e 8 dell'articolo 27 sono abrogati;
c) al comma 5 dell'articolo 29 le parole 'del contratto' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'incarico';
d) al comma 6 dell'articolo 29 le parole 'di cui ai commi 4, 5, 6, 7, e 8' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui ai commi 4, 5 e 7,';
e) all'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 29 le parole 'è concordato di volta in volta con l'amministrazione regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'è stabilito nel provvedimento di incarico' e le parole ', tenuto conto dei valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti' sono soppresse.
4. A seguito del processo di riordino e revisione di cui al comma 1, si procede agli adempimenti previsti dall'articolo 26, comma 3, del CCNL, per l'area separata della dirigenza, del 23 dicembre 1999, ferma restando la corrispondenza e l'invarianza dei trattamenti economici complessivamente spettanti alla dirigenza alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
5. Le disposizioni del presente articolo sono efficaci a decorrere dalla data stabilita con apposito provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sino a tale data restano confermati gli incarichi di cui al comma 1 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9. (Regionalizzazione delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale. Modifiche alla
1. Alla
a) dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 è inserita la seguente:
'a bis) unioni di comuni diverse da quelle di cui alla lettera a) e comunità montane, limitatamente ai contributi di cui all'articolo 20 ter;';
b) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 19 le parole 'diverse da quella di cui al comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'diverse da quelle di cui al comma 1';
c) all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 le parole 'alla forma associativa di cui all'articolo 19, comma 1,' sono sostituite dalle seguenti: 'alla forma associativa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a),';
d) il primo periodo del comma 4 bis dell'articolo 20 è sostituito dal seguente: 'In caso di fusione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della
e) dopo il comma 4 ter dell'articolo 20 è inserito il seguente:
'4 quater. Il requisito per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), del
f) dopo l'articolo 20 bis è inserito il seguente:
'Art. 20 ter. (Regionalizzazione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale. Disposizioni di prima applicazione)
1. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sono stabiliti termini, criteri e modalità per la presentazione delle domande di contributo a valere sulle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, di cui all'intesa n. 936 del 1° marzo 2006, sancita in Conferenza Unificata, e per l'erogazione delle stesse risorse, in caso di relativa regionalizzazione, agli enti di cui all'articolo 19, comma 1, anche in deroga alle disposizioni del regolamento regionale di cui all'articolo 20, comma 1.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è approvata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge recante (Legge di semplificazione 2017) ed è aggiornata, per le annualità successive, in caso di attivazione, da parte della Regione, delle procedure di cui all'articolo 4 dell'intesa di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per tre anni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.'.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), si applicano alle leggi regionali di fusione approvate dal Consiglio regionale dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 10. (Disposizioni in tema di decadenza di comitati e altri organismi)
1. In caso di cessazione contestuale anticipata, per dimissioni o per altre cause, della maggioranza dei componenti dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 8 della
Titolo II
Ambito economico
Art. 11. (Commissioni e comitati provinciali di cui all’articolo 34 della
1. Le commissioni e i comitati provinciali di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) già costituiti e operanti alla data del 1° aprile 2016 continuano a svolgere le loro funzioni fino al rinnovo della composizione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017. Tale disposizione non si applica alle commissioni e ai comitati costituiti dalla Provincia di Sondrio.
Art. 12. (Modifiche agli articoli 43, 47 e 51 della
1. Alla
a) dopo la lettera gg) del comma 1 dell'articolo 43 è aggiunta la seguente:
'gg bis) addestrare o allenare cani nelle zone di cui alle lettere b) e c).';
b) all'articolo 47:
1) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
'a) della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di produzione della selvaggina;';
2) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
'b) della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nei fondi ubicati sul territorio a caccia programmata di cui all'articolo 13, i danni devono essere denunciati entro 8 giorni dell'avvenimento e devono essere accertati attraverso perizie effettuate da tecnici abilitati, nominati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini; in tal caso gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia, per il territorio di competenza, sono tenuti a compartecipare fino al 10 per cento degli indennizzi liquidabili, tramite le quote versate dai singoli soci;';
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
'1 bis. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, con modalità definite rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Presidente della Provincia di Sondrio, provvedono all'accertamento, alla quantificazione e all'indennizzo dei danni di cui al comma 1, lettere a) e b), nei limiti delle risorse stanziate nei rispettivi bilanci.';
4) al comma 2, le parole: 'di cui al comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui ai commi 1 e 1 bis';
5) il comma 5 è sostituito dal seguente:
'5. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio provvedono alla concessione dei contributi finalizzati alla prevenzione dei danni secondo modalità definite rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Presidente della provincia di Sondrio.';
c) all'articolo 51:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
'1 bis. Si applica la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 619,00 per chi addestra o allena cani nelle zone di cui all'articolo 43, comma 1, lettere b) e c).
1 ter. In caso di recidiva, la sanzione di cui al comma 1 bis è raddoppiata ed è disposto dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, il ritiro del tesserino per un anno.';
2) al comma 2 le parole 'da euro 15,49 a euro 92,96' sono sostituite dalle seguenti: 'da euro 20,00 a euro 100,00' e le parole: 'o in zone non consentite' sono soppresse.
Art. 13. (Modifiche agli articoli 10 e 14 della
1. Alla
a) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 10, dopo le parole '
b) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:
'b) al riconoscimento di cui all'articolo 49 del
c) il comma 3 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
'3. Gli utenti delle superfici innevate diverse dalle aree sciabili attrezzate e, in particolare, gli sciatori fuori pista, gli sci alpinisti e gli escursionisti devono rispettare, in quanto applicabili, le regole di comportamento di cui al comma 2 e munirsi degli appositi sistemi di autosoccorso qualora sussistano pericoli di valanghe, verificando le condizioni climatiche anche attraverso la consultazione del Bollettino neve e valanghe di ARPA Lombardia per consentire interventi di soccorso.'.
