Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.2 bilancio e contabilità |
Data: | 10/12/2008 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. (Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP) |
Art. 2. (Disposizioni per la gestione regionale delle tasse automobilistiche) |
Art. 3. (Modificazioni alla legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90) |
Art. 4. (Disposizioni per il contenimento della spesa in materia di personale) |
Art. 5. (Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica) |
Art. 6. (Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale) |
Art. 7. (Fondo per Speciali Programmi di Investimento - FoSPI) |
Art. 8. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale) |
Art. 9. (Completamento della sperimentazione della televisione digitale) |
Art. 10. (Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 11) |
Art. 11. (Modificazioni all'articolo 28 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34) |
Art. 12. (Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48) |
Art. 13. (Spese di investimento degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1) |
Art. 14. (Piano esecutivo di gestione) |
Art. 15. (Finanziamento speciale al Comune di Saint-Vincent) |
Art. 16. (Interventi finanziari a favore degli enti locali per gli oneri accessori conseguenti all'acquisizione di beni immobili. Legge regionale 26 ottobre 2007, n. 26) |
Art. 17. (Interventi in materia di politica del lavoro. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7) |
Art. 18. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale) |
Art. 19. (Disposizioni in materia di personale regionale) |
Art. 20. (Modificazioni alla legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68) |
Art. 21. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente) |
Art. 22. (Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali) |
Art. 23. (Opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili) |
Art. 24. (Finanziamento degli oneri di realizzazione di una struttura polifunzionale nel Comune di Morgex per l'erogazione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali) |
Art. 25. (Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18) |
Art. 26. (Copertura delle perdite della Gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent in liquidazione) |
Art. 27. (Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A.. Legge regionale 16 marzo 2006, n. 7) |
Art. 28. (Servizi antincendi e strutture di addestramento. Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7) |
Art. 29. (Riproposizione con atto amministrativo delle spese relative al Fondo regionale per le politiche abitative) |
Art. 30. (Fondo per il finanziamento delle opere di rilevante interesse regionale. Legge regionale 17 agosto 2004, n. 21) |
Art. 31. (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41) |
Art. 32. (Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 7 aprile 1992, n. 18, e 10 agosto 2004, n. 16) |
Art. 33. (Finanziamento straordinario al Comune di Pontey) |
Art. 34. (Finanziamento degli aiuti diretti alle aziende agricole per l'attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013) |
Art. 35. (Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Misure cofinanziate) |
Art. 36. (Disposizioni in materia di anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà. Legge [...] |
Art. 37. (Modificazione alla legge regionale 29 giugno 2007, n. 16) |
Art. 38. (Erogazione di un contributo straordinario alla Fondazione per la formazione professionale turistica di Châtillon) |
Art. 39. (Circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico per categorie agevolate. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29) |
Art. 40. (Supporto tecnico ai cittadini per il passaggio al sistema digitale televisivo - switch off) |
Art. 41. (Contributi straordinari all'Aero Club Corrado Gex e all'Aero Club Valle d'Aosta) |
Art. 42. (Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno. Leggi regionali 15 gennaio 1997, n. 1, e 31 marzo 2003, n. 6) |
Art. 43. (Finanziamento per la copertura del fabbisogno orario per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria della Regione) |
Art. 44. (Finanziamento per la copertura del fabbisogno orario per l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole dei Comuni della valle del Lys) |
Art. 45. (Disposizioni in materia di interventi regionali per il diritto allo studio universitario. Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30) |
Art. 46. (Promozione di servizi formativi e di ricerca scientifica per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica) |
Art. 47. (Modificazione della legge regionale 17 marzo 1992, n. 8) |
Art. 48. (Associazione Forte di Bard. Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10) |
Art. 49. (Manutenzione straordinaria di immobili situati nel borgo di Bard) |
Art. 50. (Manutenzione straordinaria del Museo regionale di Scienze Naturali. Legge regionale 20 maggio 1985, n. 32) |
Art. 51. (Interventi per la salvaguardia e la valorizzazione dell'edificio degli archivi del capitolo della Cattedrale Santa Maria Assunta di Aosta) |
Art. 52. (Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali) |
Art. 53. (Entrata in vigore) |
§ 2.2.294 - L.R. 10 dicembre 2008, n. 29.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011). Modificazioni di leggi regionali.
