Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 10/01/2011 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Entrate) |
Art. 2. (Residui attivi) |
Art. 3. (Accertamento, riscossione e versamento) |
Art. 4. (Spese) |
Art. 5. (Residui passivi) |
Art. 6. (Unità Previsionali di Base) |
Art. 7. (Contabilità Speciali) |
Art. 8. (Autonomia del Consiglio regionale) |
Art. 9. (Autorizzazione per impegni e pagamenti) |
Art. 10. (Quadro generale riassuntivo) |
Art. 11. (Saldo finanziario) |
Art. 12. (Termini di perenzione dei residui passivi) |
Art. 13. (Residui passivi spese in conto capitale) |
Art. 14. (Residui passivi spese correnti) |
Art. 15. (Risorse perenti ed economie con vincolo di destinazione) |
Art. 16. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie) |
Art. 17. (Fondo di riserva per le spese impreviste) |
Art. 18. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa) |
Art. 19. (Variazioni al bilancio) |
Art. 20. (Variazioni compensative tra capitoli della medesima U.P.B.) |
Art. 21. (Codifica dei capitoli) |
Art. 22. (Garanzie prestate dalla Regione) |
Art. 23. (Variazioni relative alle contabilità speciali) |
Art. 24. (Restituzioni di importi a destinazione vincolata) |
Art. 25. (Eliminazione dei capitoli) |
Art. 26. (Pubblicità degli atti) |
Art. 27. (Annullamento dei diritti di credito) |
Art. 28. (Limite per gli impegni) |
Art. 29. (Erogazione delle spese) |
Art. 30. (Disposizioni per i pagamenti) |
Art. 31. (Bilancio pluriennale) |
Art. 32. (Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica .- A.R.I.T.) |
Art. 33. (Agenzia di Promozione Turistica regionale – A.P.T.R.) |
Art. 34. (Aziende per il diritto agli studi universitari) |
Art. 35. (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo – A.R.S.S.A.) |
Art. 36. (Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente A.R.T.A.) |
Art. 36 bis. Ente Abruzzo Lavoro |
Art. 36 ter. Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo |
Art. 37. (Entrata in vigore) |
§ 6.1.193 - L.R. 10 gennaio 2011, n. 2.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 - Bilancio pluriennale 2011 - 2013.
(B.U. 14 gennaio 2011, n. 6 Speciale)
TITOLO I
DISPOSIZIONI INERENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE
Art. 1. (Entrate)
1. E' approvato in Euro 5.614.859.670,56 il totale generale dell'entrata del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 2011.
2. E' approvato in Euro 6.587.237.702,70 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2011, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di Euro 278.675.490,00 risultante al 1° gennaio 2011.
Art. 2. (Residui attivi)
1. Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2010 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011 è di Euro 3.250.968.245,00.
Art. 3. (Accertamento, riscossione e versamento)
1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'esercizio finanziario 2011 giusta lo stato di previsione dell'entrata.
Art. 4. (Spese)
1. E' approvato in Euro 5.614.859.670,56 il totale generale della spesa del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 2011.
2. E' approvato in Euro 6.587.237.702,70 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2011.
Art. 5. (Residui passivi)
1. Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2010 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011 è di Euro 2.119.791.057,00.
Art. 6. (Unità Previsionali di Base)
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 della
Art. 7. (Contabilità Speciali)
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 9 della
Art. 8. (Autonomia del Consiglio regionale)
1. L'unità previsionale di base riferita all'autonomia e organizzazione del Consiglio regionale di cui alla
2. Ai sensi dell’art. 46 della
Art. 9. (Autorizzazione per impegni e pagamenti)
1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2011, nei limiti degli stanziamenti di competenza di cui all'art. 4, 1° comma, della presente legge.
2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2011, nei limiti degli stanziamenti di cassa di cui all'art. 4, comma 2, della presente legge.
