Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 25/02/2016 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione del titolo della l.r. 10/2010 |
Art. 2. Oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 10/2010 |
Art. 3. Ambito di applicazione. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 10/2010 |
Art. 4. Strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio da assoggettare a VAS. Sostituzione dell’articolo 5 bis della l.r. 10/2010 |
Art. 5. Semplificazione dei procedimenti. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 10/2010 |
Art. 6. Autorità competente. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 10/2010 |
Art. 7. Procedura di verifica di assoggettabilità. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 10/2010 |
Art. 8. Procedura per la fase preliminare. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 10/2010 |
Art. 9. Informazione sulla decisione. Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 10/2010 |
Art. 10. Procedimenti di VAS per piani e programmi interistituzionali. Sostituzione dell’articolo 32 della l.r. 10/2010 |
Art. 11. Partecipazione della Regione ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altro ente. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 10/2010 |
Art. 12. Disposizioni attuative. Sostituzione dell’articolo 38 della l.r. 10/2010 |
Art. 13. Oggetto della disciplina. Sostituzione dell’articolo 39 della l.r. 10/2010 |
Art. 14. Progetti sottoposti alle procedure di cui al titolo III. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 10/2010 |
Art. 15. Sostituzione della rubrica del capo II del titolo III della l.r. 10/2010 |
Art. 16. Competenze. Sostituzione dell’articolo 45 della l.r. 10/2010 |
Art. 17. Competenze dei Comuni. Inserimento dell’articolo 45 bis nella l.r. 10/2010 |
Art. 18. Competenze degli enti parco regionali. Inserimento dell’articolo 45 ter nella l.r. 10/2010 |
Art. 19. Amministrazioni interessate. Sostituzione dell’articolo 46 della l.r. 10/2010 |
Art. 20. Strutture operative e supporto tecnico. Sostituzione dell’articolo 47 della l.r. 10/2010 |
Art. 21. Nucleo regionale di valutazione – VIA. Inserimento dell’articolo 47 bis nella l.r. 10/2010 |
Art. 22. Sostituzione della rubrica del capo III del titolo III della l.r. 10/2010 |
Art. 23. Oneri istruttori. Inserimento dell’articolo 47 ter nella l.r. 10/2010 |
Art. 24. Esigenze di riservatezza dei dati naturalistici. Inserimento dell’articolo 47 quater nella l.r. 10/2010 |
Art. 25. Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità. Sostituzione dell’articolo 48 della l.r. 10/2010 |
Art. 26. Studio di impatto ambientale. Sostituzione dell’articolo 50 della l.r. 10/2010 |
Art. 27. Avvio della procedura di valutazione. Sostituzione dell’articolo 52 della l.r. 10/2010 |
Art. 28. Inchiesta pubblica e contraddittorio. Sostituzione dell’articolo 53 della l.r. 10/2010 |
Art. 29. Modifiche conseguenti alla consultazione. Sostituzione dell’articolo 54 della l.r. 10/2010 |
Art. 30. Istruttoria interdisciplinare. Sostituzione dell’articolo 55 della l.r. 10/2010 |
Art. 31. Disposizioni sulla semplificazione del procedimento. Sostituzione dell’articolo 56 della l.r. 10/2010 |
Art. 32. Pronuncia di compatibilità ambientale. Sostituzione dell’articolo 57 della l.r. 10/2010 |
Art. 33. Effetti della pronuncia di compatibilità ambientale. Sostituzione dell’articolo 58 della l.r. 10/2010 |
Art. 34. Esercizio dei poteri sostitutivi. Sostituzione dell’articolo 61 della l.r. 10/2010 |
Art. 35. Impatti ambientali interregionali e transfrontalieri. Sostituzione dell’articolo 62 della l.r. 10/2010 |
Art. 36. Partecipazione regionale al procedimento statale di VIA. Sostituzione dell’articolo 63 della l.r. 10/2010 |
Art. 37. Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo III della l.r. 10/2010 |
Art. 38. Disposizioni attuative delle procedure. Sostituzione dell’articolo 65 della l.r. 10/2010 |
Art. 39. Individuazione dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e SUAP. Modifiche all’articolo 72 bis della l.r. 10/2010 |
Art. 40. Funzioni dell’ARPAT. Modifiche all’articolo 72 quater della l.r. 10/2010 |
Art. 41. Norma transitoria. Modifiche all’articolo 72 septies della l.r. 10/2010 |
Art. 42. Autorizzazione unica ambientale. Inserimento del titolo IV ter nella l.r. 10/2010 |
Art. 43. Autorizzazione unica ambientale. Inserimento dell’articolo 72 octies nella l.r. 10/2010 |
Art. 44. Oneri istruttori e tariffe. Inserimento dell’articolo 72 novies nella l.r. 10/2010 |
Art. 45. Raccordo tra VIA e AIA. Sostituzione dell’articolo 73 bis della l.r. 10/2010 |
Art. 46. Raccordo tra VIA e valutazione di incidenza. Sostituzione dell’articolo 73 quater della l.r. 10/2010 |
Art. 47. Disposizioni finanziarie. Modifiche all’articolo 76 della l.r. 10/2010 |
Art. 48. Disposizioni attuative in materia di AIA ed AUA. Inserimento dell’articolo 76 bis nella l.r. 10/2010 |
Art. 49. Norme transitorie |
Art. 50. Abrogazioni |
Art. 51. Entrata in vigore |
§ 5.4.259 - L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.
Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014.
(B.U. 4 marzo 2016, n. 9)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Visto il
Visto l'articolo 15 del
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta dell’8 gennaio 2016;
Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 12 gennaio 2016;
Considerato quanto segue:
1. La presente legge modifica la
2. Per quanto concerne la VAS, la presente legge introduce, inoltre, forme di semplificazione resesi necessarie alla luce dell'esperienza maturata nell'applicazione della normativa regionale, e provvede ad adeguare la stessa alle novità introdotte dalla
3. In particolare, per quanto riguarda le forme di semplificazione, è introdotta una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata per varianti di carattere formale che non comportino impatti sull'ambiente e che riguardino piani già sottoposti a VAS;
4. Inoltre, per i procedimenti interistituzionali od oggetto di copianificazione, si prevede la possibilità di individuare un'unica autorità competente o di effettuare un unico procedimento di VAS d'intesa fra le autorità competenti, con la conseguente produzione di un unico documento preliminare ed un unico rapporto ambientale condivisi;
5. È necessario, infine, abrogare il comma 3 dell'articolo 14 della
6. Per quanto riguarda le procedure di valutazione di impatto ambientale, la presente legge oltre che ad esigenze di semplificazione, precisazione e razionalizzazione del testo o di allineamento anche terminologico ai disposti della norma nazionale, risponde altresì alla necessità di adeguare la normativa regionale alle disposizioni contenute nell'articolo 15 del
7. Le modifiche introdotte rispondono, pertanto, alla necessità di adeguare la normativa regionale a quella nazionale nel frattempo entrata in vigore, provvedendo a dettare le disposizioni attuative che il legislatore nazionale demanda alle regioni ed a rinviare, per il resto, alla disciplina statale;
8. In particolare la parte II del
9. La medesima normativa stabilisce che dell'avvenuta presentazione della domanda di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità è dato sintetico avviso sul sito istituzionale dell'autorità competente, unitamente alla pubblicazione dell'intero progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale;
10. Oltre a ciò la modifica di legge, in attuazione di quanto previsto dalla
11. Con l’occasione, le competenze di Regione, comuni ed enti parco vengono individuate nel corpo della legge con diretto riferimento agli allegati alla parte seconda del
12. Nel rispetto della normativa nazionale e al fine di favorire la partecipazione del pubblico, sono stati dettati i criteri per lo svolgimento dell'inchiesta pubblica e del contraddittorio, nell'ambito della procedura di VIA;
13. Vengono previste alcune modalità per l'effettuazione del controllo e della verifica di ottemperanza alle prescrizioni formulate nel provvedimento conclusivo dei procedimenti di verifica di assoggettabilità e di VIA;
14. Sono state individuate le modalità con cui il soggetto proponente di un progetto può chiedere all'autorità competente per la VIA la modifica delle prescrizioni, nonché la proroga del termine entro cui il progetto deve essere realizzato, contenuti nel provvedimento conclusivo dei procedimenti di verifica di assoggettabilità e di VIA;
15. Per quanto riguarda l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) e l’autorizzazione unica ambientale (AUA), la presente legge, in attuazione della
16. In merito alle modifiche del titolo IV bis, il trasferimento alla Regione delle funzioni in materia di AIA fa venire meno la necessità di mantenere il Comitato regionale di coordinamento tra le province e la previsione, in legge, di poteri sostitutivi regionali;
17. Il titolo IV ter contiene disposizioni in materia di AUA, precisando che la Regione esercita anche le funzioni di controllo sulle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate e provvede alla definizione di oneri e tariffe, in attuazione e nel rispetto di quanto previsto all’articolo 8 del regolamento emanato con
18. Poiché la presente legge introduce modifiche procedurali si rende necessario salvaguardare i procedimenti di cui ai titoli II e III della
19. In considerazione dell’urgenza della riacquisizione delle funzioni provinciali ai sensi della
Approva la presente legge
Art. 1. Sostituzione del titolo della
1. Il titolo della
Art. 2. Oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della
2. Alla lettera b bis) del comma 1 dell’articolo 1 della
3. Dopo la lettera b bis) del comma 1 dell’articolo 1 della
“ b ter) la procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale di cui al titolo IV ter ai sensi del regolamento emanato con
Art. 3. Ambito di applicazione. Modifiche all’articolo 5 della
1. Alla lettera b bis) del comma 2 dell’articolo 5 le parole “ di cui al comma 3 ” sono sostituite dalle seguenti: “ di cui ai commi 3 e 3 ter ”.
2. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 5 della
“ 3 ter. Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa. ”.
Art. 4. Strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio da assoggettare a VAS. Sostituzione dell’articolo 5 bis della
1. L’articolo 5 bis della
“ Art. 5 bis - Atti di governo del territorio soggetti a VAS
1. La Regione, la città metropolitana, le province, le unioni di comuni e i comuni, nell’ambito della rispettiva competenza, provvedono all’effettuazione della VAS sugli atti di cui agli articoli 10 e 11 della
2. Non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi, comunque denominati, che non comportino variante, quando lo strumento sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e lo stesso strumento definisca l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.
3. Le varianti agli atti di cui al comma 1 sono soggette a VAS ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b bis). ”.
