§ 5.4.259 - L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.
Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:25/02/2016
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Sostituzione del titolo della l.r. 10/2010
Art. 2.  Oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 10/2010
Art. 3.  Ambito di applicazione. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 10/2010
Art. 4.  Strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio da assoggettare a VAS. Sostituzione dell’articolo 5 bis della l.r. 10/2010
Art. 5.  Semplificazione dei procedimenti. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 10/2010
Art. 6.  Autorità competente. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 10/2010
Art. 7.  Procedura di verifica di assoggettabilità. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 10/2010
Art. 8.  Procedura per la fase preliminare. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 10/2010
Art. 9.  Informazione sulla decisione. Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 10/2010
Art. 10.  Procedimenti di VAS per piani e programmi interistituzionali. Sostituzione dell’articolo 32 della l.r. 10/2010
Art. 11.  Partecipazione della Regione ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altro ente. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 10/2010
Art. 12.  Disposizioni attuative. Sostituzione dell’articolo 38 della l.r. 10/2010
Art. 13.  Oggetto della disciplina. Sostituzione dell’articolo 39 della l.r. 10/2010
Art. 14.  Progetti sottoposti alle procedure di cui al titolo III. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 10/2010
Art. 15.  Sostituzione della rubrica del capo II del titolo III della l.r. 10/2010
Art. 16.  Competenze. Sostituzione dell’articolo 45 della l.r. 10/2010
Art. 17.  Competenze dei Comuni. Inserimento dell’articolo 45 bis nella l.r. 10/2010
Art. 18.  Competenze degli enti parco regionali. Inserimento dell’articolo 45 ter nella l.r. 10/2010
Art. 19.  Amministrazioni interessate. Sostituzione dell’articolo 46 della l.r. 10/2010
Art. 20.  Strutture operative e supporto tecnico. Sostituzione dell’articolo 47 della l.r. 10/2010
Art. 21.  Nucleo regionale di valutazione – VIA. Inserimento dell’articolo 47 bis nella l.r. 10/2010
Art. 22.  Sostituzione della rubrica del capo III del titolo III della l.r. 10/2010
Art. 23.  Oneri istruttori. Inserimento dell’articolo 47 ter nella l.r. 10/2010
Art. 24.  Esigenze di riservatezza dei dati naturalistici. Inserimento dell’articolo 47 quater nella l.r. 10/2010
Art. 25.  Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità. Sostituzione dell’articolo 48 della l.r. 10/2010
Art. 26.  Studio di impatto ambientale. Sostituzione dell’articolo 50 della l.r. 10/2010
Art. 27.  Avvio della procedura di valutazione. Sostituzione dell’articolo 52 della l.r. 10/2010
Art. 28.  Inchiesta pubblica e contraddittorio. Sostituzione dell’articolo 53 della l.r. 10/2010
Art. 29.  Modifiche conseguenti alla consultazione. Sostituzione dell’articolo 54 della l.r. 10/2010
Art. 30.  Istruttoria interdisciplinare. Sostituzione dell’articolo 55 della l.r. 10/2010
Art. 31.  Disposizioni sulla semplificazione del procedimento. Sostituzione dell’articolo 56 della l.r. 10/2010
Art. 32.  Pronuncia di compatibilità ambientale. Sostituzione dell’articolo 57 della l.r. 10/2010
Art. 33.  Effetti della pronuncia di compatibilità ambientale. Sostituzione dell’articolo 58 della l.r. 10/2010
Art. 34.  Esercizio dei poteri sostitutivi. Sostituzione dell’articolo 61 della l.r. 10/2010
Art. 35.  Impatti ambientali interregionali e transfrontalieri. Sostituzione dell’articolo 62 della l.r. 10/2010
Art. 36.  Partecipazione regionale al procedimento statale di VIA. Sostituzione dell’articolo 63 della l.r. 10/2010
Art. 37.  Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo III della l.r. 10/2010
Art. 38.  Disposizioni attuative delle procedure. Sostituzione dell’articolo 65 della l.r. 10/2010
Art. 39.  Individuazione dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e SUAP. Modifiche all’articolo 72 bis della l.r. 10/2010
Art. 40.  Funzioni dell’ARPAT. Modifiche all’articolo 72 quater della l.r. 10/2010
Art. 41.  Norma transitoria. Modifiche all’articolo 72 septies della l.r. 10/2010
Art. 42.  Autorizzazione unica ambientale. Inserimento del titolo IV ter nella l.r. 10/2010
Art. 43.  Autorizzazione unica ambientale. Inserimento dell’articolo 72 octies nella l.r. 10/2010
Art. 44.  Oneri istruttori e tariffe. Inserimento dell’articolo 72 novies nella l.r. 10/2010
Art. 45.  Raccordo tra VIA e AIA. Sostituzione dell’articolo 73 bis della l.r. 10/2010
Art. 46.  Raccordo tra VIA e valutazione di incidenza. Sostituzione dell’articolo 73 quater della l.r. 10/2010
Art. 47.  Disposizioni finanziarie. Modifiche all’articolo 76 della l.r. 10/2010
Art. 48.  Disposizioni attuative in materia di AIA ed AUA. Inserimento dell’articolo 76 bis nella l.r. 10/2010
Art. 49.  Norme transitorie
Art. 50.  Abrogazioni
Art. 51.  Entrata in vigore


§ 5.4.259 - L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014.

(B.U. 4 marzo 2016, n. 9)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

 

Visto l'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed il relativo decreto attuativo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116);

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

 

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS” e di valutazione di impatto ambientale “VIA”);

 

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

 

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

 

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alla legge regionale 32/2002, alla legge regionale 67/2003, alla legge regionale 41/2005, alla legge regionale 68/2011 e alla legge regionale 65/2014);

 

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta dell’8 gennaio 2016;

 

Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 12 gennaio 2016;

 

Considerato quanto segue:

 

1. La presente legge modifica la l.r. 10/2010 al fine di dare attuazione al trasferimento delle funzioni provinciali di cui alla l.r. 22/2015 e al contempo al fine di adeguare la disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) alle modifiche successivamente intervenute al d.lgs. 152/2006;

 

2. Per quanto concerne la VAS, la presente legge introduce, inoltre, forme di semplificazione resesi necessarie alla luce dell'esperienza maturata nell'applicazione della normativa regionale, e provvede ad adeguare la stessa alle novità introdotte dalla l.r. 65/2014;

 

3. In particolare, per quanto riguarda le forme di semplificazione, è introdotta una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata per varianti di carattere formale che non comportino impatti sull'ambiente e che riguardino piani già sottoposti a VAS;

 

4. Inoltre, per i procedimenti interistituzionali od oggetto di copianificazione, si prevede la possibilità di individuare un'unica autorità competente o di effettuare un unico procedimento di VAS d'intesa fra le autorità competenti, con la conseguente produzione di un unico documento preliminare ed un unico rapporto ambientale condivisi;

 

5. È necessario, infine, abrogare il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 65/2014, considerato che eventuali varianti di atti di governo del territorio, ove venga omessa la VAS, sarebbero suscettibili di essere annullate per violazione dei principi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente e, in particolare, dei principi fissati dal d.lgs.152/2006 in attuazione della direttiva medesima;

