§ 1.7.42 - L.R. 4 agosto 2011, n. 14.
Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.7 finanze e patrimonio
Data:04/08/2011
Numero:14


Sommario
Art. 1.  [1]


§ 1.7.42 - L.R. 4 agosto 2011, n. 14.

Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale

(B.U. 4 agosto 2011, n. 52)

 

Art. 1. [1]

1. Sono definanziati per il corrente esercizio finanziario gli interventi e le azioni previste dalle seguenti disposizioni normative:

a) articolo 8, commi 1 e 2, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008);

b) articolo 1, commi 131, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 223 secondo periodo e 263, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania - Legge finanziaria 2011).

2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania), il finanziamento delle disposizioni indicate al comma 1 è rinviato ai successivi bilanci annuali a legislazione vigente.

3. Gli interventi e le azioni previste dall'articolo 1, comma 79, della legge regionale 4/2011 sono definanziati per l'importo di euro 1.500.000,00.

4. Gli interventi e le azioni previste dall'articolo 1, comma 82, della legge regionale 4/2011 sono definanziati per l'importo di euro 1.500.000,00.

5. Le autorizzazioni di spesa di cui al bilancio per l'esercizio finanziario 2011, approvato con legge regionale 15 marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011-2013), sono ridotte in termini di competenza e cassa per complessivi euro 18.267.000,00, così come dettagliatamente indicato nell'allegato A.

6. L'autorizzazione di spesa di cui alla UPB 6.23.48 del bilancio 2011 è ridotta in termini di competenza e cassa per euro 9.048.707,71. L'invarianza delle risorse attribuite nell'anno 2011 al Consiglio regionale è assicurata dalla utilizzazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione pari ad euro 9.048.707,71 risultante dalla approvazione in data 9 giugno 2011 del rendiconto generale del Consiglio regionale per l'anno 2010.

7. Le autorizzazioni di spesa non utilizzate, costituenti economie ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a) della legge regionale 7/2002, pari a euro 109.199.691,92, dettagliatamente distinte nell'allegato B, sono reiscritte in termini di competenza nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e riassegnate, sempre in termini di competenza, a copertura degli interventi previsti nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario elencati nell'allegato C.

8. Gli interventi e le azioni previste dal comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria Anno 2009), sono definanziati per il corrente esercizio finanziario. La corrispondente autorizzazione di spesa non utilizzata, pari a euro 800.000,00, costituente economia ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a) della legge regionale 7/2002, è reiscritta in termini di competenza nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e riassegnata, sempre in termini di competenza, a copertura degli interventi previsti nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario elencati nell'allegato C.

9. Gli interventi e le azioni previste dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 13 della legge regionale 1/2009 sono definanziati per il corrente esercizio finanziario. La corrispondente autorizzazione di spesa non utilizzata, pari a euro 5.000.000,00, costituente economia ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a) della legge regionale 7/2002, è reiscritta in termini di competenza nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e riassegnata, sempre in termini di competenza, a copertura degli interventi previsti nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario elencati nell'allegato C.

10. L'autorizzazione di spesa, pari a euro 20.000.000,00, non utilizzata a seguito dell'abrogazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione campania - legge finanziaria anno 2010), effettuata con il comma 113 dell'articolo 1 della legge regionale 4/2011, costituente economia ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a) della legge regionale 7/2002, è reiscritta in termini di competenza nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 per essere riassegnata, sempre in termini di competenza, per la ricapitalizzazione dell'Ente autonomo Volturno (EAV) srl a valere sulla UPB di spesa 1.57.101 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

11. Gli interventi e le azioni previste dai commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge regionale 2/2010 sono definanziati per il corrente esercizio finanziario. La corrispondente autorizzazione di spesa non utilizzata, pari a euro 17.969.565,59, costituente economia ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a) della legge regionale 7/2002, è reiscritta in termini di competenza nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e riassegnata, sempre in termini di competenza, per euro 17.000.000,00 per la ricapitalizzazione dell'EAV srl a valere sulla UPB di spesa 1.57.101, e per euro 969.565,59 a copertura degli interventi elencati nell'allegato C del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

