Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 finanze, demanio, patrimonio |
Data: | 09/11/2011 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. (Abolizione dell’imposta regionale sulla benzina di autotrazione e contestuale incremento della tassa automobilistica regionale) |
Art. 2. (Modifiche alla L.R. 23 agosto 2011, n. 35) |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 55 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1) |
Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2011, n. 2) |
Art. 5. Modifiche alla L.R. 23 agosto 2011, n. 35 |
Art. 6. (Modifica al comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96) |
Art. 7. (Modifica alla L.R. n. 96/2000) |
Art. 8. (Entrata in vigore) |
§ 6.2.24 - L.R. 9 novembre 2011, n. 39.
Disposizioni in materia di entrate.
(B.U. 10 novembre 2011, n. 71 Speciale)
Art. 1. (Abolizione dell’imposta regionale sulla benzina di autotrazione e contestuale incremento della tassa automobilistica regionale)
1. L’imposta regionale sulla benzina per autotrazione istituita con l’articolo 3 della
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, l'importo della tassa automobilistica regionale di cui al capo I del titolo III del
3. Le entrate derivanti dall’aumento della tassa automobilistica regionale di cui al comma 2, per un importo fino a € 13.000.000,00, sono destinate alle finalità di cui all’articolo 9, comma 1, della
Art. 2. (Modifiche alla
1. L'articolo 3 della
“Art. 3
(Valorizzazione dell'Aeroporto d’Abruzzo)
1. Al fine di finanziare gli interventi previsti dalla
2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si provvede mediante l'impiego delle seguenti risorse finanziarie:
a) quanto a Euro 1,2 milioni mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 4, comma 5, della
b) quanto a Euro 1,2 milioni mediante impiego delle economie vincolate relative al Fondo unico per le agevolazioni alle imprese, di cui al capitolo di spesa 282451 – UPB 08.02.002 -, denominato: Fondo unico per le agevolazioni alle imprese - D.Lgs. 112/98. Il Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive, su richiesta della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica e della Direzione Sviluppo Economico, è autorizzato ed effettuare la reiscrizione della somma di Euro 1.200.000,00 di cui al presente comma sul capitolo di spesa 242422 - UPB 06.02.004 denominato: Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8.11.2001, n. 57;
c) quanto a Euro 1,6 milioni mediante impiego delle economie vincolate derivanti dalle economie di spesa preventivamente accertate riguardanti l'intervento straordinario del Mezzogiorno. Il Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive, su richiesta della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica e della Direzione Affari della Presidenza, competente in materia di Programmazione, è autorizzato ad effettuare la reiscrizione della somma di Euro 1.600.000,00 di cui al presente comma sul capitolo di spesa 242422 - UPB 06.02.004 denominato: Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo – L.R. 8.11.2001. n. 57.
Art. 3. (Modifiche all'articolo 55 della
1. Il comma 6 dell'articolo 55 della
Art. 4. (Modifiche alla
1. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, di cui alla
a) capitolo di entrata 03.04.001 - 31102 denominato "Entrate derivanti da introiti per attività vivaistico-forestale -
in aumento € 100.000,00
b) capitolo di spesa 03.01.002 - 151575 denominato: Contributo alle ATER per la lotta all'abusivismo nell'edilizia residenziale pubblica
in aumento € 100.000,00
Art. 5. Modifiche alla
1. L’articolo 31 della
“Art. 31
(Interventi a favore dei malati oncologici)
1. Le entrate derivanti dall’applicazione dell'art. 85 della
2. I sussidi previsti al comma 3 dell’art. 5 della
3. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, valutati per il corrente esercizio finanziario in € 200.000,00, sono erogati a valere sullo stanziamento della U.P.B. della spesa 13.01.003, denominato: Interventi socio assistenziali per la maternità, l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia.
4. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:
a) lo stanziamento della U.P.B. di parte entrata 03.05.002, denominata "Entrate per sanzioni amministrative e violazioni tributarie" è incrementato di € 200.000,00;
b) lo stanziamento della U.P.B. di parte spesa 13.01.003, denominato "Interventi socio assistenziali per la maternità, l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia" è incrementato di € 200.000,00.
5. La Giunta regionale individua con proprio provvedimento i capitoli di entrata e di spesa all’interno delle unità previsionali di base indicate al comma 4. L’erogazione della spesa di cui al presente articolo è consentita solo nei limiti delle entrate preventivamente accertate”.
Art. 6. (Modifica al comma 1 dell’articolo 36 della
1. Il comma 1 dell'articolo 36 della
“1. Nei confronti di coloro che alla data del 31 ottobre 2011 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l’assegnazione dell’alloggio medesimo nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13, comma 3 della
Art. 7. (Modifica alla
1. All’art. 9, comma 1, della
“Esclusivamente per quanto concerne l’area della riserva interessata dalla riviera (assi viari, spartitraffico e marciapiedi) sono consentiti i seguenti interventi:
a) L’eliminazione della carreggiata lato mare;
b) La creazione di un parco pubblico con percorsi pedonali e ciclabili che vada a sostituire la carreggiata eliminata integrandosi con lo spartitraffico verde attualmente esistente;
c) La ricongiunzione della pineta al mare in un unico percorso ecologico tramite la realizzazione di un sovrappasso verde che, attraverso l’area dell’ex camping, connetta la pineta all’istituendo parco”.
Art. 8. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.