§ 2.2.294 - L.R. 10 dicembre 2008, n. 29.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011). [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.2 bilancio e contabilità
Data:10/12/2008
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)
Art. 2.  (Disposizioni per la gestione regionale delle tasse automobilistiche)
Art. 3.  (Modificazioni alla legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90)
Art. 4.  (Disposizioni per il contenimento della spesa in materia di personale)
Art. 5.  (Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica)
Art. 6.  (Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)
Art. 7.  (Fondo per Speciali Programmi di Investimento - FoSPI)
Art. 8.  (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale)
Art. 9.  (Completamento della sperimentazione della televisione digitale)
Art. 10.  (Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 11)
Art. 11.  (Modificazioni all'articolo 28 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34)
Art. 12.  (Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48)
Art. 13.  (Spese di investimento degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1)
Art. 14.  (Piano esecutivo di gestione)
Art. 15.  (Finanziamento speciale al Comune di Saint-Vincent)
Art. 16.  (Interventi finanziari a favore degli enti locali per gli oneri accessori conseguenti all'acquisizione di beni immobili. Legge regionale 26 ottobre 2007, n. 26)
Art. 17.  (Interventi in materia di politica del lavoro. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7)
Art. 18.  (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)
Art. 19.  (Disposizioni in materia di personale regionale)
Art. 20.  (Modificazioni alla legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68)
Art. 21.  (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente)
Art. 22.  (Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali)
Art. 23.  (Opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili)
Art. 24.  (Finanziamento degli oneri di realizzazione di una struttura polifunzionale nel Comune di Morgex per l'erogazione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali)
Art. 25.  (Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18)
Art. 26.  (Copertura delle perdite della Gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent in liquidazione)
Art. 27.  (Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A.. Legge regionale 16 marzo 2006, n. 7)
Art. 28.  (Servizi antincendi e strutture di addestramento. Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7)
Art. 29.  (Riproposizione con atto amministrativo delle spese relative al Fondo regionale per le politiche abitative)
Art. 30.  (Fondo per il finanziamento delle opere di rilevante interesse regionale. Legge regionale 17 agosto 2004, n. 21)
Art. 31.  (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41)
Art. 32.  (Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 7 aprile 1992, n. 18, e 10 agosto 2004, n. 16)
Art. 33.  (Finanziamento straordinario al Comune di Pontey)
Art. 34.  (Finanziamento degli aiuti diretti alle aziende agricole per l'attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013)
Art. 35.  (Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Misure cofinanziate)
Art. 36.  (Disposizioni in materia di anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà. Legge [...]
Art. 37.  (Modificazione alla legge regionale 29 giugno 2007, n. 16)
Art. 38.  (Erogazione di un contributo straordinario alla Fondazione per la formazione professionale turistica di Châtillon)
Art. 39.  (Circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico per categorie agevolate. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)
Art. 40.  (Supporto tecnico ai cittadini per il passaggio al sistema digitale televisivo - switch off)
Art. 41.  (Contributi straordinari all'Aero Club Corrado Gex e all'Aero Club Valle d'Aosta)
Art. 42.  (Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno. Leggi regionali 15 gennaio 1997, n. 1, e 31 marzo 2003, n. 6)
Art. 43.  (Finanziamento per la copertura del fabbisogno orario per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria della Regione)
Art. 44.  (Finanziamento per la copertura del fabbisogno orario per l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole dei Comuni della valle del Lys)
Art. 45.  (Disposizioni in materia di interventi regionali per il diritto allo studio universitario. Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30)
Art. 46.  (Promozione di servizi formativi e di ricerca scientifica per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica)
Art. 47.  (Modificazione della legge regionale 17 marzo 1992, n. 8)
Art. 48.  (Associazione Forte di Bard. Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10)
Art. 49.  (Manutenzione straordinaria di immobili situati nel borgo di Bard)
Art. 50.  (Manutenzione straordinaria del Museo regionale di Scienze Naturali. Legge regionale 20 maggio 1985, n. 32)
Art. 51.  (Interventi per la salvaguardia e la valorizzazione dell'edificio degli archivi del capitolo della Cattedrale Santa Maria Assunta di Aosta)
Art. 52.  (Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)
Art. 53.  (Entrata in vigore)


§ 2.2.294 - L.R. 10 dicembre 2008, n. 29.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011). Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. 30 dicembre 2008, n. 53)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE, CONTABILITA' E CONTENIMENTO DELLA SPESA

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E CONTABILITA'

 

Art. 1. (Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)

1. L'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), è applicabile per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di costituzione delle società cooperative di cui al medesimo comma.

 

     Art. 2. (Disposizioni per la gestione regionale delle tasse automobilistiche)

1. L'effettiva attuazione di quanto disposto dall'articolo 55 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), decorre dalla data indicata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche).

 

CAPO II

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA

 

     Art. 3. (Modificazioni alla legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90) [1]

[1. Dopo l'articolo 42 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), è inserito il seguente:

 

"Art. 42 bis. (Modalità d'iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso della Regione per il riequilibrio della finanza pubblica statale)

 

1. La legge finanziaria può autorizzare l'iscrizione di un fondo nell'ambito delle partite di giro del bilancio, delle entrate e delle spese relative al concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica.

 

2. Subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica correlati al patto di stabilità, la Giunta regionale provvede con deliberazione, previo parere della competente commissione consiliare permanente, alle occorrenti variazioni nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio regionale prevedendo, se necessario, l'istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa.

 

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono comunicati al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla loro adozione.".]

 

     Art. 4. (Disposizioni per il contenimento della spesa in materia di personale)

1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, per l'anno 2009, l'Amministrazione regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2009 e non oltre il 50 per cento dei posti che si rendono vacanti nell'anno 2009.

 

2. Resta escluso dall'applicazione del limite di cui al comma 1 il reclutamento di personale dell'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta, limitatamente alla ricostituzione delle dotazioni dei profili professionali indicati dall'articolo 28, comma 10, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

 

     Art. 5. (Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica)

1. Per l'anno 2009, la Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, definisce le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa relativa al personale degli enti locali, contestualmente alla definizione del patto di stabilità per gli enti locali medesimi.