Art. 10. (Quadro generale riassuntivo)
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 previsto dall'art. 17 della
Art. 11. (Saldo finanziario) [1]
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7, della L.R. 25.03.2002, n. 3, è approvato il saldo finanziario positivo presunto di Euro 1.409.852.678,00, riportato nello stato di previsione dell'entrata, che è destinato alla copertura delle somme reiscritte nella competenza dello stato di previsione della spesa nei capitoli dei fondi di riserva 323600 (U.P.B. 15.01.003), 323700 (U.P.B. 15.02.003), 323500 (U.P.B. 15.02.003) e 321920 (U.P.B. 15.01.002), a seguito dell'eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi di partite derivanti dalla legislazione statale o comunitaria e dall'eliminazione dei residui passivi perenti delle spese in conto capitale e delle spese correnti, nonché dei capitoli riportati nella Tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2011, allegata alla presente legge, e del capitolo 12.01.001 - 81520 (piano di rientro deficit sanitari) a titolo di maggiori entrate da manovre fiscali regionali degli anni 2006, 2007 e 2008 destinate a copertura del Piano di rientro dai deficit sanitari..
Art. 12. (Termini di perenzione dei residui passivi)
1. Le somme impegnate a norma dell’art. 33 della
2. I residui passivi delle contabilità speciali non sono soggetti a termini di perenzione.
Art. 13. (Residui passivi spese in conto capitale)
1. E’ autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 323500 (U.P.B. 15.02.003) denominato “Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, perenti, agli effetti amministrativi, reclamate dai creditori”, ai sensi dell’art. 34, comma 7, lett. a) della
2. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con propria determina, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa.
3. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al secondo comma sono disposti previo accertamento e certificazione da parte della Direzione competente:
- della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;
- dell’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione nell’esercizio originario di competenza;
- dell’impegno che diede luogo al residuo passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa.
Art. 14. (Residui passivi spese correnti)
1. E’ autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 321920 (U.P.B. 15.01.002) denominato “Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, perenti agli effetti amministrativi, reclamate dai creditori”, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della
2. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con propria determina, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa.
3. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al secondo comma sono disposti previo accertamento e certificazione da parte della Direzione competente:
- della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;
- dell’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione nell’esercizio originario di competenza;
- dell’impegno che diede luogo al residuo passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa.
Art. 15. (Risorse perenti ed economie con vincolo di destinazione)
1. Ai sensi dell’art. 34, comma 7, lett. b) della
2. Ai sensi dell’art. 34, comma 7, lettera c), della
3. I capitoli di cui ai precedenti commi 1 e 2 ed i capitoli di cui agli artt. 13 e 14 costituiscono le reiscrizioni dei fondi vincolati eliminati dal conto dei residui passivi, corrispondenti complessivamente ad Euro 1.284.723.300,71 e sono coperti dal saldo finanziario positivo di cui al precedente art. 11.
4. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare, dai predetti fondi, con propria determina, su richiesta delle Direzioni competenti, le somme occorrenti per la reiscrizione degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa.
5. Con il bilancio di previsione sono riprogrammate le economie vincolate riportate nella tabella di cui all’art. 11 per l’importo di € 102.738.896,08 [3].
6. La somma di Euro 13.850.000,00 iscritta sul capitolo di spesa 12.01.001 - 81520 e coperta dal saldo finanziario positivo di cui al precedente articolo 11, è destinata al piano di rientro dai deficit sanitari.
Art. 16. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
1. Nello stato di previsione della spesa è autorizzata l’iscrizione del cap. 321940 (U.P.B. 15.01.002) denominato “Fondo di riserva per le spese obbligatorie”, ai sensi dell’art. 18 comma 3 della
2. Al bilancio di previsione è allegato l’elenco delle spese obbligatorie, correlate alle unità previsionali di base, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della
3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio inclusi nell’elenco allegato al bilancio di cui al comma precedente.
