Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 finanze, demanio, patrimonio |
Data: | 23/08/2011 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. Ricollocazione del personale delle Comunità Montane |
Art. 2. Modifiche all'art. 85 della L.R. 15/2004 |
Art. 3. (Valorizzazione dell'Aeroporto d’Abruzzo) |
Art. 4. Utilizzo fondo per le Aree sottoutilizzate |
Art. 5. Misure straordinarie e transitorie di accompagnamento al riordino territoriale delle Comunità Montane |
Art. 6. Istituzione dell’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale |
Art. 7. Modifiche all’art. 2 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 |
Art. 8. Modifiche all’art. 8 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 |
Art. 9. Modifiche all’art. 9 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 |
Art. 10. Modifiche all’art. 14 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 |
Art. 11. Modifiche all’art. 15 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 |
Art. 12. Modifiche all’art. 18 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 |
Art. 13. Modifiche all’art. 22 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 |
Art. 14. Modifiche all’art. 39 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 |
Art. 15. Modifiche alla L.R. 10 gennaio 2011, n. 2 |
Art. 15 bis. Modifica alla L.R. 17/2010 |
Art. 16. Modifiche alla L.R. 14 luglio 2010, n. 27 |
Art. 17. Modifiche all’art. 161 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 |
Art. 18. (Disposizioni in materia di formazione professionale) |
Art. 19. Disposizioni in materia di attività produttive |
Art. 20. Disposizioni in materia di attività ambientali |
Art. 21. Disposizioni in materia di lavori pubblici |
Art. 22. Disposizioni per la contrazione e il controllo della spesa pubblica |
Art. 23. Disposizioni in materia di partecipazione in società di capitali ed in consorzi |
Art. 24. Disposizioni in materia di quote associative regionali |
Art. 25. Interventi a favore dei Piani Sociali di Zona |
Art. 26. Disposizioni in materia di progetti nazionali e comunitari |
Art. 27. Disposizioni in materia di Convenzioni ex Agensud |
Art. 28. Disposizioni in favore del Consorzio Mario Negri Sud |
Art. 29. Finanziamento delle LL.RR. 43/1973, 56/1993, 98/1999, 44/1992 |
Art. 30. Norma finanziaria |
Art. 31. Interventi a favore dei malati oncologici |
Art. 32. Entrata in vigore |
§ 6.2.23 - L.R. 23 agosto 2011, n. 35.
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
(B.U. 31 agosto 2011, n. 54 Speciale)
Art. 1. Ricollocazione del personale delle Comunità Montane
1. La Regione Abruzzo, al fine di accelerare ed agevolare il processo di riordino delle Comunità Montane in corso e garantire la salvaguardia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della
2. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione Risorse Umane e Strumentali, entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di esubero del personale eccedente ai sensi dell’art. 49, comma 2, della
3. Per il Consiglio regionale provvede la Direzione competente in materia di risorse umane, tenuto conto dei posti vacanti disponibili in pianta organica per le medesime categorie e professionalità, delle graduatorie vigenti approvate in esito ai procedimenti già posti in essere ai sensi dell’art. 30
4. La Direzione Risorse Umane e Strumentali adotta i provvedimenti di trasferimento del personale in ingresso presso la Giunta regionale e coordina le procedure di mobilità verso gli enti, le aziende e le agenzie regionali.
5. Il presente articolo non trova applicazione per il personale delle Comunità Montane assunto in violazione del disposto dell’art. 29 della
Art. 2. Modifiche all'art. 85 della
1. Al comma 2 dell’art. 85 della
2. Al comma 6 dell’art. 85 della
3. Al comma 9 dell’art. 85 della
Art. 3. (Valorizzazione dell'Aeroporto d’Abruzzo) [1]
1. Al fine di finanziare gli interventi previsti dalla
2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si provvede mediante l'impiego delle seguenti risorse finanziarie:
a) quanto a Euro 1,2 milioni mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 4, comma 5, della
b) quanto a Euro 1,2 milioni mediante impiego delle economie vincolate relative al Fondo unico per le agevolazioni alle imprese, di cui al capitolo di spesa 282451 – UPB 08.02.002 -, denominato: Fondo unico per le agevolazioni alle imprese -
c) quanto a Euro 1,6 milioni mediante impiego delle economie vincolate derivanti dalle economie di spesa preventivamente accertate riguardanti l'intervento straordinario del Mezzogiorno. Il Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive, su richiesta della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica e della Direzione Affari della Presidenza, competente in materia di Programmazione, è autorizzato ad effettuare la reiscrizione della somma di Euro 1.600.000,00 di cui al presente comma sul capitolo di spesa 242422 - UPB 06.02.004 denominato: Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo –
Art. 4. Utilizzo fondo per le Aree sottoutilizzate
1. La quota di risorse pari ad € 160.000.000,00 trasferite dallo Stato a titolo di Fondo per le Aree Sottoutilizzate per il periodo 2007 - 2013 viene destinata alla copertura del debito sanitario regionale.