 

2. Nelle more dell'adozione di misure complessive volte al contenimento e alla razionalizzazione dei costi della politica, gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali non possono, per l'anno 2009, essere determinati in aumento rispetto agli importi stabiliti per l'anno 2008.

 

3. Per gli amministratori di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), che variano la loro posizione lavorativa rispetto a quella in essere nell'anno 2008, l'importo massimo dell'indennità di funzione attribuibile ai sensi del comma 2 è, rispettivamente, raddoppiato o dimezzato, al momento dell'eventuale collocamento in aspettativa dell'amministratore interessato o della cessazione dell'aspettativa medesima.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

CAPO I

INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 6. (Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 227.217.963 per l'anno 2009.

 

2. Per l'anno 2009, la somma di cui al comma 1 è ripartita, in deroga ai criteri stabiliti dall'articolo 18 della l.r. 48/1995, fra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della medesima legge nel modo seguente:

 

a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione, euro 127.561.257 (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitoli 20501, 20503 e 20745);

 

b) interventi per programmi di investimento, euro 44.487.130 da utilizzare, quanto ad euro 42.035.323, per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) di cui al titolo IV, capo II, della l.r. 48/1995 (obiettivo programmatico 2.1.1.03.) e, quanto ad euro 2.451.807, per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica), (obiettivo programmatico 2.1.1.03. - capitolo 33755);

 

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, euro 55.169.576 (obiettivi programmatici 2.1.1.02. e 3.2.) ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 48/1995.

 

3. Per l'anno 2009, in deroga ai criteri stabiliti dalla l.r. 48/1995, le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), sono destinate:

 

a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per il triennio 1998/2000), (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20501 parz.);

 

b) per euro 115.531.600, al finanziamento dei Comuni (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitoli 20501 parz. e 20503);

 

c) per euro 7.250.000, al finanziamento delle Comunità montane (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20745);

 

d) per euro 338.128, al Comune di Aosta quale ulteriore trasferimento finanziario senza vincolo settoriale di destinazione, ai sensi dell'articolo 106 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema della autonomie in Valle d'Aosta), correlato all'importo del trasferimento alle Comunità montane di cui alla lettera c) (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20501 parz.).

 

4. Per l'anno 2009, in deroga ai criteri stabiliti dalla l.r. 48/1995, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera b), è destinata:

 

a) per un importo pari a euro 17.811.024, a spese di investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20503);

 

b) per un importo pari a euro 4.173.560, a spese per gli interventi di politica sociale, i cui criteri di riparto sono determinati dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20501 parz.).

 

5. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato A, per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

 

6. I Comuni concorrono al finanziamento delle Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento. In caso di mancato accordo, ogni Comune contribuisce al finanziamento della Comunità montana in base alla spesa di riferimento determinata ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 48/1995.

 

7. Gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.

 

8. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione ai Comuni dei seguenti trasferimenti statali alla Regione:

 

a) trasferimenti per finanziare l'onere derivante dagli incrementi degli stipendi dei segretari comunali;

 

b) trasferimenti compensativi delle minori entrate relative all'imposta sulla pubblicità e al canone per l'installazione di mezzi pubblicitari;

 

c) trasferimenti compensativi delle minori entrate relative al gettito d'imposta comunale sugli immobili (ICI) per attività di oratorio o similari;

 

d) trasferimenti compensativi delle minori entrate derivanti dall'esclusione dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

 

9. I proventi dei contributi per le concessioni e delle sanzioni ad essi relative di cui all'articolo 71 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), possono essere destinati nel limite massimo del 50 per cento al finanziamento di spese correnti e di un ulteriore 25 per cento a spese di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale.

 

     Art. 7. (Fondo per Speciali Programmi di Investimento - FoSPI)

1. Per la realizzazione del programma definitivo FoSPI 2007/2009, la spesa di euro 32.736.675, già autorizzata ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009), è rideterminata in euro 31.899.284, di cui euro 8.197.917 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.1.1.03).

 

2. Per la realizzazione del programma definitivo FoSPI 2008/2010, la spesa di euro 32.960.254 (obiettivo programmatico 2.1.1.03.), già autorizzata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della l.r. 9/2008 è così suddivisa:

 

a) anno 2009 euro 3.284.872;

 

b) anno 2010 euro 2.701.629.

 

3. Al fine dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2009/2011, la spesa complessiva di euro 34.824.771 (obiettivo programmatico 2.1.1.03. - capitolo 21245 parz.), già autorizzata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della l.r. 9/2008 è rideterminata in euro 38.905.567 ed è così suddivisa:

 

a) anno 2009 euro 26.000.074;

 

b) anno 2010 euro 5.065.867;

 

c) anno 2011 euro 7.839.626.

 

4. In deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, per il finanziamento degli interventi del Comune di Valgrisenche individuati nel progetto n. 3 (Riqualificazione del villaggio capoluogo - centro storico), e del Comune di Sarre individuati nel progetto n. 4 (Ripristino e riqualificazione ambientale della frazione Rovine), inseriti nella graduatoria dei progetti idonei, approvata con deliberazione della Giunta regionale del 23 aprile 2008, n. 1211, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della l.r. 48/1995, è autorizzata, a valere sugli importi rideterminati ai sensi del comma 3, la spesa complessiva di euro 4.299.571 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21245 parz.), di cui euro 1.270.653 per il progetto n. 3 e euro 3.028.918 per il progetto n. 4, così suddivisa:

 

a) anno 2009 euro 2.000.000;

 

b) anno 2010 euro 2.071.796;

 

c) anno 2011 euro 227.775.

 

5. La documentazione relativa alla progettazione esecutiva degli interventi di cui al comma 4, conforme a quanto previsto dalla l.r. 48/1995 per le procedure di finanziamento FoSPI, deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di programmazione e valutazione investimenti entro e non oltre il 27 settembre 2009, al fine del relativo finanziamento nell'ambito del programma FoSPI 2009/2011, secondo le modalità previste dal programma medesimo.

