§ 2.2.281 – L.R. 3 agosto 2006, n. 15.
Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.2 bilancio e contabilità
Data:03/08/2006
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Aggiornamento dei residui attivi)
Art. 2.  (Aggiornamento dei residui passivi)
Art. 3.  (Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa)
Art.  4. (Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)
Art. 5.  (Fondi di rotazione. Abrogazione dell’articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34)
Art. 6.  (Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni all’articolo 12 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34)
Art. 7.  (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale. Modificazione dell’articolo 21 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34)
Art. 8.  (Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A. Legge regionale 16 marzo 2006, n. 7)
Art. 9.  (Acquisizione del complesso alberghiero e immobiliare Grand Hotel Billia di Saint-Vincent)
Art. 10.  (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard. Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10)
Art. 11.  (Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazioni della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34)
Art.  12. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazioni dell’articolo 25 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34)
Art.  13. (Strutture sanitarie. Modificazioni dell’articolo 26 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34)
Art.  14. (Modificazione dell’articolo 40 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5)
Art. 15.  (Fondo regionale per le politiche sociali. Modificazioni dell’articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34)
Art. 16.  (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – ARPA. Modificazioni dell’articolo 37 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34)
Art. 17.  (Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata. Legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5)
Art. 18.  (Funzionamento dei Gruppi consiliari. Modificazioni della legge regionale 17 marzo 1986, n. 6)
Art. 19.  (Modificazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12)
Art.  20. (Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali)
Art.  21. (Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell'aggiornamento dei residui)
Art. 22.  (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)
Art. 23.  (Variazioni allo stato di previsione della spesa)
Art. 24.  (Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio)
Art. 25.  (Copertura finanziaria)
Art. 26.  (Pareggio del bilancio)
Art. 27.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 2.2.281 – L.R. 3 agosto 2006, n. 15.

Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

(B.U. 14 agosto 2006, n. 33)

 

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2006

 

Art. 1. (Aggiornamento dei residui attivi)

     1. Allo stato di previsione dei residui attivi del bilancio per l’anno finanziario 2006 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall’allegato A:

     in aumento Euro 308.899.995,27

     in diminuzione Euro 83.883.526,86

     differenza Euro 225.016.468,41

     2. Il conto dei residui attivi del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in euro 1.153.734.468,41.

 

     Art. 2. (Aggiornamento dei residui passivi)

     1. Allo stato di previsione dei residui passivi del bilancio per l'anno finanziario 2006 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall’allegato B:

     in aumento Euro 103.494.697,19

     in diminuzione Euro 95.486.103,69

     differenza Euro 8.008.593,50

     2. Il conto dei residui passivi del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in euro 956.726.593,50.

 

     Art. 3. (Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa)

     1. Il Fondo iniziale di cassa dell'anno finanziario 2006 è determinato in euro 26.000.778,73 in base alle risultanze del conto reso dal tesoriere alla chiusura dell’anno finanziario 2005.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESA. MODIFICAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

 

     Art. 4. (Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)

     1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006, ai sensi dell’articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), il regime di esenzione dal pagamento dell’IRAP deliberato nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005), è esteso anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell’imponibile IRAP [1].

 

     Art. 5. (Fondi di rotazione. Abrogazione dell’articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34)

     1. L’articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008), è abrogato e la minore entrata di euro 10 milioni è finanziata con l’applicazione di pari importo dell’avanzo di amministrazione.

 

     Art. 6. (Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni all’articolo 12 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34)

     1. L’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2005 del settore della finanza locale è determinato, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1999/2001), in euro 12.728.504,30.

     2. L’ammontare delle risorse finanziarie, destinate dall’articolo 12, comma 1, della l.r. 34/2005 agli interventi in materia di finanza locale, è aumentato, per l’anno 2006, di euro 11.886.533,57 quale parte della quota dell’avanzo di amministrazione di cui al comma 1.

     3. La somma di euro 11.886.533,57 è così ripartita:

     a) euro 265.903,57 al Comune di Aosta, quale trasferimento finanziario senza vincolo settoriale di destinazione ad integrazione del minor trasferimento derivante dall’aumento, per l’anno 2006, del trasferimento alle comunità montane previsto dall’articolo 12, comma 3, lettera c), della l.r. 34/2005 (obiettivo programmatico 2.1.1.01 – capitolo 20501);

     b) euro 3.650.000 agli interventi per programmi di investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.03 – capitolo 21245);

     c) euro 7.970.630 ai trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione secondo quanto indicato dal comma 4 (obiettivo programmatico 2.1.1.02).