2. La Regione promuove la dismissione del patrimonio immobiliare appartenente alla Regione Abruzzo al fine di reintegrare la dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 110.000.000,00 [4].
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio finalizzate a dare attuazione al presente articolo mediante provvedimenti amministrativi, ai sensi dell’art. 25 della
Art. 5. Misure straordinarie e transitorie di accompagnamento al riordino territoriale delle Comunità Montane
1. La Regione Abruzzo, al fine di accelerare ed agevolare il processo di riordino delle Comunità Montane di cui al comma 1 dell’art. 1, eroga trasferimenti alle Comunità Montane, in deroga ai parametri disciplinati ai sensi dell’art. 10 della
2. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione per l’esercizio finanziario 2011 delle risorse stanziate sulla UPB 14.01.004 del bilancio regionale denominata "Attività istituzionali Comunità Montane", sulla base di specifici progetti di riorganizzazione di ciascun ente e di razionalizzazione della spesa corrente predeterminati all’adeguamento alla
3. I trasferimenti di cui al comma 1 possono essere destinati anche alle Unioni di Comuni che subentrino alle Comunità Montane disciolte. A tal fine la Giunta regionale individua la quota delle risorse di cui al comma 2 stabilendo altresì i criteri di riparto che terranno conto esclusivamente dei Comuni appartenenti alle Comunità Montane disciolte e della spesa per la retribuzione del personale agli stessi trasferito.
4. La Regione Abruzzo trasferisce alle Comunità Montane, a titolo di anticipazione, le somme occorrenti per provvedere al trattamento economico degli occupati presso le Comunità stesse per l’importo di € 876.788,33, quali risorse dovute dallo Stato ai sensi dell’art. 7 della
5. Le Comunità Montane procedono al rimborso a favore della Regione Abruzzo dell’anticipazione regionale entro 15 giorni dal ricevimento del contributo di cui al comma 4 da parte dello Stato.
6. I rimborsi e gli oneri finanziari quantificati in €. 876.788,33 per l’esercizio finanziario 2011, sono imputati rispettivamente sullo stanziamento in entrata della U.P.B. 03.05.001 denominata "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" e sullo stanziamento della U.P.B. della parte spesa 14.01.004 denominata "Attività istituzionali Comunità Montane".
Art. 6. Istituzione dell’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
1. E’ istituito, presso il Consiglio regionale, l’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Ufficio del Garante, al fine di contribuire a garantire i diritti di tali persone nell’ambito delle materie di competenza regionale in conformità ai principi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 27 della Costituzione.
2. Ai fini dell’applicazione della presente legge si considerano persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale: i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori o comunque sottoposti a misure restrittive della liberà personale, le persone ospitate nei centri di prima accoglienza, le persone trattenute nei centri di assistenza temporanea per stranieri, le persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio.
3. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
4. L’Ufficio del Garante è Ufficio monocratico costituito dal Garante scelto [5]:
a) tra persone che abbiano svolto attività di grande responsabilità e rilievo in ambito sociale e che conoscano a fondo le problematiche della reclusione e del rapporto mondo esterno - mondo interno, con attenzione particolare al dettato costituzionale del reinserimento dei detenuti;
b) tra personalità con comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, scienze sociali e dei diritti umani e con esperienza in ambito penitenziario;
c) tra professori universitari ordinari di materie giuridiche o sociali, che abbiano svolto ricerche sulle tematiche penitenziarie e detentive;
d) tra personalità di alta e riconosciuta professionalità o che si siano distinte in attività di impegno sociale;
e) tra candidati che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e che hanno una indiscussa e acclarata competenza nel settore della protezione dei diritti fondamentali, con particolare riguardo ai temi della detenzione.
5. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli, nei novanta giorni successivi al suo insediamento e decade con lo scioglimento del Consiglio regionale. In sede di prima applicazione l’Ufficio del Garante è costituito entro i novanta giorni successivi all’entrata in vigore della presente legge [6].