(B.U. 30 dicembre 2008, n. 53)
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE, CONTABILITA' E CONTENIMENTO DELLA SPESA
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E CONTABILITA'
Art. 1. (Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)
1. L'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 4, della
Art. 2. (Disposizioni per la gestione regionale delle tasse automobilistiche)
1. L'effettiva attuazione di quanto disposto dall'articolo 55 della
CAPO II
MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA
Art. 3. (Modificazioni alla
[1. Dopo l'articolo 42 della
"Art. 42 bis. (Modalità d'iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso della Regione per il riequilibrio della finanza pubblica statale)
1. La legge finanziaria può autorizzare l'iscrizione di un fondo nell'ambito delle partite di giro del bilancio, delle entrate e delle spese relative al concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica.
2. Subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica correlati al patto di stabilità, la Giunta regionale provvede con deliberazione, previo parere della competente commissione consiliare permanente, alle occorrenti variazioni nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio regionale prevedendo, se necessario, l'istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono comunicati al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla loro adozione.".]
Art. 4. (Disposizioni per il contenimento della spesa in materia di personale)
1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, per l'anno 2009, l'Amministrazione regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2009 e non oltre il 50 per cento dei posti che si rendono vacanti nell'anno 2009.
2. Resta escluso dall'applicazione del limite di cui al comma 1 il reclutamento di personale dell'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta, limitatamente alla ricostituzione delle dotazioni dei profili professionali indicati dall'articolo 28, comma 10, della
Art. 5. (Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica)
1. Per l'anno 2009, la Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, definisce le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa relativa al personale degli enti locali, contestualmente alla definizione del patto di stabilità per gli enti locali medesimi.
2. Nelle more dell'adozione di misure complessive volte al contenimento e alla razionalizzazione dei costi della politica, gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali non possono, per l'anno 2009, essere determinati in aumento rispetto agli importi stabiliti per l'anno 2008.
3. Per gli amministratori di cui all'articolo 11, comma 4, della
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
CAPO I
INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI
Art. 6. (Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)
1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della
2. Per l'anno 2009, la somma di cui al comma 1 è ripartita, in deroga ai criteri stabiliti dall'articolo 18 della
a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione, euro 127.561.257 (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitoli 20501, 20503 e 20745);
b) interventi per programmi di investimento, euro 44.487.130 da utilizzare, quanto ad euro 42.035.323, per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) di cui al titolo IV, capo II, della
c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, euro 55.169.576 (obiettivi programmatici 2.1.1.02. e 3.2.) ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A, ai sensi dell'articolo 27 della
3. Per l'anno 2009, in deroga ai criteri stabiliti dalla
a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2bis, della
b) per euro 115.531.600, al finanziamento dei Comuni (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitoli 20501 parz. e 20503);
c) per euro 7.250.000, al finanziamento delle Comunità montane (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20745);
d) per euro 338.128, al Comune di Aosta quale ulteriore trasferimento finanziario senza vincolo settoriale di destinazione, ai sensi dell'articolo 106 della
4. Per l'anno 2009, in deroga ai criteri stabiliti dalla
a) per un importo pari a euro 17.811.024, a spese di investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20503);
b) per un importo pari a euro 4.173.560, a spese per gli interventi di politica sociale, i cui criteri di riparto sono determinati dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20501 parz.).
5. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato A, per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.
6. I Comuni concorrono al finanziamento delle Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento. In caso di mancato accordo, ogni Comune contribuisce al finanziamento della Comunità montana in base alla spesa di riferimento determinata ai sensi dell'articolo 11 della
7. Gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.
8. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione ai Comuni dei seguenti trasferimenti statali alla Regione:
a) trasferimenti per finanziare l'onere derivante dagli incrementi degli stipendi dei segretari comunali;
b) trasferimenti compensativi delle minori entrate relative all'imposta sulla pubblicità e al canone per l'installazione di mezzi pubblicitari;
c) trasferimenti compensativi delle minori entrate relative al gettito d'imposta comunale sugli immobili (ICI) per attività di oratorio o similari;
d) trasferimenti compensativi delle minori entrate derivanti dall'esclusione dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
9. I proventi dei contributi per le concessioni e delle sanzioni ad essi relative di cui all'articolo 71 della
Art. 7. (Fondo per Speciali Programmi di Investimento - FoSPI)
1. Per la realizzazione del programma definitivo FoSPI 2007/2009, la spesa di euro 32.736.675, già autorizzata ai sensi dell'articolo 6 della
2. Per la realizzazione del programma definitivo FoSPI 2008/2010, la spesa di euro 32.960.254 (obiettivo programmatico 2.1.1.03.), già autorizzata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
a) anno 2009 euro 3.284.872;
b) anno 2010 euro 2.701.629.
