Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 12/12/2017 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 1. Contributo straordinario alla Città metropolitana di Bari e alle Province Pugliesi |
Art. 2. Risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario regionale |
Art. 3. Finanziamento del Fondo sanitario nazionale |
Art. 4. Disposizioni per l’ampliamento del Reddito di inclusione di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e il suo coordinamento con il Reddito di dignità |
Art. 5. Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 6 febbraio 2013, n. 7 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 3, comma 22, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 |
Art. 7. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2012, n. 27 |
Art. 8. Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 9 agosto 2017, n. 36 |
Art. 9. Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 |
§ VI.3.216 - L.R. 12 dicembre 2017, n. 54.
Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019
(B.U. 12 dicembre 2017, n. 139)
Art. 1. Contributo straordinario alla Città metropolitana di Bari e alle Province Pugliesi
1. Al fine di concorrere al conseguimento degli equilibri di bilancio per l’esercizio finanziario 2017 da parte della Città metropolitana di Bari e delle Province Pugliesi è assegnato un contributo straordinario di parte corrente per un importo complessivo massimo di euro 13 milioni.
2. Al riparto del contributo straordinario di cui al comma 1 si provvede mediante intesa tra Regione Puglia, Città metropolitana di Bari e rappresentanza Pugliese della Unione delle Province Italiane da sottoscriversi entro il 15 dicembre 2017. Nella intesa si provvede altresì a destinare uno stanziamento finalizzato a garantire il servizio di riscaldamento negli istituti scolastici di competenza degli enti interessati.
3. Per le finalità di cui al comma 1 nel bilancio autonomo regionale per l’esercizio finanziario, nell’ambito della missione 18, programma 1, titolo 1 è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 13 milioni.
Art. 2. Risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario regionale
1. Al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti per l’anno 2017 al Servizio sanitario regionale per le spese in conto capitale sostenute nel corso dell’esercizio, nel bilancio autonomo regionale per l’esercizio finanziario 2017, nell’ambito della missione 13, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 10 milioni.
Art. 3. Finanziamento del Fondo sanitario nazionale
1. Nell’ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l’esercizio 2017 è assegnata in parte entrata al titolo 2, tipologia 101, categoria 1 e in parte spesa alla missione 13, programma 1, titolo 1, una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 12.293.391,00.
Art. 4. Disposizioni per l’ampliamento del Reddito di inclusione di cui al
1. A integrazione di quanto disposto dalla
2. In sede di prima applicazione di quanto previsto al comma 1, per le domande di accesso al Red presentate a partire dal 2018 la durata massima dell’intervento per ciascun richiedente e beneficiario del contributo monetario è di dodici mesi, ferma restando la possibilità di rientro nel percorso di inclusione socio-lavorativa e di sostegno al reddito dopo un periodo di sospensione dall’ultimo beneficio percepito, come definito dal regolamento regionale, di cui all’articolo 13, comma 1, della
3. La durata dei patti di inclusione è corrispondentemente adeguata in relazione alla durata dell’intervento monetario di integrazione al reddito come stabilita ai sensi del comma 2.
4. Al fine di garantire sin dall’avvio del Rei il coordinamento con il Reddito di dignità, il possesso dei requisiti minimi per presentare la domanda di accesso al Reddito di inclusione non consente di presentare domanda di accesso al Reddito di dignità.
5. Ai fini della presentazione della domanda di accesso al Reddito di dignità l’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei richiedenti deve essere non superiore a euro 6 mila, con un ISEE reddituale (ISRE) non superiore a euro 3 mila, soglia che potrà essere elevata in presenza di ulteriori disponibilità finanziarie, regionale secondo quanto disposto dal regolamento regionale attuativo della
6. Le norme di cui alla
Art. 5. Modifiche all’articolo 13 della
1. Il comma 2 dell’articolo 13 della
“2. Al fine di assicurare la continuità assistenziale per le persone affette da morbo di Hansen e i loro familiari residenti sul territorio pugliese e fino a naturale estinzione di detto obbligo, la Regione Puglia assegna un finanziamento annuale determinato fino a un massimo dello 0,5 per cento del Fondo globale socio-assistenziale di cui all’articolo 69, comma 3, punto 1), della
Art. 6. Modifiche all’articolo 3, comma 22, della
1. Alla fine del comma 22 dell’articolo 3 della
Art. 7. Modifiche all’articolo 2 della
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della
Art. 8. Modifiche all’articolo 22 della
1. All’articolo 22 della
a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “Interventi in favore dei consorzi di bonifica commissariati”;
b) al comma 1, dopo le parole: “emergenza irrigua” sono inserite le seguenti: “e garantire l’ordinato funzionamento dei consorzi di bonifica commissariati” e le parole: “500 mila” sono sostituite dalle seguenti: “2 milioni e 500 mila”;
c) ai comma 2, le parole: “500 mila” sono sostituite dalle seguenti: “2 milioni e 500 mila”.
Art. 9. Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
1. Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 approvato con
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della