Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.5 ambiente |
Data: | 15/03/1994 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Licenze di attingimento. |
Art. 2. Derivazioni di acque superficiali. |
Art. 3. Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di smaltimento di rifiuti. |
Art. 4. Provvidenze per locali e laboratori di imprese artigiane. |
Art. 5. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 4.5.63 - L.R. 15 marzo 1994, n. 5.
Recepimento, con modificazioni, del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 concernente: «Riordino in materia di concessione di acque pubbliche». Modifica dell'articolo 12 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, sullo smaltimento dei rifiuti. Modalità di ripartizione delle provvidenze per locali e laboratori di imprese artigiane.
(G.U.R. n. 15 del 19 marzo 1994).
Art. 1. Licenze di attingimento.
1. Nelle more dell'adozione di un'organica disciplina in materia di acque pubbliche, nella Regione siciliana si applica il
2. Le licenze di attingimento rilasciate dopo l'entrata in vigore della presente legge valgono come prima autorizzazione e sono pertanto rinnovabili per non più di cinque volte, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
Art. 2. Derivazioni di acque superficiali.
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 12 bis e 56 del testo unico approvato con
Art. 3. Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di smaltimento di rifiuti. [1].
Art. 4. Provvidenze per locali e laboratori di imprese artigiane.
1. Lo stanziamento di cui all'articolo 41 della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 5 della