Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.2 bilancio e contabilità |
Data: | 19/12/2005 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. (Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP) |
Art. 2. (Recupero di somme dalle disponibilità dei fondi di rotazione) |
Art. 3. (Entrate della Chambre. Modificazione alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 7) |
Art. 4. (Gestione del bilancio di cassa) |
Art. 5. (Azienda di servizi alla persona G.B. Festaz. Modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34) |
Art. 6. (Disposizioni per il contenimento della spesa in materia di personale) |
Art. 7. (Disposizioni per il contenimento della spesa in materia sanitaria) |
Art. 8. (Patto di stabilità per gli enti locali della Regione) |
Art. 9. (Interventi in materia di gestione del debito) |
Art. 10. (Disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Modificazione alla legge regionale 26 luglio 2000, n. 19) |
Art. 11. (Disposizioni in materia di agevolazioni per l’attuazione del diritto allo studio universitario. Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30). |
Art. 12. (Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale) |
Art. 13. (Fondo per speciali programmi d’investimento - Fo.S.P.I.) |
Art. 14. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale) |
Art. 15. (Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent. Modificazione alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48) |
Art. 16. (Trasferimento finanziario al Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta) |
Art. 17. (Interventi regionali in materia di finanza locale. Modificazioni alla l.r. 48/1995) |
Art. 18. (Piano esecutivo di gestione) |
Art. 19. (Spese di investimento delle Comunità montane. Modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1) |
Art. 20. (Piano politiche del lavoro) |
Art. 21. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale) |
Art. 22. (Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45) |
Art. 23. (Disposizioni in materia di fondi pensione) |
Art. 24. (Disposizioni in materia di assicurazioni) |
Art. 25. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente) |
Art. 26. (Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali) |
Art. 27. (Opere pubbliche destinate all’assistenza delle persone anziane ed inabili) |
Art. 28. (Trasferimento finanziario per la gestione del tempio crematorio) |
Art. 29. (Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18) |
Art. 30. (Sospensione delle rate di mutuo a favore dei lavoratori di imprese sottoposte a procedure concorsuali) |
Art. 31. (Casino de la Vallée s.p.a.. Legge regionale 30 novembre 2001, n. 36) |
Art. 32. (Interventi per la valorizzazione del Forte e del Borgo medioevale di Bard) |
Art. 33. (Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno) |
Art. 34. (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali. Modificazione alla legge regionale 18 giugno 2004, n. 10) |
Art. 35. (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi. Modificazione alla legge regionale 16 giugno 2005, n. 13) |
Art. 36. (Fondo per il finanziamento delle opere di rilevante interesse regionale) |
Art. 37. (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41) |
Art. 38. (Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 7 aprile 1992, n. 18, e 10 agosto 2004, n. 16) |
Art. 39. (Disposizioni in materia di accertamento della compatibilità paesaggistico-ambientale relativa ad interventi edilizi realizzati in assenza di autorizzazione preventiva in ambiti sottoposti a tutela. [...] |
Art. 40. (Contributo ordinario annuo all’Aero Club Corrado Gex) |
Art. 41. (Contributo straordinario all’Aero Club Corrado Gex) |
Art. 42. (Disposizioni in materia di razionalizzazione, diversificazione e risparmio di fonti energetiche) |
Art. 43. (Disposizioni in materia di interventi regionali per la ricerca e lo sviluppo. Legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84) |
Art. 44. (Disposizioni in materia di riordino dei servizi camerali della Valle d’Aosta. Modificazioni alla l.r. 7/2002) |
Art. 45. (Interventi in materia di pubblica istruzione) |
Art. 46. (Finanziamento dell’Università della Valle d’Aosta-Université de la Vallée d’Aoste. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 25) |
Art. 47. (Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali) |
Art. 48. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 49. Dichiarazione d’urgenza) |
§ 2.2.278 – L.R. 19 dicembre 2005, n. 34.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008). Modificazioni di leggi regionali.
(B.U. 29 dicembre 2005, n. 55).
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE,
CONTABILITÀ E CONTENIMENTO DELLA SPESA
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E CONTABILITÀ
Art. 1. (Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006, ai sensi degli articoli 10 del
2. I benefici di cui al comma 1 sono concessi in regime de minimis.
Art. 2. (Recupero di somme dalle disponibilità dei fondi di rotazione) [1]
1. La Giunta regionale è autorizzata a richiedere a Finaosta S.p.A. il rimborso, anche in più soluzioni, delle somme disponibili sui fondi di rotazione, fino alla concorrenza massima di euro 10.000.000, da introitare sul capitolo 9904 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione 2006.
Art. 3. (Entrate della Chambre. Modificazione alla
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della
«1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, i fondi destinati alle camere di commercio di cui all’articolo 10 della
Art. 4. (Gestione del bilancio di cassa) [2]
[1. A decorrere dall’anno 2006, in deroga a quanto previsto dall’articolo 40, comma 3, della
Art. 5. (Azienda di servizi alla persona G.B. Festaz. Modificazione alla
1. Il comma 1 dell’articolo 11 della
«1. L’azienda adotta la contabilità economico-patrimoniale, secondo le norme del codice civile.».
