§ 3.4.21 - L.R. 3 gennaio 2005, n. 4.
Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 assistenza scolastica, diritto allo studio
Data:03/01/2005
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
Art. 2.  Definizione di istituti e di corsi di studio.
Art. 3.  Versamento della tassa regionale.
Art. 4.  Ammontare della tassa regionale.
Art. 5.  Rapporti con gli istituti.
Art. 6.  Esoneri.
Art. 7.  Rimborsi.
Art. 8.  Ripartizione del gettito fra le aziende e fondi per prestiti agli studenti.
Art. 9.  Comunicazioni.
Art. 10.  Norma contabile.
Art. 11.  Tassa di abilitazione all’esercizio professionale.
Art. 12.  Norma transitoria.
Art. 13.  Norma finale.
Art. 14.  Abrogazioni.


§ 3.4.21 - L.R. 3 gennaio 2005, n. 4.

Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione.

(B.U. 12 gennaio 2005, n. 3).

 

Art. 1. Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

     1. Gli studenti immatricolati e iscritti ai corsi di studio di ciascun anno accademico degli istituti di cui all’articolo 2, comma 1, compresi i corsi che si svolgono presso sedi o sezioni decentrate o distaccate anche fuori regione, sono tenuti al pagamento alla Regione Toscana della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di seguito denominata tassa regionale, istituita dall’articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

     2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 23, della l. 549/1995, il gettito della tassa regionale è interamente destinato alla concessione delle borse di studio e dei prestiti d’onore di cui all’articolo 9, comma 4, della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

 

     Art. 2. Definizione di istituti e di corsi di studio.

     1. Ai fini della presente legge, si intendono per istituti:

a) le università e gli istituti universitari statali e le università non statali legalmente riconosciute con sede legale in Toscana;

b) le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) con sede legale in Toscana;

c) le scuole di mediatori linguistici con sede legale in Toscana abilitate ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del regolamento adottato con decreto del Ministero dell’istruzione 10 gennaio 2002, n. 38 (Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell’articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) a rilasciare titoli equipollenti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università [1].

     2. Ai fini della presente legge si intendono per corsi di studio:

     a) per le Università: i corsi di laurea, i corsi di dottorato di ricerca ed i corsi di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione dell’area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE);

     b) per le Accademie di belle arti e per l’Istituto superiore industrie artistiche: i corsi che rilasciano gli specifici diplomi accademici di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) nonché i corsi di diploma previsti dagli ordinamenti didattici previgenti alla riforma di cui alla l. 508/99;

     c) per il Conservatorio statale di musica e per gli Istituti musicali pareggiati: i corsi che rilasciano gli specifici diplomi accademici di cui all’articolo 2, comma 5, della l. 508/99, ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;

     d) per la Scuola superiore per mediatori linguistici: i corsi ai quali si accede con il diploma di scuola secondaria di secondo grado e che rilasciano titoli equipollenti ai titoli di studio universitari.

 

     Art. 3. Versamento della tassa regionale.

     1. La tassa regionale è versata alle aziende regionali per il diritto allo studio universitario di cui all’articolo 9 della l.r. 32/2002, di seguito denominate aziende, competenti ai sensi dell’articolo 54 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della l.r. 32/2002).

     2. Le modalità di versamento della tassa regionale sono stabilite dalle aziende d’intesa con gli istituti, nell’ambito dei rapporti di cui all’articolo 5.

     3. Il pagamento della tassa regionale non è ulteriormente dovuto in caso di trasferimento dello studente, nello stesso anno accademico, da un istituto ad un altro della Toscana.

     4. Gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa regionale in unica soluzione entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio.

     5. Gli istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica dell’avvenuto versamento della tassa regionale nella misura dovuta.

     6. Per gli studenti che hanno presentato domanda per le prestazioni il cui beneficio comporta l’esonero dalla tassa regionale, il termine di cui al comma 4 è differito al 31 marzo successivo.

 

     Art. 4. Ammontare della tassa regionale.

     1. La tassa regionale ammonta ad euro 98,00.

     2. L’ammontare della tassa regionale può essere variato con le modalità di cui all’articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

 

     Art. 5. Rapporti con gli istituti.