     4. L’allegato A, di cui all’articolo 12, comma 2, lettera c), della l.r. 34/2005, è così modificato:

     in aumento:

     capitolo 33670 euro 450.630

     (l.r. 24 dicembre 1996, n. 48)

     capitolo 37860 euro 3.000.000

     (l.r. 18 gennaio 2001, n. 5)

     capitolo 58400 euro 200.000

     (l.r. 15 dicembre 1982, n. 93)

     capitolo 58420 euro 250.000

     (l.r. 15 dicembre 1994, n. 77)

     capitolo 67120 euro 450.000

     (l.r. 11 dicembre 2001, n. 38, art. 7, comma 6 e

     l.r. 19 dicembre 2005, n. 34, art. 16)

     capitolo 67369 euro 120.000

     (l.r. 4 novembre 2005, n. 25)

     capitolo 68000 euro 100.000

     (l.r. 9 dicembre 2004, n. 30, art. 9)

     capitolo 68005 euro 3.400.000

     (l.r. 9 dicembre 2004, n. 30, art. 9)

 

     Art. 7. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale. Modificazione dell’articolo 21 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34)

     1. L’autorizzazione di spesa per la prosecuzione o il completamento, nell’ambito del Documento unico di programmazione (Docup) obiettivo n. 2 per il periodo 2000/2006, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, degli investimenti e delle connesse azioni di assistenza tecnica, di cui all’articolo 11, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio, rideterminazione di autorizzazioni di spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 e prima variazione al bilancio di previsione 2000 e del triennio 2000/2002), intrapresi nell’ambito dei programmi a finalità strutturale obiettivo n. 2 e di iniziativa comunitaria Interreg, previsti dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, dal regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e dal regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, già determinata, per il periodo 2000/2006, in 39.988.709 euro, è rideterminata, per il periodo 2000/2007, in euro 40.113.709, di cui 1.258.011 euro per il biennio 2006/2007, al lordo delle risorse già autorizzate dall’articolo 21, comma 1, della l.r. 34/2005, annualmente così suddivisi (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - cap. 25026):

     anno 2006: euro 1.238.011;

     anno 2007: euro 20.000.

     2. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi d’investimento, in applicazione dell'iniziativa comunitaria Interreg IIIA 2000/06 (volet A transfrontaliero), oggetto di contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al regolamento CE n. 1260/1999 e alla legge 183/1987, già determinati dall'articolo 21, comma 4, della l.r. 34/2005, sono rideterminati in euro 3.106.414,50 per l'anno 2006, articolati come segue:

     a) programma Interreg III A Italia-Francia (Alpi) 2000/2006: euro 2.576.439 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 25030);

     b) programma Interreg III A Italia-Svizzera 2000/2006: euro 529.975,50 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 25029).

 

     Art. 8. (Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A. Legge regionale 16 marzo 2006, n. 7)

     1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), è autorizzata, per l’anno 2006, la spesa di euro 30.000.000 (cap. 35620 parz.).

 

     Art. 9. (Acquisizione del complesso alberghiero e immobiliare Grand Hotel Billia di Saint-Vincent)

     1. In considerazione del ruolo strategico del complesso Grand Hotel Billia per lo sviluppo della Casa da gioco di Saint-Vincent, la Giunta regionale è autorizzata ad acquistare il complesso immobiliare del Grand Hotel Billia, del Centro Congressi e le pertinenze, nonché la relativa azienda alberghiera, impregiudicati i contenziosi pendenti, al prezzo massimo complessivo di 58.550.000 euro, di cui 550.000 euro come quota parte massima di corrispettivo da determinarsi in misura effettiva in relazione alla data di stipula del contratto definitivo. Gli oneri fiscali ed accessori sono determinati in 7.700.000 euro massimi.

     2. Il complesso immobiliare è composto dai seguenti lotti denominati:

     a) Grand Hotel Billia;

     b) Centro Congressi;

     c) Bon Souvenir;

     d) Tennis Club, campi da gioco, cabina elettrica e terreni in via Billia;

     e) Villa Marega e terreni a sud di viale Piemonte e parcheggi est;

     f) Hotel du Parc;

     g) Cucciolo Due;

     h) terreni ex scuderia e centralina sud in viale Piemonte;

     i) parcheggio a sud di viale Piemonte;

     j) parcheggi per i dipendenti adiacenti alla Casa da gioco;

     k) terreni a sud di viale Piemonte e parcheggi ovest;

     l) Cucciolo Uno;

     m) capannoni e terreni in frazione Renard;

     n) terreni tra viale Piemonte e viale Marconi.