CAPO II
MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA
Art. 6. (Disposizioni per il contenimento della spesa in materia di personale)
1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, per l’anno 2006, l’Amministrazione regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e non oltre il 50 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell’anno 2006.
2. [Il personale appartenente alle categorie può essere sostituito nei soli casi di assenza di durata superiore a tre mesi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale appartenente agli organici del Corpo forestale della Valle d’Aosta e del personale professionista dell’area operativo-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 della
[3. Per garantire il normale funzionamento dei servizi regionali, in relazione alla riduzione della dotazione organica disposta ai sensi del comma 1 e dell’articolo 22, comma 1, la percentuale della dotazione organica di personale a tempo pieno, nell’ambito di ciascuna posizione, da destinare al tempo parziale non può, in ogni caso, superare il 20 per cento. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo parziale già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge e le trasformazioni conseguenti alle domande presentate sino al 31 ottobre 2005.] [4]
4. La Giunta regionale impartisce agli enti strumentali della Regione e ai soggetti privati partecipati o finanziati dalla Regione specifiche direttive per il contenimento della spesa in materia di personale, prevedendo, in caso di mancato rispetto delle direttive impartite, la riduzione delle agevolazioni a qualsiasi titolo concesse dalla Regione ai predetti enti.
Art. 7. (Disposizioni per il contenimento della spesa in materia sanitaria)
1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, per l’anno 2006, l’Azienda regionale USL della Valle d’Aosta può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 31 dicembre 2005 e non oltre il 50 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell’anno 2006. Con l’accordo di programma di cui all’articolo 7 della
2. La Regione, che provvede al finanziamento del servizio sanitario senza oneri a carico del bilancio dello Stato, utilizzando le proprie risorse, può stabilire, fermo restando il principio della libera scelta dei cittadini per l’accesso alle strutture sanitarie appartenenti ad altre regioni, al fine del contenimento della dinamica della spesa sanitaria e con riferimento alle prestazioni erogate nel territorio regionale, sistemi di governo della mobilità sanitaria interregionale effettuata dai propri residenti che garantiscano il rispetto dei criteri di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni, con esclusione delle prestazioni erogate a pazienti oncologici e di quelle di ricovero relative alle discipline di alta specialità. I sistemi di governo sono definiti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 8. (Patto di stabilità per gli enti locali della Regione) [5]
[1. Gli enti locali concorrono con la Regione e con lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica complessiva in relazione ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale e il Consiglio permanente degli enti locali sottoscrivono, con le modalità dell’intesa di cui all’articolo 67 della
3. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce criteri e modalità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità per gli enti locali della regione, ivi compresa l’introduzione di misure a carico degli enti inadempienti.
4. Nelle more della definizione della disciplina prevista dai commi 2 e 3, per l’anno 2006, la dotazione organica del personale degli enti locali e delle loro forme associative non può essere incrementata rispetto a quella prevista alla data del 30 settembre 2005, con esclusione dell’eventuale incremento dovuto al trasferimento di personale tra gli enti del comparto unico regionale, in applicazione degli articoli 84 e 85 della
Art. 9. (Interventi in materia di gestione del debito)
1. Al fine di ridurre l’onere del debito pubblico, la Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, ricorrendo, ove consentito dalle clausole contrattuali, anche all’estinzione anticipata del residuo debito, tutte o parte delle passività che, per le mutate condizioni del mercato finanziario, comportano oneri eccessivi a carico del bilancio regionale.
2. La rinegoziazione può avvenire mediante la contrattazione di nuovi tassi di interesse variabili o fissi che consentano miglioramenti delle condizioni in essere, la novazione e l’allungamento o la ridefinizione del periodo di ammortamento per le operazioni di cui è accertata la convenienza economica.
3. La Giunta regionale, in alternativa a quanto disposto dal comma 2 e ove sia accertata la convenienza economica, può procedere alla ristrutturazione del proprio debito mediante attivazione di operazioni in strumenti derivati, nel rispetto della normativa vigente.
4. Nel caso di ricorso all’estinzione anticipata ove non ricorrano i presupposti per l’utilizzo di risorse proprie di bilancio, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui, a tasso variabile o fisso, la cui durata non superi trenta anni, per un importo pari al debito residuo, maggiorato degli oneri per l’estinzione e delle eventuali penali contrattualmente previste.
5. La Giunta regionale è autorizzata, in alternativa alla contrazione dei mutui di cui al comma 4, ad emettere prestiti obbligazionari con piano di ammortamento graduale o con rimborso unico del capitale a scadenza o ad utilizzare altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari, nel caso in cui gli oneri complessivi da sostenersi risultino inferiori a quelli scaturenti dalla contrazione di nuovi mutui.