     1. Le aziende sottoscrivono con gli istituti intese per la definizione delle procedure volte a garantire l’assolvimento dell’obbligo tributario da parte degli studenti, per il riconoscimento del diritto all’esonero di cui all’articolo 6 e per la comunicazione da parte delle aziende agli istituti degli elenchi degli studenti esonerati dal pagamento della tassa regionale.

 

     Art. 6. Esoneri.

     1. Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale:

     a) gli studenti beneficiari di borse di studio o di prestiti d’onore;

     b) gli studenti non beneficiari che hanno comunque conseguito l’idoneità per l’attribuzione dei benefici di cui alla lettera a);

     c) altre categorie di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, individuate nell’ambito della programmazione regionale prevista dall’articolo 31 della l.r. 32/2002;

     d) gli studenti disabili esonerati, dai rispettivi istituti, dal pagamento della tassa di iscrizione o immatricolazione.

 

     Art. 7. Rimborsi.

     1. Gli studenti che hanno ottenuto il trasferimento ad istituti con sede legale in altra regione o provincia autonoma, possono chiedere il rimborso della tassa regionale alla competente azienda mediante apposita istanza da presentare entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dalla data di trasferimento.

 

     Art. 8. Ripartizione del gettito fra le aziende e fondi per prestiti agli studenti.

     1. Ai fini dell’erogazione di borse di studio e prestiti d’onore il gettito complessivo della tassa regionale è ripartito fra le aziende in coerenza con gli atti di programmazione regionale e indipendentemente dagli introiti realizzati da ciascuna di queste.

     2. Per l’attivazione e l’erogazione dei prestiti agli studenti le aziende per il diritto allo studio universitario possono costituire, presso banche convenzionate, appositi fondi di rotazione e di garanzia.

 

     Art. 9. Comunicazioni.

     1. Entro il 30 di aprile di ogni anno, le aziende comunicano alla Regione:

     a) il numero ed il valore delle borse di studio e dei prestiti d’onore concessi;

     b) il numero degli esoneri concessi;

     c) il numero dei versamenti e la somma complessiva introitata dalla riscossione della tassa regionale.

 

     Art. 10. Norma contabile.

     1. La Regione, in base alle comunicazioni di cui all’articolo 9 e fatte salve le ulteriori verifiche che intenda disporre anche con accertamenti presso le singole aziende, iscrive in entrata del proprio bilancio le somme di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c) e le destina all’erogazione di borse di studio e prestiti d’onore, iscrivendo a tal fine specifico stanziamento nella parte spesa del bilancio regionale.

     2. La tassa regionale introitata dalle aziende regionali per il diritto allo studio universitario è riversata alla Regione, che può provvedere alla riscossione anche mediante compensazione a valere sulle erogazioni alle singole aziende.

 

     Art. 11. Tassa di abilitazione all’esercizio professionale.

     1. La tassa di cui all’articolo 190, comma 1, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore), a carico di coloro che conseguono l’abilitazione all’esercizio professionale essendo provvisti di titolo accademico in una Università avente sede in Toscana, è determinata in euro 103,00.

     2. L’effettuato pagamento della tassa deve essere dimostrato all’atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo al rilascio del titolo, all’atto dell’iscrizione nell’albo o nel ruolo professionale.

 

     Art. 12. Norma transitoria.

     1. Il pagamento della tassa regionale per l’anno accademico 2004/2005 è disciplinato dalla legge regionale 19 giugno 1996, n. 44 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione), come modificata dalla legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65.

 

          Art. 13. Norma finale. [2]

     [1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione dall’anno 2005 per i versamenti dovuti relativamente all’anno accademico 2005/2006.

     2. Il pagamento della tassa regionale negli istituti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), decorre dallo stesso anno accademico di attivazione di corsi di studio secondo i nuovi ordinamenti didattici.]

 

     Art. 14. Abrogazioni.

     1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12, sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

     a) legge regionale 19 giugno 1996, n. 44 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione);

     b) articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2002).


[1] Comma così sostituito dall'art. 36 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[2] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.