3. Al fine dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2009/2011, la spesa complessiva di euro 34.824.771 (obiettivo programmatico 2.1.1.03. - capitolo 21245 parz.), già autorizzata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della
a) anno 2009 euro 26.000.074;
b) anno 2010 euro 5.065.867;
c) anno 2011 euro 7.839.626.
4. In deroga a quanto previsto dalla
a) anno 2009 euro 2.000.000;
b) anno 2010 euro 2.071.796;
c) anno 2011 euro 227.775.
5. La documentazione relativa alla progettazione esecutiva degli interventi di cui al comma 4, conforme a quanto previsto dalla
6. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 21 della
7. Ai fini dell'approvazione del programma FoSPI, la spesa di riferimento per il triennio 2010/2012, già autorizzata ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della
8. Ai fini dell'approvazione del programma FoSPI, la spesa di riferimento per il triennio 2011/2013 è determinata in euro 37.781.818, di cui indicativamente euro 28.389.765 per l'anno 2011. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvede con
9. Per l'aggiornamento, nel periodo 2009/2011, dei programmi triennali già approvati ai sensi delle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo Regionale Investimenti Occupazione - FRIO), 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della Regione), e 48/1995, è determinata la spesa complessiva in euro 3.000.000, ripartita in annui euro 1.000.000 per gli anni 2009, 2010 e 2011 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21245 parz.).
10. Il termine di cui all'articolo 7, comma 2, della
Art. 8. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi per gli importi e per i periodi di cui al comma 1 (capitolo 11155).
Art. 9. (Completamento della sperimentazione della televisione digitale)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare, per l'anno 2009, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, un piano straordinario di interventi finalizzato al completamento della sperimentazione della televisione digitale di cui all'articolo 24 della
2. Alla realizzazione degli interventi attuativi del piano di cui al comma 1, provvede direttamente la Regione, in deroga a quanto previsto dalla
3. Il termine di cui all'articolo 24, comma 1, della
Art. 10. (Modificazioni alla
[1. Al comma 5 dell'articolo 8 della
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della
"5bis. La Regione fornisce ai Comuni gli strumenti applicativi centralizzati necessari allo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza dello sportello unico.".
3. Dopo il comma 5bis dell'articolo 8 della
"5ter. La Regione, in deroga alla
4. Dopo l'articolo 8 della
" Art. 8bis. (Erogazione di incentivi)
1. Per l'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 8, comma 5, si provvede mediante:
a) risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della
b) risorse regionali, in deroga a quanto disposto dalla
2. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 è effettuato agli enti locali che, per conto di tutti i Comuni, svolgono le attività di istruttoria afferenti ai servizi di sportello unico.
3. L'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo è effettuata sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.".
5. L'onere per l'applicazione della
Art. 11. (Modificazioni all'articolo 28 della
1. Il comma 2 dell'articolo 28 della
"2. Per le finalità di cui al comma 1, tra gli interventi settoriali con vincolo di destinazione, è autorizzato un trasferimento annuale a favore del Comune di Aosta per un importo massimo di euro 300.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02. - capitolo 20630).".
Art. 12. (Modificazioni alla
1. Al comma 3 dell'articolo 11 della
2. Al comma 2 dell'articolo 13 della
3. Il comma 2 dell'articolo 14 della
"2. La liquidazione della somma di cui al comma 1 è disposta:
a) fino al 70 per cento successivamente alla trasmissione della relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, e del piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 31 del
b) fino al 30 per cento ad avvenuta analisi e valutazione positiva della relazione previsionale e programmatica, effettuata con le modalità di cui all'articolo 15.".
4. Al comma 1 dell'articolo 18 della
5. Al comma 1 dell'articolo 22 della
6. L'articolo 23 della
Art. 13. (Spese di investimento degli enti locali. Modificazioni alla
1. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 19 della
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 19 della
"5bis. L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato, oltre che per la restituzione del capitale residuo, per far fronte a interessi e a indennizzi correlati all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari.".
Art. 14. (Piano esecutivo di gestione)
1. Per l'anno 2009, il piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 31 del
Art. 15. (Finanziamento speciale al Comune di Saint-Vincent)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 3, della
Art. 16. (Interventi finanziari a favore degli enti locali per gli oneri accessori conseguenti all'acquisizione di beni immobili.
1. Il termine di cui all'articolo 5 della
2. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla
CAPO II
POLITICHE DEL LAVORO E PROGRAMMI COMUNITARI
Art. 17. (Interventi in materia di politica del lavoro. Modificazioni alla
1. Sino all'approvazione, ai sensi dell'articolo 4 della
2. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano di cui al comma 1 è rideterminata per il triennio 2009/2011 in complessivi euro 18.076.700, di cui euro 6.021.400 per l'anno 2009, euro 6.028.900 per l'anno 2010 ed euro 6.026.400 per l'anno 2011 (obiettivo programmatico 2.2.2.16 - capitolo 26010; obiettivo programmatico 2.2.2.18. - capitoli 26031, 30151 e 30153).