     3. La Giunta regionale è autorizzata, in sede di perfezionamento del contratto, ad individuare, ai fini catastali, i beni oggetto dell’acquisto.

     4. La Giunta regionale, per l’acquisto dell’azienda alberghiera, è autorizzata ad acquisire, tramite la gestione speciale di cui all’articolo 6 della l.r. 7/2006, la partecipazione totalitaria di FINAOSTA S.p.A. nella Servizi Turistici Valdostani S.r.l. al valore del patrimonio netto.

     5. La Regione, al fine di assicurare la gestione del complesso alberghiero, è autorizzata a conferire l’incarico a FINAOSTA S.p.A., ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 7/2006, di acquistare l’azienda alberghiera, tramite la società controllata Servizi Turistici Valdostani S.r.l., e a cedere in locazione a quest’ultima gli immobili Grand Hotel Billia, Centro Congressi, parcheggi adiacenti e Bon Souvenir.

     6. Il complesso immobiliare di cui al comma 2 è acquistato e ceduto in locazione in deroga agli articoli 9, 10, comma 4, e 18 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta).

     7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un piano degli interventi di messa a norma e di manutenzione straordinaria del complesso immobiliare di cui al comma 2. Per gli interventi di messa a norma e di rinnovo straordinario è autorizzata la spesa di euro 23.750.000 per il triennio 2006/2008, di cui euro 7.750.000 per il 2006, euro 8.000.000 per il 2007 ed euro 8.000.000 per il 2008.

     8. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare gli oneri di cui ai commi 1 e 7 mediante ricorso all’indebitamento, a medio o a lungo termine, con le modalità ritenute più opportune, anche in più soluzioni, per un ammontare complessivo massimo di euro 90.000.000 ad un tasso non superiore all’IRS a 20 anni, aumentato di 2 punti percentuali, per un periodo di ammortamento non superiore a venti anni, a decorrere dall’anno 2006.

     9. L’onere derivante dall’applicazione del comma 8 è valutato in euro 5.250.000 per l’anno 2006, euro 10.500.000 per l’anno 2007 e euro 9.900.000 per l’anno 2008 e trova copertura nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 2006 e per il triennio 2006/2008 nell’obiettivo programmatico 3.2. (Altri oneri non ripartibili). A decorrere dall’anno 2009, alla determinazione dell’onere si provvederà con legge di bilancio.

     10. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 9 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nel medesimo obiettivo programmatico:

     a) al capitolo 69300 per l'anno 2006 per euro 2.000.000, per l’anno 2007 per euro 3.750.000 e per l’anno 2008 per euro 4.250.000;

     b) al capitolo 69320 per l'anno 2006 per euro 3.250.000, per l’anno 2007 per euro 6.750.000 e per l’anno 2008 per euro 5.650.000.

     11. L’onere derivante dal comma 4 trova copertura sui fondi speciali di cui all’articolo 11 della l.r. 7/2006.

     12. Per l’applicazione del presente articolo la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

     13. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 28 aprile 2003, n. 13 (Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003 e per il triennio 2003/2005), è revocata.

 

     Art. 10. (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard. Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10)

     1. Il periodo previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 17 maggio 1996, n.10 (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard), come rideterminato dall’articolo 23, comma 3, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), è prorogato al 31 dicembre 2008.

     2. La spesa autorizzata dall’articolo 3, comma 1, della l.r. 10/1996, da ultimo rideterminata dall’articolo 8, comma 1, della legge regionale 16 giugno 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005), è rideterminata in euro 4.700.000 per l’anno 2006 ed è autorizzata in annui euro 3.500.000 per il 2007 e il 2008 (obiettivo programmatico 2.2.4.07 – cap. 68360).

 

     Art. 11. (Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazioni della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34)

     1. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 34/2005 è abrogato a far data dall’entrata in vigore della disciplina contrattuale regolante diversamente la materia oggetto della citata disposizione legislativa.

     2. Il comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 34/2005 è sostituito dal seguente:

     «4. Per le finalità di cui all’articolo 8, comma 2, della l.r. 45/1995, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono rideterminati in euro 123.953.444 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 119.508.500 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitoli 30500, 30501, 30505, 30510, 30511, 30512, 30515, 30520, 30521 parz. e 39020), euro 627.755 per il personale dell’Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato (obiettivo programmatico 1.2.1. – capitolo 30631) ed euro 3.817.189 per il personale dipendente dal Consiglio regionale (obiettivo programmatico 1.1.1. – capitolo 20000 parz.), ivi comprese le assunzioni a tempo determinato.».

