Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 23. Comunità europee |
Capitolo: | 23.7 unione europea |
Data: | 06/08/2013 |
Numero: | 96 |
Sommario |
Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee |
Art. 2. Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea |
Art. 3. Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali |
Art. 4. Criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive [...] |
Art. 5. Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime |
Art. 6. Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale |
Art. 7. Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o [...] |
Art. 8. Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri |
Art. 9. Delega al Governo per il coordinamento della disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con l'ordinamento dell'Unione europea |
Art. 10. Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella [...] |
Art. 11. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni [...] |
Art. 12. Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. [...] |
Art. 13. Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici |
§ 23.7.48 - L. 6 agosto 2013, n. 96.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013.
(G.U. 20 agosto 2013, n. 194)
Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee
1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonchè, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonchè alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
Art. 2. Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea
1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della
Art. 3. Principi e criteri direttivi per l'attuazione della
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
a) fermi restando quanto disposto dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le competenze statali semplificate per gli impianti con potenza superiore a 300 MW, di cui al
b) previsione, per determinate categorie di installazioni e previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, direquisiti autorizzativi sotto forma di disposizioni generali vincolanti;
c) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in relazione con altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale;
d) utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle ispezioni ambientali straordinarie previste dalla
e) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni.
Art. 4. Criterio di delega al Governo per il recepimento della
1. Al fine di favorire l'efficienza energetica e ridurre l'inquinamento ambientale e domestico mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5. Criteri di delega al Governo per il recepimento della
1. Ai fini dell'attuazione della
a) prevedere una clausola di salvaguardia che stabilisca che nell'applicazione del decreto di trasposizione nessuna disposizione possa pregiudicare i diritti, gli obblighi e le responsabilità dello Stato e degli individui, ai sensi del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabili, la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, di cui alla
b) prevedere misure che facilitino il coordinamento tra le istituzioni che si occupano di tutela e assistenza alle vittime di tratta e quelle che hanno competenza sull'asilo, determinando meccanismi di rinvio, qualora necessario, tra i due sistemi di tutela;
c) definire meccanismi affinchè i minori non accompagnati vittime di tratta siano prontamente identificati, se strettamente necessario anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate; siano adeguatamente informati sui loro diritti incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale; in ogni decisione presa nei loro confronti sia considerato come criterio preminente il superiore interesse del minore determinato con adeguata procedura;
d) prevedere che la definizione di «persone vulnerabili» tenga conto di aspetti quali l'età, il genere, le condizioni di salute, le disabilità, anche mentali, la condizione di vittima di tortura, stupro o altre forme di violenza sessuale, e altre forme di violenza di genere;
e) prevedere, nei percorsi di formazione per i pubblici ufficiali che possano venire in contatto con vittime o potenziali vittime di tratta, contenuti sulle questioni inerenti alla tratta di esseri umani ed alla protezione internazionale.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri nè minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6. Criteri di delega al Governo per il recepimento della
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
a) introdurre disposizioni che prevedano la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo, ottenuto a titolo di protezione internazionale, nel caso in cui la medesima sia revocata, sia cessata o il suo rinnovo sia rifiutato, in conformità con l'articolo 14, paragrafo 3, e con l'articolo 19, paragrafo 3, della
b) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale il calcolo del periodo di soggiorno di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4 della
c) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale le condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo, previste all'articolo 5 della citata
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri nè minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 7. Principi e criteri direttivi per l'attuazione della
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
a) mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia previsti dalla normativa in vigore;
b) in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 1 della
c) disciplinare gli istituti del diniego, dell'esclusione e della revoca, in conformità con il dettato della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, di cui alla
d) introdurre uno strumento di programmazione delle attività e delle misure a favore dell'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale.