3. Il finanziamento degli interventi del Piano di cui al comma 1 può essere oggetto di spesa da parte del programma obiettivo n. 2 occupazione per il periodo 2007/2013.
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della
"1bis. Il programma annuale può prevedere iniziative che per loro natura, pur iniziando nell'anno di riferimento, richiedono un'attuazione pluriennale.".
Art. 18. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)
1. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione o il completamento, nell'ambito del documento unico di programmazione, obiettivo n. 2 per il periodo 2000/2006, di cui al
2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della
3. La Regione attua, nel periodo 2007/2013, investimenti definiti nell'ambito del programma operativo competitività regionale 2007/2013, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, previsto dal
4. In relazione all'approvazione con
5. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata, per il periodo 2007/2013, la quota di cofinanziamento a carico della Regione di euro 8.785.910, già determinata in euro 1.229.555 per il 2009 e euro 1.254.146 per il 2010 ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della
a) anno 2009 euro 1.229.555;
b) anno 2010 euro 1.254.166;
c) anno 2011 euro 1.279.200.
6. La Regione attua, nel periodo 2008/2015, investimenti definiti nell'ambito del programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).
7. Per le finalità di cui al comma 6, è autorizzata, per il periodo 2008/2015, la quota di cofinanziamento a carico della Regione di euro 14.863.553, già determinata in euro 1.500.000 per gli anni 2009 e 2010 ai sensi dell'articolo 15, comma 6, della
a) anno 2009 euro 4.557.400;
b) anno 2010 euro 735.500;
c) anno 2011 euro 3.516.800.
8. Gli oneri a carico del bilancio della Regione per l'attuazione dei programmi di cooperazione territoriale durante il periodo 2007/2013, già determinati in euro 1.500.000 per il 2009 e euro 1.500.000 per il 2010 ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della
a) anno 2009 euro 1.162.600;
b) anno 2010 euro 1.129.600;
c) anno 2011 euro 990.000.
9. La Regione attua, nel periodo 2007/2013, gli interventi definiti nell'ambito del programma obiettivo n. 2 occupazione previsto dal
10. Per le finalità di cui al comma 9, è autorizzata, per il periodo 2009/2011, la spesa complessiva di euro 6.634.884 (obiettivo programmatico 2.2.2.18. - capitoli 30055, 30056 e 30057), annualmente così suddivisi:
a) anno 2009 euro 2.012.497;
b) anno 2010 euro 2.244.746;
c) anno 2011 euro 2.377.641.
11. Le spese per la gestione e il controllo di programmi comunitari relativi all'obiettivo n. 2 occupazione 2007/2013 sono determinate per gli anni 2009, 2010 e 2011 in annui euro 225.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.18. - capitoli 30052).
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Art. 19. (Disposizioni in materia di personale regionale)
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della
2. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 35 e 62, comma 5, della
3. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 2, della
4. Le risorse finanziarie destinate annualmente al fondo unico aziendale e non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 39020).
5. Le risorse finanziarie destinate annualmente al fondo per le progressioni orizzontali del personale regionale ai sensi dell'articolo 20 del Contratto Collettivo Regionale del Lavoro (C.C.R.L.) del 21 maggio 2008, che risultino in esubero a seguito della distribuzione delle risorse per ogni posizione economica, sono assegnate alle risorse accantonate per il salario di risultato dell'anno successivo (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 39020).
6. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del personale regionale per il biennio economico 2008/2009 è rideterminata in euro 10.310.000 per l'anno 2009 e in euro 8.900.000 a decorrere dall'esercizio 2010. Per il biennio economico 2010/2011 la spesa contrattuale è determinata in complessivi euro 4.800.000 per l'anno 2010 ed in euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2011. La spesa relativa ai bienni economici 2008/2009 e 2010/2011 è comprensiva dell'onere relativo al recupero del differenziale inflazionistico per i bienni per i quali è chiusa la contrattazione (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitoli 30650, 30500 parz., 30501 parz., 39020 parz. e 30560 parz; obiettivo programmatico 1.1.1. - capitolo 20000 parz.).
7. Gli importi presenti sui fondi per il rinnovo contrattuale del personale della Regione relativi a ciascun biennio economico, non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portati in aumento sull'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni dei capitoli 30650 e 20000, limitatamente ai fondi per il rinnovo contrattuale del personale della Giunta regionale (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 30650) e del Consiglio regionale (obiettivo programmatico 1.1.1. - capitolo 20000).