12. Gli interventi e le azioni previste dal comma 17 dell'articolo 1 della legge regionale 2/2010 sono definanziati per il corrente esercizio finanziario. La corrispondente autorizzazione di spesa non utilizzata, pari a euro 3.000.000,00, costituente economia ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a) della legge regionale 7/2002, è reiscritta in termini di competenza nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e riassegnata, sempre in termini di competenza, a copertura degli interventi previsti nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario elencati nell'allegato C.

13. Gli interventi e le azioni previste dal comma 18 dell'articolo 1 della legge regionale 2/2010 sono definanziati per il corrente esercizio finanziario. La corrispondente autorizzazione di spesa non utilizzata, pari a euro 10.000.000,00, costituente economia ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a) della legge regionale 7/2002, è reiscritta in termini di competenza nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e riassegnata, sempre in termini di competenza, a copertura degli interventi previsti nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario elencati nell'allegato C.

14. Le maggiori entrate derivanti dall'attività di recupero coattivo dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito condotta dalla agenzia delle entrate relativamente agli anni 2006 e 2007 sono iscritte nel bilancio per l'esercizio finanziario 2011 rispettivamente alla UPB di entrata 9.31.76 per euro 28.019.822,51 e alla UPB di entrata 9.31.77 per euro 3.441.171,36 a copertura degli interventi in materia di servizio di pubblico trasporto locale a valere sulla UPB di spesa 1.57.101 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

15. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge regionale 7/2002, il finanziamento delle disposizioni indicate ai commi 8, 9, 11, 12 e 13, è rinviato ai successivi bilanci annuali a legislazione vigente.

16. La Regione Campania promuove e incentiva la semplificazione e il miglioramento della qualità delle norme, in coerenza con gli indirizzi europei, promuovendo la "e-democracy", la partecipazione attiva dei portatori di interesse.

17. La Regione Campania favorisce l'inserimento dei giovani nel mondo delle professioni prevedendo che gli enti, le aziende e le società regionali conferiscano un adeguato numero di incarichi a giovani professionisti, nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

18. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168 (Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133), e in applicazione dei criteri di trasparenza, imparzialità ed economicità, le società regionali a totale capitale pubblico o partecipate dalla Regione Campania, affidatarie di servizi locali, in conformità al disposto del comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sono tenute ad osservare il principio del pubblico concorso per la costituzione e, ove consentito dalla legge, per la stabilizzazione o la regolarizzazione dei rapporti di lavoro alle proprie dipendenze.

19. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento il calendario venatorio della Regione Campania e relativo regolamento, sentita la Commissione consiliare permanente competente per materia, in base alla competenza legislativa della Regione nella materia della caccia, in conformità al Titolo V della parte seconda della Costituzione ed in osservanza dei seguenti criteri generali:

a) validità triennale del calendario venatorio regionale [2];

b) tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole;

c) rispetto della vigente normativa nazionale e regionale incidente in materia;

d) perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

20. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 19 è abrogato l'articolo 24 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania).

21. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 13 (Promozione e valorizzazione delle università della Campania), dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

"m) sostiene il rientro di giovani studiosi stranieri e italiani impegnati all'estero, finalizzato allo svolgimento di attività didattica e di ricerca nelle università campane.".

22. L'articolo 10 della legge regionale 13/2004 è sostituito dal seguente:

"1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvede con le leggi annuali di bilancio.

2. Per l'esercizio finanziario 2011 sono stanziati euro 500.000,00 sulla UPB 6.23.54, di pertinenza della ricerca scientifica, per la realizzazione delle finalità di cui alla lettera m) dell'articolo 1, comma 2.".

23. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale), è abrogata.

24. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4 (Interventi finanziari nel comparto dei collegamenti marittimi di interesse regionale), dopo le parole "effettuano corse di collegamento" sono inserite le seguenti "in casi eccezionali anche marittimo notturno con le isole, nonché corse di collegamento".