5-bis. Se dopo tre votazioni, effettuate in tre sedute consecutive e comunque non prima di quarantacinque giorni dall'ultima votazione, nessun candidato raggiunge il quorum richiesto dal comma 5, il Consiglio procede ad ulteriore votazione, ed è nominato Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati [7].
6. La carica di Garante è incompatibile con quella di [8]:
a) membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale;
b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
6 bis. L’Ufficio di Garante è altresì incompatibile con l’espletamento di attività libero-professionali che possano determinare situazioni di conflitto di interessi con l’Ufficio ricoperto [9].
7. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio regionale invita l’interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all’invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione.
8. Il Consiglio regionale può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge, con propria deliberazione assunta a maggioranza qualificata di cui al comma 5 [10].
9. Il Garante che subentri a quello cessato dal mandato per qualsiasi motivo dura in carica fino alla scadenza del mandato di quest’ultimo [11].
10. Al Garante è attribuita un’indennità di funzione mensile pari al 35 per cento dell’indennità mensile di carica spettante ai Consiglieri regionali, ed è riconosciuto il rimborso delle spese debitamente documentate nella misura prevista per i Dirigenti regionali [12].
11. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il funzionamento dell’Ufficio provvede, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
12. Il Garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
13. Il Garante adotta un apposito regolamento che disciplina il funzionamento dell’Ufficio.
14. L’Ufficio del Garante, per le finalità di cui al comma 1, e nell’ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni:
a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui al comma 2 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all’istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro;
b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui al comma 2, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono un'attività inerente a quanto segnalato;
c) si attiva nei confronti dell’amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che compromettano l’erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;
e) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui al comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;
f) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui al comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;
g) propone all’assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
15. I protocolli d’intesa sottoscritti tra la Regione e le amministrazioni statali competenti devono promuovere:
a) l’attivazione all’interno degli istituti penitenziari di strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui al comma 1;
b) la previsione anche di altre forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni dell’Ufficio del Garante.
16. Entro il 30 aprile di ogni anno l’Ufficio del Garante presenta una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati ottenuti alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale.
17. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità su altri organi di stampa della regione o indipendenti.
18. Lo stesso provvede ad inviarne copia a tutti i responsabili delle strutture di cui al comma 2.
19. Le disposizioni di cui al presente articolo entra in vigore il 1° gennaio 2012.
20. Per le risorse finanziarie necessarie all’attuazione delle finalità di cui al presente articolo, si provvede con la legge di bilancio 2012.
Art. 7. Modifiche all’art. 2 della
1. La tabella di cui all'«allegato 2» dell'art. 2 della
Art. 8. Modifiche all’art. 8 della
1. La tabella di cui all'«allegato 3» dell'art. 8 della
Art. 9. Modifiche all’art. 9 della
1. La tabella di cui all'«Allegato 4» dell'art. 9 della
Art. 10. Modifiche all’art. 14 della
1. Il comma 1 dell’art. 14 della
"1. Dopo il comma 2 dell'art. 47 della
"3. L’approvazione della legge relativa all’esercizio provvisorio di cui all’art. 12 comporta la diretta applicazione delle norme di cui al medesimo art. 12 agli enti dipendenti dalla Regione i cui bilanci di previsione costituiscono allegato al bilancio della Regione presentato al Consiglio.
4. Gli enti dipendenti dalla Regione, nelle more dell’approvazione dei relativi bilanci di previsione da parte della Giunta regionale, sono autorizzati a gestire la spesa dei rispettivi bilanci esclusivamente per le spese di natura obbligatoria.
5. Nelle more dell'approvazione del Consiglio regionale dei bilanci degli enti dipendenti dalla Regione approvati dalla Giunta regionale, i bilanci medesimi sono gestiti per la parte spesa ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 12."
Art. 11. Modifiche all’art. 15 della
1. I commi 1 e 2 dell’art. 15 della
"1. La dotazione del Fondo di cui all’art. 4, comma 5, della
2. Ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3 della
a) per € 2.000.000,00 con i rientri di cui alla
b) per € 800.000,00 con le economie derivanti dai programmi di attuazione di cui all’art. 10 della
Art. 12. Modifiche all’art. 18 della
1. Al comma 3 dell’art. 18 della
2. Al comma 4 dell’art. 18 della
Art. 13. Modifiche all’art. 22 della
1. Il comma 6 dell’art. 22 della
"6. Dopo il comma 3 dell’art.10 della
"3 bis. Le provvidenze di cui al comma 1 hanno una validità di due anni a partire dalla data di approvazione del Programma di attuazione. Decorso tale termine il fondo di cui all’art. 4 destinato al Programma sarà ritenuto in ogni caso esaurito.