8. L'eventuale trasferimento dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale, maturati al 31 dicembre 1997, previsto dalla
9. Per le finalità di cui alla
Art. 20. (Modificazioni alla
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della
"4bis. La costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, è altresì consentita per la realizzazione di progetti attuati per il tramite delle strutture regionali competenti in materia di politiche del lavoro e della formazione professionale e servizi per l'impiego e di programmazione afferente alla politica di coesione comunitaria e nazionale; in tali casi, la durata massima del rapporto di lavoro, il cui finanziamento è a valere sugli stanziamenti previsti per i programmi cofinanziati dal fondo sociale europeo, dal fondo europeo di sviluppo regionale e dal fondo per le aree sottoutilizzate, è di tre anni. Il reclutamento di detto personale è effettuato mediante prove selettive, espletate con le modalità stabilite dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del
CAPO IV
INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
Art. 21. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente) [4]
1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata in euro 267.520.491 per l'anno 2009, in euro 270.566.600 per l'anno 2010 e in euro 274.893.900 per l'anno 2011, di cui:
a) trasferimenti all'Azienda regionale Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (Azienda USL), per complessivi euro 248.614.000 per l'anno 2009, euro 252.538.000 per l'anno 2010 e euro 256.838.000 per l'anno 2011, dei quali, rispettivamente, euro 230.000.000, euro 235.000.000 e euro 240.000.000, quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59900 parz.), e:
1) euro 1.750.000, per gli anni 2009, 2010 e 2011, per prestazioni sanitarie aggiuntive regionali (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59980);
2) euro 261.000, per l'anno 2009 e euro 185.000 per gli anni 2010 e 2011, per iniziative di formazione professionale (capitolo 59900 parz.);
3) euro 5.275.000, per gli anni 2009, 2010 e 2011, per iniziative di assistenza sanitaria e prestazioni sanitarie particolari e ricerca (capitolo 59900 parz.);
4) euro 11.328.000, per l'anno 2009, euro 10.328.000 per l'anno 2010 e euro 9.628.000 per l'anno 2011, per interventi a favore del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale (capitoli 59900 parz. e 59902);
b) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva per euro 17.200.000 per l'anno 2009, di cui euro 6.200.000 per il saldo dell'anno 2006 e euro 11.000.000 per l'acconto dell'anno 2009, euro 16.400.000 per l'anno 2010 per il saldo dell'anno 2007 e l'acconto dell'anno 2010 e di euro 16.400.000 per l'anno 2011 per il saldo dell'anno 2008 e l'acconto dell'anno 2011 (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59910);
c) interventi diretti della Regione, euro 1.581.491 per l'anno 2009, euro 1.628.600 per l'anno 2010 e euro 1.655.900 per l'anno 2011 (obiettivi programmatici 2.2.3.01. e 2.2.3.03. - capitoli 59920, 61265);
d) trasferimento all'Azienda USL di euro 125.000 per l'anno 2009 per quota contributiva aggiuntiva in materia di previdenza complementare per il personale della sanità FOPADIVA (obiettivo programmatico 2.2.3.01 - capitolo 59915).
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1, lettera a).
3. La Giunta regionale può autorizzare l'Azienda USL ad apportare variazioni compensative tra le assegnazioni trasferitele ai sensi del comma 1, lettera a).
4. A parziale copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il quadriennio economico 2006/2009 del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale, l'Azienda USL utilizza i risultati economici positivi e gli accantonamenti degli esercizi precedenti.
5. La Regione trasferisce all'Azienda USL le somme versate dallo Stato o dalle aziende farmaceutiche in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica.
6. Per l'applicazione del comma 5, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 22. (Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali)
1. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie ospedaliere è determinata per il triennio 2009/2011, in euro 24.050.000, di cui euro 700.000 per l'anno 2009, euro 9.350.000 per l'anno 2010 ed euro 14.000.000 per l'anno 2011 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - capitolo 60310).
2. La spesa per interventi di edilizia sanitaria, da trasferire all'Azienda USL, è determinata, per il triennio 2009/2011, in euro 19.000.000, di cui euro 6.400.000 per l'anno 2009, euro 6.400.000 per l'anno 2010 ed euro 6.200.000 per l'anno 2011 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - capitolo 60380).
3. La spesa per la realizzazione di interventi urgenti di edilizia sanitaria ospedaliera e territoriale è determinata, per il triennio 2009/2011, in euro 14.830.000, di cui euro 1.110.000 per l'anno 2009, euro 6.110.000 per l'anno 2010 ed euro 7.610.000 per l'anno 2011 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - capitolo 60420).