25. L'articolo 12 della legge regionale 4/1984 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 3 è autorizzata per l'anno 2011 la spesa complessiva di euro 200.000,00.".

26. Alle lettere b) ed e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania), le parole "nonché al consigliere regionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 – Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza)", inserite dall'articolo 1, comma 105, della legge regionale 4/2011, sono soppresse.

27. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo), dopo le parole "presieduto dall'assessore al ramo", sono aggiunte le seguenti "o da suo referente".

28. Al comma 8 dell'articolo 20 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari – Adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390), le parole "I due rappresentanti della regione Campania" sono sostituite dalle seguenti "I componenti del consiglio di amministrazione".

29. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007), le parole "superare i quarantotto mesi" sono sostituite con le seguenti "superare i sessanta mesi".

30. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 4/2011, è sostituito dai seguenti:

"2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze della regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti, i gettoni di presenza non possono superare l'importo di euro trenta/00 a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società.

2 bis. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalla Regione o dagli enti strumentali regionali, comprese le agenzie e le aziende del servizio sanitario regionale, ai componenti di organi amministrativi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del dieci per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2010. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui siano già state effettuate le riduzioni di cui ai commi 5 e 14 dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania)".

31. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge regionale 4/2011, dopo le parole "protezione civile" sono inserite le seguenti "nonché alle autovetture utilizzate per servizi di protezione personale di cui al decreto legge 6 maggio 2002, n. 83 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 luglio 2002, n. 133.".

32. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 (legge finanziaria 2006), la parola "tre" è sostituita dalla seguente "cinque".

33. Il comma 231 dell'articolo 1 della legge regionale 4/2011 è sostituito dal seguente:

"231. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per l'intero periodo di vigenza del piano di rientro dal disavanzo sanitario le competenze riconosciute alla Giunta regionale nelle materie rientranti nell'accordo sottoscritto in attuazione dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2005), e disciplinate ai sensi dell'articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010), sono esercitate dal Commissario ad acta"

34. Dopo il comma 231 dell'articolo 1 della legge regionale 4/2011, è inserito il seguente:

"231 bis. Il Commissario ad acta, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, individua, con proprio decreto, le norme regionali in contrasto con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario e con quelle dei programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 191/2009 e dispone la sospensione dell'efficacia degli eventuali provvedimenti di esecuzione delle medesime. I competenti organi regionali, entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione nel BURC del decreto di cui al presente comma, provvedono, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 2, comma 80, della legge n. 191/2009, alla conseguente necessaria modifica delle disposizioni così individuate, sospendendole o abrogandole.".

35. Dopo il comma 237 dell'articolo 1 della legge regionale 4/2011, sono inseriti i seguenti:

"237 bis. La Regione Campania assicura i livelli essenziali di assistenza tramite gli enti e le strutture del servizio sanitario regionale e secondo le previsioni di cui al decreto commissariale n. 49 del 2010 e successive modifiche e integrazioni.

237 ter. Per le finalità di cui al comma 237 bis, al fine di garantire qualità e sicurezza per i cittadini e gli operatori, la Regione assicura le procedure di accreditamento istituzionale secondo le modalità riportate nei seguenti commi.

237 quater. Ferma restando la sussistenza del fabbisogno e delle condizioni di cui agli articoli 8 ter e 8 quater, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), ed atteso che risponde ai principi generali del sistema che il fabbisogno debba essere soddisfatto, prioritariamente, attraverso l'esame delle istanze di accreditamento delle strutture private provvisoriamente accreditate, successivamente delle strutture private già in esercizio e, infine, mediante l'esame delle strutture o attività di nuova realizzazione, il rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione e l'esercizio di strutture private, nonché l'accreditamento di nuove strutture, eccetto quelle accreditate definitivamente o provvisoriamente alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, è subordinato al completamento delle procedure di cui ai commi da 237 quinquies a 237 unvicies.