 

6. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 21 della l.r. 48/1995, la spesa per l'anno 2009 è rideterminata in euro 3.552.460 e, per l'anno 2010, in euro 3.314.404. Per l'anno 2011, è autorizzata la spesa di euro 3.747.879 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21255).

 

7. Ai fini dell'approvazione del programma FoSPI, la spesa di riferimento per il triennio 2010/2012, già autorizzata ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), è rideterminata in euro 37.896.024 ed è indicativamente suddivisa in euro 29.718.100 per l'anno 2010 ed euro 5.572.730 per l'anno 2011. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvede con legge finanziaria per il triennio 2010/2012 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21245 parz.).

 

8. Ai fini dell'approvazione del programma FoSPI, la spesa di riferimento per il triennio 2011/2013 è determinata in euro 37.781.818, di cui indicativamente euro 28.389.765 per l'anno 2011. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvede con legge finanziaria per il triennio 2011/2013 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21245 parz.).

 

9. Per l'aggiornamento, nel periodo 2009/2011, dei programmi triennali già approvati ai sensi delle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo Regionale Investimenti Occupazione - FRIO), 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della Regione), e 48/1995, è determinata la spesa complessiva in euro 3.000.000, ripartita in annui euro 1.000.000 per gli anni 2009, 2010 e 2011 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21245 parz.).

 

10. Il termine di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 18 aprile 2008, n. 13 (Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici), deve intendersi riferito sia al termine per la presentazione della documentazione di cui all'articolo 20, comma 3, della l.r. 48/1995, sia al termine per la presentazione della progettazione esecutiva delle opere integrative a quelle irrigue e correlate alle opere inerenti ai lavori di completamento dell'acquedotto comunale, razionalizzazione delle risorse idriche, potenziamento opere di captazione e estensione del telecontrollo nella parte alta del territorio, individuate nel progetto n. 5 del Comune di Sarre, inserito nel programma FoSPI 2007/2009, ed è prorogato al 31 luglio 2009.

 

     Art. 8. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), è determinata in euro 6.000.000 per l'anno 2009, in euro 6.000.000 per l'anno 2010 ed in euro 8.140.853 per l'anno 2011 (obiettivo programmatico 2.1.1.05 - capitolo 33665).

 

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi per gli importi e per i periodi di cui al comma 1 (capitolo 11155).

 

     Art. 9. (Completamento della sperimentazione della televisione digitale)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare, per l'anno 2009, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, un piano straordinario di interventi finalizzato al completamento della sperimentazione della televisione digitale di cui all'articolo 24 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radio telecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31)), ad integrazione del piano straordinario, per l'anno 2008, di cui all'articolo 10, comma 1, della l.r. 32/2007.

 

2. Alla realizzazione degli interventi attuativi del piano di cui al comma 1, provvede direttamente la Regione, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 25/2005, mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995, per un importo di euro 2.300.000 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.1.1.02. - capitolo 21882).

 

3. Il termine di cui all'articolo 24, comma 1, della l.r. 25/2005 è ulteriormente differito al 31 dicembre 2009.

 

     Art. 10. (Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 11) [2]

[1. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 (Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive), le parole: "fornisce ai Comuni gli strumenti necessari allo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza dello sportello unico e" sono soppresse.

 

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 11/2003, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

 

"5bis. La Regione fornisce ai Comuni gli strumenti applicativi centralizzati necessari allo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza dello sportello unico.".

 

3. Dopo il comma 5bis dell'articolo 8 della l.r. 11/2003, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

 

"5ter. La Regione, in deroga alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), provvede, per conto degli enti locali, alla copertura degli oneri derivanti dai costi dei servizi di assistenza agli operatori degli enti locali e dei servizi di gestione tecnologica di tali strumenti, mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.".

 

4. Dopo l'articolo 8 della l.r. 11/2003, come modificato dai commi 1, 2 e 3, è inserito il seguente:

 

"     Art. 8bis. (Erogazione di incentivi)

 

1. Per l'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 8, comma 5, si provvede mediante:

 

a) risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995;

 

b) risorse regionali, in deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, laddove lo sportello unico svolga funzioni di interesse per l'Amministrazione regionale.

 

2. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 è effettuato agli enti locali che, per conto di tutti i Comuni, svolgono le attività di istruttoria afferenti ai servizi di sportello unico.

 

3. L'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo è effettuata sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.".

 

5. L'onere per l'applicazione della l.r. 11/2003 è determinato complessivamente per il 2009 in euro 821.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02. - capitoli 65010 e 20615; obiettivo programmatico 2.1.2. - capitolo 20100).]

 

     Art. 11. (Modificazioni all'articolo 28 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34)

1. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008), è sostituito dal seguente:

 

"2. Per le finalità di cui al comma 1, tra gli interventi settoriali con vincolo di destinazione, è autorizzato un trasferimento annuale a favore del Comune di Aosta per un importo massimo di euro 300.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02. - capitolo 20630).".

 

     Art. 12. (Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48)

1. Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 48/1995, le parole: "è pari all'ottanta per cento delle risorse di cui all'art. 10, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "è determinato con la legge finanziaria e la legge di assestamento, nel limite delle risorse di cui all'articolo 10, comma 1".

 

2. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 48/1995, le parole: "è pari al venti per cento delle risorse di cui all'art. 10, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "è determinato con la legge finanziaria e la legge di assestamento, nel limite delle risorse di cui all'articolo 10, comma 1".

 

3. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 48/1995 è sostituito dal seguente:

 

"2. La liquidazione della somma di cui al comma 1 è disposta:

 

a) fino al 70 per cento successivamente alla trasmissione della relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, e del piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 31 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta), al Comitato finanza e contabilità degli enti locali della Valle d'Aosta, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 5 settembre 2008, n. 2604, adottata di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali;

 

b) fino al 30 per cento ad avvenuta analisi e valutazione positiva della relazione previsionale e programmatica, effettuata con le modalità di cui all'articolo 15.".

