Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 15. Borsa, cambi e valori mobiliari |
Capitolo: | 15.4 fondi di investimento |
Data: | 24/05/1999 |
Numero: | 228 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni. |
Art. 2. Documenti contabili. |
Art. 3. Pubblicità. |
Art. 4. Oggetto dell'investimento. |
Art. 5. Quotazione dei certificati. |
Art. 6. Durata. |
Art. 7. Valore iniziale di sottoscrizione. |
Art. 8. Fondi armonizzati aperti. |
Art. 9. Fondi non armonizzati aperti. |
Art. 10. Modalità di partecipazione ai fondi aperti. |
Art. 11. Applicabilità della normativa. |
Art. 12. Fondi chiusi. |
Art. 12 bis. Fondi immobiliari. |
Art. 13. Fondi immobiliari con apporto pubblico. |
Art. 14. Modalità di partecipazione ai fondi chiusi. |
Art. 15. Fondi riservati. |
Art. 15 bis. Fondi garantiti. |
Art. 16. Fondi speculativi. |
Art. 17. Esperti indipendenti. |
Art. 18. Compensi. |
Art. 18 bis. (Assemblea). |
Art. 18 ter. (Formalità per la convocazione). |
Art. 18 quater. (Validità delle deliberazioni). |
§ 15.4.12 - D.M. 24 maggio 1999, n. 228. [1]
Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento.
(G.U. 15 luglio 1999, n. 164).
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Definizioni.
1. Nel presente regolamento s'intendono per:
a) "testo unico": il
b) "testo unico bancario": il
c) "fondo": il fondo comune di investimento come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera j), del testo unico;
d) "fondi armonizzati": i fondi comuni di investimento rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia e che possono essere commercializzati nel territorio dell'Unione europea in regime di mutuo riconoscimento;
d bis) "fondi immobiliari": i fondi che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari, parti di altri fondi immobiliari, anche esteri[2];
d-ter) "fondi riservati"': fondi comuni di investimento la cui partecipazione, in base al regolamento di gestione, è riservata a investitori qualificati [3];
e) "mercato regolamentato": il mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2, o nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67, comma 1, del testo unico o altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, specificato nel regolamento del fondo;
f) "fondi pensione": le forme pensionistiche complementari di cui al
g) "fondazioni bancarie: le fondazioni disciplinate dal
g bis) "partecipazioni in società immobiliari: le partecipazioni in società di capitali che svolgono attività di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili [5];
h) "investitori qualificati": le seguenti categorie di soggetti:
le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario;
i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui al precedente alinea;
le fondazioni bancarie;
le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente;
h bis) "gruppo rilevante: il gruppo come definito ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del Testo unico [6].
2. Le espressioni adoperate nel presente regolamento, ove non diversamente definite, hanno lo stesso significato indicato nel testo unico [7].
Art. 2. Documenti contabili.
1. In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile, e con le stesse modalità, la SGR deve redigere:
a) il libro giornale del fondo nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione al fondo;
b) il rendiconto della gestione del fondo, entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio annuale o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;
c) una relazione semestrale relativa alla gestione del fondo, entro trenta giorni dalla fine del semestre;
d) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo dei fondi aperti con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle quote.
1-bis. La SGR, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto del fondo può prorogare di 30 giorni il termine per le rendicontazioni di cui alle lettere b) e c), esponendo le motivazioni di tale proroga in un'apposita relazione allegata al rendiconto o alla relazione semestrale [8].
Art. 3. Pubblicità.
1. I documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b, c) e d), devono essere tenuti a disposizioni del pubblico nella sede della SGR.
2. I documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), sono messi a disposizione del pubblico entro trenta giorni dalla loro redazione e il documento di cui alla lettera d) dello stesso comma è messo a disposizione entro il giorno successivo a quello di riferimento e pubblicato sul giornale indicato nel regolamento del fondo.
3. L'ultimo rendiconto della gestione del fondo e l'ultima relazione semestrale debbono inoltre essere tenuti a disposizione del pubblico nella sede della banca depositaria e nelle succursali della medesima indicate nel regolamento; gli investitori hanno diritto di ottenere gratuitamente anche a domicilio copia di tali documenti.
