Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 04/05/1979 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Le Amministrazioni provinciali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono trasmettere al Comuni interessati l'elenco degli assistiti, i relativi fascicoli ed ogni [...] |
Art. 3. I Comuni, sino all'entrata in vigore della legge quadro nazionale sull'assistenza e di quella regionale di riordino della materia, sono tenuti a garantire l'assistenza a favore di minori ed anziani [...] |
§ III.2.8 - L.R. 4 maggio 1979, n. 28. - Trasferimento ai Comuni delle
competenze in materia di assistenza già delegate alle Amministrazioni provinciali con leggi regionali 4 luglio 1974, n. 22 e 27 dicembre 1977, n. 40 [1].
Art. 2. Le Amministrazioni provinciali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono trasmettere al Comuni interessati l'elenco degli assistiti, i relativi fascicoli ed ogni altra documentazione, compresi gli atti relativi ad affari non ancora esauriti, inerenti alla materia ad esse delegata con
Resta di competenza dell'Amministrazione provinciale di Bari la gestione della Casa di riposo per profughi che ha sede nel capoluogo.
In riferimento alla competenza di cui al precedente comma, la Giunta regionale è autorizzata. sentita la Commissione consiliare competente, ad assicurare con atti amministrativi la gestione della Casa di riposo per profughi, avvalendosi di formule alternative all'attuale delega.
Art. 3. I Comuni, sino all'entrata in vigore della legge quadro nazionale sull'assistenza e di quella regionale di riordino della materia, sono tenuti a garantire l'assistenza a favore di minori ed anziani secondo le indicazioni previste dalla
Tutte le norme della
Artt. 4. - 5. (Norme transitorie e disposizioni finanziarie). - (Omissis).
[1] Per ciò che concerne l'assistenza a favore delle persone anziane, la
[2] Vedi note [2] e [3], § III.2.2.