4. La spesa per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie e lo sviluppo del sistema informativo aziendale, da trasferire all'Azienda USL, è determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
Art. 23. (Opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili)
1. La spesa per l'ampliamento, per la ristrutturazione e per altri interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento funzionale di opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili, previste dall'articolo 17 della
Art. 24. (Finanziamento degli oneri di realizzazione di una struttura polifunzionale nel Comune di Morgex per l'erogazione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali)
1. L'autorizzazione di spesa per il finanziamento degli oneri di realizzazione della struttura polifunzionale nel Comune di Morgex, prevista dall'articolo 23 della
Art. 25. (Fondo regionale per le politiche sociali.
1. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali, istituito ai sensi dell'articolo 3 della
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 comprende tutte le spese concernenti la partecipazione della Regione a reti e progetti europei in materia di politiche sociali.
CAPO V
INTERVENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI E PATRIMONIO
Art. 26. (Copertura delle perdite della Gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent in liquidazione)
1. E' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 4.141.548 per la copertura della perdita d'esercizio 2007 della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent di cui alla
Art. 27. (Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A..
1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 6 della
CAPO VI
INTERVENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
Art. 28. (Servizi antincendi e strutture di addestramento. Modificazioni alla
[1. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 della
"4bis. Ai fini di conseguire un più elevato grado di sicurezza nel territorio regionale, i servizi a pagamento di cui al presente articolo, ivi compresi i servizi di formazione ed addestramento a qualunque titolo erogati dal Corpo valdostano dei vigili del fuoco, sono individuati come attività istituzionali svolte in veste di pubblica autorità.".
2. Dopo l'articolo 33 della
" Art. 33bis. (Interventi per la predisposizione di strutture di addestramento del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e per il potenziamento del soccorso in galleria)
1. Al fine di migliorare la prevenzione degli incendi e l'efficienza dei soccorsi in galleria e in ambito stradale nonché in ambiente confinato, condotti dal Corpo valdostano dei vigili del fuoco, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i concessionari delle società autostradali e dei trafori della Valle d'Aosta, finalizzate alla realizzazione o al completamento di strutture di formazione ed addestramento ed altri interventi impiantistici e strutturali volti a favorire l'ottimale gestione delle radiocomunicazioni e delle operazioni di soccorso.".
3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 33bis della
4. L'onere derivante dall'applicazione del comma 3 è determinato complessivamente per il triennio 2009/2011 in euro 958.000 di cui euro 336.000 per l'anno 2009, euro 286.000 per l'anno 2010, euro 336.000 per l'anno 2011 (obiettivo programmatico 2.2.1.11 - capitolo 40846.).]
Art. 29. (Riproposizione con atto amministrativo delle spese relative al Fondo regionale per le politiche abitative)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 42, comma 2, della
Art. 30. (Fondo per il finanziamento delle opere di rilevante interesse regionale.
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal capo II della
Art. 31. (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con
2. L'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della
Art. 32. (Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 7 aprile 1992, n. 18, e 10 agosto 2004, n. 16)
1. Il trasferimento annuale all'ente gestore per il funzionamento del Parco naturale del Mont Avic di cui alla
2. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il Parco naturale del Mont Avic di cui alla
3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi per gli importi e i periodi di cui al comma 2 (capitolo 11175).
Art. 33. (Finanziamento straordinario al Comune di Pontey)
1. In deroga a quanto disposto dalla
2. Le modalità di concessione del finanziamento straordinario di cui al comma 1 e l'individuazione delle opere pubbliche da realizzare sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, come disposto dall'articolo 19, comma 2, della
CAPO VII
INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Art. 34. (Finanziamento degli aiuti diretti alle aziende agricole per l'attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013)
1. La Regione assicura, per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA), il finanziamento degli aiuti previsti dall'indennità compensativa e dalla misura agroambientale relative all'anno 2008 di cui al Programma di sviluppo rurale 2007/2013, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 20 marzo 2008, n. 3399/XII, in attuazione del
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 10.000.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 47016).
Art. 35. (Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Misure cofinanziate)
1. La Regione attua, per il periodo 2007/2013, gli interventi definiti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2007/2013.
2. Gli oneri a carico della Regione per il cofinanziamento di investimenti a sostegno dell'agricoltura previsti dal Programma di sviluppo rurale 2007/2013 sono determinati, nel triennio 2009/2011, in euro 24.217.500 (obiettivo programmatico 2.2.2.17. - capitolo 43070), annualmente suddivisi nel modo seguente:
a) anno 2009 euro 7.617.500;
b) anno 2010 euro 8.100.000;
c) anno 2011 euro 8.500.000.