Art. 14. (Modifiche agli articoli 15, 89, 100, 101 e 126 della
1. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 15 sono soppresse le seguenti parole '; le successive attivazioni e cessazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale alla azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente per il comune nel quale hanno luogo le attivazioni e cessazioni stesse, mediante invio di elenchi cumulativi contenenti gli estremi della SCIA relativa all'avvio dell'attività o di autorizzazioni o dichiarazioni di inizio attività produttiva (DIAP), di cui all'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n.1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) precedentemente ottenute o presentate.';
b) all'articolo 89:
1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole 'e per lo sviluppo della rete di erogatori di elettricità per veicoli';
2) il comma 2 è così sostituito:
'2. Fino al raggiungimento del numero minimo di impianti di carburante a metano di cui al comma 1, rispettivamente sulla rete autostradale e, distintamente in ciascun bacino di utenza, sulla rete ordinaria, per le nuove aperture di impianti di distribuzione carburanti è fatto obbligo di dotarsi del prodotto metano. Tale obbligo non sussiste nei bacini in equilibrio per il prodotto metano, nei quali i nuovi impianti devono dotarsi del prodotto GPL e, in aggiunta, nelle aree individuate con provvedimento amministrativo della Giunta regionale, dell'erogatore di elettricità per veicoli di potenza elevata almeno veloce, superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW, fino al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi di programmazione regionale per la rete ordinaria e per la rete autostradale sull'intero territorio regionale. L'obbligo di dotarsi del prodotto GPL sussiste solo se nel bacino di riferimento, in equilibrio per il prodotto metano, la dotazione complessiva di impianti di GPL è inferiore alla media nazionale. Tale obbligo può comunque essere assolto anche con la dotazione del prodotto metano. L'obbligo di dotarsi dell'erogatore di elettricità per veicoli può essere assolto, d'intesa con il comune competente, anche individuando una localizzazione dell'erogatore su area pubblica o privata diversa dal sedime dell'impianto oggetto di istanza autorizzatoria. I nuovi impianti con più prodotti petroliferi non possono essere messi in esercizio se non ottemperano fin da subito all'obbligo di erogazione dei prodotti a basso impatto ambientale individuati ai sensi del presente comma. Il comune, su richiesta del titolare dell'autorizzazione o della concessione e previo parere vincolante della direzione generale competente della Giunta regionale, può concedere, sia sulla rete ordinaria sia nel caso di impianti autostradali, deroghe motivate, solo in caso di impianti completamente realizzati, relativamente a ritardi dovuti all'allacciamento della rete di fornitura del gas metano non imputabili al titolare dell'autorizzazione o della concessione autostradale.';
3) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole 'e all'articolo 89 bis.';
4) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ', se ubicato in un bacino carente di tale prodotto, salvo comprovate impossibilità tecniche verificate, nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 87, comma 2, dall'ente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti e limitate ai casi di modifica di cui all'articolo 88, comma 3, lettere a) e b).';
5) dopo l'articolo 89 è inserito il seguente:
'Art. 89 bis. (Obblighi di dotazione del prodotto metano e di erogatori di elettricità per veicoli per impianti esistenti)
1. E' fatto obbligo per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali situati sulla rete ordinaria già esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo complessivo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite di concentrazioni di PM10 per almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014, di presentare, entro il 31 dicembre 2018, un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione di gas naturale compresso (GNC) o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.
2. E' fatto altresì obbligo per tutti gli impianti di distribuzione carburanti stradali situati sulla rete ordinaria esistenti al 31 dicembre 2017, che erogano nel corso del 2017 un quantitativo complessivo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014, di presentare, entro il 31 dicembre 2020, un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 possono essere assolti dal titolare dell'impianto di distribuzione carburanti dotando del prodotto GNC o anche GNL e di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW, un altro impianto nuovo o già esistente, ma non soggetto all'obbligo di cui ai commi 1 e 2, purché sito nell'ambito territoriale della stessa provincia, con priorità laddove il bacino risulti carente.
4. In caso di inadempimento a quanto previsto dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2 i titolari degli impianti sono sottoposti a sanzione amministrativa pecuniaria, individuata all'articolo 101, comma 4 ter, e a eventuale e successiva sospensione di cui all'articolo 100, comma 3, lettera b bis).';
6) dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 100 è aggiunta la seguente:
'b bis) esercizio dell'impianto in violazione degli obblighi di cui all'articolo 89 bis entro centottanta giorni dalla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 101, comma 4 ter.';
7) dopo il comma 4 bis dell'articolo 101 è inserito il seguente:
'4 ter. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque non adempia agli obblighi di cui all'articolo 89 bis entro i termini stabiliti dallo stesso articolo.';
c) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 3, prima delle parole 'Entro il 31 gennaio di ogni anno' sono inserite le seguenti: 'Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis,';
2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
'4 bis. La Giunta regionale definisce le procedure e i requisiti per l'eventuale integrazione del calendario regionale e per il riconoscimento della qualifica internazionale, nazionale e regionale di ulteriori manifestazioni di rilevante interesse non previste in sede di programmazione annuale.'.
Art. 15. (Modifiche agli articoli 32, 33, 38, 58 e 61 della
1. Alla
a) al comma 2 dell'articolo 32 le parole '700 metri' sono sostituite con le seguenti parole 'seicento metri';
b) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 33 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'oppure essere stato coadiutore familiare nella gestione di un rifugio, per almeno tre anni.';
c) il comma 4 dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:
'4. I prezzi massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile nei locali di ricevimento del pubblico.';
d) il comma 5 dell'articolo 58 è abrogato;
e) al comma 3 dell'articolo 61 le parole 'L'agenzia invia annualmente, alla provincia competente o alla Città metropolitana di Milano,' sono sostituite dalle seguenti: 'L'agenzia invia entro il 31 dicembre di ogni anno al comune competente per territorio'.
Art. 16. (Modifiche agli articoli 2, 8, 10 e 11 della
1. Alla
a) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta le seguente:
'e bis) ACCORDI PER L'ATTRATTIVITA': consistenti in strumenti negoziali tra pubbliche amministrazioni, da approvarsi previa definizione dei relativi criteri con deliberazione della Giunta regionale, ricorrendo agli istituti di cui alla
b) il comma 3 dell'articolo 8 è abrogato;
c) dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 10 è aggiunta la seguente:
'f bis) le attività del Garante regionale delle micro, piccole e medie imprese.';
d) dopo il comma 5 dell'articolo 11 è aggiunto il seguente:
'5 bis. Alle spese connesse all'attuazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e bis), quantificate in sede di prima attuazione in euro 4.000.000,00 si fa fronte per l'anno 2017 con le risorse già allocate alla missione 14 "Sviluppo Economico e Competitività", programma 1 "Industria, PMI e artigianato" - Titolo I "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale. Per gli anni successivi alle suddette spese si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari nel limiti delle disponibilità delle risorse a valere sulla missione 14 'Sviluppo Economico e Competitività', programma 1 'Industria, PMI e artigianato' - Titolo I 'Spese correnti' e Titolo II 'Spese in conto capitale'.'.
Titolo III
Ambito territoriale
Art. 17. (Procedura per l’approvazione del piano regolatore portuale dei porti di Cremona e di Mantova. Modifica dell’Allegato B della
1. Nell'Allegato B della
'3. Adozione e approvazione, previa intesa con il comune o i comuni interessati e con la provincia territorialmente interessata, del piano regolatore portuale e di eventuali varianti secondo le procedure previste all'articolo 17 della legge regionale recante (Legge di semplificazione 2017) e con i contenuti di cui all'articolo 54, comma 1, del r.r. 9/2015.'.