 

4. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 48/1995, le parole: "non inferiore al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al 20 per cento".

 

5. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 48/1995, le parole: ", di norma," sono soppresse.

 

6. L'articolo 23 della l.r. 48/1995 è abrogato.

 

     Art. 13. (Spese di investimento degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1)

1. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali), le parole: "fino al 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2010".

 

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 1/2005, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

 

"5bis. L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato, oltre che per la restituzione del capitale residuo, per far fronte a interessi e a indennizzi correlati all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari.".

 

     Art. 14. (Piano esecutivo di gestione)

1. Per l'anno 2009, il piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 31 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta), reso obbligatorio per tutti gli enti locali dall'articolo 18 della l.r. 34/2005, è approvato dall'organo esecutivo entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio pluriennale e, dall'anno 2010, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio pluriennale.

 

     Art. 15. (Finanziamento speciale al Comune di Saint-Vincent)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007), è rideterminata in euro 1.150.000 per ciascun anno del triennio 2009/2011 (obiettivo programmatico 2.1.1.05 - capitoli 33741 e 33742).

 

     Art. 16. (Interventi finanziari a favore degli enti locali per gli oneri accessori conseguenti all'acquisizione di beni immobili. Legge regionale 26 ottobre 2007, n. 26)

1. Il termine di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 26 (Interventi finanziari a favore degli enti locali per gli oneri accessori conseguenti all'acquisizione di beni immobili), è prorogato sino al 31 dicembre 2011.

 

2. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla l.r. 26/2007 è determinata in euro 600.000 per l'anno 2009 e in euro 300.000 annui per gli anni 2010 e 2011 (obiettivo programmatico 2.1.1.05 - capitolo 33710).

 

CAPO II

POLITICHE DEL LAVORO E PROGRAMMI COMUNITARI

 

     Art. 17. (Interventi in materia di politica del lavoro. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7)

1. Sino all'approvazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), del nuovo Piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione 2009/2011, restano valide le indicazioni di cui al Piano 2004/2006, già prorogate ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 30/2006 e dell'articolo 14, comma 1, della l.r. 32/2007.

 

2. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano di cui al comma 1 è rideterminata per il triennio 2009/2011 in complessivi euro 18.076.700, di cui euro 6.021.400 per l'anno 2009, euro 6.028.900 per l'anno 2010 ed euro 6.026.400 per l'anno 2011 (obiettivo programmatico 2.2.2.16 - capitolo 26010; obiettivo programmatico 2.2.2.18. - capitoli 26031, 30151 e 30153).

 

3. Il finanziamento degli interventi del Piano di cui al comma 1 può essere oggetto di spesa da parte del programma obiettivo n. 2 occupazione per il periodo 2007/2013.

 

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 7/2003, è inserito il seguente:

 

"1bis. Il programma annuale può prevedere iniziative che per loro natura, pur iniziando nell'anno di riferimento, richiedono un'attuazione pluriennale.".

 

     Art. 18. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)

1. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione o il completamento, nell'ambito del documento unico di programmazione, obiettivo n. 2 per il periodo 2000/2006, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, degli investimenti e delle connesse azioni di assistenza tecnica, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio, rideterminazione di autorizzazioni di spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 e prima variazione al bilancio di previsione 2000 e del triennio 2000/2002), intrapresi nell'ambito dei programmi a finalità strutturale, obiettivo n. 2 e di iniziativa comunitaria Interreg, previsti dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, dal regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 e dal regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, è determinata, per il periodo 2000/2009, in euro 40.233.709, di cui euro 60.000 per l'anno 2009, al lordo delle risorse già autorizzate dall'articolo 15, comma 1, della l.r. 32/2007 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 25026).

 

2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della l.r. 27/2000, anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato rendono disponibili, in applicazione del regolamento (CE) 1260/1999 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), per gli interventi nelle aree obiettivo n. 2 previsti dal documento unico di programmazione finalizzato al conseguimento del medesimo obiettivo (riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali) per il periodo 2000/2008.

 

3. La Regione attua, nel periodo 2007/2013, investimenti definiti nell'ambito del programma operativo competitività regionale 2007/2013, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, previsto dal regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.

 

4. In relazione all'approvazione con decisione 2007/3867/CE della Commissione europea in data 7 agosto 2007 del programma operativo competitività regionale 2007/2013, gli investimenti di cui al comma 3 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato rendono disponibili, in applicazione del regolamento (CE) 1083/2006 e della l. 183/1987.

 

5. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata, per il periodo 2007/2013, la quota di cofinanziamento a carico della Regione di euro 8.785.910, già determinata in euro 1.229.555 per il 2009 e euro 1.254.146 per il 2010 ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della l.r. 32/2007 e rideterminata, con riferimento al periodo 2009/2011, in complessivi euro 3.762.921 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitoli 47008, 47009 e 47012), annualmente così suddivisi:

 

a) anno 2009 euro 1.229.555;

 

b) anno 2010 euro 1.254.166;

 

c) anno 2011 euro 1.279.200.

 

6. La Regione attua, nel periodo 2008/2015, investimenti definiti nell'ambito del programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

 

7. Per le finalità di cui al comma 6, è autorizzata, per il periodo 2008/2015, la quota di cofinanziamento a carico della Regione di euro 14.863.553, già determinata in euro 1.500.000 per gli anni 2009 e 2010 ai sensi dell'articolo 15, comma 6, della l.r. 32/2007 e rideterminata, per il periodo 2009/2011, in complessivi euro 8.809.700 (obiettivo programmatico 2.2.2.17. - capitoli 47050 e 47051), annualmente così suddivisa:

 

a) anno 2009 euro 4.557.400;

 

b) anno 2010 euro 735.500;

 

c) anno 2011 euro 3.516.800.