3 ter. Lo scorrimento degli elenchi delle istanze pervenute ai sensi del Programma di attuazione 2006-2007 è consentito fino al 30.6.2011.
3 quater Eventuali economie derivanti dalla scadenza della validità delle provvidenze di cui al comma 3 bis e dalla chiusura degli elenchi di cui al comma 3 ter, sono destinate al finanziamento di nuovi programmi di attuazione."
Art. 14. Modifiche all’art. 39 della
1. Al comma 2 dell’art. 39 della
Art. 15. Modifiche alla
1. La Tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione 2011 di cui all’art. 11 della
2. Il comma 2 dell’art. 15 della
"2. Ai sensi dell’art. 34, comma 7, lettera c), della
3. Il comma 5 dell’art. 15 della
"5. Con il bilancio di previsione sono riprogrammate le economie vincolate riportate nella tabella di cui all’art. 11 per l’importo di € 102.738.896,08."
Art. 15 bis. Modifica alla
1. Al comma 1 dell'art. 33 della
Art. 16. Modifiche alla
1. L’art. 16 della
2. La lettera h) bis del comma 1 dell’art. 29 della
Art. 17. Modifiche all’art. 161 della
1. Il comma 4 dell’art. 161 della
redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004 – 2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)" è abrogato.
Art. 18. (Disposizioni in materia di formazione professionale) [14]
1. Al fine di procedere alla contrazione progressiva della spesa pubblica e alla necessaria razionalizzazione della stessa, in ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 14, del
Art. 19. Disposizioni in materia di attività produttive
1. Al fine di procedere alla contrazione progressiva della spesa pubblica e alla necessaria razionalizzazione ella stessa, in ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 14 del
a) alla copertura degli oneri derivanti dal mantenimento della garanzia fidejussoria di cui all’art. 46 della
b) alla copertura degli oneri derivanti dalla partecipazione al Programma Galileo di cui all’art. 42 della
c) alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi per il consolidamento di siti produttivi di cui all’art. 44 della
2. La Giunta regionale, per l’attuazione di quanto previsto al presente articolo, su proposta della Direzione regionale competente in materia di attività produttive, procede alla rimodulazione e riprogrammazione delle economie vincolate esistenti sul capitolo di spesa 08.02.002 – 282451 del "Fondo unico per le agevolazioni alle Imprese - D.Lgs 112/1998".
3. La Direzione competente in materia di attività produttive, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, prima di dare ulteriore corso alla realizzazione dei programmi di settore, sottopone gli stessi alla verifica della compatibilità finanziaria.
4. Nessun nuovo programma di spesa può essere sottoposto all’approvazione della Giunta regionale, senza il preventivo parere di compatibilità finanziaria del Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai programmi e progetti finanziati con fondi dell’Unione Europea e con il Fondo per le Aree Sottoutilizzate.
Art. 20. Disposizioni in materia di attività ambientali
1. Al fine di procedere alla contrazione progressiva della spesa pubblica e alla necessaria razionalizzazione della stessa, in ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 14 del
2. La Giunta regionale, per l’attuazione di quanto previsto al presente articolo, su proposta della Direzione regionale competente in materia di ambiente, parchi e territorio, procede alla rimodulazione e riprogrammazione delle economie vincolate esistenti sul capitolo di spesa 05.02.010 - 292361 denominato "Interventi per funzioni trasferite dal
3. La Direzione competente in materia di ambiente, parchi e territorio, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, prima di dare ulteriore corso alla realizzazione dei programmi di settore, sottopone gli stessi alla verifica della compatibilità finanziaria.
4. Nessun nuovo programma di spesa può essere sottoposto all’approvazione della Giunta regionale, senza il preventivo parere di compatibilità finanziaria del Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai programmi e progetti finanziati con fondi dell’Unione Europea e con il Fondo per le Aree Sottoutilizzate.
Art. 21. Disposizioni in materia di lavori pubblici
1. Al fine di procedere alla contrazione progressiva della spesa pubblica e alla necessaria razionalizzazione della stessa, in ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 14 del
2. Nell’ambito delle economie vincolate iscritte nel capitolo di spesa 03.02.005 la Giunta regionale su proposta della direzione LL.PP. procede a rimodulare le economie vincolate da destinare alle finalità di cui alla
3. La Giunta regionale, per l’attuazione di quanto previsto al presente articolo, su proposta della Direzione regionale competente in materia di LL.PP. procede alla rimodulazione e riprogrammazione delle economie vincolate esistenti sui capitoli di spesa di competenza della medesima.