4. Nel rendiconto della gestione devono essere indicati i parametri prescelti dal fondo ai fini della confrontabilità dei risultati.
5. Per i fondi previsti agli articoli 15 e 16 possono essere previste forme di pubblicità diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che le stesse siano indicate nel regolamento del fondo.
5 bis. Il regolamento dei fondi di cui all'articolo 12 bis prevede, in conformità ai principi stabiliti dalla CONSOB in materia di pubblicità per operazioni di offerta al pubblico, le forme di pubblicità, anche per estratto:
a) delle relazioni di stima;
b) degli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza;
c) dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso previsti dall'articolo 12 bis, comma 8;
d) del gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario di cui all'articolo 12 bis, comma 3, lettera b). [9]
Titolo II
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 4. Oggetto dell'investimento.
1. Le SGR possono istituire fondi di investimento il cui patrimonio è investito in una o più delle categorie di beni indicati nel comma 2. Il patrimonio del fondo è investito nel rispetto dei criteri, dei divieti e delle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del testo unico.
2. Il patrimonio del fondo è investito in:
a) strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato;
b) strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato;
c) depositi bancari di denaro;
d) beni immobili, diritti reali immobiliari, e partecipazioni in società immobiliari, parti di altri fondi immobiliari, anche esteri;
e) crediti e titoli rappresentativi di crediti;
f) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale [10].
Art. 5. Quotazione dei certificati.
1. Il regolamento del fondo indica se per i certificati rappresentativi delle quote del fondo medesimo sia prevista la quotazione in un mercato regolamentato.
2. La richiesta di quotazione è obbligatoria per i fondi chiusi i quali prevedono che l'ammontare minimo della sottoscrizione sia inferiore a venticinquemila euro.
3. In caso di quotazione di fondi chiusi, la relativa richiesta di ammissione delle quote alla negoziazione deve essere effettuata dalla SGR entro ventiquattro mesi dalla chiusura dell'offerta [11].
Art. 6. Durata.
1. Il termine di durata dei fondi deve essere coerente con la natura degli investimenti. Esso non può in ogni caso essere superiore al termine di durata della SGR che li ha promossi e istituiti.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la durata dei fondi chiusi non può essere superiore a cinquanta anni, escluso il periodo di proroga di cui all'articolo 14, comma 6 [12].
Art. 7. Valore iniziale di sottoscrizione.
1. In tutti i casi in cui è previsto dal presente regolamento un ammontare minimo di sottoscrizione del fondo il valore iniziale di ciascuna quota o azione non può essere a esso inferiore. Le quote non possono essere anche successivamente frazionate, ove non siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato [13].
Titolo III
TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEI FONDI
Capo I
Fondi aperti
Art. 8. Fondi armonizzati aperti.
1. Il patrimonio dei fondi armonizzati è investito nei beni previsti dalle direttive comunitarie in materia nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dal presente articolo e dalla Banca d'Italia in attuazione delle direttive comunitarie medesime.
2. Il patrimonio del fondo armonizzato non può essere utilizzato per:
a) acquistare metalli o pietre preziose o certificati rappresentativi dei medesimi;
b) concedere prestiti o garanzie sotto qualsiasi forma;
c) effettuare operazioni allo scoperto su strumenti finanziari, salvo quanto eventualmente stabilito dalla Banca d'Italia;
d) investire in azioni emesse dalla SGR che gestisce il fondo e dalla società promotrice, se diversa dal gestore.
3. I fondi armonizzati possono essere istituiti solamente nella forma del fondo comune di investimento aperto.
Art. 9. Fondi non armonizzati aperti.
1. Il patrimonio dei fondi non armonizzati aperti è investito nei beni previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia.
2. [L'ammontare minimo di ciascuna sottoscrizione di quote di fondi che sono investiti in strumenti finanziari derivati nella misura prevista dalla Banca d'Italia non può essere inferiore a cinquantamila euro] [14].
3. Si applica l'articolo 12, comma 3.
Art. 10. Modalità di partecipazione ai fondi aperti.
1. La sottoscrizione delle quote del fondo aperto o delle quote di un comparto del fondo stesso, se questo è suddiviso in comparti, ha luogo o mediante versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione o, nel caso in cui il regolamento del fondo lo preveda, mediante conferimento di strumenti finanziari nella composizione che riproduce l'indice in conformità del quale il fondo investe [15].