 

8. Gli oneri a carico del bilancio della Regione per l'attuazione dei programmi di cooperazione territoriale durante il periodo 2007/2013, già determinati in euro 1.500.000 per il 2009 e euro 1.500.000 per il 2010 ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della l.r. 32/2007 sono rideterminati, con riferimento al periodo 2009/2011, in complessivi euro 3.282.200 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitoli 47030, 47031, 47033, 47035, 47037, 47039), annualmente così suddivisi:

 

a) anno 2009 euro 1.162.600;

 

b) anno 2010 euro 1.129.600;

 

c) anno 2011 euro 990.000.

 

9. La Regione attua, nel periodo 2007/2013, gli interventi definiti nell'ambito del programma obiettivo n. 2 occupazione previsto dal regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e dal regolamento (CE) 1083/2006.

 

10. Per le finalità di cui al comma 9, è autorizzata, per il periodo 2009/2011, la spesa complessiva di euro 6.634.884 (obiettivo programmatico 2.2.2.18. - capitoli 30055, 30056 e 30057), annualmente così suddivisi:

 

a) anno 2009 euro 2.012.497;

 

b) anno 2010 euro 2.244.746;

 

c) anno 2011 euro 2.377.641.

 

11. Le spese per la gestione e il controllo di programmi comunitari relativi all'obiettivo n. 2 occupazione 2007/2013 sono determinate per gli anni 2009, 2010 e 2011 in annui euro 225.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.18. - capitoli 30052).

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

 

     Art. 19. (Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 45/1995, la dotazione organica della struttura regionale è definita in 2.920 unità di personale di cui 150 unità con qualifica di dirigente, oltre a 86 unità di personale dipendenti dal Consiglio regionale di cui 11 unità con qualifica di dirigente.

 

2. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 35 e 62, comma 5, della l.r. 45/1995 e di quello i cui incarichi possono essere conferiti con le modalità di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, della medesima legge.

 

3. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 2, della l.r. 45/1995, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono definiti in euro 148.460.903 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 143.444.500 per il personale della Giunta regionale (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitoli 30500, 30501, 30502, 30505, 30515, 30520, 30521 e 39020), euro 799.800 per il personale dell'Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato (obiettivo programmatico 1.2.1. - cap. 30631), ed euro 4.216.603 per il personale del Consiglio regionale (obiettivo programmatico 1.1.1. - capitolo 20000 parz.), ivi comprese le assunzioni a tempo determinato.

 

4. Le risorse finanziarie destinate annualmente al fondo unico aziendale e non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 39020).

 

5. Le risorse finanziarie destinate annualmente al fondo per le progressioni orizzontali del personale regionale ai sensi dell'articolo 20 del Contratto Collettivo Regionale del Lavoro (C.C.R.L.) del 21 maggio 2008, che risultino in esubero a seguito della distribuzione delle risorse per ogni posizione economica, sono assegnate alle risorse accantonate per il salario di risultato dell'anno successivo (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 39020).

 

6. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del personale regionale per il biennio economico 2008/2009 è rideterminata in euro 10.310.000 per l'anno 2009 e in euro 8.900.000 a decorrere dall'esercizio 2010. Per il biennio economico 2010/2011 la spesa contrattuale è determinata in complessivi euro 4.800.000 per l'anno 2010 ed in euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2011. La spesa relativa ai bienni economici 2008/2009 e 2010/2011 è comprensiva dell'onere relativo al recupero del differenziale inflazionistico per i bienni per i quali è chiusa la contrattazione (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitoli 30650, 30500 parz., 30501 parz., 39020 parz. e 30560 parz; obiettivo programmatico 1.1.1. - capitolo 20000 parz.).

 

7. Gli importi presenti sui fondi per il rinnovo contrattuale del personale della Regione relativi a ciascun biennio economico, non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portati in aumento sull'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni dei capitoli 30650 e 20000, limitatamente ai fondi per il rinnovo contrattuale del personale della Giunta regionale (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 30650) e del Consiglio regionale (obiettivo programmatico 1.1.1. - capitolo 20000).

 

8. L'eventuale trasferimento dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale, maturati al 31 dicembre 1997, previsto dalla legge regionale 31 dicembre 1998, n. 57 (Gestione dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale, maturati al 31 dicembre 1997, tramite fondo pensione), è prorogato all'anno 2010 ed è effettuato a favore del fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti della Regione autonoma Valle d'Aosta (FOPADIVA). Gli importi per tale trasferimento sono rideterminati in complessivi euro 30.000 per il triennio 2009/2011 corrispondenti a euro 10.000 per ogni anno (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 39050).

 

9. Per le finalità di cui alla legge regionale 14 ottobre 2005, n. 20 (Istituzione della figura di Segretario generale della Regione e altre disposizioni in materia di personale. Modificazioni alle leggi regionali 23 ottobre 1995, n. 45, e 15 giugno 1983, n. 57), è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 180.000 (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 30495).

 

     Art. 20. (Modificazioni alla legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68) [3]

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale), le parole: "per qualifiche, categorie e profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima," sono soppresse.

 

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 68/1989, è inserito il seguente:

 

"4bis. La costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, è altresì consentita per la realizzazione di progetti attuati per il tramite delle strutture regionali competenti in materia di politiche del lavoro e della formazione professionale e servizi per l'impiego e di programmazione afferente alla politica di coesione comunitaria e nazionale; in tali casi, la durata massima del rapporto di lavoro, il cui finanziamento è a valere sugli stanziamenti previsti per i programmi cofinanziati dal fondo sociale europeo, dal fondo europeo di sviluppo regionale e dal fondo per le aree sottoutilizzate, è di tre anni. Il reclutamento di detto personale è effettuato mediante prove selettive, espletate con le modalità stabilite dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitoli 47008, 47012, 47030, 47031, 47033, 47035, 47037, 47039, 47050, 47051 - obiettivo programmatico 2.2.2.18 - capitolo 30055).".