Art. 5. Semplificazione dei procedimenti. Modifiche all’articolo 8 della
1. Il comma 3 dell’articolo 8 della
2. Al comma 4 dell’articolo 8 della
3. Al comma 5 dell’articolo 8 della
4. Al comma 6 dell’articolo 8 della
Art. 6. Autorità competente. Modifiche all’articolo 12 della
1. Al comma 2 dell’articolo 12 della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della
“ 2 bis. Per i piani e programmi approvati da enti locali diversi dalla Regione che esplicano i loro effetti sull'intero territorio regionale, il NURV, previa stipula di convenzione, può svolgere le funzioni di autorità competente. ”.
3. Al comma 3 bis dell’articolo 12 della
Art. 7. Procedura di verifica di assoggettabilità. Modifiche all’articolo 22 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 22 della
“ 4 bis. Per gli atti di governo del territorio di cui all’articolo 5 bis, il provvedimento di verifica di cui al comma 4 è emesso prima dell’adozione del piano stesso da parte dell’organo competente. ”.
Art. 8. Procedura per la fase preliminare. Modifiche all’articolo 23 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 23 della
“ 2 bis. Ai fini delle consultazioni di cui al comma 2, possono essere istituite forme di coordinamento con modalità da definirsi nel regolamento attuativo di cui all’articolo 38. ”.
Art. 9. Informazione sulla decisione. Sostituzione dell’articolo 28 della
1. L’articolo 28 della
“ Art. 28 Informazione sulla decisione
1. L’avviso dell’avvenuta approvazione del piano o programma è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) a cura dell’autorità procedente e comunicato all’autorità competente con le modalità stabilite dal regolamento attuativo di cui all’articolo 38.
2. La decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del piano o programma, dal parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi, è pubblicata sul sito istituzionale del proponente, dell’autorità procedente e dell’autorità competente, con l’indicazione della sede ove è possibile prendere visione del piano o programma approvato e del rapporto ambientale, comprensivo delle misure adottate in merito al monitoraggio e di tutta la documentazione istruttoria relativa al piano o programma. ”.
Art. 10. Procedimenti di VAS per piani e programmi interistituzionali. Sostituzione dell’articolo 32 della
1. L’articolo 32 della
“ Art. 32 Procedimenti di VAS per piani e programmi interistituzionali
1. Nel caso di piani e programmi interprovinciali, intercomunali o tra enti locali, o comunque oggetto di copianificazione fra più enti, è previsto un unico procedimento di VAS coordinato mediante l'individuazione di un'unica autorità competente per la VAS, ovvero la definizione delle modalità di coordinamento fra le autorità competenti medesime.
2. Qualora costituiscano una semplificazione procedurale, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei casi di accordi di pianificazione di cui al titolo III, capo I, della
Art. 11. Partecipazione della Regione ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altro ente. Modifiche all’articolo 33 della
1. Al comma 1 dell’articolo 33 della
2. Il comma 2 dell’articolo 33 della
“ 2. Qualora sia consultata nell'ambito dei procedimenti di competenza provinciale, comunale, di altro ente locale, di enti parco regionali o di altre regioni, la Regione si esprime mediante parere della struttura regionale competente in materia di VAS che provvede al coordinamento degli apporti istruttori delle strutture interne competenti per materia e degli altri soggetti competenti in materia ambientale di livello sub regionale interessati. ”.
3. Il comma 3 dell’articolo 33 della
Art. 12. Disposizioni attuative. Sostituzione dell’articolo 38 della
1. L’articolo 38 della
“ Art. 38 - Disposizioni attuative
1. La Regione disciplina, con regolamento, l'attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo II.
2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina inoltre le modalità per l'effettuazione dell’analisi e della valutazione ai sensi dell’articolo 20 della
3. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 2011, n. 24/R (Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell’articolo 16 della
Art. 13. Oggetto della disciplina. Sostituzione dell’articolo 39 della
1. L’articolo 39 della
“ Art. 39 - Oggetto della disciplina
1. Il presente titolo detta disposizioni per la disciplina, nelle forme e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 del
2. Ai fini del presente titolo si intendono per procedure di VIA le procedure disciplinate dal titolo III della parte seconda del
a) verifica di assoggettabilità;
b) definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 21 del medesimo decreto;
c) valutazione di impatto ambientale.
3. Per quanto non disciplinato dal presente titolo si applicano le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale contenute nella parte seconda del
Art. 14. Progetti sottoposti alle procedure di cui al titolo III. Modifiche all’articolo 43 della
1. La rubrica dell’articolo 43 della
2. Il comma 1 dell’articolo 43 della
“ 1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del presente titolo e secondo le disposizioni del
a) i progetti di cui all’allegato III della parte seconda del
b) i progetti di cui al comma 2, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità;
c) gli specifici progetti per i quali il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, abbia deciso l’assoggettamento a procedura di valutazione in considerazione dei possibili impatti negativi sull’ambiente. ”.