2. Le previsioni del piano regolatore portuale, di cui al punto 3 dell'elenco delle 'Funzioni e attività' contenuto nell'Allegato B della
3. La Giunta regionale elabora una proposta di piano regolatore portuale d'intesa con il comune o i comuni interessati e con la provincia interessata, nonché sentiti gli enti gestori delle aree regionali protette territorialmente interessate. A tal fine, la Giunta regionale pubblica avviso di avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
4. La proposta di piano regolatore portuale è adottata dalla Giunta regionale, in via preliminare, entro novanta giorni dalla sottoscrizione dell'intesa di cui al comma 2. La proposta è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione per la presentazione di osservazioni entro i successivi sessanta giorni.
5. La Giunta regionale, valutate le osservazioni pervenute, adotta in via definitiva il piano e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.
6. Il piano acquista efficacia con la pubblicazione dell'avviso della sua approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. Il piano regolatore portuale è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, ferma restando la pubblicazione dell'aggiornamento ai sensi del comma 6, nei casi di modifiche concernenti:
a) la correzione di errori materiali, anche con aggiornamento cartografico, che non comportino alterazione degli obiettivi e delle azioni del piano;
b) l'aggiornamento cartografico derivante da avanzamenti o varianti progettuali di infrastrutture recepite dal piano regolatore portuale che hanno influenza sulla pianificazione; la richiesta motivata di attivazione della procedura di aggiornamento del piano regolatore portuale è presentata dall'ente competente alla realizzazione dell'infrastruttura; la Giunta regionale approva l'aggiornamento, previa verifica di compatibilità rispetto agli obiettivi del piano.
8. Il piano regolatore portuale è soggetto a valutazione ambientale strategica.
9. Ai fini della approvazione del piano regolatore portuale del porto di Mantova - Valdaro, adottato con delibera del consiglio provinciale di Mantova del 30 settembre 2014, n. 48, la Giunta regionale adegua il piano in conformità ai contenuti stabiliti dall'articolo 54, comma 1, del
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, della
Art. 18. (Modifiche all’articolo 42 della
1. Alla
a) al comma 6 dell'articolo 42 dopo le parole 'La provincia competente rilascia l'autorizzazione, previo' sono inserite le seguenti: 'nulla osta di cui all'articolo 14, comma 1, del
b) dopo il comma 6 dell'articolo 42 è inserito il seguente:
'6 bis. Gli enti proprietari delle strade pubblicano sul proprio sito istituzionale le cartografie o gli elenchi di strade di competenza percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità. La giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge regionale recante (Legge di semplificazione 2017) definisce le tipologie di cartografie e le modalità di redazione degli elenchi di strade da pubblicare in relazione ai limiti di carico, eventualmente suddivisi anche per asse, ai limiti di sagoma, alle tipologie di veicoli e alle prescrizioni di tutela del patrimonio stradale, stabilendo altresì i tempi e le modalità del relativo aggiornamento. Dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente proprietario, le cartografie o gli elenchi di strade sostituiscono il nulla osta o il parere di cui al comma 6. In caso di mancata pubblicazione o di istanze di autorizzazione per trasporti o veicoli in condizioni di eccezionalità non rientranti nelle fattispecie autorizzabili sulla base delle cartografie o degli elenchi pubblicati si applica quanto previsto dal comma 6.'.
2. All'articolo 3 bis della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: '(Catasto stradale regionale e archivio stradale regionale)';
b) al comma 1, dopo le parole 'rete viaria' sono aggiunte le seguenti: 'regionale di cui all'articolo 2, comma 2 quater, e la costituzione dell'archivio stradale regionale per consentire un coordinamento anche cartografico, delle principali informazioni ai fini della sicurezza e della percorribilità della rete stradale';
c) al comma 2, le parole 'Il catasto' sono sostituite dalle seguenti: 'L'archivio';
d) al comma 4, le parole 'del catasto' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'archivio';
e) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', ivi inclusi i dati riguardanti le strade percorribili dai veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, compresa l'indicazione della massa e della sagoma limite o altri vincoli puntuali.'.
3. Alle spese per la costituzione dell'archivio stradale regionale derivanti dall'articolo 3 bis della
Art. 19. (Disposizioni in tema di rinnovo del materiale rotabile per il servizio di trasporto pubblico regionale e locale. Modifica all’articolo 34 della
1. Alla
a) dopo il comma 2 dell'articolo 34 è inserito il seguente:
'2 bis. Negli atti relativi alle procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario è previsto l'impegno a carico dell'impresa ferroviaria aggiudicataria a subentrare nelle obbligazioni assunte dal precedente gestore relative all'acquisto o al noleggio di materiale rotabile. I termini, le modalità e le condizioni per il subentro sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.'.
Art. 20. (Modifiche agli articoli 92 e 95 della
1. Alla
a) all'articolo 92:
1) il comma 5 è sostituito dal seguente:
'5. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un commissario regionale per la gestione temporanea, ordinaria ed eventualmente straordinaria, del consorzio, per la predisposizione o anche l'adozione del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e del piano di classificazione degli immobili, se il consorzio commissariato non abbia in tutto o in parte provveduto, tenuto conto anche dei termini di cui agli articoli 88, comma 3 bis, e 90, comma 1, o in caso di necessità di adeguamento degli stessi piani, e per l'indizione delle elezioni consortili ai fini della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione. Il provvedimento di scioglimento stabilisce i compiti e gli indirizzi cui il commissario deve attenersi nella propria attività. Gli organi ordinari di amministrazione devono essere ricostituiti entro i termini stabiliti al comma 6.';
2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
'6. Il commissario regionale è nominato, ai fini di cui al comma 5, per un massimo di ventiquattro mesi dalla data di approvazione della delibera della Giunta regionale di commissariamento del consorzio. Alla scadenza del termine di cui al primo periodo la Giunta regionale provvede alla proroga dell'incarico, nel caso in cui il commissario risulti impossibilitato ad adempiere ai compiti stabiliti ai sensi del comma 5, o alla sostituzione del commissario al quale sia imputabile l'inadempimento di tutti o parte dei compiti stabiliti ai sensi del comma 5; la struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica effettua le verifiche preliminari alla decisione della Giunta regionale sulla proroga o sostituzione del commissario. La proroga, previa motivata comunicazione inviata dal commissario alla struttura regionale di cui al precedente periodo, o la sostituzione dello stesso commissario può essere disposta una sola volta e fino a un massimo di ventiquattro mesi.';
3) il comma 7 è sostituito dal seguente:
'7. Al commissario regionale è corrisposto lo stesso trattamento economico dello stipendio base della fascia media di inquadramento contrattuale collettivo dei dirigenti dei consorzi di bonifica, con oneri a carico del consorzio interessato.';
b) il comma 5 dell'articolo 95 è sostituito dal seguente:
'5. La Regione può contribuire, in tutto o in parte, alle spese degli enti di cui all'articolo 79 per la realizzazione delle azioni e delle attività di carattere conoscitivo e divulgativo, riconducibili alle finalità istituzionali degli stessi enti, relative alla bonifica e irrigazione dei rispettivi comprensori di appartenenza e può, altresì, contribuire, in tutto o in parte, alle spese per la realizzazione delle attività di indagine propedeutiche e di applicazione operativa alla classificazione del territorio non montano, secondo quanto previsto dall'articolo 78, commi 2 e 3. La Regione può contribuire, in tutto o in parte, alle spese per attività programmatorie, divulgative, promozionali, di studio e per la costituzione di apposite strutture volte al raccordo per il conseguimento degli obiettivi di interesse regionale o sovra-comprensoriale per le finalità istituzionali degli enti di cui all'articolo 79, effettuate o da effettuare tramite l'URBIM o, ove costituite, tramite altre associazioni dei consorzi di bonifica.'.