6. Il pagamento degli oneri derivanti dall’utilizzo degli strumenti di cui al presente articolo sono garantiti mediante l’iscrizione, nel bilancio regionale di previsione di ciascun anno, delle somme occorrenti per tutta la durata del periodo di ammortamento.
7. Per gli adempimenti di cui al presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a disporre le necessarie variazioni di bilancio.
Art. 10. (Disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Modificazione alla
1. Il comma 7 dell’articolo 13 della
«7. Le dotazioni finanziarie di cui al comma 2 sono autorizzate annualmente dalla legge finanziaria.».
Art. 11. (Disposizioni in materia di agevolazioni per l’attuazione del diritto allo studio universitario. Modificazioni alla
[1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della
«2 bis. Sono altresì esclusi dagli interventi di cui alla presente legge gli studenti lavoratori.».] [6]
2. Il comma 3 dell’articolo 5 della
[3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle domande per la concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 10 ter della
4. Sono abrogati:
a) l’articolo 12 della
b) l’articolo 2 della
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
CAPO I
INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE
Art. 12. (Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)
1. L’ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della
2. Per l’anno 2006, la somma di cui al comma 1 è ripartita, in deroga ai criteri stabiliti dall’articolo 18 della
a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione: euro 116.874.227 (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitoli 20501 - 20503 e 20745);
b) interventi per programmi di investimento: euro 36.329.962 da utilizzarsi, quanto ad euro 33.839.255, per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (Fo.S.P.I.) di cui al titolo IV, capo II, della
c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione: euro 38.052.132 (obiettivi programmatici 2.1.1.02 e 3.2) ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell’allegato A, ai sensi dell’articolo 27 della
3. Per l’anno 2006, in deroga ai criteri stabiliti dalla
a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui all’articolo 6, comma 2 bis, della
b) per euro 105.599.698, al finanziamento dei Comuni (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitoli 20501 parz. e 20503);
c) per euro 6.833.000, al finanziamento delle Comunità montane (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20745).
4. Per l’anno 2006, in deroga ai criteri stabiliti dalla
a) per un importo pari a euro 12.127.594, alle spese d’investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20503);
b) per un importo pari a euro 4.000.000, alle spese per gli interventi di politica sociale, i cui criteri di riparto sono determinati dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20501 parz.).
5. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell’allegato A, per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.
6. I Comuni hanno l’obbligo di concorrere al finanziamento delle Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento. In caso di mancato accordo, ogni Comune contribuisce al finanziamento della Comunità montana in base alla spesa di riferimento determinata ai sensi dell’articolo 11 della
7. Gli enti locali hanno l’obbligo reciproco di concorrere, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.
Art. 13. (Fondo per speciali programmi d’investimento - Fo.S.P.I.)
1. Per la realizzazione del programma definitivo Fo.S.P.I. 2004/2006, la spesa di euro 27.919.149, già autorizzata dalla
2. Per la realizzazione del programma definitivo Fo.S.P.I. 2005/2007, la spesa di euro 28.977.860, già autorizzata dalla
3. Ai fini dell’approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma Fo.S.P.I. 2006/2008 di cui all’articolo 20 della
a) anno 2006 euro 12.795.067
b) anno 2007 euro 11.149.390
c) anno 2008 euro 5.259.410.
4. Per l’erogazione dei contributi previsti dall’articolo 21 della
5. Ai fini dell’approvazione del programma Fo.S.P.I. di cui all’articolo 20 della
6. Ai fini dell’approvazione del programma Fo.S.P.I di cui all’articolo 20 della
7. Per l’aggiornamento, nel periodo 2006/2008, dei programmi triennali già approvati ai sensi delle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo Regionale Investimenti Occupazione - FRIO), 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della regione), e 48/1995, la spesa complessiva è rideterminata in euro 4.000.000 ripartita in euro 1.000.000 per l’anno 2006, e rispettivamente in euro 1.500.000 per gli anni 2007 e 2008 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21245 parz.).
Art. 14. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale)
1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi nella medesima misura e per il medesimo periodo di cui al comma 1 (capitolo 11155).
Art. 15. (Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent. Modificazione alla
1. Al comma 3 dell’articolo 10 della
Art. 16. (Trasferimento finanziario al Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta)
1. Al fine di agevolare l’attività degli enti locali svolta in modo associato, tra gli interventi settoriali con vincolo di destinazione è istituito un fondo da trasferire al Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA), che associa tutti gli enti locali della Regione, con lo scopo di coordinarne l’attività e di migliorarne l’organizzazione.
2. Lo stanziamento annuale, individuato con le modalità di cui all’articolo 25 della
3. L'erogazione delle somme è effettuata periodicamente, secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali [8].
Art. 17. (Interventi regionali in materia di finanza locale. Modificazioni alla
1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 1 della
«e) favorire il coordinamento degli interventi pubblici di interesse locale.».
