§ 4.5.63 - L.R. 15 marzo 1994, n. 5.
Recepimento, con modificazioni, del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 concernente: «Riordino in materia di concessione di acque pubbliche». [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:15/03/1994
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Licenze di attingimento.
Art. 2.  Derivazioni di acque superficiali.
Art. 3.  Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di smaltimento di rifiuti.
Art. 4.  Provvidenze per locali e laboratori di imprese artigiane.
Art. 5.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 4.5.63 - L.R. 15 marzo 1994, n. 5.

Recepimento, con modificazioni, del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 concernente: «Riordino in materia di concessione di acque pubbliche». Modifica dell'articolo 12 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, sullo smaltimento dei rifiuti. Modalità di ripartizione delle provvidenze per locali e laboratori di imprese artigiane.

(G.U.R. n. 15 del 19 marzo 1994).

 

Art. 1. Licenze di attingimento.

     1. Nelle more dell'adozione di un'organica disciplina in materia di acque pubbliche, nella Regione siciliana si applica il decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, tranne che per la disposizione di cui all'articolo 9, comma 3.

     2. Le licenze di attingimento rilasciate dopo l'entrata in vigore della presente legge valgono come prima autorizzazione e sono pertanto rinnovabili per non più di cinque volte, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.

 

     Art. 2. Derivazioni di acque superficiali.

     1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 12 bis e 56 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni, gli uffici del genio civile, nell'adottare provvedimenti relativi a derivazioni di acque superficiali, devono in ogni caso accertare, avvalendosi, ove necessario, di consulenze esterne, che la derivazione non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua.

 

     Art. 3. Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di smaltimento di rifiuti. [1].

 

     Art. 4. Provvidenze per locali e laboratori di imprese artigiane.

     1. Lo stanziamento di cui all'articolo 41 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è ripartito tra le province regionali con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca in proporzione al numero delle imprese artigiane iscritte nei relativi albi provinciali.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 21 aprile 1995, n. 40.