 

     Art. 12. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazioni dell’articolo 25 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34)

     1. Il comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 34/2005 è sostituito dal seguente:

     «1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata per l’anno 2006 in euro 261.189.291 di cui:

     a) trasferimenti all’Azienda regionale USL della Valle d’Aosta per complessivi euro 244.364.000, dei quali euro 214.170.000 quale assegnazione per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (obiettivo programmatico 2.2.3.01 - cap. 59900 parz.) e:

     1) euro 1.600.000 per prestazioni sanitarie aggiuntive (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - cap. 59980);

     2) euro 167.000 per iniziative di formazione (cap. 59900 parz.);

     3) euro 2.450.000 per attuazione e potenziamento di iniziative di assistenza sanitaria (cap. 59900 parz.);

     4) euro 1.097.500 per prestazioni sanitarie particolari e ricerca (cap. 59900 parz);

     5) euro 7.409.500 per accordo integrativo di lavoro del personale dipendente e convenzionato e prestazioni aggiuntive rese dal personale (cap. 59900 parz.);

     6) euro 17.470.000 per arretrati e adeguamenti contrattuali per personale dipendente e convenzionato (cap. 59900 parz.);

     b) rimborso al fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva di euro 14.583.000, di cui euro 3.583.000 quale saldo dell’anno 2003 ed euro 11.000.000 quale acconto dell’anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - cap. 59910);

     c) interventi diretti della Regione per euro 2.242.291 (obiettivi programmatici 2.2.3.01. e 2.2.3.03 - capitoli 59920, 61265).».

 

     Art. 13. (Strutture sanitarie. Modificazioni dell’articolo 26 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34)

     1. Il comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 34/2005 è sostituito dal seguente:

     «1. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie ospedaliere è determinata, per il triennio 2006/2008, in euro 31.410.000, di cui euro 360.000 per l’anno 2006, euro 11.050.000 per l’anno 2007 ed euro 20.000.000 per l’anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 – capitolo 60310).».

     2. Il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 34/2005 è sostituito dal seguente:

     «3. La spesa per la realizzazione di interventi urgenti di edilizia sanitaria ospedaliera e territoriale è determinata, per il triennio 2006/2008, in euro 10.505.000, di cui euro 860.000 per l’anno 2006, euro 4.885.000 per l’anno 2007 ed euro 4.760.000 per l’anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 – capitolo 60420).».

 

     Art. 14. (Modificazione dell’articolo 40 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5)

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 40 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell’organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali prodotte ed erogate nella regione), è inserito il seguente:

     «1 bis. La Giunta regionale può, altresì, procedere all’acquisto o alla realizzazione di beni immobili da destinare a fini sanitari o ad altre finalità istituzionali dell’Azienda USL, con le modalità stabilite dalla normativa vigente. I beni acquisiti o realizzati sono ceduti in comodato all’Azienda USL con vincolo di destinazione.».

 

     Art. 15. (Fondo regionale per le politiche sociali. Modificazioni dell’articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34)

     1. L’autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 29, comma 1, della l.r. 34/2005, è rideterminata, per il triennio 2006/2008, in euro 69.190.000, di cui euro 22.582.000 per l’anno 2006, euro 22.711.000 per l’anno 2007 ed euro 23.897.000 per l’anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.3.03 – capitoli 61310, 61311, 61312, 61313, 61314, 61315, 61316 e 61317).

 

     Art. 16. (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – ARPA. Modificazioni dell’articolo 37 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34)

     1. Il trasferimento annuale all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4 settembre 1995, n. 41, autorizzato per l’anno 2006 in euro 4.500.000 ai sensi dell’articolo 37, comma 1, della l.r. 34/2005, è rideterminato in euro 4.900.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.09 - capitolo 67380).

 

     Art. 17. (Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata. Legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5)

     1. L’autorizzazione della spesa annua di euro 1.550.000, disposta ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 (Interventi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata), è prorogata al 31 dicembre 2008 (obiettivo programmatico 2.2.1.02. – capitolo 63515).

 

     Art. 18. (Funzionamento dei Gruppi consiliari. Modificazioni della legge regionale 17 marzo 1986, n. 6)

     1. L’articolo 4 della legge regionale 17 marzo 1986, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), è sostituito dal seguente:

     «Art. 4. (Contributi finanziari)

     1. I contributi finanziari per gli oneri di funzionamento dei Gruppi consiliari e per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, compresa l’acquisizione di consulenze, nonché per l’organizzazione di convegni e conferenze per diffondere le conoscenze sull’attività dei Gruppi stessi e promuovere la partecipazione sulle questioni di competenza del Consiglio regionale, sono erogati a favore dei rispettivi capigruppo nelle seguenti misure fisse mensili:

     a) euro 1500 per componente, fino al quinto;

     b) euro 1100 per componente, dal sesto al decimo;

     c) euro 900 per componente, a partire dall’undicesimo.

