Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari |
Capitolo: | 1.8 giunta regionale |
Data: | 06/08/2010 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 17 (Istituzione del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza), le parole “e non può essere rieletto” sono soppresse |
Art. 2. 1. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, in attuazione dei [...] |
Art. 3. 1. Le procedure previste dall’articolo 1, comma 5, lettere a) e b), si applicano dall’1 gennaio 2011 |
Art. 4. Dichiarazione d’urgenza |
§ 1.8.13 - L.R. 6 agosto 2010, n. 8.
Norme per garantire l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale
(B.U. 11 agosto 2010, n. 56)
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
2. Al comma 1 dell’articolo 2 della
3. L’articolo 11 della
a) al comma 1 dopo le parole “tre esperti della materia designati” sono aggiunte le seguenti “dalla commissione consiliare competente” e sono soppresse le lettere a), b) e c);
b) al comma 4 il secondo periodo è così sostituito: “Ogni commissione è composta da tre membri di comprovata esperienza nel rispettivo settore designati dalla commissione consiliare competente per materia. Essa è presieduta dal dirigente e da un funzionario della commissione consiliare competente per materia.”;
c) [al comma 5 le parole “sono svolte dal personale del settore competente” sono sostituite dalle seguenti “sono svolte rispettivamente dal personale del settore competente e dal personale della commissione consiliare competente per materia”] [1].
4. Al comma 3 dell’articolo 3 della
5. La
a) al comma 3 dell’articolo 19 dopo le parole “con l’Università di riferimento” sono aggiunte le seguenti “tra i rappresentanti eletti dal Consiglio regionale”;
b) al comma 1 dell’articolo 20, alla lettera a), dopo la parola “Presidente” sono aggiunte le seguenti “eletto dal Consiglio regionale”;
c) al comma 1 dell’articolo 20 la lettera b) è così sostituita:
“b) due rappresentanti della regione Campania eletti dal Consiglio regionale, ai sensi della
d) [al comma 8 dell’articolo 20 le parole “Gli altri componenti il Consiglio di amministrazione” sono sostituite con le seguenti “I due rappresentanti della regione Campania”] [2];
e) al comma 1 dell’articolo 24, le parole “con decreto del Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti “dal Consiglio regionale”.
6. I revisori dei conti degli Enti Provinciali per il Turismo (EPT) e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo della Campania, ai sensi della
7. Al comma 1 dell’articolo 14 della
8. Al comma 14 dell’articolo 1 della
1. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, in attuazione dei principi dell'attività amministrativa e di organizzazione posti dal titolo IX dello Statuto regionale e in osservanza dei seguenti criteri generali:
a) imparzialità, buon andamento dell'amministrazione regionale e trasparenza dell'azione amministrativa;
b) razionalizzazione organizzativa, contenimento e controllo della spesa, anche mediante accorpamento e soppressione delle strutture esistenti;
c) perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, ed economicità nell'esercizio dei compiti e delle funzioni assegnate alle strutture organizzative individuate;
d) realizzazione della più ampia flessibilità nell'organizzazione degli uffici regionali;
e) rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi politicoamministrativi impartiti dagli organi di governo mediante l'istituzione di apposite strutture organizzative.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 è abrogata la
1. Le procedure previste dall’articolo 1, comma 5, lettere a) e b), si applicano dall’1 gennaio 2011.
Art. 4. Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
[1] Lettera abrogata dall'art. 1 della
[2] Lettera abrogata dall'art. 1 della