Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 30/12/2014 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. (Norme per l'adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 118/2011, come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014) |
Art. 2. (Bilancio di previsione 2015-2017) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 5.2.178 - L.R. 30 dicembre 2014, n. 37.
Bilancio di previsione 2015 - 2017
(B.U. 31 dicembre 2014, n. 53, suppl.)
Art. 1. (Norme per l'adeguamento alle disposizioni del
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 78 del
2. Al fine di assicurare l'autonomia contabile, a decorrere dal 1° gennaio 2015 il Consiglio regionale adotta i medesimi schemi di bilancio, i medesimi sistemi contabili e i medesimi principi contabili della Giunta regionale disposti dalla normativa statale contenuta nel
3. In applicazione dell'articolo 14, comma 3 bis, del
4. A decorrere dal 2015 le spese autorizzate da leggi regionali per finanziamento regionale aggiuntivo degli interventi in ambito sanitario sono effettuate a valere sull'apposito conto di tesoreria intestato alla gestione sanitaria, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del
5. Al fine di garantire la necessaria liquidità di cassa di cui al comma 4, la Regione è autorizzata a trasferire le risorse di cassa dal conto di tesoreria ordinario al conto della gestione sanitaria, nella misura corrispondente ai pagamenti effettuati, sulla base delle effettive esigenze di liquidità per assicurare una gestione ottimale del flusso di cassa regionale [1].
6. Alla
a) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 1 dopo la parola: 'triennale' sono aggiunte le seguenti: 'salvo differente autorizzazione della Giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, il responsabile finanziario può effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti.'.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il
Art. 2. (Bilancio di previsione 2015-2017)
1. Per l'esercizio finanziario 2015 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del
2. Per l'esercizio finanziario 2016 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del
3. Per l'esercizio finanziario 2017 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2
4. In applicazione dell'articolo 1, comma 2, della
a) la nota integrativa (allegato 1) recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 11 e 16;
b) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
d) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
e) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5/a-b);
f) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);
g) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);
h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);
i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);
j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10/a-b-c);
k) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 11);
l) l'elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (allegato 12);
m) il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 44 della
n) l'elenco delle spese continuative o ricorrenti autorizzate per l'esercizio finanziario 2013 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 della
o) le spese e le entrate connesse per le quali le leggi regionali autorizzano la determinazione annuale con la legge di approvazione del bilancio (allegato 15);
p) l'elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili (allegato 16);
q) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 17);
r) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 18);
s) l'elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi (allegato 19);
t) i prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera f bis), della
5. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della
6. L'indebitamento da contrarre ai sensi dell'articolo 38 della l.r. 34/1978è determinato per l'anno 2015 in 2.500.000.000,00 euro; tale cifra è la risultante dei seguenti fatti contabili:
- saldo negativo presunto dell'esercizio 2014 pari a 1.500.000.000,00 euro;
- valore degli investimenti da finanziare a debito dell'esercizio 2015 determinato in 1.000.000.000,00 euro.
7. Gli indebitamenti di cui al comma 6 potranno essere contratti per una durata massima di ammortamento di anni trenta, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi a un tasso massimo pari al tasso determinato dalla 'Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a 51.645.689,91 euro ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della
8. La Giunta regionale contrae indebitamenti autorizzati con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 6 e 7. Le condizioni degli indebitamenti di cui ai commi 6 e 7 e degli altri già assunti possono essere contrattate, anche ai fini della loro ristrutturazione, secondo condizioni più favorevoli e comunque per una durata non superiore a trent'anni in relazione alle mutate esigenze e opportunità della Regione ai sensi dell'articolo 41 della
9. Gli ammortamenti degli indebitamenti di cui al comma 6 potranno decorrere per una parte del debito, nella misura massima di 150.000.000,00 euro, a partire dal 1° febbraio 2015; per la parte residuale potranno decorrere dal 1° settembre 2017. Il relativo onere annuo è posto a carico del programma 01 della missione 50 'Debito pubblico' per quanto riguarda la quota interessi e del programma 02 della missione 50 'Debito pubblico' per quanto riguarda la quota capitale, iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi.
10. La Regione, ai sensi dell'articolo 10 della
11. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze. Su tali somme sarà istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.
12. La Giunta regionale pone in essere le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative al mantenimento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso. Per perseguire queste finalità la Giunta regionale può avvalersi di advisors esterni con riconosciute esperienze internazionali.
13. All'onere valutato in 35.000,00 euro connesso alle attività di cui al comma 12, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo' - programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato'.
14. In relazione alle garanzie previste per l'indebitamento di cui ai commi 6 e 10 la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo a tal fine ad accantonare sulle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.
15. In relazione a quanto disposto dall'articolo 45 della
16. Quale onere degli interessi passivi connessi alle anticipazioni di cui al comma 15, è altresì autorizzata la spesa complessiva di 1.100.000,00 euro di cui 1.000.000,00 euro riguardanti il Servizio sanitario stanziati alla missione 13 - programma 01 e 100.000,00 euro stanziati alla missione 60 - programma 01.
