Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 25/02/2010 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Istituzione del fondo di solidarietà |
Art. 3. Misure di sostegno socio educativo, scolastico, formativo e del termpo libero |
Art. 4. Decorrenza riconoscimento benefici |
Art. 5. Modalità |
Art. 6. Norma finanziaria |
§ III.2.53 - L.R. 25 febbraio 2010, n. 1.
Istituzione del fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro.
(B.U. 2 marzo 2010, n. 40)
Art. 1. Finalità
1. La Regione Puglia, in conformità ai principi costituzionali e alla normativa vigente, persegue l’obiettivo di rimuovere le cause che ancora provocano mortalità sui luoghi di lavoro, al fine di tutelare il diritto alla vita e alla sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nel normale svolgimento della propria attività.
Art. 2. Istituzione del fondo di solidarietà
1. E’ istituito, presso la Regione Puglia, il fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro, finalizzato all’erogazione di un contributo assistenziale una tantum, aggiuntivo rispetto a eventuali emolumenti o indennizzi derivanti da altri obblighi di legge, assicurativi o previdenziali, a favore delle famiglie di lavoratori, autonomi o subordinati, residenti nella regione Puglia, vittime di incidenti mortali avvenuti sui luoghi di lavoro [1].
2. Il contributo di cui al comma 1 spetta altresì alle famiglie di cittadine e di cittadini che svolgono in via esclusiva, in modo continuativo, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, attività di lavoro casalingo all’interno della propria famiglia, atteso che tale attività è assimilata alle forme di occupazione.
3. Hanno diritto al contributo una tantum di cui ai commi 1 e 2 anche le famiglie di cittadini immigrati, residenti o domiciliati in Puglia, deceduti a seguito di incidenti sui luoghi di lavoro, nel rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza e dei diritti inviolabili delle persone, così come riconosciuti dalla Costituzione italiana, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale [2].
4. L’erogazione una tantum di cui ai commi precedenti spetta anche nel caso in cui la vittima risulti priva della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché dell’assicurazione di cui all’articolo 7, comma 1, della
5. In linea con il principio del carattere universalistico delle politiche sociali, i beneficiari dei contributi assistenziali di cui ai commi precedenti sono i soggetti di cui agli articoli 22, comma 1, e 27, comma 2, della
Art. 3. Misure di sostegno socio educativo, scolastico, formativo e del termpo libero
1. Una quota non inferiore al 50 per cento del fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro è riservata alla realizzazione di misure una tantum di sostegno socio educativo, scolastico, formativo e del tempo libero in favore dei figli delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti a seguito di incidente sul lavoro.
2. Le somme che annualmente residuano per i contributi una tantum di cui all’articolo 2 sono comunque utilizzate per il finanziamento delle misure di cui al comma 1.
3. Alle risorse di cui al comma 1 possono accedere i figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e affiliati, di lavoratrici e lavoratori deceduti a seguito di incidente sul lavoro appartenenti a nuclei familiari individuati secondo i criteri di cui all’articolo 4 del
a) residenza in uno dei comuni della regione Puglia;
b) età non superiore a venticinque anni;
c) iscrizione a un servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico di ogni ordine e grado ovvero ad un corso di formazione professionale, universitario.
4. Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute e documentate, comunque non eccedenti l’importo equivalente previsto per l’iscrizione e la frequenza presso enti statali, comunali, pubblici, relative a:
a) tasse d’iscrizione;
b) rette di frequenza;
c) acquisto di libri di testo;
d) acquisto di ausili scolastici per studenti diversamente abili;
e) servizio mensa;
f) abbonamento, per uso scolastico, al servizio di trasporto;
g) attività formative, sportive o ricreative.
5. Le predette spese sono cumulabili esclusivamente qualora l’ISEE del nucleo familiare sia inferiore o uguale al valore minimo regionale di cui all’articolo 6, comma 6, lettera a), del rego
Art. 4. Decorrenza riconoscimento benefici
1. I benefici di cui alla presente legge sono riconosciuti, nei limiti dello stanziamento annualmente previsto ai sensi dell’articolo 6, per gli eventi mortali verificatisi sui luoghi di lavoro a partire dal 1° gennaio 2010.
Art. 5. Modalità
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana apposite linee di indirizzo volte a disciplinare, in coerenza con il sistema integrato dei servizi sociali di cui alla
Art. 6. Norma finanziaria
1. A partire dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, gli oneri derivanti dalla presente legge trovano copertura annuale nei limiti del 3 per cento dello stanziamento previsto nella UPB 5.1.1 - capitolo 784010 “Fondo globale per i servizi socio assistenziali (art. 15
2. A carico del bilancio autonomo regionale nessun altro onere deriverà dall’applicazione della presente legge oltre a quanto previsto al comma 1.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
[1] Comma così modificato dall'art. 18 della
[2] Comma così modificato dall'art. 18 della
[3] Comma così modificato dall'art. 18 della