 

6. Per quanto riguarda le procedure di valutazione di impatto ambientale, la presente legge oltre che ad esigenze di semplificazione, precisazione e razionalizzazione del testo o di allineamento anche terminologico ai disposti della norma nazionale, risponde altresì alla necessità di adeguare la normativa regionale alle disposizioni contenute nell'articolo 15 del d.l. 91/2014 convertito dalla l. 116/2014;

 

7. Le modifiche introdotte rispondono, pertanto, alla necessità di adeguare la normativa regionale a quella nazionale nel frattempo entrata in vigore, provvedendo a dettare le disposizioni attuative che il legislatore nazionale demanda alle regioni ed a rinviare, per il resto, alla disciplina statale;

 

8. In particolare la parte II del d.lgs. 152/2006, così come modificata dall'articolo 15 del d.l. 91/2014 convertito dalla l. 116/2014, prevede che la procedura di verifica di assoggettabilità debba essere effettuata sulla base di quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116);

 

9. La medesima normativa stabilisce che dell'avvenuta presentazione della domanda di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità è dato sintetico avviso sul sito istituzionale dell'autorità competente, unitamente alla pubblicazione dell'intero progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale;

 

10. Oltre a ciò la modifica di legge, in attuazione di quanto previsto dalla l.r. 22/2015, provvede al trasferimento alla Regione e ai comuni delle competenze finora esercitate dalle province, al fine di accentrare in un medesimo ente le competenze rispettivamente autorizzative e quelle in materia di VIA, secondo principi di semplificazione, snellimento e riduzione degli oneri amministrativi;

 

11. Con l’occasione, le competenze di Regione, comuni ed enti parco vengono individuate nel corpo della legge con diretto riferimento agli allegati alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, con conseguente abrogazione dei corrispondenti allegati della l.r. 10/2010;

 

12. Nel rispetto della normativa nazionale e al fine di favorire la partecipazione del pubblico, sono stati dettati i criteri per lo svolgimento dell'inchiesta pubblica e del contraddittorio, nell'ambito della procedura di VIA;

 

13. Vengono previste alcune modalità per l'effettuazione del controllo e della verifica di ottemperanza alle prescrizioni formulate nel provvedimento conclusivo dei procedimenti di verifica di assoggettabilità e di VIA;

 

14. Sono state individuate le modalità con cui il soggetto proponente di un progetto può chiedere all'autorità competente per la VIA la modifica delle prescrizioni, nonché la proroga del termine entro cui il progetto deve essere realizzato, contenuti nel provvedimento conclusivo dei procedimenti di verifica di assoggettabilità e di VIA;

 

15. Per quanto riguarda l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) e l’autorizzazione unica ambientale (AUA), la presente legge, in attuazione della l.r. 22/2015, che individua la Regione quale autorità competente per entrambe le procedure, modifica il titolo IV bis della l.r. 10/2010 e introduce il titolo IV ter contenente disposizioni in materia di AUA;

 

16. In merito alle modifiche del titolo IV bis, il trasferimento alla Regione delle funzioni in materia di AIA fa venire meno la necessità di mantenere il Comitato regionale di coordinamento tra le province e la previsione, in legge, di poteri sostitutivi regionali;

 

17. Il titolo IV ter contiene disposizioni in materia di AUA, precisando che la Regione esercita anche le funzioni di controllo sulle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate e provvede alla definizione di oneri e tariffe, in attuazione e nel rispetto di quanto previsto all’articolo 8 del regolamento emanato con d.p.r. 59/2013;

 

18. Poiché la presente legge introduce modifiche procedurali si rende necessario salvaguardare i procedimenti di cui ai titoli II e III della l.r. 10/2010 già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, stabilendo che per questi continuano a trovare applicazione le norme previgenti;

 

19. In considerazione dell’urgenza della riacquisizione delle funzioni provinciali ai sensi della l.r. 22/2015, in materia di VIA, VAS, AIA e AUA, è necessario garantire l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Sostituzione del titolo della l.r. 10/2010

1. Il titolo della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS” e di valutazione di impatto ambientale “VIA”), è sostituito dal seguente: “ Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) ”.

 

     Art. 2. Oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 10/2010

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 10/2010 le parole “ direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata e integrata con la direttiva 97/11/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 e con la direttiva 2003/35/CE, ” sono sostituite dalle seguenti: “ direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ”.

2. Alla lettera b bis) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 10/2010 le parole “ direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, ” sono sostituite dalle seguenti: “ direttiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), ”.

3. Dopo la lettera b bis) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 10/2010 è aggiunta la seguente:

“ b ter) la procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale di cui al titolo IV ter ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35). ”.

 

     Art. 3. Ambito di applicazione. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 10/2010

1. Alla lettera b bis) del comma 2 dell’articolo 5 le parole “ di cui al comma 3 ” sono sostituite dalle seguenti: “ di cui ai commi 3 e 3 ter ”.

2. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 5 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:

“ 3 ter. Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa. ”.

 

     Art. 4. Strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio da assoggettare a VAS. Sostituzione dell’articolo 5 bis della l.r. 10/2010

1. L’articolo 5 bis della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“ Art. 5 bis - Atti di governo del territorio soggetti a VAS

1. La Regione, la città metropolitana, le province, le unioni di comuni e i comuni, nell’ambito della rispettiva competenza, provvedono all’effettuazione della VAS sugli atti di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

2. Non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi, comunque denominati, che non comportino variante, quando lo strumento sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e lo stesso strumento definisca l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

3. Le varianti agli atti di cui al comma 1 sono soggette a VAS ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b bis). ”.

 

     Art. 5. Semplificazione dei procedimenti. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 10/2010

1. Il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 10/2010 è abrogato.

2. Al comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 10/2010 le parole “ Le modalità del coordinamento procedurale sono disciplinate nel regolamento di cui all’articolo 38. ” sono soppresse.

3. Al comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 10/2010 le parole “ l.r. 1/2005 ” sono sostituite dalle seguenti “ l.r. 65/2014 ”.

4. Al comma 6 dell’articolo 8 della l.r. 10/2010 le parole “ dalla l.r. 1/2005 ” sono sostituite dalle seguenti “ dalla l.r. 65/2014 ” e le parole “ all’articolo 17 della l.r. 1/2005 ” sono sostituite dalle seguenti “ all’articolo 19 della l.r. 65/2014 ”:

 

     Art. 6. Autorità competente. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 10/2010

1. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 10/2010 le parole “ all’articolo 16 bis della l.r. 49/1999. ” sono sostituite dalle seguenti: “ all’articolo 21 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008). ”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:

“ 2 bis. Per i piani e programmi approvati da enti locali diversi dalla Regione che esplicano i loro effetti sull'intero territorio regionale, il NURV, previa stipula di convenzione, può svolgere le funzioni di autorità competente. ”.

3. Al comma 3 bis dell’articolo 12 della l.r. 10/2010 le parole “ , ovvero tramite convenzione con la provincia ” sono soppresse.