2. La SGR provvede a calcolare il valore delle quote, anche ai fini dell'emissione e del rimborso delle stesse, con periodicità almeno settimanale per i fondi armonizzati aperti e almeno mensile per i fondi non armonizzati aperti [16].
3. I partecipanti al fondo hanno diritto di chiedere in qualsiasi tempo il rimborso delle quote. Il rimborso deve essere eseguito entro quindici giorni dalla richiesta. Nei casi eccezionali precisati dal regolamento del fondo, il diritto al rimborso può essere sospeso dalla SGR per un periodo non superiore ad un mese. Della sospensione la società informa immediatamente la Banca d'Italia e la Consob [17].
4. Nel caso di sospensione dei rimborsi delle quote di un fondo armonizzato che commercializza dette quote in altri Paesi aderenti all'Unione europea, la società dovrà informare della sospensione anche le autorità di vigilanza di tali Paesi.
Art. 11. Applicabilità della normativa.
1. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti i fondi aperti si applicano alle SICAV.
2. I criteri stabiliti dal presente regolamento si applicano a ciascuno dei comparti di uno stesso fondo o di una stessa SICAV.
Capo II
Fondi chiusi
Art. 12. Fondi chiusi.
1. Sono istituiti in forma chiusa i fondi comuni il cui patrimonio è investito, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, nei beni indicati dall'articolo 4, comma 2, lettere d), e), e f), nonché nei beni indicati alla lettera b) dello stesso comma, diversi dalle quote di OICR aperti, in misura superiore al 10%.
2. L'ammontare minimo di ciascuna sottoscrizione di quote di fondi che sono investiti prevalentemente nei beni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b) e f), nonché in crediti di cui alla lettera e), non può essere inferiore a cinquantamila euro.
2 bis. I fondi chiusi, fermo restando quanto previsto nel comma 2-ter, possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo. Detti rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente nel caso in cui le somme necessarie per effettuare gli stessi eccedano quelle acquisite attraverso le nuove emissioni ed i prestiti consentiti. Il regolamento del fondo, al fine di assicurare la parità di trattamento dei partecipanti, specifica i criteri in base ai quali sono soddisfatte le richieste in caso di domande di rimborso eccedenti quelle di nuove sottoscrizioni [18].
2-ter. I fondi chiusi per i cui certificati rappresentativi delle quote sia prevista la quotazione in un mercato regolamentato non possono assumere prestiti per effettuare rimborsi anticipati delle quote [19].
3. Il patrimonio del fondo non può essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una società del gruppo, né tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. Il patrimonio del fondo non può essere altresì investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della società di gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3 per cento del valore del fondo [20].
Art. 12 bis. Fondi immobiliari. [21]
1. I fondi immobiliari sono istituiti in forma chiusa.
2. Il patrimonio dei fondi immobiliari, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), numeri 1 e 5, del Testo unico, è investito nei beni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), in misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo del fondo. Detta percentuale è ridotta al 51 per cento qualora il patrimonio del fondo sia altresì investito in misura non inferiore al 20 per cento del suo valore in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare. I limiti di investimento indicati nel presente comma devono essere raggiunti entro ventiquattro mesi dall'avvio dell'operatività.
2-bis. Per i fondi orientati all'investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale il termine dei ventiquattro mesi di cui al comma 2 è innalzato a quarantotto mesi nel caso in cui le attività in cui è investito il patrimonio del fondo siano costituite esclusivamente dai beni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) e da liquidità o strumenti finanziari di elevati merito creditizio e liquidità, destinati al pagamento di oneri di edificazione sulla base di impegni assunti dalla SGR, nell'ambito di un programma volto al raggiungimento delle soglie indicate al comma 2 entro 48 mesi dall'avvio dell'operatività [22].