237 quinquies. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private che intendono proseguire l'attività in regime di accreditamento definitivo presentano entro il termine del 31 ottobre 2011 nuova domanda di accreditamento istituzionale, secondo modalità disciplinate con successivo provvedimento amministrativo pubblicato nel BURC, esclusivamente attraverso l'utilizzo di una piattaforma applicativa informatica messa a disposizione da So.Re.Sa. spa.

237 sexies. Alla presentazione della domanda di cui al comma 237 quinquies sono ammesse esclusivamente le strutture sanitarie e socio-sanitarie private in possesso di valido titolo convenzionale ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), certificato dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente, da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 1 luglio 2007 e che abbiano prodotto istanza di autorizzazione all'esercizio ai sensi della deliberazione di Giunta regionale del 31 dicembre 2001, n. 7301 e successive modifiche e integrazioni, ferma restando la verifica del suddetto titolo e la successiva istanza di accreditamento agli atti delle ASL, presentata ai sensi dei regolamenti 31 luglio 2006, n. 3 (Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure dell’accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale) e del 22 giugno 2007, n. 1 (Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale).

237 septies. Le nuove domande di accreditamento istituzionale definitivo di cui al comma 237 quinquies sono corredate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, attestante la permanenza del possesso dei requisiti stabiliti con la DGR 7301/2001 e successive modifiche e integrazioni, e indicano gli estremi dell'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato ai sensi della medesima delibera. A tal fine si considerano validi i titoli autorizzativi acquisiti dalle strutture, nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale del 18 settembre 2006, n. 1465, pubblicata nel BURC del 16 ottobre 2006, n. 47, salvo che la competente ASL certifichi che il mancato rispetto delle tempistiche ivi indicate dipenda da causa non imputabile alle strutture stesse.

237 octies. Le domande sono, inoltre, corredate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante circa la rispondenza ai requisiti prescritti per l'accreditamento. La domanda di accreditamento indica, altresì, le attività per le quali le strutture operano in regime di accreditamento, nonché il titolo valido di cui al comma 237 sexies.

237 nonies. Se il numero delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private che hanno presentato la domanda ai sensi del comma 237 sexies eccede il fabbisogno programmato a livello regionale, ai fini dell'accreditamento si tiene conto dell'ordine cronologico di acquisizione delle pregresse istanze di accreditamento istituzionale presentate ai sensi dei regolamenti 3/2006 e 1/2007, ferma restando la procedura di accreditamento in esubero disciplinata dai medesimi regolamenti.

237 decies. La presentazione della domanda di accreditamento prodotta ai sensi dei regolamenti 3/2006 e 1/2007 entro il termine del 31 dicembre 2010 è titolo per l'accreditamento definitivo a decorrere dal 1 gennaio 2011. La mancata presentazione della nuova domanda di accreditamento istituzionale definitivo di cui al comma 237 quinquies entro il termine del 31 ottobre 2011 comporta, a decorrere dal 1 novembre 2011, la cessazione dell'accreditamento in atto.

237 undecies. La presentazione delle domande nei termini e nelle modalità previste dal comma 237 quinquies costituisce titolo per la conferma dell'accreditamento istituzionale definitivo, condizionato alla verifica di cui al comma 237 duodecies. La conferma dell'accreditamento avviene mediante decreto commissariale di ricognizione delle domande regolarmente presentate da adottarsi entro il termine del 31 dicembre 2011 e di successivi decreti commissariali suddivisi per branche di attività e per singole ASL, previa verifica della compatibilità con la programmazione regionale.

237 duodecies. Successivamente all'adozione dei provvedimenti di cui al comma undecies, la competente struttura regionale avvia il procedimento di verifica dei requisiti ulteriori previsti dalla normativa vigente e richiesti per l'accreditamento istituzionale mediante le Commissioni locali previste dall'articolo 8 della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo). Qualora dalla verifica, da completarsi nei dodici mesi successivi, risulti il mancato dei requisiti, il Commissario ad acta adotta i conseguenti provvedimenti di cui ai regolamenti regionali n. 3/2006 e n. 1/2007, ivi compresa la revoca dell'accreditamento.