Art. 17. (Fondo di riserva per le spese impreviste)
1. Nello stato di previsione della spesa è autorizzata l’iscrizione del cap. 321930 (U.P.B. 15.01.002) denominato “Fondo di riserva per le spese impreviste”, ai sensi dell’art. 19 della
2. I prelevamenti dal “Fondo di riserva per le spese impreviste” sono disposti mediante deliberazione della Giunta regionale, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio regionale entro 30 giorni dalla adozione.
Art. 18. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. Ai sensi dell’art. 20 della
2. Nello stato di previsione della spesa, è autorizzata, altresì, l’iscrizione del cap. 322910 (U.P.B. 15.02.003) denominato “Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa per pagamenti in conto capitale” con uno stanziamento di cassa di Euro 200.000.000,00 ai sensi dell’art. 20 della
3. I prelevamenti dai predetti fondi sono disposti con deliberazione della Giunta regionale ai sensi del 2° comma dell’art. 20 della
Art. 19. (Variazioni al bilancio)
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’art. 25, comma 2 della
Art. 20. (Variazioni compensative tra capitoli della medesima U.P.B.)
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’art. 25, comma 3, della
2. Le variazioni di bilancio di cui al precedente comma sono disposte su proposta del competente Direttore regionale e, qualora le variazioni riguardino più Direzioni, la proposta viene formulata di concerto fra i Direttori interessati.
3. I relativi provvedimenti sono sottoposti a verifica da parte del Servizio Bilancio prima dell’approvazione e, nell’ipotesi prevista al comma 7, dell’art. 25, della
Art. 21. (Codifica dei capitoli)
1. La Giunta regionale può procedere nel corso dell’esercizio finanziario alla ricodifica dei capitoli di bilancio, ferma restando l’appartenenza degli stessi alle relative U.P.B..
Art. 22. (Garanzie prestate dalla Regione)
1. Nello stato di previsione della spesa, è iscritto il capitolo 312600 (U.P.B. 16.03.003) ai sensi dell’art. 24 della
2. Lo stanziamento relativo è destinato a fronteggiare gli obblighi discendenti dalla concessione di garanzie fidejussorie in corso e, ove ne ricorrano i presupposti, di garanzie fidejussorie pregresse fatte salve le garanzie fidejussorie concesse con specifiche leggi e gravanti su ulteriori individuati capitoli.
Art. 23. (Variazioni relative alle contabilità speciali)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad introdurre, nello stato di previsione dell’entrata e nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, variazioni relative alle contabilità speciali, strettamente connesse tra loro per disposizioni di leggi statali.
Art. 24. (Restituzioni di importi a destinazione vincolata)
1. Ai sensi dell’art. 25 della
Art. 25. (Eliminazione dei capitoli)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad individuare i capitoli di Entrata e di Spesa che non sono più utili ai fini della gestione ed a procedere alla relativa eliminazione dal bilancio.
2. Gli atti di eliminazione sono comunicati alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale.
Art. 26. (Pubblicità degli atti)
1. Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio devono essere pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA FINANZIARIA E GIUSCONTABILE
Art. 27. (Annullamento dei diritti di credito)
1. La Giunta regionale è autorizzata, individuandone opportunamente le condizioni e le modalità, a disporre l’annullamento dei diritti di credito vantati dalla Regione quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell’entrata stessa.
2. Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in EURO 10,00.
Art. 28. (Limite per gli impegni)
1. Gli stanziamenti di spesa per competenza costituiscono, a termini dell’ordinamento vigente, limiti insuperabili nell’assunzione degli impegni da parte dei competenti Organi.
2. L’operatività di tutte le leggi regionali di autorizzazione di spesa resta conseguentemente limitata in modo non derogabile.
3. Ove di necessità, gli interventi contemplati dalle leggi stesse devono essere proporzionalmente ridotti in rapporto all’entità degli stanziamenti iscritti per competenza.