3. La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare o delle quote di un comparto del fondo stesso può essere effettuata, ove il regolamento del fondo lo preveda, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, mediante conferimento dei beni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d). Il fondo immobiliare nel caso di conferimenti deve:
a) acquisire, ove non si tratti di beni negoziati in mercati regolamentati, un'apposita relazione di stima elaborata, in data non anteriore a trenta giorni dalla stipula dell'atto, da esperti indipendenti di cui all'articolo 17, comma 10, del presente regolamento. Il valore attestato dalla relazione di stima non deve essere inferiore al valore delle quote emesse a fronte del conferimento;
b) acquisire la valutazione di un intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica di gestione in relazione all'attività di sollecitazione all'investimento svolta dal fondo medesimo. Detta valutazione può essere predisposta dal soggetto incaricato della stima di cui alla lettera a) del presente comma nel caso in cui questi possegga i necessari requisiti professionali.
4. Il divieto di cui all'articolo 12, comma 3, del presente regolamento non trova applicazione, nei confronti dei soci della società di gestione dei fondi immobiliari o delle società facenti parte del gruppo rilevante cui essa appartiene. Tali operazioni possono essere eseguite subordinatamente alle seguenti cautele:
a) il valore del singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento non può superare il 10 per cento del valore del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci della società di gestione non può superare il 40 per cento del valore del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci e con i soggetti appartenenti al loro gruppo rilevante non può superare il 60 per cento del valore del fondo;
b) dopo la prima emissione di quote, il valore del singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento e in ogni caso il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci della società di gestione e con i soggetti appartenenti al loro gruppo rilevante non può superare il 10 per cento del valore complessivo del fondo su base annua;
c) i beni acquistati o venduti dal fondo devono costituire oggetto di relazione di stima elaborata da esperti aventi i requisiti previsti dall'articolo 17 del presente regolamento;
d) le quote del fondo sottoscritte a fronte dei conferimenti devono essere detenute dal conferente per un ammontare non inferiore al 30 per cento del valore della sottoscrizione e per un periodo di almeno due anni dalla data del conferimento. Il regolamento del fondo disciplina le modalità con le quali i soggetti che effettuano i conferimenti si impegnano al rispetto dell'obbligo;
e) l'intermediario finanziario di cui al comma 3, lettera b), non deve appartenere al gruppo del soggetto conferente;
f) la delibera dell'organo di amministrazione della SGR deve illustrare l'interesse del fondo e dei suoi sottoscrittori all'operazione e va assunta su conforme parere favorevole dell'organo di controllo.
5. Le cautele di cui al comma 4, lettere a), b) e c) non si applicano ai fondi costituiti ai sensi degli articoli 15 e 16 del presente regolamento.
6. Le cautele di cui al comma 4, lettere a) e b) non si applicano ai fondi le cui quote siano uguali o superiori a 250.000 euro.
7. I fondi immobiliari possono assumere prestiti sino ad un valore del 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari, delle partecipazioni in società immobiliari e delle parti di fondi immobiliari e del 20 per cento degli altri beni. Detti prestiti possono essere assunti anche al fine di effettuare operazioni di valorizzazione dei beni in cui è investito il fondo per tali operazioni intendendosi anche il mutamento della destinazione d'uso ed il frazionamento dell'immobile [23].
7-bis. I limiti di cui al comma 7 non si applicano ai fondi costituiti ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento [24].
8. I fondi immobiliari possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote, nei limiti indicati al comma 7 e comunque per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 2-ter [25].
Art. 13. Fondi immobiliari con apporto pubblico.
1. Il conferimento di immobili ai fondi previsti dall'articolo 14- bis della
2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni speciali stabilite dal suddetto articolo 14 bis in quanto compatibili con le disposizioni del presente regolamento e non penalizzanti rispetto ai fondi con apporto privato,, ai fondi ivi previsti si applicano le disposizioni del presente regolamento e degli altri provvedimenti previsti dal testo unico con riferimento ai fondi chiusi che sono investiti in beni immobili ad eccezione dei limiti indicati al comma 4 dell'articolo 12 bis [26].
3. [Le SGR che istituiscono o gestiscono i fondi previsti dal medesimo articolo 14 bis, non riservati a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 15, sono tenute ad acquisire in proprio una quota almeno pari allo 0,5 per cento del patrimonio di ciascun fondo della specie.] [27]
Art. 14. Modalità di partecipazione ai fondi chiusi.
