§ 2.2.14 - L.R. 20 dicembre 2004, n. 13.
Promozione e valorizzazione delle università della Campania.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.2 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:20/12/2004
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Strumenti.
Art. 3.  Comitato di indirizzo e programmazione.
Art. 4.  Articolazione del programma triennale degli interventi.
Art. 5.  Modalità di approvazione del programma triennale degli interventi.
Art. 6.  Articolazione e modalità di approvazione dei piani attuativi annuali.
Art. 7.  Attuazione del programma triennale degli interventi.
Art. 8.  Revisione del programma triennale degli interventi.
Art. 9.  Avvio della programmazione.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.  Norme finali.
Art. 12.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 2.2.14 - L.R. 20 dicembre 2004, n. 13.

Promozione e valorizzazione delle università della Campania.

(B.U. 22 dicembre 2004, n. 63).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La regione Campania, nel rispetto della normativa europea e statale:

     a) promuove la tutela, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della cultura umanistica e scientifica, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica;

     b) preserva e sostiene i luoghi dove si formano, si condividono e si diffondono le conoscenze scientifiche e tecnologiche;

     c) favorisce l’interazione fra saperi, il loro utilizzo per lo sviluppo economico e sociale del territorio il miglioramento della qualità della vita;

     d) opera per creare e potenziare reti di eccellenze e incrementare gli scambi e la cooperazione scientifica internazionale.

     2. La Regione, a tal fine:

     a) promuove la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle università operanti sul territorio regionale;

     b) promuove l’attivazione di percorsi di alta formazione per giovani e adulti, anche attraverso specifici canali di finanziamento;

     c) promuove le azioni di raccordo tra gli atenei e il sistema produttivo, finanziario e terziario avanzato;

     d) favorisce la promozione e la diffusione dell’offerta del sistema universitario campano a livello nazionale e internazionale;

     e) promuove la realizzazione e il consolidamento della rete degli atenei locali;

     f) favorisce gli investimenti e le innovazioni sulla qualità dei servizi e della didattica, frontale e a distanza;

     g) favorisce la formazione e l’aggiornamento del personale operante negli atenei;

     h) sostiene il recupero, la conservazione e l’accrescimento delle raccolte documentali, scientifiche e tecnologiche degli atenei;

     i) sostiene gli interventi finalizzati allo sviluppo e al recupero edilizio delle infrastrutture di ricerca e formazione;

     l) favorisce gli investimenti, anche di soggetti privati, diretti alla realizzazione di strutture ricettive residenziali per studenti universitari [1];

     m) sostiene il rientro di giovani studiosi stranieri e italiani impegnati all'estero, finalizzato allo svolgimento di attività didattica e di ricerca nelle università campane [2].

     3. Per il perseguimento dei fini di cui al comma 2 rientrano negli investimenti per le università anche gli investimenti immateriali strumentali al sostegno ed alla valorizzazione delle attività di ricerca, alle azioni di orientamento, promozione e diffusione dell’attività scientifica, alla valorizzazione e al sostegno delle risorse umane, anche con riferimento all’annuale soddisfacimento delle esigenze di residenzialità degli studenti anche mediante convenzioni tra università e soggetti pubblici o privati dotati di strutture ricettive adeguate allo scopo, quali mense, spazi destinati allo studio, biblioteche anche telematiche, spazi per iniziative socio-culturali [3].

 

     Art. 2. Strumenti.

     1. La Regione, per il raggiungimento dei fini di cui all’articolo 1, sentito il comitato regionale di coordinamento degli atenei della Campania, si dota di uno strumento di programmazione e gestione denominato programma triennale degli interventi. A tale fine la Regione istituisce il comitato di indirizzo e programmazione di cui all’articolo 3.

     2. Sono modalità e strumenti della programmazione:

     a) il finanziamento di nuovi organici e di nuovi corsi di primo e secondo livello, nonché di dottorati di ricerca;

     b) l’istituzione e il finanziamento di scuole di eccellenza e di master; [4]

     c) l’adeguamento delle risorse delle università, comprese quelle per strutture, servizi e personale universitario;

     d) gli accordi di programma tra ministero, atenei e altri soggetti pubblici e privati;

     e) la partecipazione ed il sostegno ad iniziative co-finanziate dall’Unione europea o da soggetti terzi pubblici e privati.

     3. Il programma triennale degli interventi si articola in piani attuativi annuali.

 

     Art. 3. Comitato di indirizzo e programmazione.

     1. Il comitato di indirizzo e programmazione, presieduto dall’assessore all’università e alla ricerca scientifica, è composto da tre docenti universitari ordinari a tempo pieno, con esperienza di direzione e coordinamento maturata ai massimi livelli accademici, di cui uno, con funzioni di vice presidente, è indicato dall’ufficio di presidenza della commissione consiliare competente per materia. Il comitato di indirizzo e programmazione dura in carica cinque anni.

     2. La Giunta regionale delibera, su proposta dell’assessore all’università e alla ricerca scientifica, la nomina dei componenti.

     3. Per il raggiungimento dei fini di cui all’articolo 1, il comitato di indirizzo e programmazione redige il programma triennale degli interventi, con le modalità e gli strumenti indicati al comma 2 dell’articolo 2.

     4. All’atto dell’accettazione della nomina e nel corso dell’espletamento del mandato i tre docenti universitari ordinari designati non possono ricoprire le funzioni di rettore, presidenti di polo, preside di Facoltà o altri incarichi di direzione accademica.

