Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 16/08/2001 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Derattizzazione). |
Art. 3. (Sanzioni amministrative). |
Art. 4. (Applicazione delle sanzioni amministrative). |
Art. 5. (Bonifica delle aree). |
Art. 6. (Compiti del Medico veterinario). |
Art. 7. (Analisi di laboratorio). |
Art. 8. (Termine per le analisi di laboratorio). |
Art. 9. (Cartografia). |
Art. 10. (Lista delle sostanze). |
Art. 11. Funzioni di verifica sull’attuazione della legge |
Art. 12. (Norma finanziaria). |
§ 3.1.151 - L.R. 16 agosto 2001, n. 39.
Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate.
(B.U. 27 agosto 2001, n. 27).
Art. 1. (Finalità).
1. Ai fini della tutela della salute umana, dell'igiene pubblica e dell'ambiente, è vietato a chiunque l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione o la detenzione di esche o bocconi contenenti sostanze velenose o nocive, come definiti al comma 2.
2. Il divieto si applica a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce, fatte salve le attività di derattizzazione di cui all'articolo 2.
3. Sono fatte salve le disposizioni della
Art. 2. (Derattizzazione).
1. Le attività di derattizzazione si effettuano esclusivamente secondo le disposizioni vigenti in materia e con prodotti specificatamente destinati a tale scopo ed utilizzati tal quali.
2. Fermo restando il rispetto delle indicazioni del produttore delle sostanze, le attività di derattizzazione possono essere effettuate solo nell'ambito di locali, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici o cantieri di lavoro e con l'esplicito consenso dei proprietari e di altri aventi diritto.
3. Al di fuori dei luoghi di cui al comma 2, il Comune può autorizzare eventuali interventi di derattizzazione indicando nell'atto di autorizzazione la durata del trattamento e le sostanze da utilizzare. Le aree interessate da tali attività sono segnalate con apposita tabellazione contenente l'indicazione della presenza del ratticida e gli elementi identificativi del responsabile del trattamento.
4. I Comuni sono tenuti alla costituzione e alla custodia di un registro dei trattamenti di derattizzazione in corso sul territorio comunale, sia da parte di enti pubblici che di privati. I soggetti responsabili dei trattamenti comunicano preventivamente al Comune i tempi del trattamento e il principio attivo utilizzato, usando la scheda appositamente predisposta dal Comune stesso.
Art. 3. (Sanzioni amministrative).
1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è soggetto ad una sanzione amministrativa di Lire 3.000.000 (Euro 1549,37). E' altresì previsto il sequestro cautelare delle esche e bocconi avvelenati e la confisca amministrativa degli stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della
2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 da parte di soggetti titolari di autorizzazioni o licenze regionali o provinciali inerenti attività faunistiche, agro-silvo-pastorali o di raccolta di prodotti spontanei del bosco è prevista la sanzione accessoria della sospensione per un anno dell'autorizzazione, del tesserino o della licenza; la reiterazione degli atti vietati dall'articolo 1 dà luogo alla revoca dell'autorizzazione, del tesserino o della licenza.
3. Qualora il responsabile delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 rivesta la qualifica di Guardia particolare giurata o di Guardia volontaria, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata ed è prevista la revoca definitiva del Decreto o della Nomina di Guardia particolare giurata o di Guardia volontaria.
4. Le sanzioni accessorie previste dal presente articolo sono obbligatorie.
Art. 4. (Applicazione delle sanzioni amministrative).
1. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede la Provincia nel cui territorio sono avvenute le violazioni, con le modalità di cui alla
2. Al fine dell'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, la Provincia trasmette copia dell'ordinanza- ingiunzione all'ente o all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, il tesserino, la licenza o che ha emanato l'atto di nomina, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per proporre opposizione all'ordinanza-ingiunzione o, se questa è proposta, dal passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione stessa. L'ente o l'autorità provvedono, nei successivi sessanta giorni, alla sospensione o alla revoca dei relativi provvedimenti.
Art. 5. (Bonifica delle aree).
1. A seguito di accertamenti di violazioni del divieto di cui all'articolo 1, effettuati dagli organi di vigilanza competenti, ovvero sulla base delle denunce o segnalazioni degli interessati o dei Medici veterinari, ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, confermate dai risultati delle analisi eseguite dal laboratorio di cui all'articolo 7 o da altri Istituti competenti, anche nel caso in cui non vengano individuati i responsabili degli illeciti, il Comune attiva, con procedura d'urgenza, in collaborazione con l'Azienda unità sanitaria locale competente per la zona e la Polizia Provinciale, adeguate attività di bonifica dell'area colpita. A tali attività , sotto il coordinamento della Polizia Provinciale e della Polizia Comunale, possono collaborare le guardie giurate volontarie, di cui all'articolo 51 della
2. Qualora nell'ambito delle attività di cui al comma 1, siano rinvenute altre esche avvelenate, ovvero nel mese successivo al primo episodio si verifichino nello stesso areale uno o più ulteriori episodi di avvelenamento o di rinvenimento di esche, la Provincia, su richiesta del Comune territorialmente competente, dispone con urgenza la delimitazione dell'area perimetrale e dei punti di accesso, a seconda dell'estensione e morfologia della zona con avvisi segnalanti il pericolo.