3. Il comma 2 dell’articolo 43 della
“ 2. Sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi del presente titolo e secondo le disposizioni del
4. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 43 della
Art. 15. Sostituzione della rubrica del capo II del titolo III della
1. La rubrica del capo II del titolo III della
Art. 16. Competenze. Sostituzione dell’articolo 45 della
1. L’articolo 45 della
“ Art. 45 - Competenze della Regione
1. Sono di competenza regionale:
a) fatto salvo quanto indicato agli articoli 45 bis e 45 ter, le procedure di cui al presente titolo relative ai progetti compresi negli allegati III e IV alla parte seconda del
b) l’espressione del parere regionale nelle procedure di VIA di competenza dello Stato di cui all'articolo 63;
2. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale di cui all’articolo 26 del
Art. 17. Competenze dei Comuni. Inserimento dell’articolo 45 bis nella
1. Dopo l’articolo 45 della
“ Art. 45 bis - Competenze dei comuni
1. Sono di competenza comunale le procedure di cui al presente titolo III, relative a:
a) i progetti elencati nella lettera b) dell'allegato III alla parte seconda del
b) i progetti elencati nella lettera u) dell'allegato III alla parte seconda del
c) ogni modifica o estensione dei progetti elencati al presente comma, ove la modifica o l'estensione di per sé siano conformi agli eventuali limiti stabiliti nell'allegato III alla parte seconda del
2. Sono altresì di competenza comunale le procedure di cui al presente titolo III, relative a:
a) i progetti elencati nel paragrafo 1, alle lettere b), e), f) dell'allegato IV alla parte seconda del
b) i progetti elencati nel paragrafo 2, alla lettera b), dell'allegato IV alla parte seconda del
c) i progetti elencati nel paragrafo 3, alle lettere g), h), dell'allegato IV alla parte seconda del
d) i progetti elencati nel paragrafo 7 dell'allegato IV alla parte seconda del
1) alle lettere a), b), c), e), l), m), p);
2) alle lettere g), h) limitatamente alle strade comunali;
3) alla lettera i), limitatamente alle linee ferroviarie a carattere locale;
e) i progetti elencati nel paragrafo 8 dell'allegato IV alla parte seconda del
1) alle lettere a), b), c), d), q), r);
2) alla lettera i), limitatamente ai progetti relativi alle torbiere e a quelli relativi a cave che prevedono un quantitativo annuo di materiale estratto fino a 60.000 metri cubi;
f) i progetti di cui al comma 1, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni;
g) le modifiche od estensioni di progetti di cui al presente articolo, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III alla parte seconda del
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora la localizzazione del progetto interessi il territorio di due o più comuni, l'autorità competente all'espletamento delle procedure è il comune che risulta interessato in misura prevalente, con riguardo agli aspetti territoriali del progetto, fatto salvo il coinvolgimento degli altri comuni ai sensi dell'articolo 46.
4. I comuni individuano, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, l’organo o ufficio competente ad adottare i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo. ”.
Art. 18. Competenze degli enti parco regionali. Inserimento dell’articolo 45 ter nella
1. Dopo l’articolo 45 bis della
“ Art. 45 ter - Competenze degli enti parco regionali
1. Sono di competenza degli enti parco regionali le procedure di cui al presente titolo, relative ai progetti compresi negli allegati III e IV alla parte seconda del
2. Qualora il progetto interessi solo parzialmente le aree di cui al comma 1, i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo sono emanati previo parere dell’ente parco regionale che si esprime nei termini di cui all’articolo 25, comma 3 del
3. Le procedure di cui al presente titolo relative ai progetti di cui al comma 1 compresi nel paragrafo 8 lettera i) dell'allegato IV alla parte seconda del
4. Gli enti parco regionali individuano l’organo o ufficio competente ad adottare i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, in conformità alle disposizioni della
Art. 19. Amministrazioni interessate. Sostituzione dell’articolo 46 della
1. L’articolo 46 della
“ Art. 46 - Soggetti competenti in materia ambientale
1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, sono soggetti competenti in materia ambientale:
a) per i procedimenti di competenza della Regione o dell’ente parco regionale, le province, la città metropolitana, i comuni, le unioni di comuni, il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi, o dai relativi impatti;
b) per i procedimenti di competenza del comune, la unione di comuni il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi o dai relativi impatti, nonché i comuni il cui territorio è interessato dagli impatti dovuti all'attuazione del progetto e degli interventi connessi;
c) in ogni caso, l'ente parco regionale il cui territorio è interessato dagli impatti dovuti all'attuazione del progetto e degli interventi connessi.
2. Sono inoltre soggetti competenti in materia ambientale i soggetti pubblici competenti al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso in materia ambientale comunque denominati, riguardanti il progetto sottoposto alle procedure di cui al presente titolo III, o gli interventi connessi, nonché i soggetti gestori di aree protette interessate dal progetto o dai suoi impatti anche in relazione alle eventuali aree contigue.
3. È facoltà dell’autorità competente coinvolgere nello svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, oltre ai soggetti individuati nel presente articolo, altri enti pubblici che possono essere interessati dagli impatti dovuti al progetto, qualora ne facciano espressa richiesta. ”.
Art. 20. Strutture operative e supporto tecnico. Sostituzione dell’articolo 47 della
1. L’articolo 47 della
“ Art. 47 - Strutture operative e supporto tecnico
1. L’autorità competente svolge un’istruttoria interdisciplinare tramite la struttura operativa di cui al comma 2.
2. La Giunta regionale individua, nell’ambito degli uffici regionali, la struttura operativa competente relativamente alle procedure di VIA di competenza regionale. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.