 

     Art. 4. Articolazione del programma triennale degli interventi.

     1. Il programma triennale degli interventi individua:

     a) l’insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario da impiegare nel triennio;

     b) la ripartizione delle risorse e l’impegno finanziario stabilito in rapporto ai piani attuativi annuali;

     c) le fonti finanziarie ed il tasso di co-finanziamento per ogni intervento a carico dei singoli atenei;

     d) i criteri oggettivi di priorità e di valutazione utilizzabili per la concessione dei finanziamenti secondo la normativa nazionale vigente in materia di valutazione degli atenei.

 

     Art. 5. Modalità di approvazione del programma triennale degli interventi.

     1. L’assessore all’università e alla ricerca scientifica, entro e non oltre il 31 marzo antecedente al primo anno di ogni triennio, acquisito il parere del comitato regionale di coordinamento degli atenei della Campania, sottopone alla Giunta regionale il programma triennale degli interventi redatto dal comitato di indirizzo e programmazione. La Giunta regionale adotta il programma triennale degli interventi con proposta di deliberazione al Consiglio regionale.

     2. La competente commissione consiliare conclude l’esame del programma entro e non oltre trenta giorni dalla sua ricezione e, comunque, non oltre il 30 aprile. Decorso tale termine il programma si intende approvato ed è posto all’ordine del giorno del primo Consiglio regionale ordinario che delibera sul programma entro e non oltre il 30 maggio. Decorso tale termine il programma triennale degli interventi si intende approvato.

 

     Art. 6. Articolazione e modalità di approvazione dei piani attuativi annuali.

     1. I piani attuativi annuali sono predisposti dal comitato di indirizzo e programmazione, d’intesa con il comitato regionale di coordinamento degli atenei, entro e non oltre il 31 giugno di ogni anno. I piani sono articolati secondo quanto previsto dalle lettere del comma 2 dell’articolo 2, sono realizzati dalle università operanti sul territorio regionale e sono disciplinati dal regolamento di attuazione, approvato entro e non oltre i trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente legge.

     2. I piani attuativi annuali contengono gli interventi programmati, ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 e raggruppati in tre aree denominate:

     a) area di sistema per le attività previste dalle lettere a) e b), comma 2, articolo 2;

     b) area dei servizi per le attività previste dalle lettere c) e d), comma 2, articolo 2;

     c) area del patrimonio per le attività previste dalla lettera e), comma 2, articolo 2.

     3. I piani attuativi annuali:

     a) definiscono i criteri di priorità e di valutazione in base alla normativa nazionale di riferimento;

     b) ripartiscono percentualmente per ogni area i finanziamenti programmati nel triennio;

     c) disciplinano, d’intesa con il comitato regionale di coordinamento degli atenei, i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti.

     4. I piani attuativi annuali sono approvati dalla Giunta regionale entro e non oltre il 15 luglio dello stesso anno ed avviati dalle università operanti sul territorio regionale entro e non oltre il successivo 31 luglio, affinché siano esecutivi all’inizio dell’anno accademico.

 

     Art. 7. Attuazione del programma triennale degli interventi.

     1. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’università e alla ricerca scientifica, delibera le iniziative previste dal programma triennale degli interventi ed approva i piani attuativi annuali.

     2. I soggetti beneficiari sono le università operanti sul territorio regionale.

     3. I risultati conseguiti dalla programmazione triennale degli interventi e dai piani attuativi annuali sono oggetto di valutazione mediante criteri oggettivi. Le procedure operative articolate per piani e aree sono disciplinate dal regolamento attuativo.

 

     Art. 8. Revisione del programma triennale degli interventi.

     1. Le varianti al programma triennale degli interventi, sentito il comitato regionale di coordinamento, seguono la procedura di approvazione prevista dall’articolo 5.

     2. La legge di bilancio o le variazioni di bilancio pongono in atto le disposizioni necessarie per l’adeguamento alle varianti al programma triennale degli interventi.

 

     Art. 9. Avvio della programmazione.

     1. Il primo programma triennale di interventi in materia di università è redatto entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge nelle modalità previste dall’articolo 5.

     2. L’assessore all’università e alla ricerca scientifica entro trenta giorni dalla data di approvazione del programma triennale degli interventi avvia l’attuazione del primo piano attuativo annuale del triennio, predisposto con le modalità previste dall’articolo 6.

 

     Art. 10. Norma finanziaria. [5]

     1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvede con le leggi annuali di bilancio.

     2. Per l'esercizio finanziario 2011 sono stanziati euro 500.000,00 sulla UPB 6.23.54, di pertinenza della ricerca scientifica, per la realizzazione delle finalità di cui alla lettera m) dell'articolo 1, comma 2.

 

          Art. 11. Norme finali.

     1. Il regolamento attuativo disciplina i tempi e le modalità di realizzazione e di valutazione del programma triennale degli interventi e dei piani annuali.

     2. Il regolamento attuativo è approvato e pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Campania entro 30 giorni dall’approvazione del primo programma triennale degli interventi.

 

     Art. 12. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Lettera aggiunta dall'art. 11 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2011, n. 14.

[3] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[4] La Corte Costituzionale, con sentenza 17 marzo 2006, n. 102, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui prevede l'istituzione di scuole di eccellenza e di master.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2011, n. 14.