§ VI.3.216 - L.R. 12 dicembre 2017, n. 54.
Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:12/12/2017
Numero:54


Sommario
Art. 1.  Contributo straordinario alla Città metropolitana di Bari e alle Province Pugliesi
Art. 2.  Risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario regionale
Art. 3.  Finanziamento del Fondo sanitario nazionale
Art. 4.  Disposizioni per l’ampliamento del Reddito di inclusione di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e il suo coordinamento con il Reddito di dignità
Art. 5.  Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 6 febbraio 2013, n. 7
Art. 6.  Modifiche all’articolo 3, comma 22, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40
Art. 7.  Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2012, n. 27
Art. 8.  Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 9 agosto 2017, n. 36
Art. 9.  Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017


§ VI.3.216 - L.R. 12 dicembre 2017, n. 54.

Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019

(B.U. 12 dicembre 2017, n. 139)

 

Art. 1. Contributo straordinario alla Città metropolitana di Bari e alle Province Pugliesi

1. Al fine di concorrere al conseguimento degli equilibri di bilancio per l’esercizio finanziario 2017 da parte della Città metropolitana di Bari e delle Province Pugliesi è assegnato un contributo straordinario di parte corrente per un importo complessivo massimo di euro 13 milioni.

2. Al riparto del contributo straordinario di cui al comma 1 si provvede mediante intesa tra Regione Puglia, Città metropolitana di Bari e rappresentanza Pugliese della Unione delle Province Italiane da sottoscriversi entro il 15 dicembre 2017. Nella intesa si provvede altresì a destinare uno stanziamento finalizzato a garantire il servizio di riscaldamento negli istituti scolastici di competenza degli enti interessati.

3. Per le finalità di cui al comma 1 nel bilancio autonomo regionale per l’esercizio finanziario, nell’ambito della missione 18, programma 1, titolo 1 è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 13 milioni.

 

     Art. 2. Risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario regionale

1. Al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti per l’anno 2017 al Servizio sanitario regionale per le spese in conto capitale sostenute nel corso dell’esercizio, nel bilancio autonomo regionale per l’esercizio finanziario 2017, nell’ambito della missione 13, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 10 milioni.

 

     Art. 3. Finanziamento del Fondo sanitario nazionale

1. Nell’ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l’esercizio 2017 è assegnata in parte entrata al titolo 2, tipologia 101, categoria 1 e in parte spesa alla missione 13, programma 1, titolo 1, una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 12.293.391,00.

 

     Art. 4. Disposizioni per l’ampliamento del Reddito di inclusione di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e il suo coordinamento con il Reddito di dignità

1. A integrazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 marzo 2016, n. 3 (Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva) e per gli obiettivi di cui all’articolo 1 della stessa legge, la Regione Puglia può integrare il Reddito di inclusione (Rei) di cui alla legge 15 marzo 2017, n. 33 (Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali), come disciplinato con decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà) al fine di ampliare la platea dei beneficiari residenti nel proprio territorio e di integrare con servizi socioassistenziali e lavorativi e con altri benefici la misura di sostegno economico di quanti risulteranno beneficiari del Rei.

2. In sede di prima applicazione di quanto previsto al comma 1, per le domande di accesso al Red presentate a partire dal 2018 la durata massima dell’intervento per ciascun richiedente e beneficiario del contributo monetario è di dodici mesi, ferma restando la possibilità di rientro nel percorso di inclusione socio-lavorativa e di sostegno al reddito dopo un periodo di sospensione dall’ultimo beneficio percepito, come definito dal regolamento regionale, di cui all’articolo 13, comma 1, della l.r. 3/2016. Con proprio provvedimento la Giunta regionale può incrementare la durata dei progetti individuali fino a diciotto mesi in presenza di specifiche esigenze di continuità.

3. La durata dei patti di inclusione è corrispondentemente adeguata in relazione alla durata dell’intervento monetario di integrazione al reddito come stabilita ai sensi del comma 2.

4. Al fine di garantire sin dall’avvio del Rei il coordinamento con il Reddito di dignità, il possesso dei requisiti minimi per presentare la domanda di accesso al Reddito di inclusione non consente di presentare domanda di accesso al Reddito di dignità.

5. Ai fini della presentazione della domanda di accesso al Reddito di dignità l’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei richiedenti deve essere non superiore a euro 6 mila, con un ISEE reddituale (ISRE) non superiore a euro 3 mila, soglia che potrà essere elevata in presenza di ulteriori disponibilità finanziarie, regionale secondo quanto disposto dal regolamento regionale attuativo della l.r. 3/2016.

6. Le norme di cui alla l.r. 3/2016, che disciplinano il Red, continuano ad applicarsi quando non in contrasto cori quanto disposto dal presente articolo.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 6 febbraio 2013, n. 7

1. Il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 6 febbraio 2013, n. 7 (Norme urgenti in materia socio- assistenziale) è così sostituito:

“2. Al fine di assicurare la continuità assistenziale per le persone affette da morbo di Hansen e i loro familiari residenti sul territorio pugliese e fino a naturale estinzione di detto obbligo, la Regione Puglia assegna un finanziamento annuale determinato fino a un massimo dello 0,5 per cento del Fondo globale socio-assistenziale di cui all’articolo 69, comma 3, punto 1), della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), da ripartire tra i comuni di residenza sulla base del numero degli aventi diritto rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente.”

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 3, comma 22, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40

1. Alla fine del comma 22 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), come aggiunto dall’articolo 34 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1, è aggiunto il seguente periodo: “Laddove all’esito delle procedure di compensazione di cui al periodo precedente dovessero residuare ulteriori importi riconosciuti per spese legittimamente sostenute, la Regione provvede con propri atti alla liquidazione degli stessi in favore di ciascun ente gestore nei limiti della misura stabilita dall’articolo 62, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004), come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1.”

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2012, n. 27

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2012, n. 27 (Prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002 nell’area della provincia di Foggia e seconda variazione al bilancio di previsione 2012), come modificato dall’articolo 50 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45, dall’articolo 38 della legge regionale del 30 dicembre 2013, n. 45, dall’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge regionale 1° agosto 2014, n. 37, dall’articolo 9, della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 52 e dall’articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1, le parole: “al 31 dicembre 2016”, sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2018”.

 

     Art. 8. Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 9 agosto 2017, n. 36

1. All’articolo 22 della legge regionale 9 agosto 2017, n. 36 (Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “Interventi in favore dei consorzi di bonifica commissariati”;

b) al comma 1, dopo le parole: “emergenza irrigua” sono inserite le seguenti: “e garantire l’ordinato funzionamento dei consorzi di bonifica commissariati” e le parole: “500 mila” sono sostituite dalle seguenti: “2 milioni e 500 mila”;

c) ai comma 2, le parole: “500 mila” sono sostituite dalle seguenti: “2 milioni e 500 mila”.

 

     Art. 9. Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017

1. Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 approvato con legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017- 2019) è apportata, in termini di competenza e cassa, la variazione di cui al tabulato allegato alla presente legge regionale.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.