 

     Art. 7. Procedura di verifica di assoggettabilità. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 10/2010

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:

“ 4 bis. Per gli atti di governo del territorio di cui all’articolo 5 bis, il provvedimento di verifica di cui al comma 4 è emesso prima dell’adozione del piano stesso da parte dell’organo competente. ”.

 

     Art. 8. Procedura per la fase preliminare. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 10/2010

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:

“ 2 bis. Ai fini delle consultazioni di cui al comma 2, possono essere istituite forme di coordinamento con modalità da definirsi nel regolamento attuativo di cui all’articolo 38. ”.

 

     Art. 9. Informazione sulla decisione. Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 10/2010

1. L’articolo 28 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“ Art. 28 Informazione sulla decisione

1. L’avviso dell’avvenuta approvazione del piano o programma è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) a cura dell’autorità procedente e comunicato all’autorità competente con le modalità stabilite dal regolamento attuativo di cui all’articolo 38.

2. La decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del piano o programma, dal parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi, è pubblicata sul sito istituzionale del proponente, dell’autorità procedente e dell’autorità competente, con l’indicazione della sede ove è possibile prendere visione del piano o programma approvato e del rapporto ambientale, comprensivo delle misure adottate in merito al monitoraggio e di tutta la documentazione istruttoria relativa al piano o programma. ”.

 

     Art. 10. Procedimenti di VAS per piani e programmi interistituzionali. Sostituzione dell’articolo 32 della l.r. 10/2010

1. L’articolo 32 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“ Art. 32 Procedimenti di VAS per piani e programmi interistituzionali

1. Nel caso di piani e programmi interprovinciali, intercomunali o tra enti locali, o comunque oggetto di copianificazione fra più enti, è previsto un unico procedimento di VAS coordinato mediante l'individuazione di un'unica autorità competente per la VAS, ovvero la definizione delle modalità di coordinamento fra le autorità competenti medesime.

2. Qualora costituiscano una semplificazione procedurale, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei casi di accordi di pianificazione di cui al titolo III, capo I, della l.r. 65/2014. ”.

 

     Art. 11. Partecipazione della Regione ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altro ente. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 10/2010

1. Al comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 10/2010 le parole “ o di altra regione ” sono soppresse.

2. Il comma 2 dell’articolo 33 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“ 2. Qualora sia consultata nell'ambito dei procedimenti di competenza provinciale, comunale, di altro ente locale, di enti parco regionali o di altre regioni, la Regione si esprime mediante parere della struttura regionale competente in materia di VAS che provvede al coordinamento degli apporti istruttori delle strutture interne competenti per materia e degli altri soggetti competenti in materia ambientale di livello sub regionale interessati. ”.

3. Il comma 3 dell’articolo 33 della l.r. 10/2010 è abrogato.

 

     Art. 12. Disposizioni attuative. Sostituzione dell’articolo 38 della l.r. 10/2010

1. L’articolo 38 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“ Art. 38 - Disposizioni attuative

1. La Regione disciplina, con regolamento, l'attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo II.

2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina inoltre le modalità per l'effettuazione dell’analisi e della valutazione ai sensi dell’articolo 20 della l.r. 1/2015 nonché l'eventuale necessità di integrazione del NURV, quale autorità competente per la VAS, per specifiche competenze.

3. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 2011, n. 24/R (Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 “Norme in materia di programmazione regionale) e dell’articolo 35 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”). ”.

 

     Art. 13. Oggetto della disciplina. Sostituzione dell’articolo 39 della l.r. 10/2010

1. L’articolo 39 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“ Art. 39 - Oggetto della disciplina

1. Il presente titolo detta disposizioni per la disciplina, nelle forme e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 del d.lgs. 152/2006, delle procedure per la valutazione ambientale dei progetti, di cui al comma 2.

2. Ai fini del presente titolo si intendono per procedure di VIA le procedure disciplinate dal titolo III della parte seconda del d.lgs. 152/2006 di:

a) verifica di assoggettabilità;

b) definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 21 del medesimo decreto;

c) valutazione di impatto ambientale.

3. Per quanto non disciplinato dal presente titolo si applicano le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale contenute nella parte seconda del d.lgs. 152/2006 ed i relativi allegati, nonché le relative norme di attuazione. ”.

 

     Art. 14. Progetti sottoposti alle procedure di cui al titolo III. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 10/2010

1. La rubrica dell’articolo 43 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente: “ Progetti sottoposti alle procedure di cui al presente titolo. Procedimento di VIA postuma. ”.

2. Il comma 1 dell’articolo 43 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“ 1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del presente titolo e secondo le disposizioni del d.lgs. 152/2006:

a) i progetti di cui all’allegato III della parte seconda del d.lgs. 152/2006 medesimo;

b) i progetti di cui al comma 2, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità;

c) gli specifici progetti per i quali il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, abbia deciso l’assoggettamento a procedura di valutazione in considerazione dei possibili impatti negativi sull’ambiente. ”.

3. Il comma 2 dell’articolo 43 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“ 2. Sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi del presente titolo e secondo le disposizioni del d.lgs. 152/2006 ed i criteri definiti nelle relative norme di attuazione, i progetti di cui all’allegato IV della parte seconda del d.lgs. 152/2006 medesimo. ”.

4. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 43 della l.r. 10/2010 sono abrogati.

 

     Art. 15. Sostituzione della rubrica del capo II del titolo III della l.r. 10/2010

1. La rubrica del capo II del titolo III della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente: “ Disposizioni sui soggetti e sulle competenze. Strutture operative e di supporto tecnico ”.

 

     Art. 16. Competenze. Sostituzione dell’articolo 45 della l.r. 10/2010

1. L’articolo 45 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“ Art. 45 - Competenze della Regione

1. Sono di competenza regionale:

a) fatto salvo quanto indicato agli articoli 45 bis e 45 ter, le procedure di cui al presente titolo relative ai progetti compresi negli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;

b) l’espressione del parere regionale nelle procedure di VIA di competenza dello Stato di cui all'articolo 63;

2. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale di cui all’articolo 26 del d.lgs. 152/2006 e il parere di cui all’articolo 63, sono espressi dalla Giunta regionale, tenuto conto delle valutazioni tecniche del Nucleo regionale di valutazione - VIA di cui all'articolo 47 bis. ”.

 

     Art. 17. Competenze dei Comuni. Inserimento dell’articolo 45 bis nella l.r. 10/2010

1. Dopo l’articolo 45 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:

“ Art. 45 bis - Competenze dei comuni

1. Sono di competenza comunale le procedure di cui al presente titolo III, relative a:

a) i progetti elencati nella lettera b) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, limitatamente alle acque minerali e termali;

b) i progetti elencati nella lettera u) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, limitatamente alle acque minerali e termali;

c) ogni modifica o estensione dei progetti elencati al presente comma, ove la modifica o l'estensione di per sé siano conformi agli eventuali limiti stabiliti nell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006.