237 terdecies. Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi da 237 quinquies e seguenti, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le presenti disposizioni nonché con quelle degli ulteriori provvedimenti di attuazione della stessa.

237 quaterdecies. La delega alle ASL di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 16/2008 cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le disposizioni in materia di accreditamento contenute nei regolamenti regionali 3/2006 e 1/2007, così come successivamente modificati o integrati, restano in vigore per la parte non in contrasto con la presente legge e con i successivi provvedimenti attuativi della stessa. Restano confermate le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge regionale 16/2008, riguardanti le Commissioni istituite presso le ASL per la verifica del possesso dei requisiti ulteriori per l'accreditamento, i cui esiti vanno certificati e comunicati alla competente struttura regionale.

237 quindecies. Al fine di realizzare l'adeguamento dell'offerta di prestazioni e servizi accreditati ai fabbisogni di cui al decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del decreto commissariale n. 49 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai programmi operativi di cui alla legge 191/2009, il Commissario ad acta definisce le dotazioni di posti letto e delle diverse tipologie di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie delle strutture private provvisoriamente accreditate, fissando criteri di adeguamento agli standard o stipulando accordi di riconversione con le strutture stesse.

237 sexdecies. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie provvisoriamente accreditate che stipulano accordi di riconversione, ai sensi del comma 237 quindecies, che siano in possesso, per le attività o strutture riconvertite, dei requisiti autorizzativi e ulteriori per l'accreditamento istituzionale, operano in regime di accreditamento definitivo dalla data indicata nell'accordo.

237 septdecies. Le strutture di cui al comma 237 sexdecies, nel rispetto del fabbisogno devono, comunque, aver presentato domanda di accreditamento istituzionale definitivo con le medesime modalità e negli stessi termini previsti dal comma 237 quinquies.

237 octodecies. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 16/2008 è sostituito dal seguente:

"5. Al fine di colmare la carenza regionale di offerta in specifici ambiti assistenziali, le strutture destinate a erogare prestazioni di assistenza palliativa ai malati terminali (hospice) e di assistenza a disabili e anziani non autosufficienti (Residenze Sanitarie Assistenziali), che siano state autorizzate all'esercizio, possono, in deroga a quanto previsto da commi precedenti, operare in regime di accreditamento, fermo restando il successivo rispetto delle procedure per la conferma dell'accreditamento. Con dette strutture le ASL possono stipulare contratti, nei limiti fissati da appositi provvedimenti commissariali che individuino la copertura finanziaria.".

237 novodecies. Gli accreditamenti istituzionali definitivi, rilasciati ai sensi dei commi da 237 quinquies a 237 unvicies, hanno durata quadriennale.

237 vicies. Fatta eccezione per le nuove attivazioni di grandi macchine diagnostiche e terapeutiche, individuate con apposito provvedimento del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario e, comunque, nel rispetto dei volumi e delle tipologie delle prestazioni programmate e contrattualizzate per il livello assistenziale della specialistica ambulatoriale, l'aggiornamento e l'implementazione tecnologica delle apparecchiature non richiede nuova autorizzazione alla realizzazione.

237 unvicies. Per il trasferimento di strutture specialistiche ambulatoriali all'interno della stessa ASL e per le iniziative di riconversione di cui al comma 237 sexdecies, è sufficiente la presa d'atto, con propria delibera, da parte dell'ASL territorialmente competente del decreto di autorizzazione alla realizzazione ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 7301 del 2001 e della verifica positiva dei requisiti per l'accreditamento.

237 duovicies. E' fatto divieto di inserire clausole compromissorie in tutti i contratti stipulati dalla So.Re.Sa. o dalle ASL in materia di lavori e di fornitura di beni, servizi o prestazioni in materia sanitaria."

36. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Articolo così rettificato nel B.U. 16 agosto 2011, n. 54.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 2014, n. 209, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.