 

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

 

     Art. 21. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente) [4]

1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata in euro 267.520.491 per l'anno 2009, in euro 270.566.600 per l'anno 2010 e in euro 274.893.900 per l'anno 2011, di cui:

a) trasferimenti all'Azienda regionale Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (Azienda USL), per complessivi euro 248.614.000 per l'anno 2009, euro 252.538.000 per l'anno 2010 e euro 256.838.000 per l'anno 2011, dei quali, rispettivamente, euro 230.000.000, euro 235.000.000 e euro 240.000.000, quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59900 parz.), e:

1) euro 1.750.000, per gli anni 2009, 2010 e 2011, per prestazioni sanitarie aggiuntive regionali (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59980);

2) euro 261.000, per l'anno 2009 e euro 185.000 per gli anni 2010 e 2011, per iniziative di formazione professionale (capitolo 59900 parz.);

3) euro 5.275.000, per gli anni 2009, 2010 e 2011, per iniziative di assistenza sanitaria e prestazioni sanitarie particolari e ricerca (capitolo 59900 parz.);

4) euro 11.328.000, per l'anno 2009, euro 10.328.000 per l'anno 2010 e euro 9.628.000 per l'anno 2011, per interventi a favore del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale (capitoli 59900 parz. e 59902);

b) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva per euro 17.200.000 per l'anno 2009, di cui euro 6.200.000 per il saldo dell'anno 2006 e euro 11.000.000 per l'acconto dell'anno 2009, euro 16.400.000 per l'anno 2010 per il saldo dell'anno 2007 e l'acconto dell'anno 2010 e di euro 16.400.000 per l'anno 2011 per il saldo dell'anno 2008 e l'acconto dell'anno 2011 (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59910);

c) interventi diretti della Regione, euro 1.581.491 per l'anno 2009, euro 1.628.600 per l'anno 2010 e euro 1.655.900 per l'anno 2011 (obiettivi programmatici 2.2.3.01. e 2.2.3.03. - capitoli 59920, 61265);

d) trasferimento all'Azienda USL di euro 125.000 per l'anno 2009 per quota contributiva aggiuntiva in materia di previdenza complementare per il personale della sanità FOPADIVA (obiettivo programmatico 2.2.3.01 - capitolo 59915).

 

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1, lettera a).

 

3. La Giunta regionale può autorizzare l'Azienda USL ad apportare variazioni compensative tra le assegnazioni trasferitele ai sensi del comma 1, lettera a).

 

4. A parziale copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il quadriennio economico 2006/2009 del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale, l'Azienda USL utilizza i risultati economici positivi e gli accantonamenti degli esercizi precedenti.

 

5. La Regione trasferisce all'Azienda USL le somme versate dallo Stato o dalle aziende farmaceutiche in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica.

 

6. Per l'applicazione del comma 5, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 22. (Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali)

1. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie ospedaliere è determinata per il triennio 2009/2011, in euro 24.050.000, di cui euro 700.000 per l'anno 2009, euro 9.350.000 per l'anno 2010 ed euro 14.000.000 per l'anno 2011 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - capitolo 60310).

 

2. La spesa per interventi di edilizia sanitaria, da trasferire all'Azienda USL, è determinata, per il triennio 2009/2011, in euro 19.000.000, di cui euro 6.400.000 per l'anno 2009, euro 6.400.000 per l'anno 2010 ed euro 6.200.000 per l'anno 2011 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - capitolo 60380).

 

3. La spesa per la realizzazione di interventi urgenti di edilizia sanitaria ospedaliera e territoriale è determinata, per il triennio 2009/2011, in euro 14.830.000, di cui euro 1.110.000 per l'anno 2009, euro 6.110.000 per l'anno 2010 ed euro 7.610.000 per l'anno 2011 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - capitolo 60420).

 

4. La spesa per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie e lo sviluppo del sistema informativo aziendale, da trasferire all'Azienda USL, è determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 24 giugno 1994, n. 31 (Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie), in euro 10.900.000, per il triennio 2009/2011, di cui euro 3.500.000 per l'anno 2009, euro 3.700.000 per l'anno 2010 ed euro 3.700.000 per l'anno 2011 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - capitolo 60445).

 

     Art. 23. (Opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili)

1. La spesa per l'ampliamento, per la ristrutturazione e per altri interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento funzionale di opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili, previste dall'articolo 17 della l.r. 21/2003 è determinata, per il triennio 2009/2011, in euro 13.000.000 di cui euro 4.000.000 per l'anno 2009, euro 4.500.000 per l'anno 2010 ed euro 4.500.000 per l'anno 2011 (obiettivo programmatico 2.1.1.05 - capitolo 33690).

 

     Art. 24. (Finanziamento degli oneri di realizzazione di una struttura polifunzionale nel Comune di Morgex per l'erogazione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali)

1. L'autorizzazione di spesa per il finanziamento degli oneri di realizzazione della struttura polifunzionale nel Comune di Morgex, prevista dall'articolo 23 della l.r. 32/2007, è rideterminata per il triennio 2009/2011 in euro 6.100.000, di cui euro 600.000 per l'anno 2009, euro 2.500.000 per l'anno 2010 ed euro 3.000.000 per l'anno 2011 (obiettivo programmatico 2.2.3.02. - capitolo 60480).

 

     Art. 25. (Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18)

1. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), è determinata, per il triennio 2009/2011 in euro 95.685.002, di cui euro 29.700.002 per l'anno 2009, euro 33.070.000 per l'anno 2010 ed euro 32.915.000 per l'anno 2011 (obiettivo programmatico 2.2.3.03 - capitoli 61310, 61311, 61312, 61313, 61314, 61316, 61317, 61318, 61319, 61321, 61322, 61323, 61324, 61325, 61326, 61327).

 

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 comprende tutte le spese concernenti la partecipazione della Regione a reti e progetti europei in materia di politiche sociali.