4. La Direzione competente in materia di LL.PP., entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, prima di dare ulteriore corso alla realizzazione dei programmi di settore, sottopone gli stessi alla verifica della compatibilità finanziaria.
5. Nessun nuovo programma di spesa può essere sottoposto all’approvazione della Giunta regionale, senza il preventivo parere di compatibilità finanziaria del Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai programmi e progetti finanziati con fondi dell’Unione Europea e con il Fondo per le Aree Sottoutilizzate.
Art. 22. Disposizioni per la contrazione e il controllo della spesa pubblica
1. Al fine di procedere alla contrazione progressiva della spesa pubblica e alla necessaria razionalizzazione della stessa, in ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 14 del
2. Nessun nuovo programma di spesa può essere sottoposto all’approvazione della Giunta regionale, senza il preventivo parere di compatibilità finanziaria del Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive.
3. [Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai programmi e progetti finanziati con fondi dell’Unione Europea, con il Fondo per le Aree Sottoutilizzate, nonché ai programmi e progetti relativi alla Sanità] [15].
Art. 23. Disposizioni in materia di partecipazione in società di capitali ed in consorzi
1. La Regione Abruzzo, al fine di procedere alla contrazione progressiva della spesa pubblica e alla necessaria razionalizzazione della stessa, in conformità alle disposizioni contenute nel
2. La Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di Affari della Presidenza, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua gli enti e le società partecipate ritenute strategicamente rilevanti mantenendone le partecipazioni e stabilisce gli indirizzi per la dismissione delle altre partecipazioni, tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 27, art. 3, della
3. Le Direzioni competenti per materia, sulla base degli indirizzi di cui al comma 2, pongono in essere tutti i provvedimenti prodromici e conclusivi per la dismissione delle altre partecipazioni entro i successivi 180 giorni, ovvero nel maggiore termine eventualmente previsto da sovraordinate disposizioni legislative.
Art. 24. Disposizioni in materia di quote associative regionali
1. La Regione Abruzzo, al fine di procedere alla contrazione progressiva della spesa pubblica e alla necessaria razionalizzazione della stessa, in conformità alle disposizioni contenute nel
2. La Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di Affari della Presidenza, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua le adesioni associative in essere ritenute strategicamente rilevanti mantenendole e stabilisce gli indirizzi per la cessazione delle altre.
3. Le Direzioni competenti per materia, sulla base degli indirizzi di cui al comma 2, pongono in essere tutti i provvedimenti prodromici e conclusivi per la cessazione di cui al comma 2; tale cessazione dovrà intervenire entro i successivi 180 giorni, ovvero nel maggiore termine eventualmente previsto dagli impegni associativi formalmente assunti.
Art. 25. Interventi a favore dei Piani Sociali di Zona
1. Al fine di favorire e sostenere l'attuazione degli interventi generali inerenti i servizi sociali relativi al Programma PAR FAS 2007-2013 Linea di Azione V.1.1.b, la Regione ammette a finanziamento le spese sostenute dai Comuni per i Piani di Zona 2009 e 2010 conformi alla Linea di Azione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, per il tramite della Direzione competente in materia di Politiche Sociali e nel rispetto delle procedure di verifica della spesa, eroga, a titolo di anticipazione del finanziamento di cui al comma 1 e nel limite massimo di € 6 milioni, gli importi sostenuti dai Comuni per l'attuazione dei Piani di Zona 2009 e 2010.
3. Al bilancio di previsione corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:
a) lo stanziamento del capitolo di entrata 04.02.002 - 36202, denominato "Recuperi di somme erogate su capitoli di spesa della parte in conto capitale del bilancio" è incrementato di € 6 milioni;
b) lo stanziamento del capitolo di entrata 13.01.003 - 71510, di nuova istituzione, denominato "Interventi di programmazione PAR-FAS 2007-2013 in materia di Politiche Sociali - Linea di Azione V 1.1.b" è incrementato di € 6 milioni.