3. L'autorizzazione di spesa per l'implementazione e la gestione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 è determinata, per il triennio 2009/2011, in euro 600.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17. - capitolo 43055), annualmente suddivisa nel modo seguente:
a) anno 2009 euro 200.000;
b) anno 2010 euro 200.000;
c) anno 2011 euro 200.000.
Art. 36. (Disposizioni in materia di anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà.
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della
Art. 37. (Modificazione alla
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della
"2bis. Limitatamente agli esercizi finanziari 2009/2011, la Giunta regionale è autorizzata a disporre il finanziamento degli interventi volti al completamento di infrastrutture di interesse regionale già ammesse ai finanziamenti di cui alle ll.rr. 45/1986 e 41/1999.".
2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 300.000 annui per il triennio 2009/2011 (obiettivo programmatico 2.2.2.12 - capitolo 64821).
Art. 38. (Erogazione di un contributo straordinario alla Fondazione per la formazione professionale turistica di Châtillon)
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
2. La concessione del contributo straordinario e le modalità di erogazione sono stabiliti dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.
3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.4.04 - capitolo 64332).
Art. 39. (Circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico per categorie agevolate. Modificazioni alla
1. Il comma 4 dell'articolo 24 della
"4. La Giunta regionale, di concerto con le parti sociali, previa approvazione di modalità, procedure e criteri, è autorizzata a concedere, con onere a carico della Regione, la gratuità per l'uso dei servizi di trasporto pubblico regionale di cui ai capi II e IV e di eventuali servizi integrativi, ai seguenti soggetti, purché residenti in Valle d'Aosta:
a) i decorati con medaglia d'oro e d'argento al valor militare e civile;
b) le persone prive della vista con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori;
c) i sordomuti e loro eventuali accompagnatori;
d) gli inabili, invalidi di guerra, civili e del lavoro, portatori di handicap, con invalidità legalmente riconosciuta almeno pari all'ottanta per cento, nonché i loro accompagnatori, se ne è riconosciuto il diritto;
e) le persone a partire dall'età di sessantacinque anni compiuti.".
2. Il comma 4bis dell'articolo 24 della
3. L'onere complessivo per l'applicazione della
Art. 40. (Supporto tecnico ai cittadini per il passaggio al sistema digitale televisivo - switch off)
1. La Giunta regionale è autorizzata a mettere in atto gli interventi necessari a garantire, per l'anno 2009, il supporto tecnico ai cittadini interessati al passaggio al sistema digitale televisivo.
2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di erogazione del supporto tecnico di cui al comma 1.
3. L'onere per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è determinato, per l'anno 2009, in euro 1.250.000 (obiettivo programmatico 2.1.5 - capitolo 21885).
Art. 41. (Contributi straordinari all'Aero Club Corrado Gex e all'Aero Club Valle d'Aosta)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario a favore dell'Aero Club Corrado Gex e dell'Aero Club Valle d'Aosta a titolo di concorso nelle spese finalizzate all'acquisto di beni funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dei predetti enti.
2. Il contributo è concesso fino ad un massimo del 90 per cento della spesa ammissibile, entro un limite massimo di 30.000 euro per l'Aero Club Corrado Gex e di 50.000 euro per l'Aero Club Valle d'Aosta, su presentazione di apposita domanda alla struttura competente, corredata di idonea documentazione di spesa relativa all'investimento effettuato.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 80.000 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.4.08. - capitoli 66575 e 66580).
Art. 42. (Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno. Leggi regionali 15 gennaio 1997, n. 1, e 31 marzo 2003, n. 6)
1. Il limite di impegno, della durata massima di dieci anni, previsto dalla
2. Il limite di impegno, della durata massima di quindici anni, previsti dalla
CAPO VIII
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE SOCIALE
Art. 43. (Finanziamento per la copertura del fabbisogno orario per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria della Regione)
1. Nelle more dell'acquisizione da parte del corpo docente regionale del prescritto titolo di studio per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, per la copertura del fabbisogno orario destinato all'insegnamento obbligatorio della lingua inglese previsto dal
Art. 44. (Finanziamento per la copertura del fabbisogno orario per l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole dei Comuni della valle del Lys)
1. Al fine di realizzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico e di garantire l'insegnamento della lingua tedesca nelle istituzioni scolastiche dei Comuni della valle del Lys, individuati dalla
2. Il finanziamento è erogato all'istituzione scolastica competente per i territori dei Comuni della valle del Lys, che svolge le funzioni didattiche e amministrative necessarie per garantire l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole dell'infanzia e primarie presenti nei Comuni della comunità walser.
