Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 trasporti |
Data: | 23/01/1984 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Per assicurare a favorire lo sviluppo sociale, civile ed economico e per la valorizzazione turistica delle isole e dei comuni costieri, la Giunta regionale, nelle linee del Piano regionale dei [...] |
Art. 2. I contributi di cui al precedente articolo sono concessi ad aziende regolarmente autorizzate dai competenti organi per l'esercizio dei collegamenti marittimi e che siano fornite di attrezzatura [...] |
Art. 3. I contributi di cui al primo comma dell'art. 1 possono essere concessi alle aziende che assicurano piani annuali e/o stagionali di servizi organici ed efficienti di collegamento marittimo con le [...] |
Art. 4. ll piano di cui all'art. 1 è predisposto tenendo conto delle richieste compatibili avanzate dagli Enti locali e dagli utenti nonché dai risultati complessivamente raggiunti per ciascuna linea [...] |
Art. 5. Di tutti i provvedimenti di cui all'art. 3, comma III, la Giunta regionale deve dare tempestiva comunicazione alla Commissione Consiliare competente. |
Art. 6. Il contributo di cui all'art. 3 della presente legge è non superiore al 75% del costo di gestione determinato annualmente per ciascuna linea sulla base dei parametri del costo miglio forniti [...] |
Art. 7. All'atto della determinazione consuntiva dei contributi di cui all'art. 6 della presente legge gli eventuali maggiori contributi assegnati in sede preventiva nella redazione del piano per [...] |
Art. 8. L'erogazione dei contributi previsti dal piano è subordinata alla stipula di apposita convenzione che, tra l'altro, deve contenere: |
Art. 9. All'erogazione dei contributi si provvede, a servizio effettuato, con decreto del Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore al ramo per gli effetti delegato, su conforme deliberazione della [...] |
Art. 10. Nel corso dell'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo previsto dal piano approvato, il Presidente della Giunta regionale ovvero l'Assessore al ramo per gli effetti delegato è [...] |
Art. 11. Potranno essere ammessi al piano di cui al I comma del precedente art. 1 collegamenti marittimi con decorrenza 1 maggio 1983 a condizione che gli stessi siano stati effettuati secondo modalità [...] |
Art. 12. [2] |
Art. 13. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 - II comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della [...] |
§ 4.4.8 - L.R. 23 gennaio 1984, n. 4.
Interventi finanziari nel comparto dei collegamenti marittimi di interesse regionale.
(B.U. 24 gennaio 1984, n. 7)
Art. 1. Per assicurare a favorire lo sviluppo sociale, civile ed economico e per la valorizzazione turistica delle isole e dei comuni costieri, la Giunta regionale, nelle linee del Piano regionale dei Trasporti e tenuto conto del Piano quinquennale già predisposto dalla CA.RE.MAR., approva, nei limiti dello stanziamento di bilancio e sentita la Commissione Consiliare competente, il piano annuale per la concessione di contributi per attivare collegamenti marittimi integrativi da concedersi ad aziende che esercitano servizi di linee marittime con mezzi navali idonei a coprire le suddette linee con una percorrenza oraria corrispondente ad una velocità minima non inferiore alle 15 miglia.
Detto piano viene preliminarmente elaborato di concerto con un comitato costituito dal Presidente della Commissione Consiliare competente o suo delegato, da un rappresentante dell'A.N.C.I. regionali, da un rappresentante della U.P.I., dalle Organizzazioni Sindacali regionali maggiormente rappresentative in campo nazionale. La nomina dei componenti il Comitato è di competenza del Presidente della Giunta regionale su designazione degli Organismi interessati che devono provvedervi entro sessanta giorni dalla data della richiesta della designazione. Trascorso tale termine il Comitato può funzionare quando siano designati i due terzi dei componenti.
Art. 2. I contributi di cui al precedente articolo sono concessi ad aziende regolarmente autorizzate dai competenti organi per l'esercizio dei collegamenti marittimi e che siano fornite di attrezzatura organizzativa e tecnica rispondente alle esigenze del traffico connesso agli obiettivi indicati nel precedente articolo.
Art. 3. I contributi di cui al primo comma dell'art. 1 possono essere concessi alle aziende che assicurano piani annuali e/o stagionali di servizi organici ed efficienti di collegamento marittimo con le isole del golfo di Napoli e/o con località di interesse turistico.
I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, nello stesso esercizio finanziario, con altri eventualmente erogati per le medesime finalità e servizi in base a leggi statali e/o regionali.
La Giunta regionale può anche concedere, con propria deliberazione, contributi straordinari "una tantum" a favore di aziende che effettuano corse di collegamento in casi eccezionali anche marittimo notturno con le isole, nonché corse di collegamento marittimo per l'approvvigionamento idrico e/o energetico delle isole e/o dei comuni costieri, con mezzi navali con velocità inferiore a quelle indicate dal primo comma del precedente art. 1. Con la medesima deliberazione la Giunta determina anche le modalità dei servizi, il numero delle corse, il periodo delle stesse nonché le modalità di erogazione del contributo [1].
Art. 4. ll piano di cui all'art. 1 è predisposto tenendo conto delle richieste compatibili avanzate dagli Enti locali e dagli utenti nonché dai risultati complessivamente raggiunti per ciascuna linea prevista dal piano effettuato nell'anno precedente.
Il piano deve indicare tutto quanto ritenuto necessario per un'efficace attuazione del piano stesso.
Qualsiasi variazione deve essere approvata dai Servizi regionali competenti.