3. Per le procedure di VIA di competenza regionale, la struttura operativa di cui al comma 2, per le esigenze tecnico scientifiche connesse alle attività di istruttoria interdisciplinare, di monitoraggio e di controllo relative alle procedure disciplinate dalla presente legge, si avvale del supporto:
a) dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), nelle forme e nei limiti previsti dalla
b) dell'azienda sanitaria competente per territorio, per quanto attiene i profili di tutela della salute pubblica;
c) dell’Istituto regionale programmazione economica della Toscana (IRPET) per i profili attinenti alla valutazione dei fattori socio-economici, ai sensi dell'articolo 5 del
d) degli uffici regionali competenti per profili attinenti la valutazione degli impatti sui fattori ambientali di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), del
4. I comuni e gli enti parco regionali possono avvalersi anche del supporto dell’ARPAT nelle forme e nei limiti previsti dalla
Art. 21. Nucleo regionale di valutazione – VIA. Inserimento dell’articolo 47 bis nella
1. Dopo l’articolo 47 della
“ Art. 47 bis - Nucleo regionale di valutazione – VIA
1. È istituito, con la presente legge, il nucleo regionale di valutazione – VIA, a cui partecipano gli uffici e gli enti di cui all'articolo 47, comma 3, con funzioni di supporto tecnico nei confronti della Giunta Regionale, per la procedura di VIA e per il rilascio del parere di cui all’articolo 63. In tali casi, il nucleo conclude l'istruttoria interdisciplinare condotta dalla struttura operativa di cui all'articolo 47, comma 2, ed è coordinato dalla medesima.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, declina i compiti e definisce le modalità di funzionamento del nucleo. L'attività svolta dai componenti del nucleo è a titolo gratuito, senza alcun onere aggiuntivo sul bilancio regionale.
3. Il nucleo non opera nelle procedure coordinate di VIA ed AIA di cui all’articolo 73 bis. ”.
Art. 22. Sostituzione della rubrica del capo III del titolo III della
1. La rubrica del capo III del titolo III della
Art. 23. Oneri istruttori. Inserimento dell’articolo 47 ter nella
1. Dopo l’articolo 47 bis della
“ Art. 47 ter - Oneri istruttori
1. Ai sensi dell'articolo 33 del
2. La somma di cui al comma precedente è determinata nella misura massima dello 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, risultante dagli elaborati tecnico economici facenti parte della documentazione progettuale.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di determinazione e le tariffe da applicare ai fini del versamento della somma di cui ai commi 1 e 2, nonché le relative modalità di corresponsione.
4. Nelle more dell'approvazione della deliberazione di cui al comma 3, il proponente è tenuto a versare a favore dell'autorità competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare; l'avvenuto versamento viene verificato dall'autorità competente, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del
5. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale. ”.
Art. 24. Esigenze di riservatezza dei dati naturalistici. Inserimento dell’articolo 47 quater nella
1. Dopo l’articolo 47 ter della
“ Art. 47 quater - Esigenze di riservatezza dei dati naturalistici
1. Ai fini del rispetto di quanto previsto all’articolo 5, comma 2, lettera h), del
Art. 25. Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità. Sostituzione dell’articolo 48 della
1. L’articolo 48 della
“ Art. 48 - Disposizioni per la procedura di verifica di assoggettabilità
1. Per i progetti compresi nell'allegato IV alla parte seconda del
2. Lo studio preliminare ambientale tiene conto dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del
3. L’autorità competente ed i comuni interessati garantiscono la possibilità da parte del pubblico di consultare la documentazione di cui all'articolo 20, comma 1, del
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47, commi 3 e 4, l'autorità competente, ai fini dell'adozione del provvedimento di verifica, può richiedere il contributo tecnico istruttorio dei soggetti competenti in materia ambientale, assegnando loro un congruo termine.
5. Qualora la valutazione di incidenza, ove compresa nella procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del
6. Qualora il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni di cui all'articolo 20, comma 4, del
Art. 26. Studio di impatto ambientale. Sostituzione dell’articolo 50 della
1. L’articolo 50 della
“ Art. 50 - Studio di impatto ambientale
1. Lo studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22 del
2. Lo studio di cui al comma 1 descrive anche la relazione del progetto con le norme ed i vincoli, nonché con i piani e programmi a carattere settoriale, territoriale, ambientale e paesaggistico.
3. In attuazione dei principi generali per la valutazione dell’impatto ambientale, di cui all’articolo 4 del
a) agli effetti attesi sui livelli occupazionali, diretti e indotti, prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio dell’opera;
b) ai benefici economici attesi per il territorio, diretti ed indiretti, prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio dell’opera. ”.
Art. 27. Avvio della procedura di valutazione. Sostituzione dell’articolo 52 della
1. L’articolo 52 della
“ Art. 52 - Disposizioni per la procedura di valutazione di impatto ambientale e per le successive attività di monitoraggio
1. L’autorità competente ed i comuni interessati garantiscono la possibilità da parte del pubblico di consultare e di estrarre copia della documentazione:
a) allegata all'istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, individuata all'articolo 23, commi 1 e 2 del
b) depositata ai fini delle modifiche sostanziali richieste dal proponente o conseguenti alla richiesta di integrazione documentale da parte dall'autorità competente, individuata, rispettivamente, all'articolo 24, comma 9 bis, e all'articolo 26, comma 3 bis, del
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, comma 4, del
3. I termini per la realizzazione dell'opera oggetto di valutazione di impatto ambientale indicati all'articolo 26, comma 6 del
4. Per le attività di monitoraggio di cui all'articolo 28 del
5. I comuni e gli enti parco regionali possono avvalersi del supporto dell’ARPAT, nelle forme e nei limiti previsti dalla
Art. 28. Inchiesta pubblica e contraddittorio. Sostituzione dell’articolo 53 della
1. L’articolo 53 della
“ Art. 53 - Inchiesta pubblica
1. In attuazione dell'articolo 24, commi 6 e 7 del
2. L'inchiesta pubblica è condotta da un comitato composto dal presidente e da almeno due commissari. Il presidente è incaricato dall'autorità competente. I commissari, in possesso di adeguate competenze in materia ambientale, sono designati dal presidente, sentite le parti partecipanti all'audizione preliminare dell'inchiesta pubblica, garantendo il bilanciamento di eventuali posizioni contrapposte e senza oneri a carico dell'autorità competente.