17. E' autorizzata, per il finanziamento del Servizio socio-sanitario regionale, la spesa complessiva per l'esercizio finanziario 2015 di 17.920.204.321,00 euro stanziati alla missione 13 - programma 01, in relazione a quanto disposto:
- dal
- dal
- dall'articolo 27, comma 14, del
- dal
- dall'articolo 1, commi 449, 455 e 456 della
- dall'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 del 10 luglio 2014, rep. n. 82/CSR, e fino alla piena attuazione di quanto previsto dal d.lgs. 68/2011.18. La Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi ad attività non ancora trasferite alle aziende sanitarie locali (ASL) che le leggi e i provvedimenti dello Stato o della Regione demandano, per l'anno 2015, alla competenza regionale. Qualora nel corso dell'anno 2015 tali attività siano trasferite alle ASL, si provvederà ad assicurare alle medesime, con delibera della Giunta regionale, il relativo finanziamento per la parte di competenza. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare provvedimenti di spesa per le attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.
19. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire, con proprie deliberazioni, le risorse di cui al comma 17 tra gli enti che sul territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio socio-sanitario regionale. La Giunta regionale è altresì autorizzata a regolamentare gli acconti mensili alle aziende sanitarie, nonché, nelle more dell'approvazione delle deliberazioni di riparto, le erogazioni di cassa nel limite complessivo di un dodicesimo del finanziamento complessivo del Servizio socio-sanitario regionale.
20. Qualora entro il termine dell'esercizio nel corso del quale sono stati stanziati i fondi relativi al finanziamento del Servizio socio-sanitario regionale non sia possibile far luogo in tutto o in parte all'impegno delle spese di cui al comma 17, le stesse possono essere reiscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo in tutto o per le parti residuali; in tal caso si applicano le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 50 della
21. Al fine di accelerare l'operatività nella fase di avvio e di anticipare gli interventi strategici delle proposte dei Programmi Operativi Regionali (POR) FSE e FESR 2014-2020, approvati rispettivamente con deliberazioni della Giunta regionale 11 luglio 2014, n. 2109 e n. 2110 e deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2014, n. 2431, adottati in coerenza con il quadro nazionale e comunitario di cui ai Regolamenti (UE) n. 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013, in attesa della definitiva approvazione dei suddetti POR da parte della UE, è autorizzato il cofinanziamento regionale relativo agli anni 2015-2020 per complessivi 291.142.355,00 euro stanziati alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione' - programma 12 'Politica Regionale unitaria' di cui 150.502.504,00 euro al titolo I 'Spese correnti' e 140.639.850,00 euro al titolo II 'Spese in conto capitale', suddiviso per ciascun anno in base ai seguenti piani finanziari:
POR FSE 2014–2020
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Totale |
Risorse UE |
57.616.812 |
61.184.560 |
70.411.945 |
71.821.136 |
73.258.486 |
74.724.553 |
76.219.766 |
485.237.258 |
Risorse STATO+RL |
57.616.812 |
61.184.560 |
70.411.945 |
71.821.136 |
73.258.486 |
74.724.553 |
76.219.766 |
485.237.258 |
Totale |
115.233.624 |
122.369.120 |
140.823.890 |
143.642.272 |
146.516.972 |
149.449.106 |
152.439.532 |
970.474.516 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15% RL — FSE |
17.285.043,60 |
18.355.368,00 |
21.123.583,50 |
21.546.340,80 |
21.977.545,80 |
22.417.365,90 |
22.865.929,80 |
145.571.177,40 |
POR FESR 2014–2020
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Totale |
Risorse UE |
57.616.812 |
61.184.560 |
70.411.945 |
71.821.136 |
73.258.486 |
74.724.553 |
76.219.766 |
485.237.258 |
Risorse STATO+RL |
57.616.812 |
61.184.560 |
70.411.945 |
71.821.136 |
73.258.486 |
74.724.553 |
76.219.766 |
485.237.258 |
Totale |
115.233.624 |
122.369.120 |
140.823.890 |
143.642.272 |
146.516.972 |
149.449.106 |
152.439.532 |
970.474.516 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15% RL — FESR |
17.285.043,60 |
18.355.368,00 |
21.123.583,50 |
21.546.340,80 |
21.977.545,80 |
22.417.365,90 |
22.865.929,80 |
145.571.177,40 |
22. Con la presente legge di bilancio vengono determinati gli stanziamenti annuali per il finanziamento degli ulteriori programmi comunitari a regia diretta della UE, stanziati alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione' - programma 3 'Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato'.
23. Con riferimento agli stanziamenti di cui ai commi 21 e 22 possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera b), del
24. Ai fini della contabilizzazione dell'eventuale ristrutturazione del prestito obbligazionario emesso nel 2002, con scadenza nel 2032, ai sensi dell'articolo 45 del decreto-
25. Le risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione' - programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato' relative alle riduzioni di spesa previste dall'articolo 46 della
26. Alla
a) dopo il comma 22 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:
'22 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad aggiornare con proprio provvedimento le indennità di cui all'articolo 1 della
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2015.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[2] Comma così modificato dall'art. 8 della