     2. L’ammontare dei contributi di cui al comma 1 è aggiornato ogni anno, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio, in relazione all’indice di variazione annua dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi, determinatosi nell’anno precedente (Indice Istat - anno su anno).».

     2. L’onere derivante dall’applicazione del comma 1, determinato complessivamente in euro 100.000 per l’anno 2006 e in annui euro 200.000 a decorrere dal 2007, grava sul bilancio del Consiglio regionale e trova copertura:

     a) per l’anno 2006, negli stanziamenti iscritti nel bilancio del Consiglio stesso;

     b) per gli anni 2007 e 2008, negli stanziamenti iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2006/2008.

 

     Art. 19. (Modificazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12)

     1. Al comma 8 bis dell’articolo 13 della l.r. 12/1997 le parole: «ai sensi dell’articolo 16, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «a favore dei soggetti che esercitano attività produttiva industriale ed artigianale».

 

     Art. 20. (Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali)

     1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla l.r. 34/2005, sono modificate, per l'anno 2006, nella misura indicata nell’allegato C.

 

CAPO III

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2006 E PER IL TRIENNIO 2006/2008

LIMITATAMENTE ALL’ANNO FINANZIARIO 2006. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 21. (Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell'aggiornamento dei residui)

     1. Sono approvate le variazioni di cassa in diminuzione dei capitoli dello stato di previsione dell’entrata per euro 72.391.822,64 e dello stato di previsione della spesa per euro 5.835.013,56 del bilancio per l’anno finanziario 2006, quali risultano analiticamente dagli allegati D ed E.

 

     Art. 22. (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

     1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l’anno 2006 e per il triennio 2006/2008, limitatamente all’anno finanziario 2006, sono apportate le seguenti variazioni:

     a) in aumento:

     capitolo 00010 “Avanzo di amministrazione”

     competenza euro 222.166.682,91

     capitolo 00020 “Fondo iniziale di cassa”

     cassa euro 6.000.778,73

     capitolo 11150 “Accensione di prestiti a copertura delle spese di investimento”

     cassa euro 155.000.000

     b) in diminuzione:

     capitolo 9904 “Recuperi ed introiti di somme provenienti dai fondi regionali di rotazione”

     competenza e cassa euro 10.000.000

     capitolo 8700 “Dividendi sulle azioni di società per la quota di partecipazione regionale”

     competenza e cassa euro 2.000.000

 

     Art. 23. (Variazioni allo stato di previsione della spesa)

     1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2006 e per il triennio 2006/2008, limitatamente all’anno finanziario 2006, sono apportate variazioni in aumento per complessivi euro 185.037.061,42 per la competenza e euro 82.443.969,65 per la cassa, come indicato analiticamente nell’allegato F.

 

     Art. 24. (Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio)

     1. I trasferimenti statali e comunitari, previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e non impegnati alla chiusura dell’esercizio, ammontano a euro 25.129.621,49 quali risultano analiticamente nella colonna A dell’allegato G.

     2. I trasferimenti di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2006 ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), ammontano a complessivi euro 5.642.305,10 quali risultano analiticamente nella colonna B dell’allegato G.

     3. I trasferimenti di cui al comma 1, attribuiti con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2006, ammontano ad euro 19.487.316,39 quali risultano analiticamente nella colonna C dell’allegato G.

     4. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di competenza per l'anno 2006 e per il triennio 2006/2008, limitatamente all’anno finanziario 2006, sono apportate le variazioni in aumento per euro 19.487.316,39, quali risultano analiticamente nella colonna C dell'allegato G.

 

     Art. 25. (Copertura finanziaria)

     1. La copertura del maggiore onere di euro 210.166.682,91 per l’anno 2006, derivante dalle autorizzazioni disposte dalla presente legge, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate dall'articolo 22.

 

     Art. 26. (Pareggio del bilancio)

     1. Il bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 2006, a seguito delle variazioni approvate con la presente legge, pareggia nelle risultanze di euro 2.479.696.724,37 per la competenza e di euro 2.536.899.997,55 per la cassa.

 

     Art. 27. (Dichiarazione d'urgenza)

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)

 


[1] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30.