3. L'inchiesta pubblica si compone di almeno tre audizioni aperte al pubblico, ognuna delle quali si può articolare in una o più sessioni:
a) audizione preliminare, in cui il proponente procede alla designazione dei commissari e presenta ai partecipanti la proposta di programma dei lavori;
b) audizione generale, in cui sono discussi tutti gli aspetti, programmatici, progettuali ed ambientali del progetto oggetto di valutazione, nonché le osservazioni e i pareri pervenuti all'autorità competente nell'ambito del procedimento;
c) audizione finale, in cui il presidente illustra la relazione finale sui lavori svolti recante anche il giudizio sui risultati emersi, in collaborazione con i commissari.
4. Alle audizioni previste nell'ambito dell'inchiesta pubblica possono partecipare: gli autori di eventuali osservazioni, il proponente e gli estensori del progetto e dello studio di impatto ambientale, nonché i soggetti competenti in materia ambientale. Sono altresì ammessi a partecipare alle audizioni gli ulteriori soggetti che ne facciano richiesta, con le modalità previste nell'atto di cui al comma 1.
5. Dell'indizione e delle modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica viene dato specifico avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'autorità competente.
6. L'inchiesta pubblica si conclude con la redazione, da parte del presidente in collaborazione con i commissari, della relazione finale sui lavori svolti recante anche il giudizio sui risultati emersi. La relazione è trasmessa all'autorità competente e pubblicata sul sito istituzionale della medesima, fatte salve le esigenze di riservatezza.
7. Nell'atto di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui al presente articolo, sono disciplinate le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica. ”.
Art. 29. Modifiche conseguenti alla consultazione. Sostituzione dell’articolo 54 della
1. L’articolo 54 della
“ Art. 54 - Contraddittorio
1. In attuazione dell'articolo 24, comma 8, del
2. Il contraddittorio è moderato dall'autorità competente, tramite la propria struttura operativa di cui all'articolo 47, e si compone di una o più sessioni.
3. Al contraddittorio possono partecipare: i soggetti che hanno presentato pareri e osservazioni, il proponente e gli estensori del progetto e dello studio di impatto ambientale.
4. Dell'indizione e delle modalità di svolgimento del contraddittorio viene dato specifico avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'autorità competente.
5. Il verbale del contraddittorio è redatto a cura della struttura operativa di cui all'articolo 47 ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'autorità competente, fatte salve le esigenze di riservatezza.
6. Nell'atto di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui al presente articolo, sono disciplinate le modalità di svolgimento del contraddittorio. ”.
Art. 30. Istruttoria interdisciplinare. Sostituzione dell’articolo 55 della
1. L’articolo 55 della
“ Art. 55 - Verifica di ottemperanza e controlli
1. In attuazione dell'articolo 29, comma 2, del
2. L'autorità competente, con proprio atto, provvede a disciplinare le attività di controllo di propria competenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 29 del
3. Ai fini del controllo dell’adempimento di specifiche prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità o in quello conclusivo della procedura di VIA ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 20, comma 5 e dell’articolo 26, comma 5, del
Art. 31. Disposizioni sulla semplificazione del procedimento. Sostituzione dell’articolo 56 della
1. L’articolo 56 della
“ Art. 56 - Modifica di prescrizioni
1. Il proponente può richiedere la modifica di una o più prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di valutazione ove le medesime risultino obiettivamente inattuabili per sopravvenute e motivate ragioni di carattere tecnico gestionale o per il mutato contesto ambientale. A tal fine il proponente presenta all'autorità competente una specifica istanza di modifica delle prescrizioni interessate, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.
2. L'autorità competente, ove a seguito di specifica istruttoria condotta consultando i soggetti competenti in materia ambientale, verifichi la fondatezza della richiesta avanzata dal proponente nonché la perdurante sussistenza delle condizioni di non assoggettabilità a VIA o della compatibilità ambientale del progetto, provvede alla modifica del quadro prescrittivo dei provvedimenti di cui al comma 1, assicurando comunque un analogo ed adeguato livello di tutela ambientale. ”.
Art. 32. Pronuncia di compatibilità ambientale. Sostituzione dell’articolo 57 della
1. L’articolo 57 della
“ Art. 57 - Proroga dei termini
1. In attuazione dell'articolo 26, comma 6 del
2. L'istanza di cui al comma 1 è presentata prima del decorrere del termine ivi indicato.
3. L'autorità competente, ove a seguito di specifica istruttoria condotta consultando i soggetti competenti in materia ambientale verifichi la fondatezza della richiesta avanzata dal proponente, provvede alla proroga del termine stabilito nei provvedimenti di cui al comma 1, per un periodo strettamente necessario al completamento dell’opera. ”.
Art. 33. Effetti della pronuncia di compatibilità ambientale. Sostituzione dell’articolo 58 della
1. L’articolo 58 della
“ Art. 58 - Modifiche progettuali sostanziali e non sostanziali
1. Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.