2. Il comma 2 dell’articolo 2 della
«2. Le risorse di cui alla presente legge sono attribuite agli enti locali per lo svolgimento delle funzioni loro spettanti ai sensi della
3. L’articolo 25 della
«Art. 25. (Definizione)
1. I trasferimenti finanziari agli enti locali con vincolo settoriale di destinazione, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), sono strumenti di programmazione di carattere generale volti ad incentivare l’attività degli enti locali al raggiungimento di priorità settoriali definite dalla Regione d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, con le modalità di cui all’articolo 66 della
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) essere destinati esclusivamente ai soggetti di cui al comma 1, o alle loro forme di collaborazione;
b) riguardare la generalità degli enti locali, con l’esclusione degli interventi destinati a singoli enti locali;
c) prevedere, di norma, un termine predeterminato, al fine della valutazione nel tempo degli effetti finanziari delle scelte effettuate.
3. Gli interventi di cui al comma 1 e i relativi stanziamenti sono annualmente individuati in un apposito allegato della legge finanziaria della Regione.».
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione già determinati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 18. (Piano esecutivo di gestione)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il piano esecutivo di gestione di cui all’articolo 31 del
Art. 19. (Spese di investimento delle Comunità montane. Modificazioni alla
1. Al comma 4 dell’articolo 19 della
2. Al comma 5 dell’articolo 19 della
CAPO II
POLITICHE DEL LAVORO E PROGRAMMI COMUNITARI
Art. 20. (Piano politiche del lavoro)
1. L’autorizzazione di spesa per l’attuazione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro di cui alla
Art. 21. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)
1. L’autorizzazione di spesa per la prosecuzione o il completamento, nell’ambito del Documento unico di programmazione (Docup) obiettivo n. 2 per il periodo 2000/2006, di cui al
a) anno 2006: euro 1.163.011
b) anno 2007: euro 20.000.
2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, della
3. Gli oneri a carico della Regione per il cofinanziamento di investimenti finalizzati allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, in applicazione di Accordi di programma quadro tra lo Stato e la Regione, sono determinati, con riferimento al periodo 2006/2008, in complessivi euro 3.000.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 47007), annualmente così suddivisi:
a) anno 2006: euro 1.000.000
b) anno 2007: euro 1.000.000
c) anno 2008: euro 1.000.000.
4. Gli oneri a carico della Regione per l’attuazione dei programmi di investimento, in applicazione dell’iniziativa comunitaria Interreg III 2000/2006 (volet A transfrontaliero), oggetto di contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al reg. (CE) n. 1260/99 e alla
a) programma Interreg III A italo-francese 2000/2006: euro 1.878.810 per l’anno 2006 (capitolo 25030);
b) programma Interreg III A italo-svizzero 2000/2006: euro 359.657 per l’anno 2006 (capitolo 25029).
5. Gli oneri a carico della Regione per la realizzazione dei progetti attuativi dei programmi di investimento, in applicazione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg III C 2000/2006, oggetto di contributi del FESR e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al reg. (CE) n. 1260/1999 e alla
6. Gli oneri a carico della Regione per l’attuazione del programma d’iniziativa comunitaria Leader Plus, nel periodo 2000/2006, di cui al reg. (CE) n. 1260/1999, sono determinati in euro 361.635 per l’anno 2006 ed euro 20.000 per l’anno 2007 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitoli 43080 parz. e 43085).
7. Gli oneri a carico della Regione per l’attuazione degli interventi a titolo di sostegno transitorio del FESR di cui al reg. (CE) n. 1260/1999 sono determinati in euro 231.000 per l’anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 43040).
8. Gli oneri a carico della Regione per l’avvio degli investimenti da intraprendere in favore della competitività regionale nel periodo 2006/2013 sono determinati, con riferimento al periodo 2006/2008, in complessivi euro 2.400.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 47010), annualmente così suddivisi:
a) anno 2006: euro 200.000
b) anno 2007: euro 1.100.000
c) anno 2008: euro 1.100.000.
9. Gli oneri a carico della Regione per l’avvio degli investimenti da intraprendere in favore dello sviluppo rurale durante il periodo 2007/2013 sono determinati in complessivi euro 3.900.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 43070), annualmente così suddivisi:
a) anno 2007: euro 1.950.000
b) anno 2008: euro 1.950.000.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE, FONDI PENSIONE E POLIZZE ASSICURATIVE
Art. 22. (Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazione alla
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), della
2. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 35 e 62, comma 5, della
3. Al comma 7 dell’articolo 17 della
«Gli incarichi al personale di cui al comma 2, lettera c), non concorrono alla determinazione del limite massimo del 15 per cento della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale nel caso in cui gli stessi siano conferiti su posti vacanti per i quali sia avviata la procedura di copertura e fino all’espletamento della stessa.».