 

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI E PATRIMONIO

 

     Art. 26. (Copertura delle perdite della Gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent in liquidazione)

1. E' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 4.141.548 per la copertura della perdita d'esercizio 2007 della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent di cui alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 (Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent), posta in liquidazione ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent), (obiettivo programmatico 2.1.4.01 - capitolo 35065).

 

     Art. 27. (Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A.. Legge regionale 16 marzo 2006, n. 7)

1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), è autorizzata la spesa di euro 21.000.000 per l'anno 2009 e di euro 27.000.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.1.4.2. - capitolo 35620 parz.).

 

CAPO VI

INTERVENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

 

     Art. 28. (Servizi antincendi e strutture di addestramento. Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7) [5]

[1. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale)), è inserito il seguente:

 

"4bis. Ai fini di conseguire un più elevato grado di sicurezza nel territorio regionale, i servizi a pagamento di cui al presente articolo, ivi compresi i servizi di formazione ed addestramento a qualunque titolo erogati dal Corpo valdostano dei vigili del fuoco, sono individuati come attività istituzionali svolte in veste di pubblica autorità.".

 

2. Dopo l'articolo 33 della l.r. 7/1999, è inserito il seguente:

 

"     Art. 33bis. (Interventi per la predisposizione di strutture di addestramento del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e per il potenziamento del soccorso in galleria)

 

1. Al fine di migliorare la prevenzione degli incendi e l'efficienza dei soccorsi in galleria e in ambito stradale nonché in ambiente confinato, condotti dal Corpo valdostano dei vigili del fuoco, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i concessionari delle società autostradali e dei trafori della Valle d'Aosta, finalizzate alla realizzazione o al completamento di strutture di formazione ed addestramento ed altri interventi impiantistici e strutturali volti a favorire l'ottimale gestione delle radiocomunicazioni e delle operazioni di soccorso.".

 

3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 33bis della l.r. 7/1999, come introdotto dal comma 2, la Giunta regionale è autorizzata ad intraprendere le opportune iniziative per il completamento della struttura di addestramento del Corpo valdostano dei vigili del fuoco per maxi emergenze in galleria, denominata finestra di Sorreley-Meysattaz, di cui alla deliberazione della Giunta regionale dell'11 agosto 2006, n. 2330.

 

4. L'onere derivante dall'applicazione del comma 3 è determinato complessivamente per il triennio 2009/2011 in euro 958.000 di cui euro 336.000 per l'anno 2009, euro 286.000 per l'anno 2010, euro 336.000 per l'anno 2011 (obiettivo programmatico 2.2.1.11 - capitolo 40846.).]

 

     Art. 29. (Riproposizione con atto amministrativo delle spese relative al Fondo regionale per le politiche abitative)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 42, comma 2, della l.r. 90/1989, gli stanziamenti iscritti nel Fondo regionale per le politiche abitative di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33), non impegnati entro il termine dell'esercizio 2008, possono essere attribuiti alla competenza dell'esercizio successivo con atto amministrativo. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle predette spese non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale differenza di cui all'articolo 28, comma 1, della l.r. 90/1989.

 

     Art. 30. (Fondo per il finanziamento delle opere di rilevante interesse regionale. Legge regionale 17 agosto 2004, n. 21)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal capo II della legge regionale 17 agosto 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di opere di rilevante interesse regionale, disciplina del Fondo per speciali programmi di investimento e istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV). Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), da ultimo modificata dalla legge regionale 28 aprile 2003, n. 13), è autorizzata, per il triennio 2008/2010, la spesa complessiva di euro 4.000.000, di cui euro 500.000 per l'anno 2009, euro 3.000.000 per l'anno 2010 e euro 500.000 per l'anno 2011 (obiettivo programmatico 2.2.1.05 - capitolo 51845).

 

     Art. 31. (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41)

1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), è autorizzato, per l'anno 2009, in euro 5.250.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.09. - capitolo 67380).

 

2. L'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della l.r. 21/2003 è prorogata fino al 31 dicembre 2011 ed è determinata in euro 400.000 per l'anno 2009 e in euro 460.000 annui per il 2010 e il 2011 (obiettivo programmatico 2.2.1.09. - capitolo 67382).

 

     Art. 32. (Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 7 aprile 1992, n. 18, e 10 agosto 2004, n. 16)

1. Il trasferimento annuale all'ente gestore per il funzionamento del Parco naturale del Mont Avic di cui alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del Parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16), è autorizzato, per l'anno 2009, in euro 1.275.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.08. - capitolo 67300).

 

2. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il Parco naturale del Mont Avic di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18 (Finanziamento dei lavori di costruzione di infrastrutture di servizio per il Parco del Mont Avic), è rideterminata, per il triennio 2009/2011, in euro 4.300.000, di cui euro 1.000.000 per l'anno 2009 ed annui euro 1.300.000 per l'anno 2010 e euro 2.000.000 per l'anno 2011 (obiettivo programmatico 2.2.1.08. - capitolo 50150).

 

3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi per gli importi e i periodi di cui al comma 2 (capitolo 11175).

 

     Art. 33. (Finanziamento straordinario al Comune di Pontey)

1. In deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, in considerazione della presenza della discarica per rifiuti speciali non pericolosi a servizio dell'intero territorio regionale ubicata nel Comune di Pontey in località Valloile, è riconosciuto un ulteriore finanziamento straordinario di euro 1.000.000 finalizzato alla realizzazione da parte del Comune di Pontey di opere pubbliche (obiettivo programmatico 2.1.1.05. - capitolo 33680).

 

2. Le modalità di concessione del finanziamento straordinario di cui al comma 1 e l'individuazione delle opere pubbliche da realizzare sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, come disposto dall'articolo 19, comma 2, della l.r. 15/2007.

 

CAPO VII

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

 

     Art. 34. (Finanziamento degli aiuti diretti alle aziende agricole per l'attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013)

1. La Regione assicura, per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA), il finanziamento degli aiuti previsti dall'indennità compensativa e dalla misura agroambientale relative all'anno 2008 di cui al Programma di sviluppo rurale 2007/2013, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 20 marzo 2008, n. 3399/XII, in attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 10.000.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 47016).