Art. 26. Disposizioni in materia di progetti nazionali e comunitari
1. In sede di definizione ed attuazione di progetti relativi alla programmazione nazionale e comunitaria, i Direttori regionali e/o i Dirigenti dei Servizi, per le rispettive competenze, verificano la possibilità di destinare parte delle risorse assegnate al rimborso delle spese, ivi comprese quelle per il personale dipendente, sostenute dalla Regione per la realizzazione dei progetti medesimi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i Direttori regionali e/o i Dirigenti dei Servizi, in sede di approvazione dei progetti, provvedono a comunicare al Servizio Bilancio della Direzione regionale competente in materia finanziaria, l’entità dei rimborsi spettanti alla Regione per la realizzazione dei progetti nonché, a consuntivo, l’entità dei rimborsi spettanti alla Regione a seguito della approvazione della rendicontazione dei progetti medesimi da parte dell’autorità competente.
Art. 27. Disposizioni in materia di Convenzioni ex Agensud
1. Le Direzioni affidatarie degli interventi di cui alle convenzioni ex Agensud –
2. Entro il termine di cui al comma 1, le Direzioni dichiarano l’insussistenza degli impegni contabili residui correlati alle convenzioni dichiarate concluse, dandone comunicazione al Servizio Programmazione Sviluppo della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia ed al Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive.
Art. 28. Disposizioni in favore del Consorzio Mario Negri Sud
1. Nel riconoscimento del preminente interesse regionale dell’attività svolta dal Consorzio Mario Negri Sud, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio medesimo per l’anno 2011 un contributo pari a € 800 mila volto a sopperire alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle relative all’acquisto di attrezzature, per lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali con particolare riguardo all’attuazione dei programmi di studio e di ricerca.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso previa deliberazione della Giunta regionale.
3. E’ fatto obbligo al Consorzio Mario Negri Sud di presentare all’Amministrazione regionale, entro il mese di maggio 2012, in riferimento al contribuito di cui al presente articolo, un rendiconto delle spese sostenute nonché una dettagliata relazione illustrativa in ordine al programma di attività attuato nel corso dell’anno precedente.
4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con le economie vincolate reiscritte nel bilancio di previsione 2011 sul capitolo di spesa 08.02.002 – 282451, denominato "Fondo Unico per le agevolazioni alle imprese" di cui alla D.G.R. 29 novembre 2010, n. 936 recante: Funzioni delegate dallo Stato alle Regioni in materia di incentivi alle imprese di cui al D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 - programma di riparto del fondo unico disponibile.
Art. 29. Finanziamento delle LL.RR. 43/1973, 56/1993, 98/1999, 44/1992
1. La Giunta regionale, su proposta della Direzione Sviluppo del Turismo, Politiche Culturali, è autorizzata ad apportare, con le modalità di cui all’art. 25 della
a)
b)
c)
d)
Art. 30. Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria nella legge di bilancio relativa all'esercizio 2011.
2. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, di cui alla
Art. 31. Interventi a favore dei malati oncologici [16]
1. Le entrate derivanti dall’applicazione dell'art. 85 della
2. I sussidi previsti al comma 3 dell’art. 5 della
3. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, valutati per il corrente esercizio finanziario in € 200.000,00, sono erogati a valere sullo stanziamento della U.P.B. della spesa 13.01.003, denominato: Interventi socio assistenziali per la maternità, l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia.
4. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:
a) lo stanziamento della U.P.B. di parte entrata 03.05.002, denominata "Entrate per sanzioni amministrative e violazioni tributarie" è incrementato di € 200.000,00;
b) lo stanziamento della U.P.B. di parte spesa 13.01.003, denominato "Interventi socio assistenziali per la maternità, l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia" è incrementato di € 200.000,00.
5. La Giunta regionale individua con proprio provvedimento i capitoli di entrata e di spesa all’interno delle unità previsionali di base indicate al comma 4. L’erogazione della spesa di cui al presente articolo è consentita solo nei limiti delle entrate preventivamente accertate.
Art. 32. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Allegati
(Omissis)
[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede: a) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 4 comma 5 della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2012, n. 192, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2012, n. 192, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
[4] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[5] Alinea così modificato dall'art. 54 della
[6] Comma così modificato dall'art. 54 della
[7] Comma inserito dall'art. 1 della
[8] Alinea così modificato dall'art. 54 della
[9] Comma inserito dall'art. 54 della
[10] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[11] Comma così sostituito dall'art. 54 della
[12] Comma così sostituito dall'art. 54 della
[13] Articolo così sostituito dall'art. 3 della
[14] Articolo così sostituito dall'art. 32 della
[15] Comma abrogato dall'art. 15 della
[16] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 9 novembre 2011, n. 39. La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2012, n. 192, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.