4. Per le finalità di cui all’articolo 8, comma 2, della
5. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera b), del contratto collettivo regionale di lavoro del 12 giugno 2000, come sostituito dall’articolo 33 del contratto collettivo regionale di lavoro del 24 dicembre 2002, e non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portate in aumento delle risorse dell’esercizio finanziario successivo (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 39020).
6. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del biennio economico 2004/2005 è rideterminata in complessivi euro 16.250.000 sull’esercizio finanziario 2006 ed in euro 6.500.000 a decorrere dall’esercizio finanziario 2007. Per il biennio economico 2006/2007 la spesa contrattuale è rideterminata in euro 6.500.000 a decorrere dall’esercizio 2007. Per il biennio 2008/2009 la spesa contrattuale è stimata in complessivi euro 10.210.000 (obiettivo programmatico 1.2.1 - capitolo 30650 parz.).
Art. 23. (Disposizioni in materia di fondi pensione)
1. È autorizzata l’ulteriore applicazione della
2. Le risorse finanziarie necessarie a garantire, in applicazione dell’articolo 8, comma 2, della
3. Il trasferimento a favore dell’Istituto dell’assegno vitalizio di cui alla
Art. 24. (Disposizioni in materia di assicurazioni)
1. La Giunta regionale può stipulare apposite polizze assicurative, ad integrazione di quelle obbligatorie per legge o previste dai contratti collettivi di lavoro, finalizzate:
a) alla tutela del patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà della Regione o dalla medesima utilizzato a qualsiasi titolo;
b) a tenere indenne la Regione ed i suoi organi per la responsabilità civile che possa loro derivare nell’esercizio delle proprie funzioni, anche quando svolte da terzi per conto della medesima;
c) alla copertura degli infortuni professionali dei dipendenti della Regione, degli insegnanti ed alunni delle scuole di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione, degli utenti dei centri educativi ed assistenziali, dei vigili del fuoco volontari e del personale esterno all'Amministrazione regionale impegnato in attività di corsista, borsista e tirocinante nell'ambito di un rapporto diretto con l'Amministrazione regionale [11];
d) alla tutela delle opere d’arte di proprietà della Regione o di terzi, esposte in manifestazioni organizzate dalla Regione medesima.
2. L’autorizzazione di spesa è determinata, per il triennio 2006/2008, in euro 9.409.000, di cui euro 2.874.000 per l’anno 2006, euro 3.161.000 per l’anno 2007 ed euro 3.374.000 per l’anno 2008 (obiettivo programmatico 1.3.3. - capitolo 33090).
CAPO IV
INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
Art. 25. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente)
1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata per l’anno 2006 in euro 261.189.291 di cui:
a) trasferimenti all’Azienda regionale USL della Valle d’Aosta per complessivi euro 244.364.000, dei quali euro 214.170.000 quale assegnazione per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (obiettivo programmatico 2.2.3.01 - cap. 59900 parz.) e:
1) euro 1.600.000 per prestazioni sanitarie aggiuntive (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - cap. 59980);
2) euro 167.000 per iniziative di formazione (cap. 59900 parz.);
3) euro 2.450.000 per attuazione e potenziamento di iniziative di assistenza sanitaria (cap. 59900 parz.);
4) euro 1.097.500 per prestazioni sanitarie particolari e ricerca (cap. 59900 parz);
5) euro 7.409.500 per accordo integrativo di lavoro del personale dipendente e convenzionato e prestazioni aggiuntive rese dal personale (cap. 59900 parz.);
6) euro 17.470.000 per arretrati e adeguamenti contrattuali per personale dipendente e convenzionato (cap. 59900 parz.);
b) rimborso al fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva di euro 14.583.000, di cui euro 3.583.000 quale saldo dell’anno 2003 ed euro 11.000.000 quale acconto dell’anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - cap. 59910);
c) interventi diretti della Regione per euro 2.242.291 (obiettivi programmatici 2.2.3.01. e 2.2.3.03 - capitoli 59920, 61265). [12]
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte dal comma 1, lettera a), numeri da 1) a 5).
3. La Giunta regionale può autorizzare l’Azienda USL ad apportare variazioni compensative tra le assegnazioni trasferite, come disposte dal comma 1, lettera a).
Art. 26. (Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali)
1. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie ospedaliere è determinata, per il triennio 2006/2008, in euro 31.410.000, di cui euro 360.000 per l’anno 2006, euro 11.050.000 per l’anno 2007 ed euro 20.000.000 per l’anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 – capitolo 60310). [13]
2. La spesa per interventi di edilizia sanitaria, da trasferire all’Azienda USL, è determinata, per il triennio 2006/2008, in euro 9.100.000, di cui 3.200.000 per l’anno 2006, 3.200.000 per l’anno 2007 ed euro 2.700.000 per l’anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - capitolo 60380).