1. I soggetti interessati a partecipare a un fondo chiuso possono sottoscrivere le quote del fondo o le quote di un comparto del fondo stesso, se questo è suddiviso in comparti, mediante versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
2. Il patrimonio del fondo deve essere raccolto mediante una o più emissioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento, di quote, di eguale valore unitario, che devono essere sottoscritte entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla pubblicazione del prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del Testo unico o, se le quote non sono offerte al pubblico, dalla data di approvazione del regolamento del fondo da parte della Banca d'Italia. Il regolamento del fondo disciplina le modalità concernenti le emissioni successive alla prima [28].
3. Decorso tale termine, se il fondo è stato sottoscritto in misura non inferiore all'ammontare minimo indicato nel regolamento, la SGR può ridimensionare il fondo, conformemente a quanto stabilito nel regolamento del fondo stesso, dandone comunicazione alla Banca d'Italia.
4. Nel caso in cui un fondo sia sottoscritto in misura superiore all'offerta, la SGR può aumentarne il patrimonio, conformemente a quanto stabilito nel regolamento del fondo stesso, dandone comunicazione alla Banca d'Italia.
5. I versamenti relativi alle quote sottoscritte devono essere effettuati entro il termine stabilito nel regolamento del fondo. Nel caso di fondi riservati previsti dall'articolo 15 i versamenti possono essere effettuati in più soluzioni, a seguito di impegno del sottoscrittore a effettuare il versamento a richiesta della SGR in base alle esigenze di investimento del fondo medesimo.
6. Le quote di partecipazione, secondo le modalità indicate nel regolamento, devono essere rimborsate ai partecipanti alla scadenza del termine di durata del fondo ovvero possono essere rimborsate anticipatamente. Il regolamento del fondo può prevedere i casi in cui è possibile una proroga del termine di durata del fondo non superiore a tre anni per il completamento dello smobilizzo degli investimenti. Le SGR danno comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob dell'effettuazione della proroga, specificando le motivazioni poste a supporto della relativa decisione [29].
6 bis. Ove il regolamento del fondo preveda emissioni successive alla prima, i rimborsi anticipati hanno luogo con la medesima frequenza ed in coincidenza con le nuove emissioni. Alla stessa data è prevista la determinazione periodica del valore delle quote del fondo [30].
Capo III
Fondi riservati, fondi garantiti e fondi speculativi [31]
Art. 15. Fondi riservati.
1. Le SGR possono istituire fondi aperti e chiusi la cui partecipazione è riservata a investitori qualificati specificando le categorie di investitori alle quali il fondo è riservato.
2. Nel regolamento del fondo sono indicati i beni oggetto dell'investimento tra quelli previsti dall'articolo 4, comma 2, nonché le modalità di partecipazione con riferimento all'adesione dei partecipanti ed al rimborso delle quote.
3. Nel regolamento possono essere fissati limiti agli investimenti diversi da quelli stabiliti in via generale dalle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio emanate dalla Banca d'Italia.
4. Le quote dei fondi riservati a investitori qualificati non possono essere collocate, rimborsate o rivendute da parte di chi le possiede, direttamente o nell'ambito della prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del testo unico, a soggetti diversi da quelli indicati nel regolamento del fondo.
Art. 15 bis. Fondi garantiti. [32]
1. Le SGR, nel rispetto dei criteri di investimento e delle norme prudenziali di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, possono istituire fondi che garantiscono la restituzione del capitale investito ovvero il riconoscimento di un rendimento minimo, mediante la stipula di apposite convenzioni con banche, imprese di investimento che prestano il servizio di negoziazione per conto proprio, imprese di assicurazione o intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo Unico Bancario aventi i requisiti indicati dalla Banca d'Italia, ovvero mediante altre eventuali forme di garanzia indicate dalla Banca d'Italia.
2. I fondi garantiti possono essere sia di tipo aperto che di tipo chiuso.
3. Il regolamento del fondo stabilisce le modalità per la prestazione della garanzia di cui al comma 1.
Art. 16. Fondi speculativi.
1. Le SGR possono istituire fondi speculativi il cui patrimonio è investito in beni, anche diversi da quelli individuati nell'articolo 4, comma 2, in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento dal rischio stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del testo unico.