Art. 45. (Disposizioni in materia di interventi regionali per il diritto allo studio universitario. Modificazioni alla
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della
2. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla
Art. 46. (Promozione di servizi formativi e di ricerca scientifica per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica)
1. L'onere per le convenzioni di cui all'articolo 35, comma 2, della
2. Nell'autorizzazione di cui al comma 1 è ricompresa la spesa per i compensi ai rappresentanti di parte regionale in seno agli organismi all'uopo costituiti.
Art. 47. (Modificazione della
1. Il comma 3 dell'articolo 6 della
"3. La Regione può contribuire alle spese sostenute dalla Fondazione per l'attuazione di specifici progetti di carattere educativo e culturale di interesse regionale, per l'organizzazione di singole manifestazioni o convegni di comprovata importanza regionale, nazionale o internazionale. I criteri e le modalità di erogazione dei predetti contributi sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.".
2. Dopo l'articolo 9 della
" Art. 9bis. (Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per corsi di alta formazione artistica e musicale)
1. Per gli iscritti ai corsi di alta formazione artistica e musicale dell'Istituto musicale pareggiato di Aosta è istituita la tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
2. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario costituisce un tributo proprio della Regione il cui gettito è interamente devoluto all'erogazione di borse di studio, di prestiti d'onore, nonché degli altri benefici previsti dalla normativa vigente.
3. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 21, della
4. La Giunta regionale provvede annualmente, con propria deliberazione, all'aggiornamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario in base al tasso di inflazione programmato.".
3. Dopo l'articolo 9bis della
" Art. 9ter. (Oggetto e versamento)
1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è dovuta per l'immatricolazione o l'iscrizione a ciascun anno accademico dei corsi di studio di alta formazione artistica e musicale presso l'Istituto musicale pareggiato di Aosta.
2. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è versata in un'unica soluzione alla Regione.
3. La riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario può, con deliberazione della Giunta regionale, essere delegata all'Istituto musicale pareggiato di Aosta sulla base di apposita convenzione recante, in particolare:
a) le modalità di riscossione;
b) i tempi e le modalità per il trasferimento delle somme introitate;
c) i dati relativi alle riscossioni effettuate.
4. La convenzione di cui al comma 3 può altresì prevedere la gestione, da parte dell'Istituto musicale pareggiato di Aosta, del gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).".
4. Dopo l'articolo 9ter della
" Art. 9quater. (Esoneri e rimborsi)
1. Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti beneficiari di borse di studio e prestiti d'onore previsti dalla normativa vigente, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.
2. La Giunta regionale può esonerare, totalmente o parzialmente, dal pagamento della tassa altre eventuali categorie di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.
3. Le modalità dell'eventuale rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario agli studenti di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.".
Art. 48. (Associazione Forte di Bard.
1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della
Art. 49. (Manutenzione straordinaria di immobili situati nel borgo di Bard) [7]
1. La Regione, in deroga alla
2. L'onere di cui al presente articolo è determinato in annui euro 100.000 per gli anni 2009, 2010 e 2011 (obiettivo programmatico 2.1.1.05 - capitolo 33660).
Art. 50. (Manutenzione straordinaria del Museo regionale di Scienze Naturali.
1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del Museo regionale di Scienze Naturali di cui alla
Art. 51. (Interventi per la salvaguardia e la valorizzazione dell'edificio degli archivi del capitolo della Cattedrale Santa Maria Assunta di Aosta)
1. Al fine del restauro conservativo dell'edificio degli archivi del capitolo della Cattedrale Santa Maria Assunta di Aosta, secondo lotto, dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione del complesso costituito da archivio capitolare, sacrestia monumentale e sacrestia dei canonici, riconosciuto di interesse regionale, è autorizzato per l'anno 2009 il trasferimento di euro 80.000 all'Ente religioso diocesi di Aosta quale compartecipazione della Regione alle relative spese (obiettivo programmatico 2.2.4.07 - capitolo 65922).
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità di trasferimento all'Ente religioso diocesi di Aosta delle risorse di cui al comma 1.
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 52. (Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)
1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato B e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell'articolo 19 della
2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009/2011.
Art. 53. (Entrata in vigore)
1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2009.
ALLEGATI
(omissis)
[1] Articolo abrogato dall'art. 73 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 14 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 77 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 16 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 110 della
[6] Comma così modificato dall'art. 26 della
[7] Le disposizioni di cui al presente articolo, già prorogate per l'anno 2012 dall'art. 38 della