3. La spesa per la realizzazione di interventi urgenti di edilizia sanitaria ospedaliera e territoriale è determinata, per il triennio 2006/2008, in euro 10.505.000, di cui euro 860.000 per l’anno 2006, euro 4.885.000 per l’anno 2007 ed euro 4.760.000 per l’anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 – capitolo 60420). [14]
4. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture socio-sanitarie territoriali è determinata, per il triennio 2006/2008, in euro 6.130.000, di cui euro 1.515.000 per l’anno 2006, euro 3.615.000 per l’anno 2007 ed euro 1.000.000 per l’anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - capitolo 60480).
5. La spesa per l’adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie e lo sviluppo del sistema informativo aziendale, da trasferire all’Azienda USL, è determinata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della
Art. 27. (Opere pubbliche destinate all’assistenza delle persone anziane ed inabili)
1. La spesa per l’ampliamento, la ristrutturazione ed altri interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento funzionale di opere pubbliche destinate all’assistenza delle persone anziane ed inabili, previste dall’articolo 17 della
Art. 28. (Trasferimento finanziario per la gestione del tempio crematorio)
1. In relazione all’utilizzo del tempio crematorio, realizzato dalla Regione all’interno del cimitero di Aosta per un bacino di utenza regionale, da parte dei cittadini di tutti i Comuni della Regione, è autorizzato il trasferimento al Comune di Aosta dei fondi necessari per la sua gestione, le cui modalità sono definite dal Comune, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, tra gli interventi settoriali con vincolo di destinazione, è autorizzato un trasferimento annuale a favore del Comune di Aosta per un importo massimo di euro 300.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02. - capitolo 20630) [15].
3. L’erogazione della somma è effettuata mediante la liquidazione di un acconto pari al 50 per cento dell’importo stanziato e, a consuntivo, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.
Art. 29. (Fondo regionale per le politiche sociali.
1. L’autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali, istituito ai sensi dell’articolo 3 della
2. Gravano sul Fondo di cui al comma 1 tutte le spese concernenti la partecipazione della Regione a reti e progetti europei in materia di politiche sociali.
Art. 30. (Sospensione delle rate di mutuo a favore dei lavoratori di imprese sottoposte a procedure concorsuali)
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, a favore dei lavoratori che siano destinatari, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2006 e per almeno 3 mensilità anche non consecutive, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, o che, durante il medesimo periodo, siano posti in mobilità o licenziati per cause a loro non imputabili, la sospensione della restituzione in linea capitale, con annullamento della quota interessi e rinuncia agli interessi di mora maturati, dei mutui, anche in corso di preammortamento, concessi a valere sulle seguenti leggi regionali:
a) 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d’Aosta), e successive modificazioni ed integrazioni, Capo I, limitatamente agli interventi per la prima casa;
b) 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell’industria edilizia), e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La sospensione è destinata ai lavoratori dipendenti di imprese sottoposte a procedure concorsuali nel periodo di cui al comma 1, decorre a partire dalle rate in scadenza dal 1° gennaio 2005, cessa a partire dalle rate con scadenza in data successiva al 31 dicembre 2006 e comporta il differimento di pari durata della scadenza dell’ammortamento del mutuo.
3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di attuazione della sospensione e gli ulteriori requisiti dei beneficiari.
CAPO V
INTERVENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI E PATRIMONIO
Art. 31. (Casino de la Vallée s.p.a..
1. È autorizzata la sottoscrizione degli aumenti di capitale sociale della Casino de la Vallée s.p.a., proporzionalmente alla quota di capitale posseduta dalla Regione e fino ad un massimo di euro 4.950.000.
2. La Giunta regionale è autorizzata, per l’anno 2006, a sottoscrivere gli aumenti di capitale sociale necessari sino alla concorrenza di euro 4.950.000 (obiettivo programmatico 2.1.4.02. - capitolo 35857).
Art. 32. (Interventi per la valorizzazione del Forte e del Borgo medioevale di Bard)
1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale di FINAOSTA S.p.A., di cui all’articolo 5 della
Art. 33. (Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno)
1. Il limite di impegno, della durata massima di quindici anni, previsto dalla
2. Il limite di impegno, della durata massima di quindici anni, previsto dalla
3. Il limite di impegno, della durata massima di dieci anni, previsto dalla
4. Il limite di impegno, della durata massima di quindici anni, previsto dalla
Art. 34. (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali. Modificazione alla
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 35. (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi. Modificazione alla
[1. Alla lettera yy) del comma 1 dell’articolo 3 della
CAPO VI
INTERVENTI IN MATERIA DI ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL’AMBIENTE
Art. 36. (Fondo per il finanziamento delle opere di rilevante interesse regionale)
1. Per l’attuazione degli interventi previsti dal capo II della
Art. 37. (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.
1. Il trasferimento annuale all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA), istituita ai sensi della
2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 15, comma 2, della
Art. 38. (Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 7 aprile 1992, n. 18, e 10 agosto 2004, n. 16)
1. Il trasferimento annuale all’ente gestore per il funzionamento del Parco naturale del Mont Avic è autorizzato, per l’anno 2006, in euro 1.200.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.08 - capitolo 67300).