3. Le attività di bonifica e di delimitazione delle aree e degli accessi non dovranno comunque comportare l'interruzione delle attività faunistiche, agro-silvo-pastorali e di raccolta dei prodotti spontanei del bosco.
Art. 6. (Compiti del Medico veterinario).
1. Il Medico veterinario, che nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, confermato da analisi strumentali ovvero semplicemente sospetto sulla base dei dati clinici, è tenuto a darne comunicazione, entro 24 ore, alla Polizia provinciale e al Comune di competenza mediante l'apposita scheda allegata alla presente legge.
2. La suddetta scheda è distribuita ai Medici veterinari a cura delle Province entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
3. Il Medico veterinario, nei casi di cui al comma 1, qualora avvenga il decesso dell'animale, deve inviare un campione del contenuto gastrico dell'animale e qualsiasi altro campione utile per l'identificazione dell'eventuale veleno al laboratorio di cui al seguente articolo 7, secondo le modalità di cui allo stesso articolo.
4. Il mancato adempimento delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Lire 50.000 (Euro 25,82) a Lire 200.000 (Euro 103,29). In caso di reiterazione sarà fatta segnalazione all'Ordine dei Medici Veterinari competente per zona per eventuali provvedimenti disciplinari.
Art. 7. (Analisi di laboratorio).
1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, assicura, nell'ambito del sistema sanitario regionale, l'utilizzo di almeno una struttura dotata di laboratorio in grado di esaminare i campioni tissutali e di contenuto gastrico degli animali uccisi o eventuali parti di esche con possibilità di ricerca almeno dei seguenti veleni:
- Stricnica;
- Fosfuro di zinco;
- Organofosforici-carbammati
- Metaldeide
- Anticoagulanti
- Arsenico
- Cloralosio
- Crimidina
- Cianuri
- Erbicidi triazinici
- Clorati
- Paraquat
- DNOC
- Imidaclopride
anche ricorrendo alle strutture dell'Istituto Zooprofilattico di cui alla
2. La Giunta regionale informa contestualmente il Consiglio regionale degli adempimenti di cui al comma 1.
Art. 8. (Termine per le analisi di laboratorio).
1. La struttura di cui all'articolo 7 è tenuta ad eseguire le analisi utili all'individuazione delle sostanze velenose utilizzate entro i dieci giorni dall'arrivo del campione ovvero entro i tempi congrui al tipo di analisi. Entro tale data il risultato degli esami è comunicato anche via fax al medico veterinario responsabile dell'invio, alla Polizia Provinciale ed al Comune territorialmente competente.
Art. 9. (Cartografia).
1. Le Province, entro il 31 gennaio di ogni anno, rendono pubblica, con apposita cartografia, la distribuzione degli episodi di avvelenamento nell'anno precedente, nonché la loro localizzazione temporale.
Art. 10. (Lista delle sostanze).
1. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, indica, sulla base della frequenza del loro utilizzo, una lista delle sostanze velenose, che per finalità propria, ovvero a causa del loro uso anche per la preparazione di esche e bocconi avvelenati, devono essere sottoposte a vendita in regime controllato tramite registrazione.
2. La lista, di cui al comma 1, aggiornata ogni due anni sulla base di eventuali variazioni nelle sostanze utilizzate, così come indicato dai reperti tossicologici relativi ai casi esaminati, è pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Art. 11. Funzioni di verifica sull’attuazione della legge [1]
1. Le funzioni di verifica sull’attuazione della presente legge sono attribuite alla commissione regionale per la tutela degli animali, prevista dall’articolo 38 della
Art. 12. (Norma finanziaria).
1. Alla copertura degli oneri relativi all'attuazione della presente legge provvede, per il 2001, la Regione, mediante la ripartizione tra le Province, in rapporto alla superficie agro-silvo-pastorale, della somma di lire 30.000.000 (pari a euro 15493,71) sul capitolo 18200. (Oneri sostenuti dalla regione per le attività inerenti i servizi di sicurezza sociale) del bilancio regionale per il 2001. Per gli anni successivi provvedono le Province con i fondi derivanti dalla riscossione degli introiti relativi alle sanzioni di cui all'articolo 3.
ALLEGATO
SCHEDA SEGNALAZIONE AVVELENAMENTO DA BOCCONI
(Omissis)
[1] Articolo così sostituito dall'art. 27 della