2. L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull’ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.
3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:
a) quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere l) ed l bis), del
b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;
c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;
d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;
e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto. ”.
Art. 34. Esercizio dei poteri sostitutivi. Sostituzione dell’articolo 61 della
1. L’articolo 61 della
“ Art. 61 - Esercizio dei poteri sostitutivi
1. Nei casi di inutile decorso dei termini di cui agli articoli 24 e 26 del
Art. 35. Impatti ambientali interregionali e transfrontalieri. Sostituzione dell’articolo 62 della
1. L’articolo 62 della
“ Art. 62 - Impatti ambientali interregionali
1. Per i progetti di cui agli articoli 45, comma 1, lettera a), 45 bis e 45 ter, localizzati anche sul territorio di altre regioni confinanti, le procedure di VIA sono effettuate d'intesa con le altre autorità competenti interessate.
2. Per i progetti di cui agli articoli 45, comma 1, lettera a), 45 bis e 45 ter, che possono avere impatti rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su altre regioni confinanti, l'autorità competente acquisisce i pareri dei soggetti indicati ai commi 2 e 2 bis dell'articolo 30 del
a) nel termine di cui all'articolo 25, comma 2, del
b) nel termine di trenta giorni, nel caso di procedura di verifica di assoggettabilità.
3. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, senza che i soggetti indicati dall'articolo 30, commi 2 e 2 bis, del
Art. 36. Partecipazione regionale al procedimento statale di VIA. Sostituzione dell’articolo 63 della
1. L’articolo 63 della
“ Art. 63 - Partecipazione regionale alle procedure statali di VIA
1. Ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito delle procedure di VIA di competenza statale, la Giunta regionale, tramite la struttura operativa di cui all'articolo 47, comma 2, può richiedere il contributo tecnico istruttorio dei soggetti competenti in materia ambientale, il cui territorio è interessato dagli impatti del progetto, assegnando loro un congruo termine.
2. Per i fini di cui al comma 1, il proponente deposita copia della documentazione prevista presso la struttura operativa di cui all'articolo 47, comma 2. ”.
Art. 37. Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo III della
1. La rubrica del capo IV del titolo III della
Art. 38. Disposizioni attuative delle procedure. Sostituzione dell’articolo 65 della
1. L’articolo 65 della
“ Art. 65 - Disposizioni attuative delle procedure
1. La Giunta regionale approva un regolamento per disciplinare le modalità di attuazione delle procedure di cui al presente titolo.
2. Per favorire l’ applicazione della legge e del regolamento di cui al presente articolo, la Giunta regionale predispone linee guida aventi carattere di supporto tecnico, e promuove lo svolgimento di specifiche attività di formazione.
3. La Giunta regionale disciplina con proprie deliberazioni le modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni regionali. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti. ”.
Art. 39. Individuazione dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e SUAP. Modifiche all’articolo 72 bis della
1. Il comma 1 dell’articolo 72 bis della
“ 1. L'autorità competente al rilascio ed al riesame dell'AIA disciplinata dalla parte seconda, titolo III bis, del
2. Al comma 2 dell’articolo 72 bis della
Art. 40. Funzioni dell’ARPAT. Modifiche all’articolo 72 quater della
1. Al comma 1 dell’articolo 72 quater della
Art. 41. Norma transitoria. Modifiche all’articolo 72 septies della
1. Al comma 1 dell’articolo 72 septies della
Art. 42. Autorizzazione unica ambientale. Inserimento del titolo IV ter nella
1. Dopo il titolo IV bis della
Art. 43. Autorizzazione unica ambientale. Inserimento dell’articolo 72 octies nella
1. Dopo l’articolo 72 septies della
“ Art. 72 octies - Autorizzazione unica ambientale
1. La Regione è l’autorità competente ai fini del rilascio, del rinnovo e dell’aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al regolamento emanato con
2. Sul rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di cui al comma 1 la struttura regionale competente esercita le funzioni di controllo avvalendosi dell'ARPAT, nelle forme e con le modalità previste dalla
3. La Giunta regionale individua una o più strutture competenti al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale, nonché allo svolgimento delle funzioni di controllo di cui al comma 2. La struttura individuata provvede all’espletamento delle procedure di cui al regolamento emanato con
Art. 44. Oneri istruttori e tariffe. Inserimento dell’articolo 72 novies nella
1. Dopo l’articolo 72 octies della
“ Art. 72 novies - Oneri istruttori e tariffe
1. Gli importi e le modalità di applicazione e di corresponsione degli oneri istruttori e delle tariffe, poste a carico degli interessati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del
2. La tariffa applicata per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale copre i costi delle attività svolte nell’ambito dell’istruttoria del procedimento e costituisce la somma degli oneri relativi a ciascun titolo sostituito.
3. La quantificazione degli oneri istruttori di cui al comma 2, tiene conto, in relazione a ciascun titolo sostituito:
a) della tipologia dell’istanza;
b) dei pareri tecnici richiesti;
c) della complessità dell’istruttoria, valutata in relazione a ciascun titolo sostituito, con particolare riferimento:
1) alla complessità della documentazione tecnica da esaminare e alla esigenza di sopralluoghi;
2) alle caratteristiche dello scarico;
3) al numero dei punti di emissione;
4) alla superficie di terreno interessato dall'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.