2. Sono altresì di competenza comunale le procedure di cui al presente titolo III, relative a:

a) i progetti elencati nel paragrafo 1, alle lettere b), e), f) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;

b) i progetti elencati nel paragrafo 2, alla lettera b), dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, limitatamente alle acque minerali e termali;

c) i progetti elencati nel paragrafo 3, alle lettere g), h), dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;

d) i progetti elencati nel paragrafo 7 dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006:

1) alle lettere a), b), c), e), l), m), p);

2) alle lettere g), h) limitatamente alle strade comunali;

3) alla lettera i), limitatamente alle linee ferroviarie a carattere locale;

e) i progetti elencati nel paragrafo 8 dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006:

1) alle lettere a), b), c), d), q), r);

2) alla lettera i), limitatamente ai progetti relativi alle torbiere e a quelli relativi a cave che prevedono un quantitativo annuo di materiale estratto fino a 60.000 metri cubi;

f) i progetti di cui al comma 1, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni;

g) le modifiche od estensioni di progetti di cui al presente articolo, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006).

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora la localizzazione del progetto interessi il territorio di due o più comuni, l'autorità competente all'espletamento delle procedure è il comune che risulta interessato in misura prevalente, con riguardo agli aspetti territoriali del progetto, fatto salvo il coinvolgimento degli altri comuni ai sensi dell'articolo 46.

4. I comuni individuano, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, l’organo o ufficio competente ad adottare i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo. ”.

 

     Art. 18. Competenze degli enti parco regionali. Inserimento dell’articolo 45 ter nella l.r. 10/2010

1. Dopo l’articolo 45 bis della l.r. 10/2010, è inserito il seguente:

“ Art. 45 ter - Competenze degli enti parco regionali

1. Sono di competenza degli enti parco regionali le procedure di cui al presente titolo, relative ai progetti compresi negli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 qualora integralmente ricadenti nelle aree dei parchi regionali o nelle relative aree contigue, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2. Qualora il progetto interessi solo parzialmente le aree di cui al comma 1, i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo sono emanati previo parere dell’ente parco regionale che si esprime nei termini di cui all’articolo 25, comma 3 del d.lgs. 152/2006, limitatamente agli impatti sul territorio di propria pertinenza.

3. Le procedure di cui al presente titolo relative ai progetti di cui al comma 1 compresi nel paragrafo 8 lettera i) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e riguardanti cave che prevedono un quantitativo annuo di materiale estratto superiore a 30.000 metri cubi, restano di competenza regionale ai sensi dell'articolo 45.

4. Gli enti parco regionali individuano l’organo o ufficio competente ad adottare i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, in conformità alle disposizioni della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010). ”.

 

     Art. 19. Amministrazioni interessate. Sostituzione dell’articolo 46 della l.r. 10/2010

1. L’articolo 46 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“ Art. 46 - Soggetti competenti in materia ambientale

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, sono soggetti competenti in materia ambientale:

a) per i procedimenti di competenza della Regione o dell’ente parco regionale, le province, la città metropolitana, i comuni, le unioni di comuni, il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi, o dai relativi impatti;

b) per i procedimenti di competenza del comune, la unione di comuni il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi o dai relativi impatti, nonché i comuni il cui territorio è interessato dagli impatti dovuti all'attuazione del progetto e degli interventi connessi;

c) in ogni caso, l'ente parco regionale il cui territorio è interessato dagli impatti dovuti all'attuazione del progetto e degli interventi connessi.

2. Sono inoltre soggetti competenti in materia ambientale i soggetti pubblici competenti al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso in materia ambientale comunque denominati, riguardanti il progetto sottoposto alle procedure di cui al presente titolo III, o gli interventi connessi, nonché i soggetti gestori di aree protette interessate dal progetto o dai suoi impatti anche in relazione alle eventuali aree contigue.

3. È facoltà dell’autorità competente coinvolgere nello svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, oltre ai soggetti individuati nel presente articolo, altri enti pubblici che possono essere interessati dagli impatti dovuti al progetto, qualora ne facciano espressa richiesta. ”.

 

     Art. 20. Strutture operative e supporto tecnico. Sostituzione dell’articolo 47 della l.r. 10/2010

1. L’articolo 47 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“ Art. 47 - Strutture operative e supporto tecnico

1. L’autorità competente svolge un’istruttoria interdisciplinare tramite la struttura operativa di cui al comma 2.

2. La Giunta regionale individua, nell’ambito degli uffici regionali, la struttura operativa competente relativamente alle procedure di VIA di competenza regionale. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.

3. Per le procedure di VIA di competenza regionale, la struttura operativa di cui al comma 2, per le esigenze tecnico scientifiche connesse alle attività di istruttoria interdisciplinare, di monitoraggio e di controllo relative alle procedure disciplinate dalla presente legge, si avvale del supporto:

a) dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale 22 giugno 2009 n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”);

b) dell'azienda sanitaria competente per territorio, per quanto attiene i profili di tutela della salute pubblica;

c) dell’Istituto regionale programmazione economica della Toscana (IRPET) per i profili attinenti alla valutazione dei fattori socio-economici, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 152/2006;

d) degli uffici regionali competenti per profili attinenti la valutazione degli impatti sui fattori ambientali di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), del d.lgs. 152/2006.

4. I comuni e gli enti parco regionali possono avvalersi anche del supporto dell’ARPAT nelle forme e nei limiti previsti dalla l.r. 30/2009. ”.

 

     Art. 21. Nucleo regionale di valutazione – VIA. Inserimento dell’articolo 47 bis nella l.r. 10/2010

1. Dopo l’articolo 47 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:

“ Art. 47 bis - Nucleo regionale di valutazione – VIA

1. È istituito, con la presente legge, il nucleo regionale di valutazione – VIA, a cui partecipano gli uffici e gli enti di cui all'articolo 47, comma 3, con funzioni di supporto tecnico nei confronti della Giunta Regionale, per la procedura di VIA e per il rilascio del parere di cui all’articolo 63. In tali casi, il nucleo conclude l'istruttoria interdisciplinare condotta dalla struttura operativa di cui all'articolo 47, comma 2, ed è coordinato dalla medesima.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, declina i compiti e definisce le modalità di funzionamento del nucleo. L'attività svolta dai componenti del nucleo è a titolo gratuito, senza alcun onere aggiuntivo sul bilancio regionale.

3. Il nucleo non opera nelle procedure coordinate di VIA ed AIA di cui all’articolo 73 bis. ”.

 

     Art. 22. Sostituzione della rubrica del capo III del titolo III della l.r. 10/2010

1. La rubrica del capo III del titolo III della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente: “ Disposizioni sulle procedure ”.

 

     Art. 23. Oneri istruttori. Inserimento dell’articolo 47 ter nella l.r. 10/2010

1. Dopo l’articolo 47 bis della l.r. 10/2010, è inserito il seguente:

“ Art. 47 ter - Oneri istruttori

1. Ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 152/2006, il proponente dei progetti soggetti alle procedure di cui al presente titolo è tenuto a versare a favore dell'autorità competente una somma a fronte dei costi sostenuti dalla medesima per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, relative alle procedure di VIA disciplinate dalla presente legge.