2. Le modifiche di cui al comma 1, lettera a), si applicano anche ai consorzi di bonifica eventualmente commissariati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 21. (Misure di semplificazione in materia energetica. Modifiche all’articolo 4 della
1. All'articolo 4 della
a) dopo il comma 2 quinquies sono inseriti i seguenti:
'2 sexies. Le misure d'incentivazione di cui ai commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies sono cumulabili con gli incentivi per la promozione delle fonti rinnovabili previsti da disposizioni statali e strumenti urbanistici locali, ove non precluso in base alla normativa statale.
2 septies. La realizzazione dei rivestimenti esterni delle strutture opache verticali e orizzontali degli edifici finalizzata al raggiungimento dei valori di trasmittanza termica previsti dalla disciplina regionale per l'efficienza energetica degli edifici e che non comporta un aumento della superficie utile é autorizzata indipendentemente dall'indice di edificabilità previsto dal PGT per il comparto in cui sono inseriti gli stessi edifici e il relativo incremento volumetrico non è soggetto agli oneri di cui all'articolo 43 della l.r. 12/2005.'.
2. Alla
a) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 27 dopo le parole 'impianti termici' è aggiunta la seguente: 'civili' e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ', nonché a effettuare il controllo, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi per il mancato riparto delle spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d), del
b) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 28 dopo le parole 'impianti termici' è aggiunta la seguente: 'civili' e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ', nonché a effettuare il controllo, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi per il mancato riparto delle spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d), del
3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della
Art. 22. (Modifiche all’articolo 18 della
1. Al comma 4 dell'articolo 18 della
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
'a) elabora i dati ricevuti e redige una relazione a consuntivo, da inviare al Consiglio regionale entro il 30 settembre di ogni anno, e ne assicura la divulgazione attraverso la pubblicazione anche mediante strumenti informatici;';
b) alla lettera b) le parole 'entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno,' sono soppresse.
Art. 23. (Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 2 dell'articolo 2 dopo le parole 'programmazione regionale' sono aggiunte le seguenti: ', nel rispetto dei Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all'articolo 9 della
b) al comma 2 dell'articolo 3 le parole 'approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, su proposta del Direttore generale della medesima' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d)';
c) all'articolo 11:
1) la lettera b) del comma 1 è soppressa;
2) al comma 2 le parole 'Il Consiglio di amministrazione dell'Arpa è composto da cinque membri, tra cui il Presidente, e dura in carica cinque anni' sono sostituite dalle seguenti: 'Il Presidente è l'amministratore unico dell'ARPA e dura in carica cinque anni';
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale.';
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
'5. L'emolumento spettante al Presidente è determinato dalla Giunta regionale.';
d) all'articolo 12:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: '(Competenze del Presidente)';
2) i commi 1 e 1 bis sono sostituiti dal seguente:
'1. Compete al Presidente:
a) approvare il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo, nonché il bilancio di esercizio di cui all'articolo 2423 del codice civile;
b) approvare il piano pluriennale di attività, in coerenza con gli atti di programmazione regionale, su proposta del Direttore generale;
c) approvare i regolamenti di organizzazione e di contabilità, su proposta del Direttore generale;
d) approvare il tariffario per le prestazioni rese a soggetti privati, su proposta del Direttore generale, e comunicarlo alla Giunta regionale, fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 5, della
e) approvare il programma di lavoro annuale sulla base del piano pluriennale di attività, su proposta del Direttore generale;
f) verificare l'attuazione del piano pluriennale delle attività di cui alla lettera b);
g) nominare il Direttore generale e, su proposta dello stesso Direttore, nominare il vice-direttore.';
3) il comma 2 è abrogato;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. Gli atti di cui al comma 1, lettera c), sono trasmessi alla Giunta regionale per l'approvazione entro trenta giorni dal ricevimento; trascorso tale termine senza che la Giunta si sia espressa, si intendono approvati.';
e) l'articolo 13 è abrogato;
f) al comma 3 dell'articolo 14 le parole 'consiglio di amministrazione' sono sostituite dalla seguente: 'Presidente';
g) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 è inserita la seguente:
'e bis) la presentazione al Presidente, entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione sullo stato di avanzamento del piano pluriennale;';
h) al comma 3 dell'articolo 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ' e secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 1, della legge 132/2016';
i) al comma 4 dell'articolo 15 le parole 'Consiglio di amministrazione' sono sostituite dalla seguente: 'Presidente';
j) all'articolo 16:
1) alla lettera d) del comma 3 le parole 'e del personale da proporre all'autorità competente per l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria' sono soppresse;
2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
'6.1. Tra il personale che svolge attività di controllo e vigilanza ai sensi dell'articolo 14 della
k) all'articolo 17:
1) al comma 1, la parola 'pluriennali' è sostituita dalla seguente: 'triennali' e dopo le parole 'programmi annuali' sono aggiunte le seguenti: 'che sono redatti nel rispetto dei LEPTA e nel rispetto del programma triennale nazionale di cui all'articolo 10 della
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
'4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del piano triennale, può formulare osservazioni, anche relative alla verifica del rispetto di quanto previsto al comma 1. Le eventuali osservazioni regionali sono vincolanti e comportano l'adeguamento del piano alle stesse, con conseguente successiva riapprovazione del piano da parte del Presidente. Decorsi trenta giorni dall'invio del piano alla Giunta regionale senza che la stessa abbia formulato osservazioni ai sensi del primo periodo, l'ARPA procede all'attuazione del piano.';
3) il comma 5 è abrogato;
4) al comma 6:
a) le parole 'Sulla base delle proposte del Comitato provinciale di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 18' sono soppresse;
b) le parole 'dato dalla programmazione regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui al comma 1';
l) l'articolo 18 è abrogato;
m) il comma 3 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:
'3. Gli incarichi di direttore di settore e di direttore di dipartimento possono essere conferiti anche a persone esterne all'Agenzia, secondo le modalità e i requisiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del
n) il comma 2 dell'articolo 26 è abrogato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da b) a i), e la sostituzione del riferimento al Consiglio di amministrazione dell'ARPA con quello al Presidente dell'ARPA, di cui allo stesso comma 1, lettera k), punto 2), si applicano a decorrere dalla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione dell'ARPA in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Dalla data di applicazione delle disposizioni richiamate al comma 2 ogni riferimento al Consiglio di amministrazione dell'ARPA contenuto nelle norme e negli atti amministrativi della Regione è da intendersi riferito, in quanto compatibile, al Presidente dell'ARPA.