Art. 8. Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
Art. 9. Delega al Governo per il coordinamento della disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con l'ordinamento dell'Unione europea
1. In considerazione delle rettifiche alla
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1. Limitatamente alle materie trattate dal
a) prevedere l'abrogazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto che risultino incompatibili con quelle contenute nel citato
b) prevedere la riformulazione delle norme che necessitano di un migliore coordinamento con la normativa dell'Unione europea nelle materie trattate dal
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 10. Delega al Governo per l'attuazione del
1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, per gli affari regionali e le autonomie e per la coesione territoriale, acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del
a) individuazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si avvale del Corpo forestale dello Stato, quale autorità nazionale competente designata per la verifica delle licenze FLEGT previste dal
b) previsione, in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della
c) istituzione di un registro degli operatori, così come definiti dall'articolo 2 del
d) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che devono collaborare nell'attuazione dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 e (UE) n. 995/2010 e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al
e) determinazione di una tariffa per l'importazione di legname proveniente dai Paesi rispetto ai quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal
f) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo e di quelli derivanti dalla vendita mediante asta pubblica della merce confiscata al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo di cui all'articolo 5 del
2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri nè minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 11. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonchè per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per gli affari europei, e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonchè per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nel rispetto dei principi e delle disposizioni dell'Unione europea e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, nonchè dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguamento al
b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;
c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell'Unione europea;
d) previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato
e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonchè per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nell'ambito dei limiti di pena previsti dal
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura ivi prevista, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, resta in vigore il
4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 12. Principi e criteri direttivi per l'attuazione della
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
b) prevedere, in conformità alla disciplina della direttiva, le necessarie modifiche alle norme del citato testo unico di cui al
c) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva, le opportune modifiche alle norme del citato testo unico di cui al
d) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva, le opportune modifiche alle norme del citato testo unico di cui al
e) modificare, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva, le norme del citato testo unico di cui al
f) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti nella direttiva, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 187-octies del citato testo unico di cui al
g) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al
h) ridefinire con opportune modifiche, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva, le norme del citato testo unico di cui al
i) attuare le misure di tutela dell'investitore secondo quanto previsto dalla direttiva, in particolare con riferimento alle informazioni per gli investitori, adeguando la disciplina dell'offerta delle quote o azioni di fondi comuni di investimento alternativi;
l) prevedere che, nel caso di commercializzazione in Italia di quote di fondi comuni di investimento alternativi presso investitori al dettaglio, tali fondi siano soggetti a prescrizioni più rigorose di quelle applicabili ai fondi comuni di investimento alternativi commercializzati presso investitori professionali, al fine di garantire un appropriato livello di protezione dell'investitore, in conformità a quanto previsto dalla direttiva;
m) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle regole dettate nei confronti delle società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi in attuazione della direttiva, in linea con quelle già stabilite dal citato testo unico di cui al
n) ridefinire, secondo i criteri sopra indicati, anche la disciplina degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) diversi dai fondi comuni di investimento e il regime delle riserve di attività per la gestione collettiva del risparmio, in modo da garantire il corretto e integrale recepimento della direttiva;
o) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva e ai criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria;
p) dettare norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICR.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 13. Criteri di delega al Governo per il recepimento della
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
a) orientare la ricerca all'impiego di metodi alternativi;
b) vietare l'utilizzo di primati, cani, gatti ed esemplari di specie in via d'estinzione a meno che non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai principi della
c) considerare la necessità di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia già stato utilizzato in una procedura, fino a quelle in cui l'effettiva gravità delle procedure precedenti era classificata come «moderata» e quella successiva appartenga allo stesso livello di dolore o sia classificata come «lieve» o «non risveglio», ai sensi dell'articolo 16 della
d) vietare gli esperimenti e le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici;
e) stabilire che la generazione di ceppi di animali geneticamente modificati deve tener conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione e del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali, valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente;
f) vietare l'utilizzo di animali per gli esperimenti bellici, per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche ad eccezione della formazione universitaria in medicina veterinaria e dell'alta formazione dei medici e dei veterinari;
g) vietare l'allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione;
h) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del titolo IX-bis del libro II del codice penale;
i) sviluppare approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello superiore di informazioni rispetto a quello ottenuto nelle procedure che usano animali, ma che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un numero minore di animali o comportano procedure meno dolorose, nel limite delle risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del criterio di cui alla lettera h), accertate e iscritte in bilancio;
l) destinare annualmente una quota nell'ambito di fondi nazionali ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di metodi sostitutivi, compatibilmente con gli impegni già assunti a legislazione vigente, a corsi periodici di formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, nonchè adottare tutte le misure ritenute opportune al fine di incoraggiare la ricerca in questo settore con l'obbligo per l'autorità competente di comunicare, tramite la banca dei dati nazionali, il recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi.
2. Nell'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a rispettare gli obblighi che derivano da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali.
3. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (senza termine di recepimento);
2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (senza termine di recepimento);
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (senza termine di recepimento);
2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (senza termine di recepimento);
2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11 maggio 2013);
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10 novembre 2012);
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento 27 ottobre 2013);
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la
2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);
2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di recepimento 2 gennaio 2013);
2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto 2013);
2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la
2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la
2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7 novembre 2013);
2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della
2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);
2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di recepimento 10 giugno 2013);
2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonchè sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (termine di recepimento 21 dicembre 2013);
2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25 dicembre 2013);
2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (termine di recepimento 11 gennaio 2015);
2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la
2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la
2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);
2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della
2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14 febbraio 2014);
2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5 giugno 2014);
2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la
2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno 2015);
2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante modifica della
Allegato C
(Articolo 9, comma 1)
Rettifica della
Rettifica della
Rettifica della
Rettifica della
Rettifica della