2. La somma di cui al comma precedente è determinata nella misura massima dello 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, risultante dagli elaborati tecnico economici facenti parte della documentazione progettuale.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di determinazione e le tariffe da applicare ai fini del versamento della somma di cui ai commi 1 e 2, nonché le relative modalità di corresponsione.

4. Nelle more dell'approvazione della deliberazione di cui al comma 3, il proponente è tenuto a versare a favore dell'autorità competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare; l'avvenuto versamento viene verificato dall'autorità competente, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del d.lgs. 152/2006.

5. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale. ”.

 

     Art. 24. Esigenze di riservatezza dei dati naturalistici. Inserimento dell’articolo 47 quater nella l.r. 10/2010

1. Dopo l’articolo 47 ter della l.r. 10/2010, è inserito il seguente:

“ Art. 47 quater - Esigenze di riservatezza dei dati naturalistici

1. Ai fini del rispetto di quanto previsto all’articolo 5, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) per non favorire atti di perturbamento, di danneggiamento o di distruzione vietati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), il proponente di progetti soggetti alle procedure di cui al presente titolo, segnala la parte della documentazione presentata nell'ambito delle procedure di cui al presente titolo III, contenente informazioni relative a specie, habitat e fitocenosi di interesse conservazionistico, la cui diffusione possa recare pregiudizio allo stato di conservazione dei medesimi. ”.

 

     Art. 25. Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità. Sostituzione dell’articolo 48 della l.r. 10/2010

1. L’articolo 48 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“ Art. 48 - Disposizioni per la procedura di verifica di assoggettabilità

1. Per i progetti compresi nell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 il proponente, ai fini della trasmissione del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale di cui all'articolo 20, comma 1 del medesimo decreto, presenta all'autorità competente un'istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità.

2. Lo studio preliminare ambientale tiene conto dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e descrive anche la relazione del progetto con le norme ed i vincoli, nonché con i piani e programmi a carattere settoriale, territoriale, ambientale e paesaggistico.

3. L’autorità competente ed i comuni interessati garantiscono la possibilità da parte del pubblico di consultare la documentazione di cui all'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e di estrarne copia.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47, commi 3 e 4, l'autorità competente, ai fini dell'adozione del provvedimento di verifica, può richiedere il contributo tecnico istruttorio dei soggetti competenti in materia ambientale, assegnando loro un congruo termine.

5. Qualora la valutazione di incidenza, ove compresa nella procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del d.lgs. 152/2006, sia negativa, l’autorità competente con il provvedimento conclusivo del procedimento dispone l’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA.

6. Qualora il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni di cui all'articolo 20, comma 4, del d.lgs. 152/2006, o ritiri l'istanza, non si procede all’ulteriore corso della valutazione. E’ facoltà del proponente presentare una nuova istanza, che tenga conto di quanto evidenziato dall’autorità competente nella richiesta di integrazioni. ”.

 

     Art. 26. Studio di impatto ambientale. Sostituzione dell’articolo 50 della l.r. 10/2010

1. L’articolo 50 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“ Art. 50 - Studio di impatto ambientale

1. Lo studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22 del d.lgs. 152/2006 è predisposto tenendo conto anche degli esiti della eventuale procedura di verifica di assoggettabilità.

2. Lo studio di cui al comma 1 descrive anche la relazione del progetto con le norme ed i vincoli, nonché con i piani e programmi a carattere settoriale, territoriale, ambientale e paesaggistico.

3. In attuazione dei principi generali per la valutazione dell’impatto ambientale, di cui all’articolo 4 del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento alla necessità di garantire un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica, lo studio di cui al comma 1 contiene altresì un allegato che, anche sulla base dei contenuti eventualmente definiti ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs. 152/2006, illustra e quantifica le ricadute socio economiche del progetto sul territorio interessato, con riferimento:

a) agli effetti attesi sui livelli occupazionali, diretti e indotti, prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio dell’opera;

b) ai benefici economici attesi per il territorio, diretti ed indiretti, prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio dell’opera. ”.

 

     Art. 27. Avvio della procedura di valutazione. Sostituzione dell’articolo 52 della l.r. 10/2010

1. L’articolo 52 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“ Art. 52 - Disposizioni per la procedura di valutazione di impatto ambientale e per le successive attività di monitoraggio

1. L’autorità competente ed i comuni interessati garantiscono la possibilità da parte del pubblico di consultare e di estrarre copia della documentazione:

a) allegata all'istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, individuata all'articolo 23, commi 1 e 2 del d.lgs. 152/2006;

b) depositata ai fini delle modifiche sostanziali richieste dal proponente o conseguenti alla richiesta di integrazione documentale da parte dall'autorità competente, individuata, rispettivamente, all'articolo 24, comma 9 bis, e all'articolo 26, comma 3 bis, del d.lgs. 152/2006.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, comma 4, del d.lgs. 152/2006, gli atti ed i provvedimenti in materia ambientale indicati nel medesimo articolo come necessari alla realizzazione dell'opera, sono acquisiti nell'ambito di una conferenza di servizi appositamente indetta ai sensi delle disposizioni di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e del capo II della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).

3. I termini per la realizzazione dell'opera oggetto di valutazione di impatto ambientale indicati all'articolo 26, comma 6 del d.lgs. 152/2006, decorrono dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

4. Per le attività di monitoraggio di cui all'articolo 28 del d.lgs. 152/2006, relative a procedimenti di competenza regionale, la Regione si avvale dell’ARPAT, in conformità alla l.r. 30/2009.

5. I comuni e gli enti parco regionali possono avvalersi del supporto dell’ARPAT, nelle forme e nei limiti previsti dalla l.r. 30/2009, per l'espletamento delle attività di monitoraggio di cui al comma 4, relative a procedimenti di propria competenza. ”.

     Art. 28. Inchiesta pubblica e contraddittorio. Sostituzione dell’articolo 53 della l.r. 10/2010

1. L’articolo 53 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“ Art. 53 - Inchiesta pubblica

1. In attuazione dell'articolo 24, commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, l'autorità competente con proprio atto può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica, con riferimento al progetto oggetto di valutazione.

2. L'inchiesta pubblica è condotta da un comitato composto dal presidente e da almeno due commissari. Il presidente è incaricato dall'autorità competente. I commissari, in possesso di adeguate competenze in materia ambientale, sono designati dal presidente, sentite le parti partecipanti all'audizione preliminare dell'inchiesta pubblica, garantendo il bilanciamento di eventuali posizioni contrapposte e senza oneri a carico dell'autorità competente.

3. L'inchiesta pubblica si compone di almeno tre audizioni aperte al pubblico, ognuna delle quali si può articolare in una o più sessioni:

a) audizione preliminare, in cui il proponente procede alla designazione dei commissari e presenta ai partecipanti la proposta di programma dei lavori;

b) audizione generale, in cui sono discussi tutti gli aspetti, programmatici, progettuali ed ambientali del progetto oggetto di valutazione, nonché le osservazioni e i pareri pervenuti all'autorità competente nell'ambito del procedimento;

c) audizione finale, in cui il presidente illustra la relazione finale sui lavori svolti recante anche il giudizio sui risultati emersi, in collaborazione con i commissari.

