§ 6.1.209 - L.R. 5 giugno 2012, n. 24.
Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 ' bilancio pluriennale 2012-2014) e alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:05/06/2012
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Inserimento dell'art. 33 bis nella l.r. 2/2012)
Art. 2.  (Inserimento dell’art. 33 ter nella l.r. 2/2012)
Art. 3.  (Modifiche ai prospetti allegati alla l.r. 2/2012)
Art. 4.  (Inserimento dell’art. 27 bis nella l.r. 2/2012)
Art. 5.  (Modifiche alla L.R. 35/2011)
Art. 6.  (Entrata in vigore)


§ 6.1.209 - L.R. 5 giugno 2012, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 ' bilancio pluriennale 2012-2014) e alla legge regionale 23.8.2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria)".

(B.U. 13 giugno 2012, n. 45 Speciale)

 

Art. 1. (Inserimento dell'art. 33 bis nella l.r. 2/2012)

1. Dopo l’articolo 33 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – Bilancio pluriennale 2012-2014) è inserito il seguente:

 

“Art. 33 bis. (Ente Abruzzo Lavoro)

1. Ai sensi dell’articolo 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2012 dell’Ente Abruzzo Lavoro.

2. Ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 76 (Disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all’impiego), è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell’Ente Abruzzo Lavoro:

a) Euro 280.000,00 nel capitolo 11.01.001 - 21412 per attività ed iniziative dell’Istituto.

3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’Ente Abruzzo Lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva”.

 

     Art. 2. (Inserimento dell’art. 33 ter nella l.r. 2/2012)

1. Dopo l'articolo 33bis della l.r. 2/2012 è inserito il seguente:

 

“Art. 33 ter. (Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – ARTA)

1. Ai sensi dell'articolo 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2012 dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – A.R.T.A.

2. Ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64, recante: "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)", è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell'ARTA:

a) Euro 1.200.000,00 nel capitolo 05.01.020 – 291550 per il funzionamento dell'Agenzia.

3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'A.R.T.A. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva”.

 

     Art. 3. (Modifiche ai prospetti allegati alla l.r. 2/2012)

1. Il “Prospetto allegato al quadro generale riassuntivo” del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – bilancio pluriennale 2012 – 2014, approvato con l’articolo 10 della l.r. 2/2012 e redatto ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della l.r. 3/2002 per un importo complessivo pari a Euro 98.811.114,89, è sostituito dal “Prospetto allegato al quadro generale riassuntivo” con importo complessivo pari a Euro 150.853.455,97 allegato alla presente legge.

 

2. Il prospetto “Stanziamenti del Fondo Sanitario Regionale” allegato al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – bilancio pluriennale 2012 – 2014, approvato con l’articolo 10 della l.r. 3/2002 è sostituito dal prospetto denominato “Articolazione capitoli di bilancio per finanziamento sanitario ordinario corrente” allegato alla presente legge.

 

3. Dopo il prospetto denominato “Articolazione capitoli di bilancio per finanziamento sanitario ordinario corrente” allegato al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – bilancio pluriennale 2012 – 2014, approvato con l.r. 3/2002, è inserito il prospetto “Articolazione capitoli per il finanziamento sanitario aggiuntivo corrente e per disavanzo sanitario pregresso” allegato alla presente legge.

 

     Art. 4. (Inserimento dell’art. 27 bis nella l.r. 2/2012)

1. Al TITOLO II – Disposizioni generali di natura finanziaria e giuscontabile – della L.R. 2/2012, dopo l’art. 27 (Annullamento dei diritti di credito) è inserito il seguente:

 

“Art. 27 bis.

1. Le disposizioni finanziarie e di bilancio di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 35, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” non si applicano per le Aziende sanitarie locali regionali.”

 

     Art. 5. (Modifiche alla L.R. 35/2011)

1. Il comma 2 dell’articolo 4 della L.R. 23 agosto 2011, n. 35, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” è sostituito dal seguente:

 

“2. La Regione promuove la dismissione del patrimonio immobiliare appartenente alla Regione Abruzzo al fine di reintegrare la dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 110.000.000,00”.

 

     Art. 6. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.