Le Aziende interessate alla concessione dei contributi di cui al 1° comma del precedente art. 1 devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale della Campania entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello a cui i contributi si riferiscono.
La domanda deve essere corredata da:
a) documentata relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;
b) relazione tecnica illustrativa contenente il programma dei servizi proposti, mezzi navali impiegati per ogni linea e nazionalità di costruzione, periodicità delle corse, itinerari, orari, tariffe e dotazione organica;
c) piano economico finanziario di gestione;
d) dichiarazione di non usufruire di ulteriori contributi o sussidi o comunque di altri interventi finanziari concessi dallo Stato e dalla Regione per le medesime finalità.
Art. 5. Di tutti i provvedimenti di cui all'art. 3, comma III, la Giunta regionale deve dare tempestiva comunicazione alla Commissione Consiliare competente.
Art. 6. Il contributo di cui all'art. 3 della presente legge è non superiore al 75% del costo di gestione determinato annualmente per ciascuna linea sulla base dei parametri del costo miglio forniti dall'Ispettorato tecnico del Ministero della Marina Mercantile e dei costi, non previsti dai citati parametri, documentati dalle aziende per l'esercizio della linea.
Il citato contributo non può comunque essere superiore al disavanzo di esercizio determinato per ciascuna linea.
Art. 7. All'atto della determinazione consuntiva dei contributi di cui all'art. 6 della presente legge gli eventuali maggiori contributi assegnati in sede preventiva nella redazione del piano per l'esercizio di ciascuna linea formano oggetto di ridistribuzione fra le aziende ovvero nell'ambito della stessa azienda, fra le diverse linee ammesse a contributo, nel rispetto dei limiti stabiliti dallo stesso art. 6.
Art. 8. L'erogazione dei contributi previsti dal piano è subordinata alla stipula di apposita convenzione che, tra l'altro, deve contenere:
a) obbligo, per i collegamenti ammessi a contributo, di osservare le tariffe autorizzate dei competenti organi;
b) divieto di apportare variazioni od interruzioni anche temporanee al piano dei servizi previsti;
c) obbligo di tenuta dei mezzi impiegati in stato di efficienza e decoro;
d) obbligo dell'osservanza della vigente legislazione in materia di lavoro per il personale addetto;
e) modalità dei controlli regionali per l'erogazione di contributi;
f) obbligo di dare idonea pubblicità delle corse, orari e tariffe a mezzo manifesti nei comuni interessati.
Lo schema di convenzione è approvato dalla Giunta regionale sentito il parere della Commissione regionale competente.
La convenzione è stipulata dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore al ramo per gli effetti delegato, con il legale rappresentante dell'Azienda destinataria del contributo.
La trasgressione anche di una sola delle condizioni previste nella convenzione comporta l'applicazione di una penale comminata con deliberazione della Giunta regionale, da un minimo di L.
50.000 (cinquantamila) ad un massimo di L. 1.000.000 (un milione) rapportata alla gravità dell'inadempienza.
I contributi previsti dalla presente legge sono soggetti a revoca quando l'Azienda non dia inizio al servizio nel termine stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale che approva il piano dei collegamenti marittimi, sulla quale sia stato acquisito il parere della Commissione regionale competente o l'abbandoni o l'effettui con gravi reiterate ed immotivate irregolarità o non ottemperi agli obblighi derivanti dai contributi di lavoro vigenti accennati dai competenti organismi.
I contributi previsti dalla presente legge sono soggetti a decadenza quando l'azienda interrompa senza giustificato motivo il servizio e non ottemperi alle disposizioni impartite dall'Amministrazione regionale.
Nei casi di cui ai precedenti due comma, la revoca o la decadenza dei contributi saranno disposti dalla Giunta regionale alla scadenza della seconda diffida intimata all'Azienda.
La seconda diffida è notificata entro 15 (quindici) giorni dall'esecutività dell'atto amministrativo di cui alla prima diffida.
Art. 9. All'erogazione dei contributi si provvede, a servizio effettuato, con decreto del Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore al ramo per gli effetti delegato, su conforme deliberazione della Giunta stessa in relazione alle miglia effettivamente percorse e convalidate dalle competenti Capitanerie di Porto od Uffici delegati.
L'istruttoria delle pratiche è svolta a cura dei competenti servizi regionali.
Art. 10. Nel corso dell'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo previsto dal piano approvato, il Presidente della Giunta regionale ovvero l'Assessore al ramo per gli effetti delegato è autorizzato ad erogare, con proprio decreto, ed anche prima della stipula della convenzione di cui al precedente art. 8, acconti per dodicesimi posticipati, nella misura massima complessiva del 70% dei contributi previsti dal programma stesso.
Gli acconti non potranno essere corrisposti nel caso di accertata violazione di una delle condizioni previste dalla convenzione di cui al precedente art. 8 e potranno essere effettuati solo dopo che l'Azienda ha eliminato la violazione stessa.
Art. 11. Potranno essere ammessi al piano di cui al I comma del precedente art. 1 collegamenti marittimi con decorrenza 1 maggio 1983 a condizione che gli stessi siano stati effettuati secondo modalità concordate con la Giunta regionale.
Per l'ammissione ai benefici della presente legge per gli anni 1983 e 1984 si prescinde dal termine di cui al III comma del precedente art. 4 e dalle modalità stabilite dal comma II del precedente art. 1 e le relative domande devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 3 è autorizzata per l'anno 2011 la spesa complessiva di euro 200.000,00.
Art. 13. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 - II comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della