4. La delibera di cui al comma 1 stabilisce inoltre:
a) la quantificazione forfettaria degli oneri istruttori relativi alla comunicazione e all'autorizzazione di carattere generale di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento emanato con
b) l'applicazione di eventuali riduzioni alla tariffa complessiva per il rilascio dell'AUA in caso di:
1) imprese in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 o di registrazione ai sensi del regolamento EMAS;
2) di piccole o micro imprese.
5. La misura massima degli oneri relativi ai singoli titoli sostituiti di cui ai commi 3 e 4, lettera a) non può essere superiore:
a) ad euro 100,00 in caso di autorizzazione allo scarico;
b) ad euro 300,00 in caso di autorizzazione alle emissioni;
c) ad euro 180,00 con una maggiorazione di 18,00 euro ogni 10 ettari di terreno interessato dallo spandimento, in caso di autorizzazione all'utilizzo dei fanghi;
d) fermo restando l’importo del diritto di iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 214, comma 6 del
6. L'importo minimo della tariffa complessiva, al netto delle riduzioni di cui al comma 4 lettera b), non può essere inferiore ad euro 100,00.
7. La deliberazione di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di aggiornamento degli oneri quantificati ai sensi del presente articolo.
8. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale. ”.
Art. 45. Raccordo tra VIA e AIA. Sostituzione dell’articolo 73 bis della
1. L’articolo 73 bis della
“ Art. 73 bis - Raccordo tra VIA e AIA
1. Nel caso di installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), la procedura per il rilascio dell’AIA è coordinata nell’ambito del procedimento di VIA secondo le modalità di cui all'articolo 10 del
2. Se l’autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell’AIA, il provvedimento di VIA comprende anche l’AIA, nei casi in cui il proponente richieda l'avvio contestuale delle due procedure.
3. Nei casi di cui al comma 2, il procedimento coordinato di VIA ed AIA si conclude con un provvedimento unico. L'istanza presentata all'autorità competente deve contenere sia gli elementi previsti dalla normativa in materia di VIA, sia quelli previsti dalla normativa in materia di AIA.
4. L'istruttoria interdisciplinare è condotta consultando i soggetti competenti in materia ambientale e tenendo conto delle eventuali osservazioni pervenute da parte del pubblico. A tal fine l'autorità competente può indire una conferenza di servizi ai sensi della
5. I termini per la conclusione del procedimento coordinato sono quelli indicati agli articoli 24 e 26 del
6. Se l’autorità competente in materia di VIA non coincide con quella competente al rilascio dell’AIA, il coordinamento tra le due procedure è assicurato mediante la partecipazione del soggetto competente per il rilascio dell’AIA al procedimento di VIA. A tal fine l'autorità competente svolge l'istruttoria interdisciplinare consultando anche l'autorità competente per l'AIA, la quale si esprime in merito ai profili ambientali propri della valutazione di impatto ambientale; sono fatte salve ulteriori specifiche valutazioni che possono emergere nel successivo procedimento per il rilascio dell'AIA. ”.
Art. 46. Raccordo tra VIA e valutazione di incidenza. Sostituzione dell’articolo 73 quater della
1. L’articolo 73 quater della
“ Art. 73 quater - Raccordo tra VIA e valutazione d'incidenza
1. In applicazione dell'articolo 10, comma 3 del
2. La valutazione d’incidenza sugli interventi ed i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità e a VIA ai sensi dell’articolo 45 bis è effettuata dal comune, nell’ambito delle relative procedure, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Regione nonché dell’ente gestore nazionale, per gli interventi e progetti che interessano i siti di importanza comunitaria (pSIC) p(SIC) e i siti della Rete Natura 2000 ricadenti, in tutto o in parte, nel territorio di rispettiva competenza, o suscettibili di produrre effetti sugli stessi siti. Il parere è reso dalla Regione e dall’ente gestore nazionale entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
3. Per i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità o a VIA di cui all'articolo 45 ter, comma 2, e che interessano i p(SIC) e i siti della Rete Natura 2000 di competenza del parco regionale, il parere dell’ente parco regionale di cui al medesimo articolo si estende anche alla connessa valutazione di incidenza.
4. Le modalità d’informazione del pubblico danno specifica evidenza dell’unicità procedurale di cui al presente articolo. ”.
Art. 47. Disposizioni finanziarie. Modifiche all’articolo 76 della
1. Il comma 5 dell’articolo 76 della
Art. 48. Disposizioni attuative in materia di AIA ed AUA. Inserimento dell’articolo 76 bis nella
1. Dopo l’articolo 76 della
“ Art. 76 bis - Disposizioni attuative in materia di AIA ed AUA
1. La Giunta regionale approva un regolamento per disciplinare le modalità di attuazione delle procedure di cui ai titoli IV bis e IV ter, nonché disciplinare con proprie deliberazioni le modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni regionali. ”.
Art. 49. Norme transitorie
1. Ai procedimenti di cui ai titoli II e III della
2. Nelle more dell’approvazione del regolamento di cui all’articolo 65 della
Art. 50. Abrogazioni
1. Sono abrogati le seguenti disposizioni ed allegati della
a) articoli 40, 41, 44, 49, 51, 52 bis, 52 ter, 59, 60, 66, 72 ter, 72 sexies e 75 bis;
b) allegati A1, A2, B1, B2, B3, C e D.
2. Il comma 3 dell’articolo 14 della
3. L’abrogazione di cui al comma 2 non si applica ai piani e programmi, o relative varianti, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 51. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.