Art. 24. (Modifica all’articolo 22 della
1. Al comma 2 dell'articolo 22 della
a) le parole 'deve essere previsto un idoneo piano della sicurezza' sono sostituite dalle seguenti: 'devono essere applicate le misure previste'.
Art. 25. (Modifiche alla
1. Alla
a) dopo il comma 1 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
'1 bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli interventi dichiarati dal progettista abilitato, sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 ter, privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Tale dichiarazione è contenuta nell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio. All'asseverazione devono essere allegati gli idonei elaborati tecnici, atti a dimostrare l'irrilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici degli interventi.
1 ter. La Giunta regionale adotta gli indirizzi per l'uniforme applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 bis e individua i lavori e i casi delle varianti di cui al comma 1 privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, nonché gli elaborati progettuali con cui dimostrare la sussistenza di tali fattispecie.
1 quater. Restano ferme le competenze dello Stato, ai fini sismici, riguardo ai lavori relativi a opere pubbliche, le cui programmazione, progettazione, esecuzione o manutenzione sono di competenza statale.
1 quinquies. Per gli interventi di riparazione, ripristino, o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, localizzati sul territorio regionale, distrutti o danneggiati da eventi sismici e che beneficiano dei contributi di cui alle ordinanze emanate a seguito di tali eventi, rientranti nella tipologia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della
b) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole 'di cui all'articolo 5' sono aggiunte le seguenti: ', comma 1,';
c) dopo il comma 2 dell'articolo 6 è inserito il seguente:
'2 bis. Nelle località a bassa sismicità, laddove non sia prevista l'autorizzazione di cui all'articolo 8, i comuni o loro forme associative si limitano alla verifica della correttezza della procedura di deposito e della rispondenza e completezza della documentazione presentata rispetto al contenuto minimo definito con il provvedimento di cui all'articolo 13, comma 1.';
d) al comma 4 dell'articolo 8 dopo le parole 'possono richiedere' sono aggiunte le seguenti: ', per le opere e gli edifici strategici o rilevanti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'
e) il comma 5 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
'5. Il parere tecnico di cui al comma 4 è sempre richiesto per le opere e gli edifici pubblici strategici o rilevanti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'
f) dopo il comma 4 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:
'4 bis. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 13, comma 1 bis, disciplina i termini e le modalità di svolgimento dei controlli delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, comma 1 bis.';
g) dopo il comma 1 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:
'1 bis. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di semplificazione 2017), adotta la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1 ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1 bis, si applicano dalla data di efficacia della deliberazione di cui al precedente periodo.'.
Art. 26. (Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 3 bis dell'articolo 4 dopo le parole 'piano e programma' sono aggiunte le seguenti: '; nel territorio della provincia di Sondrio i comuni e gli altri enti locali possono affidare le funzioni amministrative e i compiti relativi all'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabiltà a VAS e di VAS alla Provincia, nel rispetto dei requisiti di indipendenza previsti per le autorità competenti.';
b) al comma 3 bis dell'articolo 7 dopo le parole 'dei comuni partecipanti' sono aggiunte le seguenti: '; nel territorio della provincia di Sondrio i contenuti dei piani associati tra più comuni possono essere sviluppati dalla Provincia, su accordo con i predetti enti, anche contestualmente all'elaborazione del PTCP o di sue varianti, fermo restando il rispetto delle procedure di approvazione dei singoli strumenti pianificatori associati previste dalle leggi vigenti.';
c) al comma 7 dell'articolo 9 dopo le parole 'affluenza degli utenti' sono aggiunte le seguenti: '; nel territorio della provincia di Sondrio, all'interno del TUC, è sempre ammessa l'apertura di esercizi di vicinato, specie tipici, anche in deroga alle previsioni di cui al comma 6, o con permesso di costruire in deroga, previa deliberazione del consiglio comunale acquisito il parere di compatibilità della Provincia.';
d) al comma 2 bis dell'articolo 11 dopo le parole 'comune stesso' sono aggiunte le seguenti: '; nel territorio della provincia di Sondrio i criteri di applicazione della perequazione urbanistica di cui ai commi 1 e 2 possono essere determinati, con caratteri ed effetti sovracomunali o coordinati tra diversi comuni, dalla Provincia, d'intesa coi comuni, all'interno del PTCP. Sempre presso la Provincia, d'intesa con i comuni, possono essere istituiti fondi, dotazioni o incentivi previsti in materia urbanistica ed edilizia per finalità di riduzione del consumo di suolo, di perequazione o in genere per tutte quelle finalità di ricomposizione che possono essere meglio assolte in via coordinata tra gli enti locali del territorio provinciale mediante l'attribuzione su base consensuale delle funzioni gestionali alla stessa Provincia.';
e) al comma 1 dell'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'L'esecuzione del piano attuativo può avvenire per stralci funzionali, preventivamente determinati, nel rispetto di un disegno unitario d'ambito, con salvezza dell'utilizzo del permesso di costruire convenzionato nei casi previsti dalla legge.';
f) il comma 14 bis dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
'14 bis. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di PGT non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione, rettifica e interpretazione autentica degli atti di PGT sono depositati presso la segreteria comunale, pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale e acquistano efficacia ai sensi del comma 11, lettera a).';
g) dopo il comma 7 ter dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:
'7 quater. Il PTCP della Provincia di Sondrio, in ragione della specialità del territorio, può assolvere ai compiti di pianificazione territoriale propri della pianificazione sottordinata, sulla base di appositi accordi con i comuni. Spetta inoltre al PTCP della Provincia di Sondrio il compito della definizione dei domini sciabili, l'estensione e perimetrazione di dettaglio degli ambiti di elevata naturalità e la definizione dei criteri di dettaglio per l'attuazione delle previsioni di sviluppo e di tutela rispettivamente ivi previsti, che devono essere recepiti dalla pianificazione sottordinata. Inoltre il PTCP della Provincia di Sondrio, sempre su intesa dei comuni, può farsi carico anche della definizione di meccanismi perequativi di natura compensativa e non, finalizzati alla migliore attuazione, anche su scala provinciale e superiore ai confini comunali, di esigenze di equilibrata politica territoriale di sviluppo sostenibile.';
h) il terzo e il quarto periodo del comma 6 dell'articolo 20 sono sostituiti dai seguenti: 'Le disposizioni e i contenuti del piano territoriale regionale d'area hanno efficacia diretta e cogente nei confronti dei comuni e delle province o della Città metropolitana di Milano compresi nel relativo ambito, qualora previsto nello stesso piano territoriale regionale d'area. Per i PGT dei comuni di cui al precedente periodo la verifica di compatibilità rispetto ai contenuti del PTRA è effettuata dalla provincia o dalla Città metropolitana di Milano nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 13, comma 5.';
i) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 22 le parole 'Il PTR è aggiornato annualmente mediante il programma regionale di sviluppo, ovvero mediante il documento strategico annuale' sono sostituite dalle seguenti: 'Il PTR ed i PTRA sono aggiornati annualmente mediante il programma regionale di sviluppo, ovvero mediante il documento di economia e finanza regionale';
j) al comma 4 dell'articolo 63 le parole 'decorsi cinque anni' sono sostituite dalle seguenti: 'decorsi tre anni';
k) all'articolo 64:
1) il comma 7 è sostituito dal seguente:
'7. La realizzazione degli interventi di recupero di cui al presente capo comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di ristrutturazione edilizia. I comuni possono deliberare l'applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del dieci per cento del contributo di costruzione dovuto, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale.';
2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
'7 bis. Il recupero dei sottotetti con superficie lorda fino a quaranta mq., costituenti in base al titolo di proprietà una pertinenza di unità immobiliari collegata direttamente a essi, se prima casa, è esente dalla quota di contributo commisurato al costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 3, del
l) all'articolo 80:
1) all'alinea del comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', ferma restando la competenza della Regione riguardo all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, qualora l'intervento di cui al presente comma rientri anche tra quelli di cui al comma 3:';
2) alla lettera c) del comma 4 dopo le parole 'interventi da realizzarsi' sono aggiunte le seguenti: 'anche parzialmente';
3) all'alinea del comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', ferma restando la competenza della Regione, della Città metropolitana di Milano o della provincia riguardo all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, qualora l'intervento di cui al presente comma rientri anche tra quelli di cui ai commi 3 o 4:';
4) all'alinea del comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', ferma restando la competenza della Regione, della Città metropolitana di Milano o della provincia riguardo all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, qualora l'intervento di cui al presente comma rientri anche tra quelli di cui ai commi 3 o 4:';
m) dopo il comma 1 dell'articolo 93 sono inseriti i seguenti:
'1 bis. Per i programmi integrati di intervento di rilevanza regionale approvati alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di semplificazione 2017), il collegio di vigilanza di cui all'articolo 34 del
1 ter. Per i piani attuativi comunali e per i programmi integrati di intervento non aventi rilevanza regionale che, alla data di entrata in vigore della presente norma, sono in corso di attuazione o la cui convenzione sia già scaduta senza integrale esecuzione delle loro previsioni pubbliche o private e non ne sia già stata dichiarata la decadenza, le amministrazioni comunali possono provvedere su istanza degli interessati e previo atto ricognitivo dello stato di attuazione del piano attuativo o del programma integrato di intervento:
a) a concedere eventuali proroghe o differimenti ai tempi di realizzazione motivando e documentando le esigenze sopravvenute in fase attuativa o le cause che hanno determinato il mancato tempestivo completamento della trasformazione. Le proroghe e i differimenti non possono essere superiori a tre anni e non possono prevedere riduzioni delle dotazioni di servizi originariamente previsti dal piano attuativo o dal PII. In ogni caso la realizzazione delle opere private non può essere disgiunta dalla realizzazione delle opere pubbliche previste dal piano attuativo o dal PII che devono essere comunque completate e collaudate prima della fine dei lavori degli interventi privati;
b) a definire lotti o stralci funzionali per il completamento degli interventi di trasformazione previsti da piani attuativi e da programmi integrati di intervento non completati, definendo i modi e i termini per il completamento del singolo stralcio funzionale individuato. I lotti o stralci funzionali devono essere autonomi quanto a interventi, opere di urbanizzazione da eseguire e relative garanzie, senza vincoli di solidarietà rispetto alle parti totalmente ineseguite e per le quali non sia previsto il completamento, per le quali il comune provvede con apposita variante al PGT a rideterminarne la disciplina;
c) a rideterminare, con apposita variante al piano di governo del territorio qualora necessaria o al piano attuativo o al programma integrato di intervento, la collocazione delle aree di concentrazione dei diritti edificatori perequati, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, eventualmente non più utilizzabili per sopravvenuti previsioni prescrittive/vincoli derivanti da strumenti urbanistici comunali o sovracomunali, anche di coordinamento. In tal caso i predetti diritti edificatori devono essere ricollocati all'interno dell'originario piano attuativo o programma integrato di intervento, privilegiando gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo e di densificazione e rigenerazione urbana, anche attraverso la fissazione di destinazioni d'uso diverse da quelle originarie.
Nei casi di cui al presente comma, le amministrazioni comunali e gli interessati provvedono alla stipula di appositi atti convenzionali aggiuntivi e modificativi, nei quali sono recepiti e regolamentati tutti gli effetti dei provvedimenti sopra indicati, in particolare quanto agli obblighi di cui all'articolo 46 e alla cessazione della solidarietà.'.
Art. 27. (Modifiche agli articoli 22, 23, 26 e 43 della
1. Alla
a) dopo il comma 4 dell'articolo 22 è aggiunto il seguente:
'4 bis. Al fine di favorirne il trasferimento, la permanenza e la mobilità nella Regione Lombardia, gli appartenenti alle forze di polizia di cui al comma 6 dell'articolo 23, che siano in servizio, accedono ai servizi abitativi pubblici in deroga ai requisiti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale di cui al comma 9 dell'articolo 23. Tale regolamento disciplina, altresì, la decadenza dall'assegnazione nei casi di cessazione dal servizio.';
b) alla fine della lettera g) del comma 9 dell'articolo 23 è aggiunto il seguente periodo: '; la decadenza nei casi di inadempimento degli obblighi incombenti sul nucleo familiare assegnatario e di mancata occupazione, da parte del medesimo nucleo, dell'alloggio assegnato.';
c) al primo periodo del comma 13 dell'articolo 23 le parole 'delle unità abitative annualmente disponibili' sono sostituite dalle seguenti: 'delle unità abitative disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge';
d) il comma 6 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:
'6. I comuni e le ALER procedono, previo esperimento del contraddittorio, all'annullamento del provvedimento di assegnazione con atto notificato all'assegnatario nei seguenti casi:
a) qualora l'assegnazione sia stata disposta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
b) qualora l'assegnazione sia stata ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.';
e) dopo il comma 7 dell'articolo 26 è inserito il seguente:
'7 bis. I comuni e le ALER dispongono, previo esperimento del contraddittorio, la decadenza dall'assegnazione nei casi in cui accertino la morosità colpevole dell'assegnatario in relazione al pagamento del canone di locazione, ovvero al rimborso delle spese per i servizi, per un periodo pari ad almeno dodici mensilità anche non consecutive negli ultimi ventiquattro mesi. Al provvedimento di decadenza si applica la disposizione di cui al comma 7.';
f) al comma 11 dell'articolo 43 dopo le parole 'per l'anno 2016' sono inserite le seguenti: 'e per l'anno 2017'.
