§ VI.3.16 - L.R. 4 ottobre 1989, n. 14.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 10 del 3 luglio 1989 - Disposizioni per il contenimento ed il controllo della spesa.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:04/10/1989
Numero:14


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      1. L'art. 14 della L.R. n. 10 del 3 luglio 1989 è soppresso
Art. 5.      1. I bilanci delle imprese e loro consorzi nonchè delle società di capitale che ricevono dalla Regione Puglia, sotto qualunque forma (commesse, rimborso spese, contributi vari, interventi in [...]


§ VI.3.16 - L.R. 4 ottobre 1989, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 10 del 3 luglio 1989 - Disposizioni per il contenimento ed il controllo della spesa.

(B.U. 16 ottobre 1989, n. 167).

 

Art. 1.

     1. Con effetto dall'1 gennaio 1990, sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 40 della L.R. 23 giugno 1980, n. 79, nell'art. 1 della L.R. 31 agosto 1981, n. 48, nell'art. 19 della L.R. 19 marzo 1982, n. 13 e nell'art. 2 della L.R. 6 settembre 1984, n. 43.

     2. Ai rimborsi delle minori entrate che risultano per le aziende interessate dal 1° gennaio 1989 sino alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto delle disposizioni  abrogate dal comma precedente si provvede con apposito stanziamento su capitolo di nuova istituzione.

     3. (Abrogato) [1].

     4. (Abrogato) [2].

     5. (Abrogato) [3].

     6. (Abrogato) [4].

 

     Art. 2.

     1.Negli anni 1989 e 1990 alla Regione e agli Enti da essa dipendenti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

 

          Art. 3.

     (Abrogato) [5].

 

     Art. 4.

     1. L'art. 14 della L.R. n. 10 del 3 luglio 1989 è soppresso.

 

     Art. 5.

     1. I bilanci delle imprese e loro consorzi nonchè delle società di capitale che ricevono dalla Regione Puglia, sotto qualunque forma (commesse, rimborso spese, contributi vari, interventi in c/capitale e in c/interessi), contribuzioni superiori a 1.000 milioni devono essere depositati presso l'Assessorato regionale al Bilancio entro e non oltre 30 giorni dalla data di avvenuta approvazione da parte dei competenti Organi degli Enti e delle Imprese, delle Associazioni, dei Consorzi, corredati della documentazione prevista dalla legge.


[1] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 11/90.

[2] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 11/90.

[3] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 11/90.

[4] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 11/90.

[5] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 23 giugno 1992, n. 10.