2. [Il numero dei soggetti che partecipano a ciascun fondo speculativo non può superare le duecento unità] [33].
3. L'importo minimo della quota iniziale non può essere inferiore a 500.000 euro. Le quote dei fondi speculativi non possono essere frazionate in nessun caso [34].
4. Le quote dei fondi speculativi non possono essere oggetto di offerta al pubblico [35].
5. Il regolamento del fondo deve menzionare la rischiosità dell'investimento e la circostanza che esso avviene in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia.
6. Nel regolamento del fondo sono indicati i beni oggetto dell'investimento e le modalità di partecipazione con riferimento all'adesione dei partecipanti ed al rimborso delle quote.
7. La Banca d'Italia indica i casi in cui i fondi disciplinati dal presente articolo, in considerazione dei potenziali effetti sulla stabilità della società, possono essere istituiti o gestiti solo da SGR che abbiano come oggetto esclusivo l'istituzione o la gestione di tali fondi.
Titolo IV
VALUTAZIONE DI BENI
Art. 17. Esperti indipendenti.
1. Gli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5), del testo unico possono essere persone fisiche o giuridiche scelte dalla SGR.
2. Il consiglio di amministrazione della SGR nell'affidamento degli incarichi agli esperti indipendenti verifica il possesso dei requisiti indicati nei commi 4, 5 e 6. La SGR può affidare incarichi anche per la valutazione di singoli beni ad esperti aventi tali requisiti.
3. Le valutazioni devono risultare da apposita relazione sottoscritta da tutti gli esperti indipendenti incaricati. Nell'ipotesi in cui gli esperti indipendenti siano persone giuridiche, la relazione deve essere sottoscritta da almeno uno degli amministratori comunque in possesso dei requisiti indicati nel comma 4.
4. Gli esperti indipendenti devono essere iscritti ininterrottamente da almeno cinque anni in un albo professionale la cui appartenenza comporta l'idoneità ad effettuare valutazioni tecniche od economiche dei beni in cui è investito il fondo. Devono essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle SGR ai sensi dell'articolo 13 del testo unico.
5. Nell'ipotesi in cui gli esperti indipendenti siano persone giuridiche, esse non possono fare parte del gruppo della SGR, come definito ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del testo unico.
6. Gli esperti indipendenti persone giuridiche devono possedere i seguenti requisiti:
a) nell'oggetto sociale deve essere espressamente prevista la valutazione dei beni oggetto dell'investimento del fondo;
b) una struttura organizzativa adeguata all'incarico che intendono assumere.
7. L'esperto si astiene dalla valutazione in caso di conflitto di interessi in relazione ai beni da valutare, dandone tempestiva comunicazione alla SGR.
8. L'incarico di esperto indipendente non può essere conferito a soggetti che:
a) siano soci, amministratori o sindaci della SGR che conferisce l'incarico o di altre società od enti che la controllino, o che siano controllati da questi ultimi o dalla SGR, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;
b) siano legati alla SGR che conferisce l'incarico o ad altre società o enti che la controllino, o che siano controllati da questi ultimi o dalla SGR, da rapporti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;
c) siano parenti o affini entro il quarto grado dei soci, degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della SGR che conferisce l'incarico o di altre società od enti che la controllino o che siano controllati da questi ultimi o dalla SGR;
d) si trovino in una situazione che può compromettere comunque l'indipendenza nei confronti della SGR che conferisce l'incarico.
9. Nel caso di sopravvenienza di una di tali situazioni nel corso dell'incarico l'interessato è tenuto a darne immediata comunicazione alla SGR, che provvede entro trenta giorni dalla comunicazione stessa alla revoca dell'incarico e alla sostituzione dell'esperto, dandone contestuale comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob.
10. La valutazione dei conferimenti dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari dei fondi previsti dall'articolo 14-bis della
11. L'incarico di valutazione di cui al presente articolo non può avere durata superiore ad un triennio ed è rinnovabile una sola volta [37].
Art. 18. Compensi.