2. L’autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il Parco del Mont Avic di cui alla
3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi nella misura e per il periodo di cui al comma 1 (capitolo 11175).
Art. 39. (Disposizioni in materia di accertamento della compatibilità paesaggistico-ambientale relativa ad interventi edilizi realizzati in assenza di autorizzazione preventiva in ambiti sottoposti a tutela. Modificazioni alla
1. All’articolo 5 della
a) alla rubrica, le parole: «di cui all’articolo 164 del
b) al comma 1, le parole: «di cui all’articolo 164 del
c) al comma 2, le parole: «di cui all’articolo 164 del
2. Dopo il capo II della
«CAPO II BIS
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICO-AMBIENTALE RELATIVA AD INTERVENTI EDILIZI REALIZZATI IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA IN AMBITI SOTTOPOSTI A TUTELA
Art. 5 bis. (Indirizzi per la tutela paesaggistico-ambientale)
1. La Regione svolge attività di tutela e valorizzazione del paesaggio, salvaguardando i valori che esso esprime in funzione anche delle trasformazioni che si sono sedimentate nel tempo in seguito all’opera dell’uomo. L’analisi e la valutazione degli interventi di trasformazione avvengono tramite ricognizione dello stato di fatto e, in particolare, in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile, trovando riferimento nel quadro delle prescrizioni e degli indirizzi stabiliti dal PTP, con prioritaria attenzione alle azioni di recupero e riqualificazione delle componenti strutturali del paesaggio, degli immobili e delle aree sottoposti a tutela qualora degradati.
Art. 5 ter. (Regolarizzazione amministrativa di illeciti edilizi)
1. Le opere eseguite in ambiti sottoposti a tutela paesaggistico- ambientale in assenza di autorizzazione preventiva sono sanabili qualora compatibili con le prescrizioni e i limiti posti dalla disciplina recata dal PTP e dalle disposizioni di cui al titolo VII della
2. La struttura regionale competente in materia di tutela paesaggistico-ambientale quantifica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 167 del
Art. 5 quater. (Sanzioni)
1. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 5ter, comma 2, alternativa alla sanzione amministrativa ripristinatoria, totale o parziale, ritenuta eventualmente applicabile dalla struttura regionale competente in materia di tutela paesaggistico-ambientale, è determinata nelle seguenti misure:
a) 1.000 euro, per gli interventi compatibili che non abbiano comportato danno paesaggistico-ambientale;
b) da 1.000 a 10.000 euro, per gli interventi non totalmente compatibili, ma in gran parte adeguabili tramite opere di mitigazione;
c) da 10.000 a 30.000 euro, per gli interventi non compatibili, ma parzialmente adeguabili con opere di mitigazione;
d) da 30.000 a 80.000 euro, per gli interventi non compatibili e non adeguabili con opere di mitigazione.
2. Per gli interventi non ricompresi tra quelli di cui al comma 1 o che, comunque, abbiano prodotto un danno paesaggistico-ambientale rilevante, la sanzione amministrativa pecuniaria è determinata previa perizia di stima.
Art. 5 quinquies. (Termine per il rilascio del parere)
1. Il parere vincolante relativo alla compatibilità paesaggistico- ambientale di opere realizzate in assenza di autorizzazione preventiva è rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di tutela paesaggistico-ambientale entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento della relativa istanza.
2. Scaduto infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il parere si intende reso in senso negativo.».
3. Le disposizioni di cui al capo II bis della
4. La somma che deriva dalla quantificazione delle sanzioni di cui all’articolo 5 quater della
CAPO VII
INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Art. 40. (Contributo ordinario annuo all’Aero Club Corrado Gex) [19]
[1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo annuo forfetario a favore dell’Aero Club Corrado Gex a titolo di concorso nelle spese sostenute per lo svolgimento, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, di attività connesse alla pratica del volo a motore e a vela, del volo libero, dell’aeromodellismo, del paracadutismo sportivo e delle altre specialità di volo rientranti nell’attività dell’ente beneficiario.
2. Il contributo è concesso annualmente entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale e in misura comunque non superiore al disavanzo finanziario del bilancio relativo all’anno cui si riferisce il contributo, approvato dai competenti organi statutari.
3. La domanda è presentata alla struttura competente entro il 31 dicembre di ogni anno, corredata di una relazione illustrante l’attività programmata e del bilancio preventivo, approvato dai competenti organi statutari. Per l’anno 2006, la domanda è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni:
a) in acconto, fino ad un massimo del 70 per cento, entro il 31 marzo;
b) a saldo, previa presentazione del bilancio consuntivo, approvato dai competenti organi statutari, e di una relazione illustrante l’attività turistico-sportiva svolta nell’anno cui si riferisce il contributo.
5. La spesa per il triennio 2006/2008 è autorizzata in complessivi euro 90.000, di cui euro 30.000 per ogni anno (obiettivo programmatico 2.2.4.08 - capitolo 66578).]