4. Alle audizioni previste nell'ambito dell'inchiesta pubblica possono partecipare: gli autori di eventuali osservazioni, il proponente e gli estensori del progetto e dello studio di impatto ambientale, nonché i soggetti competenti in materia ambientale. Sono altresì ammessi a partecipare alle audizioni gli ulteriori soggetti che ne facciano richiesta, con le modalità previste nell'atto di cui al comma 1.

5. Dell'indizione e delle modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica viene dato specifico avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'autorità competente.

6. L'inchiesta pubblica si conclude con la redazione, da parte del presidente in collaborazione con i commissari, della relazione finale sui lavori svolti recante anche il giudizio sui risultati emersi. La relazione è trasmessa all'autorità competente e pubblicata sul sito istituzionale della medesima, fatte salve le esigenze di riservatezza.

7. Nell'atto di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui al presente articolo, sono disciplinate le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica. ”.

 

     Art. 29. Modifiche conseguenti alla consultazione. Sostituzione dell’articolo 54 della l.r. 10/2010

1. L’articolo 54 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“ Art. 54 - Contraddittorio

1. In attuazione dell'articolo 24, comma 8, del d.lgs. 152/2006, l'autorità competente con proprio atto può disporre lo svolgimento di un sintetico contraddittorio, con riferimento al progetto oggetto di valutazione.

2. Il contraddittorio è moderato dall'autorità competente, tramite la propria struttura operativa di cui all'articolo 47, e si compone di una o più sessioni.

3. Al contraddittorio possono partecipare: i soggetti che hanno presentato pareri e osservazioni, il proponente e gli estensori del progetto e dello studio di impatto ambientale.

4. Dell'indizione e delle modalità di svolgimento del contraddittorio viene dato specifico avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'autorità competente.

5. Il verbale del contraddittorio è redatto a cura della struttura operativa di cui all'articolo 47 ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'autorità competente, fatte salve le esigenze di riservatezza.

6. Nell'atto di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui al presente articolo, sono disciplinate le modalità di svolgimento del contraddittorio. ”.

 

     Art. 30. Istruttoria interdisciplinare. Sostituzione dell’articolo 55 della l.r. 10/2010

1. L’articolo 55 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“ Art. 55 - Verifica di ottemperanza e controlli

1. In attuazione dell'articolo 29, comma 2, del d.lgs. 152/2006, il soggetto che provvede al rilascio dell'atto che consente in via definitiva la realizzazione del progetto è tenuto a verificare che, negli elaborati presentati dal proponente, siano state recepite le prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità o di VIA, dando comunicazione degli esiti di tale verifica all'autorità competente.

2. L'autorità competente, con proprio atto, provvede a disciplinare le attività di controllo di propria competenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 29 del d.lgs. 152/2006.

3. Ai fini del controllo dell’adempimento di specifiche prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità o in quello conclusivo della procedura di VIA ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 20, comma 5 e dell’articolo 26, comma 5, del d.lgs. 152/2006, l'autorità competente si avvale dei soggetti pubblici istituzionalmente competenti per i fattori ambientali oggetto di valutazione, fatte salve le competenze dell’ARPAT di cui all'articolo 47, commi 3 e 4. ”.

 

     Art. 31. Disposizioni sulla semplificazione del procedimento. Sostituzione dell’articolo 56 della l.r. 10/2010

1. L’articolo 56 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“ Art. 56 - Modifica di prescrizioni

1. Il proponente può richiedere la modifica di una o più prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di valutazione ove le medesime risultino obiettivamente inattuabili per sopravvenute e motivate ragioni di carattere tecnico gestionale o per il mutato contesto ambientale. A tal fine il proponente presenta all'autorità competente una specifica istanza di modifica delle prescrizioni interessate, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.

2. L'autorità competente, ove a seguito di specifica istruttoria condotta consultando i soggetti competenti in materia ambientale, verifichi la fondatezza della richiesta avanzata dal proponente nonché la perdurante sussistenza delle condizioni di non assoggettabilità a VIA o della compatibilità ambientale del progetto, provvede alla modifica del quadro prescrittivo dei provvedimenti di cui al comma 1, assicurando comunque un analogo ed adeguato livello di tutela ambientale. ”.

 

     Art. 32. Pronuncia di compatibilità ambientale. Sostituzione dell’articolo 57 della l.r. 10/2010

1. L’articolo 57 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“ Art. 57 - Proroga dei termini

1. In attuazione dell'articolo 26, comma 6 del d.lgs. 152/2006, il proponente, in presenza di motivate ragioni che hanno determinato l'impossibilità di realizzare o di completare il progetto nei termini stabiliti nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità o di VIA, presenta all'autorità competente una specifica istanza di proroga di tale termine, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.

2. L'istanza di cui al comma 1 è presentata prima del decorrere del termine ivi indicato.

3. L'autorità competente, ove a seguito di specifica istruttoria condotta consultando i soggetti competenti in materia ambientale verifichi la fondatezza della richiesta avanzata dal proponente, provvede alla proroga del termine stabilito nei provvedimenti di cui al comma 1, per un periodo strettamente necessario al completamento dell’opera. ”.

 

     Art. 33. Effetti della pronuncia di compatibilità ambientale. Sostituzione dell’articolo 58 della l.r. 10/2010

1. L’articolo 58 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“ Art. 58 - Modifiche progettuali sostanziali e non sostanziali

1. Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.

2. L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull’ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:

a) quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;

b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;

c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;

d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;

e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto. ”.

 

     Art. 34. Esercizio dei poteri sostitutivi. Sostituzione dell’articolo 61 della l.r. 10/2010

1. L’articolo 61 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“ Art. 61 - Esercizio dei poteri sostitutivi

1. Nei casi di inutile decorso dei termini di cui agli articoli 24 e 26 del d.lgs. 152/2006, per le procedure di cui agli articoli 45 bis e 45 ter, il Presidente della Giunta regionale, su istanza del proponente, procede all’esercizio dei poteri sostitutivi secondo le disposizioni della legge regionale 21 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione). ”.

 

     Art. 35. Impatti ambientali interregionali e transfrontalieri. Sostituzione dell’articolo 62 della l.r. 10/2010

1. L’articolo 62 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“ Art. 62 - Impatti ambientali interregionali

1. Per i progetti di cui agli articoli 45, comma 1, lettera a), 45 bis e 45 ter, localizzati anche sul territorio di altre regioni confinanti, le procedure di VIA sono effettuate d'intesa con le altre autorità competenti interessate.

2. Per i progetti di cui agli articoli 45, comma 1, lettera a), 45 bis e 45 ter, che possono avere impatti rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su altre regioni confinanti, l'autorità competente acquisisce i pareri dei soggetti indicati ai commi 2 e 2 bis dell'articolo 30 del d.lgs. 152/2006 rispettivamente:

a) nel termine di cui all'articolo 25, comma 2, del d.lgs. 152/2006, nel caso di procedura di VIA;

b) nel termine di trenta giorni, nel caso di procedura di verifica di assoggettabilità.

3. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, senza che i soggetti indicati dall'articolo 30, commi 2 e 2 bis, del d.lgs. 152/2006 si siano espressi, l'autorità competente procede comunque a norma del presente titolo. ”.

 

     Art. 36. Partecipazione regionale al procedimento statale di VIA. Sostituzione dell’articolo 63 della l.r. 10/2010

1. L’articolo 63 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“ Art. 63 - Partecipazione regionale alle procedure statali di VIA

1. Ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito delle procedure di VIA di competenza statale, la Giunta regionale, tramite la struttura operativa di cui all'articolo 47, comma 2, può richiedere il contributo tecnico istruttorio dei soggetti competenti in materia ambientale, il cui territorio è interessato dagli impatti del progetto, assegnando loro un congruo termine.

2. Per i fini di cui al comma 1, il proponente deposita copia della documentazione prevista presso la struttura operativa di cui all'articolo 47, comma 2. ”.

 

     Art. 37. Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo III della l.r. 10/2010

1. La rubrica del capo IV del titolo III della l.r. 10/2010, è sostituita dalla seguente: “ Disposizioni finali ”.

 

     Art. 38. Disposizioni attuative delle procedure. Sostituzione dell’articolo 65 della l.r. 10/2010

1. L’articolo 65 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“ Art. 65 - Disposizioni attuative delle procedure

1. La Giunta regionale approva un regolamento per disciplinare le modalità di attuazione delle procedure di cui al presente titolo.

2. Per favorire l’ applicazione della legge e del regolamento di cui al presente articolo, la Giunta regionale predispone linee guida aventi carattere di supporto tecnico, e promuove lo svolgimento di specifiche attività di formazione.

3. La Giunta regionale disciplina con proprie deliberazioni le modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni regionali. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti. ”.

 

     Art. 39. Individuazione dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e SUAP. Modifiche all’articolo 72 bis della l.r. 10/2010

1. Il comma 1 dell’articolo 72 bis della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“ 1. L'autorità competente al rilascio ed al riesame dell'AIA disciplinata dalla parte seconda, titolo III bis, del d.lgs. 152/2006, per le installazioni rientranti nelle attività elencate nella parte seconda, allegato VIII, dello stesso d.lgs. 152/2006, nonché ai relativi controlli, è individuata nella Regione.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 72 bis della l.r. 10/2010 le parole “ , al rinnovo ” sono soppresse.

 

     Art. 40. Funzioni dell’ARPAT. Modifiche all’articolo 72 quater della l.r. 10/2010

1. Al comma 1 dell’articolo 72 quater della l.r. 10/2010 le parole “ Le province si avvalgono ” sono sostituite dalla seguenti: “ La Regione si avvale ”.

 

     Art. 41. Norma transitoria. Modifiche all’articolo 72 septies della l.r. 10/2010

1. Al comma 1 dell’articolo 72 septies della l.r. 10/2010 le parole “ Sino alla data di entrata in vigore del decreto previsto all'articolo 33, comma 3 bis, del d.lgs. 152/2006, ” sono sostituite dalle seguenti: “ Nelle more del decreto previsto all'articolo 33, comma 3 bis, del d.lgs. 152/2006, come previsto dall’articolo 33, comma 3 ter, dello stesso d.lgs. 152/2006, ”.

 

     Art. 42. Autorizzazione unica ambientale. Inserimento del titolo IV ter nella l.r. 10/2010

1. Dopo il titolo IV bis della l.r. 10/2010 è inserito il seguente: “ Titolo IV ter - Autorizzazione unica ambientale ”.

 

     Art. 43. Autorizzazione unica ambientale. Inserimento dell’articolo 72 octies nella l.r. 10/2010

1. Dopo l’articolo 72 septies della l.r. 10/2010, nel titolo IV ter, è inserito il seguente:

“ Art. 72 octies - Autorizzazione unica ambientale

1. La Regione è l’autorità competente ai fini del rilascio, del rinnovo e dell’aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al regolamento emanato con d.p.r. 59/2013, nel rispetto delle procedure e dei termini stabiliti nel medesimo decreto.

2. Sul rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di cui al comma 1 la struttura regionale competente esercita le funzioni di controllo avvalendosi dell'ARPAT, nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 30/2009.

3. La Giunta regionale individua una o più strutture competenti al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale, nonché allo svolgimento delle funzioni di controllo di cui al comma 2. La struttura individuata provvede all’espletamento delle procedure di cui al regolamento emanato con d.p.r. 59/2013 ed al coordinamento degli apporti istruttori delle strutture competenti in relazione ai singoli titoli sostituiti da tale autorizzazione unica. ”.

 

     Art. 44. Oneri istruttori e tariffe. Inserimento dell’articolo 72 novies nella l.r. 10/2010

1. Dopo l’articolo 72 octies della l.r. 10/2010, è inserito il seguente:

“ Art. 72 novies - Oneri istruttori e tariffe

1. Gli importi e le modalità di applicazione e di corresponsione degli oneri istruttori e delle tariffe, poste a carico degli interessati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del d.p.r. 59/2013, ove non determinate da disposizioni nazionali, sono definite con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui al presente articolo.

2. La tariffa applicata per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale copre i costi delle attività svolte nell’ambito dell’istruttoria del procedimento e costituisce la somma degli oneri relativi a ciascun titolo sostituito.

3. La quantificazione degli oneri istruttori di cui al comma 2, tiene conto, in relazione a ciascun titolo sostituito:

a) della tipologia dell’istanza;

b) dei pareri tecnici richiesti;

c) della complessità dell’istruttoria, valutata in relazione a ciascun titolo sostituito, con particolare riferimento:

1) alla complessità della documentazione tecnica da esaminare e alla esigenza di sopralluoghi;

2) alle caratteristiche dello scarico;

3) al numero dei punti di emissione;

4) alla superficie di terreno interessato dall'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.

4. La delibera di cui al comma 1 stabilisce inoltre:

a) la quantificazione forfettaria degli oneri istruttori relativi alla comunicazione e all'autorizzazione di carattere generale di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento emanato con d.p.r. 59/2013;

b) l'applicazione di eventuali riduzioni alla tariffa complessiva per il rilascio dell'AUA in caso di:

1) imprese in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 o di registrazione ai sensi del regolamento EMAS;

2) di piccole o micro imprese.

5. La misura massima degli oneri relativi ai singoli titoli sostituiti di cui ai commi 3 e 4, lettera a) non può essere superiore:

a) ad euro 100,00 in caso di autorizzazione allo scarico;

b) ad euro 300,00 in caso di autorizzazione alle emissioni;

c) ad euro 180,00 con una maggiorazione di 18,00 euro ogni 10 ettari di terreno interessato dallo spandimento, in caso di autorizzazione all'utilizzo dei fanghi;

d) fermo restando l’importo del diritto di iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 214, comma 6 del d.lgs. 152/2006, ad euro 100,00 in caso di titolo ricadente nell'articolo 3, comma 3, del regolamento emanato con d.p.r. 59/2013.