Art. 29. (Erogazione delle spese)
1. L’erogazione delle spese a valere sugli stanziamenti di cassa seguono, di norma, l’andamento effettivo dei tempi di deflusso delle disponibilità regionali sul conto speciale acceso presso la Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato nel rispetto delle norme sulla Tesoreria Unica di cui alla Legge 29.10.1984, n. 720 e dell’art. 66 della Legge 23.12.2000, n. 388 [4].
Art. 30. (Disposizioni per i pagamenti)
1. L’invio dei documenti contabili di spesa alla Tesoreria regionale segue le disponibilità regionali esistenti sul conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.
2. Devono essere comunque inviati alla Tesoreria regionale i documenti contabili di spesa il cui ritardo nella loro estinzione potrebbe comportare un aggravio di oneri a carico della Regione.
3. Le eventuali anticipazioni di cassa che si dovessero rendere necessarie per quanto stabilito nei commi precedenti sono concesse nel corso dell’esercizio nei limiti e secondo le modalità stabilite dall’art. 10, comma 4, della L. 16.05.1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni e della legislazione statale vigente in materia.
Art. 31. (Bilancio pluriennale)
1. E’ approvato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 25.03.2002, n. 3, il bilancio relativo al triennio 2011 – 2013 quale allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2011.
Art. 32. (Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica .- A.R.I.T.)
1. Ai sensi dell’art. 47 della
2. Ai sensi dell’art. 25 della
- Euro 850.000,00 al capitolo 02.01.013 - 11517 per le spese di funzionamento;
- Euro 0,00 al capitolo 02.02.011 - 12432 per le spese d’investimento.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica – A.R.I.T. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
Art. 33. (Agenzia di Promozione Turistica regionale – A.P.T.R.)
1. Ai sensi dell’art. 47 della
2. Ai sensi dell’art. 25 della
- Euro 3.900.000,00 al capitolo 09.01.002 – 241585 per il funzionamento dell’Agenzia [5].
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’Agenzia di Promozione Turistica regionale – A.P.T.R. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
Art. 34. (Aziende per il diritto agli studi universitari) [6]
1. Ai sensi dell’art. 47 della
2. Ai sensi dell’art. 17 della
a) Euro 5.000.000,00 sul capitolo 10.01.002 - 41511 – per spese correnti;
b) Euro 0,00 sul capitolo 10.02.001 – 42322 – per spese in conto capitale.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale ripartisce i predetti fondi tra le Aziende le quali, entro i trenta giorni successivi, sono tenute ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento si provvede in via sostitutiva.
Art. 35. (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo – A.R.S.S.A.)
1. Ai sensi dell’art. 47 della
2. Ai sensi dell’art. 20 della
- Euro 12.536.000,00 al capitolo 07.01.015 – 101580 – per oneri del personale e per le spese di funzionamento;
- Euro 0,00 al capitolo 07.02.017 – 102380 – per attività ed iniziative d’istituto.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’ A.R.S.S.A è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
Art. 36. (Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente A.R.T.A.)
1. Ai sensi dell’art. 47 della
2. Ai sensi dell’art. 29 della
- Euro 1.200.000,00 al capitolo 05.01.020 – 291550 - per il funzionamento dell’Agenzia.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’A.R.T.A. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
Art. 36 bis. Ente Abruzzo Lavoro [7]
1. Ai sensi dell’art. 47 della
2. Ai sensi dell’art. 7 della
a) € 300.000,00 al capitolo 11.01.001 - 21412 per attività ed iniziative dell’Istituto.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’Ente Abruzzo Lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
Art. 36 ter. Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo [8]
1. Ai sensi dell’art. 47 della
2. Ai sensi della
a) € 1.750.000,00 sul capitolo 12.01.001 - 81509 per attività dell’Agenzia.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente articolo l’Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso d’inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
Art. 37. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.
[1] La Tabella economie di cui al presente articolo è stata modificata dall'art. 15 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 15 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 15 della
[4] Comma così modificato dall'art. 2 della
[5] Comma così modificato dall'art. 2 della
[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[7] Articolo inserito dall'art. 1 della
[8] Articolo inserito dall'art. 1 della