§ 5.1.7 - L.R. 21 aprile 1977, n. 19.
Provvidenze a favore dei nefropatici e per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:21/04/1977
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Piano dei servizi di dialisi domiciliare).
Art. 3.  (Modalità di erogazione).
Art. 4.  (Estensione assistenza emodialitica ambulatoriale e domiciliare).
Art. 5.  (Concessione di sussidi in forma diretta).
Art. 6.  (Concessione di sussidi integrativi).
Art. 7.  (Modalità per la concessione dei benefici).
Art. 8.  (Norme Finanziarie).
Art. 9.  (Urgenza).


§ 5.1.7 - L.R. 21 aprile 1977, n. 19.

Provvidenze a favore dei nefropatici e per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare. [*]

(B.U. n. 15 del 4 maggio 1977).

 

Art. 1. (Finalità).

     La Regione Abruzzo, nel quadro delle finalità indicate nell'art. 5 dello Statuto concernente la tutela della salute, con la presente legge intende assicurare:

     a) l'istituzione ed il potenziamento di idonei servizi di dialisi domiciliare attraverso l'erogazione di contributi agli Enti Ospedalieri per l'acquisto delle relative attrezzature e l'organizzazione dei corsi di addestramento previsti dalla L.R. 10 settembre 1974, n. 41;

     b) l'estinzione del trattamento gratuito per le prestazioni emodialitiche ambulatoriali e domiciliari anche ai soggetti non assistiti in regime mutualistico e aventi comunque titolo all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione;

     c) l'istituzione ed il potenziamento dei servizi idonei all'effettuazione della tipizzazione tissutale e di tutte le prove di isto- compatibilità necessarie per la realizzazione del trapianto renale [1];

     d) la concessione di sussidi straordinari ai nefropatici sottoposti a trapianto renale o a trattamento emodialitico mediante erogazione di assegni mensili nonché a titolo di rimborso delle spese di viaggio avuto riguardo alle rispettive condizioni economiche [1];

     e) la concessione di sussidi straordinari ai nefropatici che si sottopongono al trapianto renale [1]a.

 

     Art. 2. (Piano dei servizi di dialisi domiciliare).

     Allo scopo di favorire l'istituzione dei servizi di dialisi domiciliare presso gli Enti Ospedalieri, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa occorrente per l'acquisto della relativa attrezzatura, nonché per l'organizzazione dei Corsi di addestramento di cui alla L.R. 10 settembre 1974, n. 41.

     La Giunta regionale predispone a tal fine un piano di programmazione regionale.

     Il piano deve indicare gli ospedali presso i quali deve essere istituito il servizio e, per ciascun ente ospedaliero, l'ammontare dei contributi previsti nel primo comma.

     Nella predisposizione del piano devono essere tenuti presenti lo stato e l'efficienza dei servizi di dialisi esistenti.

     Il piano deve essere presentato al Consiglio regionale, per la definitiva approvazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Entro la stessa data il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta apposito regolamento per disciplinare l'organizzazione dei servizi della dialisi domiciliare e dei relativi corsi di addestramento.

     Allo scopo di favorire la tipizzazione tissutale, ai fini del trapianto, di tutti i nefropatici che ne abbiano la necessità, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi agli Istituti di Immunoematologia che ne facciano richiesta [2].

 

     Art. 3. (Modalità di erogazione).

     Per l'erogazione del contributo di cui all'art. 1 lettera a), gli Enti ospedalieri devono presentare apposita istanza corredata della documentazione comprovante l'avvenuto acquisto e le spese sostenute per l'organizzazione dei corsi.

     L'erogazione del contributo di cui all'art. 1 lett. e) viene effettuato entro il primo trimestre di ogni anno [3].

     Alla liquidazione provvede la Giunta Regionale.

 

     Art. 4. (Estensione assistenza emodialitica ambulatoriale e domiciliare).

     Gli Enti Ospedalieri presso i quali siano istituiti i servizi di emodialisi sono tenuti a fornire gratuitamente le prestazioni ambulatoriali emodialitiche ai soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 1, e, ove compresi nel piano del precedente art. 2, anche quelle domiciliari.

     La Giunta regionale [4] è altresì autorizzata a stipulare apposita convenzione con le Case di cura private dotate di idonei servizi per le prestazioni ambulatoriali emodialitiche:

     Il Centro Regionale di Immunoematologia e Tipizzazione Tissutale, istituito con legge regionale 14 gennaio 1975, n. 5, è tenuto ad effettuare gratuitamente la tipizzazione dei pazienti nefropatici che ne facciano richiesta e dei donatori viventi o cadaveri, nonché tutte le prove di istocompatibilità necessarie per la realizzazione del trapianto renale, richieste dagli Enti Ospedalieri autorizzati alle operazioni di prelievo di organo o di trapianto [5].

 

     Art. 5. (Concessione di sussidi in forma diretta). [6]

     1. Le Aziende USL della Regione corrispondono mensilmente ai soggetti affetti da uremia cronica che si sottopongono a trattamento dialitico o a controlli clinico laboratoristici, nei servizi nefroemodialitici delle strutture sanitarie regionali i seguenti rimborsi:

     a) lire 10.000 forfettarie per i pazienti residenti o domiciliati nel Comune ove è ubicato il centro dialisi;

     b) un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro percorso con mezzo di trasporto proprio o di terzi, dalla residenza o domicilio alla sede di servizio emodialitico, somma almeno pari alla quota forfettaria stabilita al punto a).