Art. 41. (Contributo straordinario all’Aero Club Corrado Gex) [20]
[1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario a favore dell’Aero Club Corrado Gex a titolo di concorso nelle spese finalizzate all’acquisto di beni funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente.
2. Il contributo è concesso fino ad un massimo del 90 per cento della spesa ammissibile, su presentazione di apposita domanda alla struttura competente, corredata di idonea documentazione di spesa relativa all’investimento effettuato.
3. La spesa per il triennio 2006/2008 è autorizzata in complessivi euro 90.000, di cui euro 30.000 per ogni anno (obiettivo programmatico 2.2.4.08 - capitolo 66580).]
Art. 42. (Disposizioni in materia di razionalizzazione, diversificazione e risparmio di fonti energetiche)
1. L’applicazione della
2. L’autorizzazione di spesa è determinata in euro 500.000 per l’anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.2.15 – capitolo 33751).
Art. 43. (Disposizioni in materia di interventi regionali per la ricerca e lo sviluppo.
1. Il termine di cui all’articolo 8, comma 4, della
Art. 44. (Disposizioni in materia di riordino dei servizi camerali della Valle d’Aosta. Modificazioni alla
1. Il comma 4 dell’articolo 1 della
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della
«3 bis. La Regione eroga inoltre alla Chambre un finanziamento annuale di euro 250.000 per la gestione dell’Albo regionale delle imprese artigiane di cui alla
3. L’autorizzazione di spesa per gli interventi disposti ai sensi dell’articolo 12, comma 3 bis, della
CAPO VIII
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE SOCIALE
Art. 45. (Interventi in materia di pubblica istruzione)
1. Per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica in favore di studenti universitari di cui all’articolo 23 del
a) per il concorso nel pagamento dei buoni mensa a favore degli studenti frequentanti i corsi attivati dall’Università della Valle d’Aosta-Université de la Vallée d’Aoste e i corsi della terza facoltà di ingegneria dell’informazione del Politecnico di Torino con sede ad Aosta, la spesa di euro 144.000 per l’anno 2006, di euro 154.000 per l’anno 2007 ed euro 164.000 per l’anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.4.02 - capitolo 55560 parz.);
b) per l’assegnazione di benefici economici, assegni di studio, contributo affitto e sussidio straordinario, a favore degli studenti non residenti nella regione e frequentanti i corsi attivati dall’Università della Valle d’Aosta-Université de la Vallée d’Aoste e i corsi della terza facoltà di ingegneria dell’informazione del Politecnico di Torino con sede ad Aosta, i cui bandi sono emanati ai sensi della
Art. 46. (Finanziamento dell’Università della Valle d’Aosta-Université de la Vallée d’Aoste. Modificazioni alla
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della
«1. È autorizzato il finanziamento dell’Università mediante trasferimenti annuali correnti e di investimento, posti a carico del bilancio della Regione.».
2. Il comma 3 dell’articolo 2 della
«3. Le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie a copertura del fabbisogno dell’Università per l’attività didattica, amministrativa e di ricerca, per l’esercizio delle funzioni in materia di diritto allo studio e delle risorse finanziarie di investimento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.».
3. L’autorizzazione di spesa per l’anno 2006 è determinata in complessivi euro 9.800.000 di cui:
a) euro 4.400.000 quale trasferimento di parte corrente (obiettivo programmatico 2.2.4.04 - capitolo 56656);
b) euro 4.500.000 quale trasferimento per l’edilizia universitaria (obiettivo programmatico 2.2.4.04 – capitolo 56659);
c) euro 900.000 quale trasferimento per investimenti (obiettivo programmatico 2.2.4.04 - capitolo 56654).
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 47. (Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)
1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell’allegato B e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell’articolo 19 della
Art. 48. (Disposizioni finanziarie)
1. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell’entrata del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006/2008.
Art. 49. Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
ALLEGATO A [21]
(Omissis)
ALLEGATO B
(Omissis)
[1] Articolo abrogato dall'art. 5 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 73 della
[3] Comma abrogato dall'art. 1 della
[4] Abrogato dall'art. 11 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[6] Comma abrogato dall’art. 11 della
[7] Comma abrogato dall’art. 11 della
[8] Comma così sostituito dall'art. 13 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 77 della
[10] Comma così sostituito dall'art. 11 della
[11] Lettera così sostituita dall'art. 18 della
[12] Comma così sostituito dall'art. 12 della
[13] Comma così sostituito dall'art. 13 della
[14] Comma così sostituito dall'art. 13 della
[15] Comma così sostituito dall'art. 11 della
[16] Per una modifica, vedi l'art. 15 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 18 della
[18] Per una modifica, vedi l'art. 16 della
[19] Articolo abrogato dall'art. 10 della
[20] Articolo abrogato dall'art. 10 della
[21] Allegato modificato dall'art. 6 della