1. Il costo complessivo dei compensi dovuti per le attività di valutazione di cui all'articolo 17 è a carico del fondo e deve essere commisurato all'impegno e alla professionalità richiesta per lo svolgimento dell'incarico, avendo presente la natura, l'entità e l'ubicazione territoriale dei beni oggetto di valutazione e dell'eventuale esistenza di un mercato attivo. Tenuto contro delle caratteristiche dell'incarico, i compensi possono derogare ai limiti minimi stabiliti dalle tariffe professionali degli esperti indipendenti.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, per le valutazioni iniziali dei beni immobili apportati ai fondi previsti dall'articolo 14-bis della
Titolo V [38]
(L'assemblea dei partecipanti dei fondi chiusi)
Art. 18 bis. (Assemblea). [39]
1. L'assemblea dei partecipanti delibera:
a) sulla modifica delle politiche di gestione;
b) sulla richiesta di ammissione a quotazione dei certificati rappresentativi delle quote del fondo in un mercato regolamentato;
c) sulla sostituzione della SGR.
2. L'assemblea dei partecipanti dei fondi riservati delibera, oltre che sulle materie indicate nel comma 1, sugli altri oggetti attribuiti alla competenza dell'assemblea dal regolamento del fondo. L'assemblea non può deliberare sulle scelte di investimento del fondo.
Art. 18 ter. (Formalità per la convocazione). [40]
1. L'assemblea è convocata dalla SGR mediante avviso che deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle relative materie da trattare.
2. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato con le modalità di pubblicità del valore delle quote di partecipazione previste nel regolamento del fondo, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
3. Il regolamento dei fondi riservati può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai partecipanti con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 giorni prima dell'assemblea.
4. L'assemblea deve essere convocata senza ritardo dalla SGR quando ne è fatta domanda da tanti partecipanti che rappresentino almeno un decimo del valore delle quote in circolazione e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
5. Se la SGR non provvede, il tribunale, sentita la SGR, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.
Art. 18 quater. (Validità delle deliberazioni). [41]
1. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta e con il voto favorevole di tanti partecipanti che rappresentino almeno il 30 per cento del valore delle quote in circolazione.
2. Il voto può essere dato per corrispondenza se ciò è ammesso dal regolamento del fondo. In tale caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del voto in tale modo espresso se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea non è conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione
[1] Abrogato dall'art. 18 del
[2] Lettera aggiunta dall’art. 1 del
[3] Lettera aggiunta dall'art. 1 del
[4] Lettera così sostituita dall’art. 1 del
[5] Lettera aggiunta dall’art. 1 del
[6] Lettera aggiunta dall’art. 1 del
[7] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nella G.U. 20 settembre 2000, n. 220.
[8] Comma aggiunto dall'art. 2 del
[9] Comma aggiunto dall’art. 2 del
[10] Comma così sostituito dall'art. 4 del
[11] Comma così modificato dall’art. 4 del
[12] Comma così sostituito dall'art. 5 del
[13] Comma così sostituito dall'art. 6 del
[14] Comma abrogato dall'art. 7 del
[15] Comma così sostituito dall’art. 5 del
[16] Comma così modificato dall'art. 8 del
[17] Comma così modificato dall'art. 8 del
[18] Comma aggiunto dall’art. 6 del
[19] Comma aggiunto dall'art. 9 del
[20] Comma così sostituito dall’art. 6 del
[21] Articolo inserito dall’art. 7 del
[22] Comma aggiunto dall'art. 10 del
[23] Comma così sostituito dall'art. 10 del
[24] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[25] Comma così modificato dall'art. 10 del
[26] Comma così modificato dall’art. 8 del
[27] Comma abrogato dall’art. 8 del
[28] Comma modificato dall’art. 9 del
[29] Comma così sostituito dall'art. 11 del
[30] Comma aggiunto dall’art. 9 del
[31] Rubrica così sostituita dall’art. 10 del
[32] Articolo inserito dall’art. 11 del
[33] Comma sostituito dall’art. 12 del
[34] Comma così sostituito dall’art. 12 del
[35] Comma così modificato dall'art. 12 del
[36] Comma così modificato dall’art. 1 del
[37] Comma così sostituito dall’art. 2 del
[38] Titolo aggiunto dall'art. 13 del
[39] Articolo aggiunto dall'art. 14 del
[40] Articolo aggiunto dall'art. 14 del
[41] Articolo aggiunto dall'art. 14 del