     I contributi di cui al presente comma non sono dovuti a coloro che fruiscono del trasporto effettuato dall'Azienda USL.

     Qualora risulti dalla certificazione sanitaria dei servizi nefroemodialitici che il paziente necessita di essere accompagnato mediante autoambulanza, il servizio di trasporto è assicurato dall'Azienda USL di appartenenza anche mediante convenzioni con associazioni di volontariato.

     Analoghe prestazioni sono estese ai pazienti in dialisi domiciliare extracorporea ed ai pazienti in dialisi peritoneale.

     1 bis. Le Aziende USL della regione provvedono al rimborso di sedute dialitiche effettuate presso strutture private, da pazienti residenti nella Regione Abruzzo e temporaneamente fuori dalla stessa, ed impossibilitati ad eseguirle presso Presidi pubblici, limitatamente ad un periodo di gg. 30 (trenta).

     Il rimborso viene effettuato a tariffe in vigore presso i Centri di dialisi pubblici della Regione.

     A corredo della richiesta di rimborso, il paziente presenta alla USL di residenza una domanda con dichiarazione di impossibilità a soddisfare la richiesta del medesimo, rilasciata dalla USL in cui ricade il Centro dialitico pubblico presso cui egli ha soggiornato.

     2. Le Aziende USL della Regione forniscono prodotti dietetici aproteici fino ad un importo massimo di lire 40.000 mensili per ciascun paziente in favore dei nefropatici con insufficienza renale media, in terapia conservativa, accertata da struttura nefrologica ospedaliera o universitaria, al fine di prevenire uremia cronica terminale. Tale importo è elevato a lire 60.000 mensili a favore dei pazienti che fruiscono di esenzione totale del ticket.

     3. La Giunta regionale attraverso le Aziende USL corrisponde per ogni mese un assegno di lire 250.000, con integrazione di lire 20.000 per ogni figlio a carico minore di anni 18, a tutti coloro il cui reddito lordo effettivo non superi per nucleo familiare lire 60.000.000 più lire 2.000.000, per ogni figlio minore di anni 18 a carico, con esclusione dei conviventi, così come risulta dalla dichiarazione annuale dei redditi o documentazione equipollente.

     4. Entro il 31 dicembre di ogni anno la determinazione dei rimborsi forfettari, del limite del reddito e dell'assegno mensile di cui ai commi precedenti possono essere variati con effetto dal primo gennaio successivo con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del componente del Settore Sanità ed Igiene.

 

     Art. 6. (Concessione di sussidi integrativi). [7]

     1. La Giunta regionale, attraverso le Aziende USL, concede rimborso e sussidi ai nefropatici che si sottopongono alle tipizzazioni tissutali, ai trapianti renali, ai controlli periodici, agli interventi e/o per i ricoveri conseguenti ad eventuali complicanze:

     a) Rimborso totale delle spese di viaggio effettivamente sostenute dal paziente con mezzi pubblici per sottoporsi alle prestazioni di cui al presente articolo e delle spese di spedizione di prelievi biologici connessi con le prestazioni di cui al presente articolo. Se effettuate con mezzi propri, il rimborso viene determinato ai sensi dell'art. 1, punto b) della presente legge;

     b) Sussidio di lire 4.300.000 per ogni intervento di trapianto indipendentemente dal reddito del nucleo familiare, a seguito della presentazione di idonea documentazione;

     c) Il sussidio mensile di cui all'art. 1, comma 3 della presente legge eventualmente goduta dal paziente viene prorogato per i dodici mesi successivi alla data del trapianto.

     2. I rimborsi ed i sussidi per le prestazioni di cui al presente articolo sono integrativi degli oneri a carico della Regione, ove non rimborsabili ad altro titolo.

     3. La misura degli importi di cui al presente articolo può essere aggiornata entro il 31 dicembre di ogni anno con deliberazione della Giunta Regionale sulla base dell'aumento del costo della vita, secondo i dati dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT).

 

     Art. 7. (Modalità per la concessione dei benefici).

     Le domande intese ad ottenere i sussidi ed i rimborsi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge sono presentate dagli interessati alla Giunta Regionale - Settore Sanità, appositi moduli sottoscritti ai sensi, con le modalità e per gli effetti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     I sussidi ed i rimborsi di cui all'art. 5 hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

     La Giunta Regionale, su proposta del Componente preposto al Settore Sanità, predispone lo schema dei moduli, di cui al primo del presente articolo, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto immediatamente eseguibile.

 

     Art. 8. (Norme Finanziarie).

     (Omissis)

 

     Art. 9. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[*] L'art. 2 della L.R. 4 dicembre 1980, n. 83 ha estinto gli Enti ospedalieri.

[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 14 novembre 1978, n. 69.

[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 14 novembre 1978, n. 69.

[1]1a Lettera introdotta con L.R. 14 novembre 1978, n. 69.

[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 14 novembre 1978, n. 69.

[3] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 14 novembre 1978, n. 69.

[4] Vedi l'art. 2 della L.R. 4 dicembre 1980 n. 83.

[5] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 14 novembre 1978, n. 69.

[6] Articolo già sostituito dall'art. 5 della L.R. 14 novembre 1978, n. 69, e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 aprile 1998, n. 29.

[7] Articolo modificato dall'art. 6 della L.R. 9 settembre 1983, n. 60, e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 aprile 1998, n. 29.