Art. 28. (Modifiche alla
1. Al comma 7 dell'articolo 3 della
a) alla fine del primo periodo, dopo le parole 'articolo 5, comma 2' si aggiungono le seguenti: ', e le riserve naturali di cui al comma 5 dell'articolo 8 della
Titolo IV
Ambito sociale e sanitario
Art. 29. (Modifiche agli articoli 99, 105, 106 e 112 della
1. All'articolo 99 della
a) al punto 3 della lettera a) del comma 3, dopo le parole: 'emergenze epidemiche' sono inserite le seguenti: ', compresi gli adempimenti relativi al calcolo dei valori di mercato degli animali abbattuti,';
b) dopo il punto 4 della lettera a) del comma 3 sono aggiunti i seguenti:
'4 bis. rilascio delle autorizzazioni alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di lavorazione di cui all'articolo 4 del
4 ter. rilascio delle autorizzazioni per il riconoscimento di:
a) centri di raccolta degli animali della specie bovina e suina di cui all'articolo 9 del
b) centri di raccolta degli ovini e caprini di cui all'articolo 12 del
c) stabilimenti autorizzati agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova di cui all'articolo 6 della
d) impianti e stazioni di quarantena per volatili di cui all'articolo 3 della decisione della Commissione europea del 16 ottobre 2000 relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame;' ;
c) dopo il punto 5 della lettera b) del comma 3 è aggiunto il seguente:
'5 bis. registrazione e riconoscimento degli stabilimenti operanti nel settore della produzione, lavorazione e deposito di alimenti di origine animale, secondo quanto disposto dal
d) dopo il punto 5 della lettera c) del comma 3 sono aggiunti i seguenti:
'5 bis. registrazione e riconoscimento degli stabilimenti operanti nel settore dell'alimentazione animale secondo quanto disposto dal
5 ter. rilascio delle autorizzazioni sanitarie per l'esercizio dell'attività di allevamento o di fornitura di cui all'articolo 20 del
5 quater. rilascio delle autorizzazioni sanitarie previste dagli articoli 66, comma 1, e 70, comma 3, del
5 quinquies. registrazione e riconoscimento degli stabilimenti e degli impianti operanti nel settore dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui al
5 sexies. rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 7, 11, 14, 24 e 25 del
5 septies. riconoscimento dei centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma di cui all'articolo 4, comma 1, del
5 octies. autorizzazione dei corsi per operatore pratico per la fecondazione artificiale di cui all'articolo 2 della
5 nonies. nomina della commissione giudicatrice dei partecipanti ai corsi di cui al punto 5 octies.';
e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
'3 bis. Per lo svolgimento della funzione di cui all'articolo 5, comma 2, del
2. Alla
a) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 105 dopo le parole 'vendere o cedere, a qualsiasi titolo, cani e gatti' sono inserite le seguenti: 'destinati al commercio';
b) al comma 3 dell'articolo 106 dopo le parole 'i cani' sono aggiunte le seguenti: 'e i gatti';
c) il comma 7 dell'articolo 106 è abrogato;
d) dopo l'articolo 106 è inserito il seguente:
'Art. 106 bis. (Cessione e affido)
1. I cani e i gatti ricoverati presso le strutture di cui all'articolo 106, d'età non inferiore ai sessanta giorni, nonché gli altri animali di affezione, possono essere ceduti gratuitamente ai privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento o alle associazioni di cui all'articolo 111.
2. È fatto divieto di cessione o affido di cani o gatti ricoverati presso le strutture di cui all'articolo 106 a coloro che hanno riportato condanne per maltrattamenti ad animali.
3. La cessione gratuita dei cani ricoverati presso le strutture di cui all'articolo 106 può avvenire trascorsi sessanta giorni dal momento del ritrovamento, fatti salvi i diversi termini previsti dal codice civile in caso di smarrimento. In alternativa il cane può essere concesso in affido temporaneo sino al sessantesimo giorno dal ritrovamento.
4. È consentito l'affido temporaneo gratuito dei cani prima del termine di cui al comma 3, secondo le modalità previste nel regolamento attuativo della presente legge.
5. Qualora, nei sei mesi successivi all'adozione, l'animale manifesti disturbi comportamentali, incompatibilità con altri animali o problematiche particolari al nuovo nucleo famigliare, il rifugio affidatario riconosce all'adottante il diritto di restituzione dell'animale.
6. I gestori dei rifugi convenzionati devono permettere la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile di cui all'articolo 111 preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.
7. L'iter dell'adozione si conclude con la valutazione post affido effettuata dalle associazioni animaliste e zoofile di cui all'articolo 111 anche presso il domicilio dell'adottante, che dovrà sottoscrivere apposito consenso. Qualora le condizioni di detenzione dell'animale non fossero conformi alla normativa vigente o a quanto dichiarato al momento dell'affido è prevista la restituzione immediata ed incondizionata dell'animale al rifugio, su semplice richiesta.';
e) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 112 è sostituita dalla seguente:
'a) da euro 150 a euro 900 per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 105, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), e commi 2, 6 e 7;'.
3. Sono fatti salvi i provvedimenti di cui all'articolo 99, comma 3, lettera a), punti 4 bis e 4 ter, lettera b), punto 5 bis, lettera c), punti 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies, 5 sexies, 5 septies, 5 octies e 5 nonies della
Art. 30. (Sostituzione degli articoli 11 e 12 della
1. Alla
a) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
'Art. 11. (Tutela sanitaria degli allevamenti di api)
1. Chiunque vende api vive o trasferisce alveari anche per scopi diversi dal nomadismo deve munirsi di un certificato sanitario rilasciato, da non oltre trenta giorni, dal dipartimento veterinario dell'ATS territorialmente competente, che ne attesti la provenienza da un apiario:
a) in cui non sono state rilevate malattie delle api soggette a denuncia ai sensi del
b) che è stato sottoposto ad adeguato trattamento profilattico annuale della varroasi;
c) che non è sottoposto a provvedimenti di polizia veterinaria;
d) che è situato in aree o campi non soggetti alle restrizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 10 settembre 1999, n. 356 (Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica).
2. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato a seguito di visita effettuata dal veterinario ufficiale se il dipartimento veterinario ravvisa un possibile rischio sanitario sulla base di una valutazione dei fattori di rischio.
3. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione da 250 euro a 1.250 euro. I dipartimenti veterinari delle ATS territorialmente competenti, a cui sono affidati compiti di vigilanza sanitaria sugli apiari nomadi e stanziali, provvedono all'accertamento, all'irrogazione delle sanzioni, nonché all'introito dei relativi proventi.
4. È vietato effettuare trattamenti insetticidi e acaricidi:
a) sulle piante legnose ed erbacee dall'inizio della loro fioritura alla caduta dei petali;
b) sugli alberi di qualsiasi specie qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, salvo che queste ultime siano preventivamente falciate.
5. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 4 comporta l'applicazione di una sanzione da 500 euro a 3.000 euro. La Regione e la Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, provvedono all'accertamento, all'irrogazione della sanzione e all'introito dei relativi proventi.';
b) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
'Art. 12. (Disciplina del nomadismo in apicoltura)
1. Ai fini del presente articolo per nomadismo si intende la conduzione dell'allevamento apistico basata sull'utilizzazione di differenti zone nettarifere mediante uno o più spostamenti annuali degli apiari.
2. Con decreto del direttore generale sono costituite, presso ogni ATS, una o più commissioni apistiche locali, in base al contesto e alle esigenze territoriali. La commissione dura in carica cinque anni ed è così composta:
a) il responsabile del servizio di sanità animale dell'ATS o suo delegato, in funzione di presidente;
b) due esperti in materia di apicoltura designati dalle associazioni degli apicoltori;
c) due dirigenti veterinari del dipartimento veterinario della ATS.
3. La commissione, allo scopo di tutelare la sanità degli apiari, nonché le esigenze di pascolo degli stessi, stabilisce i criteri per disciplinare l'assegnazione delle postazioni per l'esercizio del nomadismo, la consistenza massima degli apiari nomadi da immettere nelle singole zone e la durata della stabulazione degli stessi in zona.
4. Chiunque intenda trasferire a scopo di nomadismo i propri alveari sul territorio della Regione deve richiedere entro il 31 gennaio di ogni anno l'autorizzazione al dipartimento veterinario dell'ATS competente per territorio di destinazione. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il dipartimento acquisisce il parere della commissione apistica locale.
5. Per motivate esigenze di sfruttamento di particolari pascoli, per servizi di impollinazione imprevisti o, comunque, qualora si renda necessario l'urgente trasferimento dell'apiario al fine di garantire la sopravvivenza delle api stesse, è consentito presentare la richiesta di autorizzazione per lo spostamento degli alveari per nomadismo oltre i termini previsti al comma 4.
6. Per consentire all'apicoltore nomade il pieno utilizzo del pascolo nettarifero, in rapporto alle variazioni stagionali dei tempi di fioritura, sono consentite anticipazioni o proroghe fino a non oltre venti giorni rispetto al periodo massimo di permanenza nelle zone di pascolo fissato nell'autorizzazione di cui al comma 4.
7. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4 e 6 comporta l'applicazione di una sanzione da 250 euro a 1.250 euro. I dipartimenti veterinari delle ATS territorialmente competenti, a cui è affidata la verifica del rispetto delle indicazioni contenute nelle autorizzazioni al trasferimento degli apiari nomadi, provvedono all'accertamento, all'irrogazione delle sanzioni, nonché all'introito dei relativi proventi.'.
2. E' abrogato il
Art. 31. (Modifiche agli articoli 5 e 6 della
1. Alla
a) la lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 5 è sostituita dalle seguenti:
'f bis) lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, tramite il coinvolgimento degli enti del sistema sociosanitario;
f ter) la promozione e il sostegno, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale.';
b) dopo il comma 1 dell'articolo 5 è inserito il seguente:
'1 bis. Nei servizi di cui al comma 1, lettera f bis), rientrano l'assistenza alla comunicazione, il servizio tiflologico e la fornitura di materiale didattico speciale o di altri supporti didattici.';
c) il comma 1 bis dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
'1 bis. Spetta altresì ai comuni, in relazione ai gradi inferiori dell'istruzione scolastica, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale.';
d) dopo il comma 1 bis dell'articolo 6 è inserito il seguente:
'1 bis 1. E' trasferito ai comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale.';
e) il comma 1 ter dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
'1 ter. Al fine di assicurare uniformità di trattamento, efficacia ed efficienza, la Giunta regionale approva specifiche linee guida, sulla base di costi omogenei, per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f bis), e al comma 1 bis 1 del presente articolo. Le linee guida definiscono, in particolare, nelle more del riordino degli ambiti territoriali di riferimento per i piani di zona di cui all'articolo 18 della
2. In prosecuzione del percorso di riordino delle funzioni provinciali avviato con la
3. Agli oneri finanziari derivanti dalle modifiche alla
4. La prosecuzione del percorso di cui al comma 2 non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica. I relativi profili finanziari sono definiti con apposite intese con le province e la Città metropolitana di Milano.
5. Le risorse relative allo svolgimento dei servizi di cui al comma 1 bis 1 dell'articolo 6 della
Art. 32. (Modifiche al comma 1 dell’articolo 4 della
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
a) le parole 'con gli Uffici statali competenti, dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni' sono sostituite dalle seguenti: ', dalla Prefettura - UTG di Milano,'.
Art. 33. (Abrogazione della
1. La
Art. 34. (Adeguamento del fondo di dotazione patrimoniale della Fondazione regionale per la ricerca biomedica)
1. Al fine di garantire la continuità nella realizzazione degli scopi istituzionali e degli obiettivi della Fondazione regionale per la ricerca biomedica, anche attraverso la valorizzazione delle società da essa partecipate e con il coinvolgimeno degli enti di ricerca e del sistema sanitario regionale, è autorizzato l'incremento del fondo di dotazione patrimoniale per un importo pari a euro 20 milioni.
2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 2017 la spesa di euro 20 milioni cui si fa fronte mediante incremento pari a euro 20 milioni delle risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 7 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' e corrispondente diminuzione delle risorse di cui alla missione 13 'Tutela della salute', programma 5 'Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.
Art. 35. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma abrogato dall'art. 23 della
[2] Comma abrogato dall'art. 23 della