6. L'importo minimo della tariffa complessiva, al netto delle riduzioni di cui al comma 4 lettera b), non può essere inferiore ad euro 100,00.

7. La deliberazione di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di aggiornamento degli oneri quantificati ai sensi del presente articolo.

8. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale. ”.

 

     Art. 45. Raccordo tra VIA e AIA. Sostituzione dell’articolo 73 bis della l.r. 10/2010

1. L’articolo 73 bis della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“ Art. 73 bis - Raccordo tra VIA e AIA

1. Nel caso di installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), la procedura per il rilascio dell’AIA è coordinata nell’ambito del procedimento di VIA secondo le modalità di cui all'articolo 10 del d.lgs. 152/2006.

2. Se l’autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell’AIA, il provvedimento di VIA comprende anche l’AIA, nei casi in cui il proponente richieda l'avvio contestuale delle due procedure.

3. Nei casi di cui al comma 2, il procedimento coordinato di VIA ed AIA si conclude con un provvedimento unico. L'istanza presentata all'autorità competente deve contenere sia gli elementi previsti dalla normativa in materia di VIA, sia quelli previsti dalla normativa in materia di AIA.

4. L'istruttoria interdisciplinare è condotta consultando i soggetti competenti in materia ambientale e tenendo conto delle eventuali osservazioni pervenute da parte del pubblico. A tal fine l'autorità competente può indire una conferenza di servizi ai sensi della l. 241/1990 e della l.r. 40/2009.

5. I termini per la conclusione del procedimento coordinato sono quelli indicati agli articoli 24 e 26 del d.lgs. 152/2006. Nel provvedimento conclusivo viene espressa la pronuncia di compatibilità ambientale e, in caso di pronuncia positiva, viene rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale.

6. Se l’autorità competente in materia di VIA non coincide con quella competente al rilascio dell’AIA, il coordinamento tra le due procedure è assicurato mediante la partecipazione del soggetto competente per il rilascio dell’AIA al procedimento di VIA. A tal fine l'autorità competente svolge l'istruttoria interdisciplinare consultando anche l'autorità competente per l'AIA, la quale si esprime in merito ai profili ambientali propri della valutazione di impatto ambientale; sono fatte salve ulteriori specifiche valutazioni che possono emergere nel successivo procedimento per il rilascio dell'AIA. ”.

 

     Art. 46. Raccordo tra VIA e valutazione di incidenza. Sostituzione dell’articolo 73 quater della l.r. 10/2010

1. L’articolo 73 quater della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“ Art. 73 quater - Raccordo tra VIA e valutazione d'incidenza

1. In applicazione dell'articolo 10, comma 3 del d.lgs. 152/2006, la valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA, è ricompresa nell’ambito di detta procedura, ed è effettuata, secondo le disposizioni di cui alla l.r. 30/2015, entro i termini stabiliti per l’adozione dei relativi provvedimenti conclusivi, dalle autorità competenti per le procedure di VIA, come individuate ai sensi degli articoli 45, 45 bis e 45 ter. In tal caso i progetti presentati sono corredati da apposito studio di incidenza ed i provvedimenti conclusivi contengono, ove necessario, specifiche prescrizioni a cui il proponente deve attenersi al fine di migliorare l’inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo i possibili impatti del progetto o dell’intervento sul sito stesso.

2. La valutazione d’incidenza sugli interventi ed i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità e a VIA ai sensi dell’articolo 45 bis è effettuata dal comune, nell’ambito delle relative procedure, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Regione nonché dell’ente gestore nazionale, per gli interventi e progetti che interessano i siti di importanza comunitaria (pSIC) p(SIC) e i siti della Rete Natura 2000 ricadenti, in tutto o in parte, nel territorio di rispettiva competenza, o suscettibili di produrre effetti sugli stessi siti. Il parere è reso dalla Regione e dall’ente gestore nazionale entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

3. Per i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità o a VIA di cui all'articolo 45 ter, comma 2, e che interessano i p(SIC) e i siti della Rete Natura 2000 di competenza del parco regionale, il parere dell’ente parco regionale di cui al medesimo articolo si estende anche alla connessa valutazione di incidenza.

4. Le modalità d’informazione del pubblico danno specifica evidenza dell’unicità procedurale di cui al presente articolo. ”.

 

     Art. 47. Disposizioni finanziarie. Modifiche all’articolo 76 della l.r. 10/2010

1. Il comma 5 dell’articolo 76 della l.r. 10/2010 è abrogato.

 

     Art. 48. Disposizioni attuative in materia di AIA ed AUA. Inserimento dell’articolo 76 bis nella l.r. 10/2010

1. Dopo l’articolo 76 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:

“ Art. 76 bis - Disposizioni attuative in materia di AIA ed AUA

1. La Giunta regionale approva un regolamento per disciplinare le modalità di attuazione delle procedure di cui ai titoli IV bis e IV ter, nonché disciplinare con proprie deliberazioni le modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni regionali. ”.

 

     Art. 49. Norme transitorie

1. Ai procedimenti di cui ai titoli II e III della l.r. 10/2010, avviati prima della entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme relative alle procedure vigenti al momento dell’avvio del relativo procedimento, ferme restando le disposizioni transitorie relative al trasferimento della titolarità delle funzioni contenute nella legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014).

2. Nelle more dell’approvazione del regolamento di cui all’articolo 65 della l.r. 10/2010 e dell’approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui allo stesso articolo 65, comma 3, si applicano per quanto riguarda le modalità del raccordo tra VIA ed AIA, la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2015, n. 160 (Indirizzi operativi per lo svolgimento del procedimento coordinato di VIA e AIA di competenza regionale - art. 73 bis della l.r. 10/2010) e per quanto riguarda le modalità dello svolgimento dei controlli sulle prescrizioni contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità e nel provvedimento di VIA nonché per quanto riguarda le funzioni, la composizione e le modalità di funzionamento del Nucleo regionale di valutazione – VIA, la deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2015, n. 283 (Indirizzi operativi inerenti l'effettuazione dei controlli. Procedura di VIA di competenza regionale e partecipazione regionale ai procedimenti di VIA di competenza statale. Nucleo regionale di valutazione. Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell'ambito delle procedure di cui alla l.r. 10/2010. Sintesi delle componenti ambientali, riferite ai fattori di cui all'art.40, interessate dal progetto).

 

     Art. 50. Abrogazioni

1. Sono abrogati le seguenti disposizioni ed allegati della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS” e di valutazione di impatto ambientale “VIA”):

a) articoli 40, 41, 44, 49, 51, 52 bis, 52 ter, 59, 60, 66, 72 ter, 72 sexies e 75 bis;

b) allegati A1, A2, B1, B2, B3, C e D.

2. Il comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) è abrogato.

3. L’abrogazione di cui al comma 2 non si applica ai piani e programmi, o relative varianti, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 51. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.