 

     Art. 35. (Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Misure cofinanziate)

1. La Regione attua, per il periodo 2007/2013, gli interventi definiti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2007/2013.

 

2. Gli oneri a carico della Regione per il cofinanziamento di investimenti a sostegno dell'agricoltura previsti dal Programma di sviluppo rurale 2007/2013 sono determinati, nel triennio 2009/2011, in euro 24.217.500 (obiettivo programmatico 2.2.2.17. - capitolo 43070), annualmente suddivisi nel modo seguente:

 

a) anno 2009 euro 7.617.500;

 

b) anno 2010 euro 8.100.000;

 

c) anno 2011 euro 8.500.000.

 

3. L'autorizzazione di spesa per l'implementazione e la gestione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 è determinata, per il triennio 2009/2011, in euro 600.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17. - capitolo 43055), annualmente suddivisa nel modo seguente:

 

a) anno 2009 euro 200.000;

 

b) anno 2010 euro 200.000;

 

c) anno 2011 euro 200.000.

 

     Art. 36. (Disposizioni in materia di anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà. Legge regionale 26 gennaio 2005, n. 4)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge regionale 26 gennaio 2005, n. 4 (Disposizioni in materia di anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà), è prorogata al 31 dicembre 2011 ed è rideterminata per il triennio 2009/2011 in complessivi euro 510.000 di cui euro 170.000 per ciascun anno del triennio (obiettivo programmatico 2.2.2.16 - capitoli 26040 e 27000).

 

     Art. 37. (Modificazione alla legge regionale 29 giugno 2007, n. 16)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti), è inserito il seguente:

 

"2bis. Limitatamente agli esercizi finanziari 2009/2011, la Giunta regionale è autorizzata a disporre il finanziamento degli interventi volti al completamento di infrastrutture di interesse regionale già ammesse ai finanziamenti di cui alle ll.rr. 45/1986 e 41/1999.".

 

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 300.000 annui per il triennio 2009/2011 (obiettivo programmatico 2.2.2.12 - capitolo 64821).

 

     Art. 38. (Erogazione di un contributo straordinario alla Fondazione per la formazione professionale turistica di Châtillon)

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 28 giugno 1991, n. 20 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale turistica), ad erogare un contributo straordinario a favore della Fondazione per la formazione professionale turistica di Châtillon di euro 30.000 per l'anno 2009, a copertura delle spese finalizzate all'acquisto di beni funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente [6].

 

2. La concessione del contributo straordinario e le modalità di erogazione sono stabiliti dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.

 

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.4.04 - capitolo 64332).

 

     Art. 39. (Circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico per categorie agevolate. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)

1. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è sostituito dal seguente:

 

"4. La Giunta regionale, di concerto con le parti sociali, previa approvazione di modalità, procedure e criteri, è autorizzata a concedere, con onere a carico della Regione, la gratuità per l'uso dei servizi di trasporto pubblico regionale di cui ai capi II e IV e di eventuali servizi integrativi, ai seguenti soggetti, purché residenti in Valle d'Aosta:

 

a) i decorati con medaglia d'oro e d'argento al valor militare e civile;

 

b) le persone prive della vista con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori;

 

c) i sordomuti e loro eventuali accompagnatori;

 

d) gli inabili, invalidi di guerra, civili e del lavoro, portatori di handicap, con invalidità legalmente riconosciuta almeno pari all'ottanta per cento, nonché i loro accompagnatori, se ne è riconosciuto il diritto;

 

e) le persone a partire dall'età di sessantacinque anni compiuti.".

 

2. Il comma 4bis dell'articolo 24 della l.r. 29/1997 e il comma 3 dell'articolo 46 della l.r. 9/2008 sono abrogati.

 

3. L'onere complessivo per l'applicazione della l.r. 29/1997 è determinato in euro 23.312.400 per l'anno 2009, in euro 24.182.400 per l'anno 2010 e in euro 24.692.400 per l'anno 2011 (obiettivo programmatico 2.2.2.14. - capitoli 67790, 67760, 67670, 67770, 67810, 67710, 67910 e 67970).

 

     Art. 40. (Supporto tecnico ai cittadini per il passaggio al sistema digitale televisivo - switch off)

1. La Giunta regionale è autorizzata a mettere in atto gli interventi necessari a garantire, per l'anno 2009, il supporto tecnico ai cittadini interessati al passaggio al sistema digitale televisivo.

 

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di erogazione del supporto tecnico di cui al comma 1.

 

3. L'onere per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è determinato, per l'anno 2009, in euro 1.250.000 (obiettivo programmatico 2.1.5 - capitolo 21885).

 

     Art. 41. (Contributi straordinari all'Aero Club Corrado Gex e all'Aero Club Valle d'Aosta)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario a favore dell'Aero Club Corrado Gex e dell'Aero Club Valle d'Aosta a titolo di concorso nelle spese finalizzate all'acquisto di beni funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dei predetti enti.

 

2. Il contributo è concesso fino ad un massimo del 90 per cento della spesa ammissibile, entro un limite massimo di 30.000 euro per l'Aero Club Corrado Gex e di 50.000 euro per l'Aero Club Valle d'Aosta, su presentazione di apposita domanda alla struttura competente, corredata di idonea documentazione di spesa relativa all'investimento effettuato.

 

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 80.000 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.4.08. - capitoli 66575 e 66580).

 

     Art. 42. (Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno. Leggi regionali 15 gennaio 1997, n. 1, e 31 marzo 2003, n. 6)

1. Il limite di impegno, della durata massima di dieci anni, previsto dalla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei), è autorizzato, per l'anno 2009, in euro 76.700 (obiettivo programmatico 2.2.2.15. - capitolo 48830 parz.).

 

2. Il limite di impegno, della durata massima di quindici anni, previsti dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), è autorizzato per l'anno 2009, in euro 82.631 (obiettivo programmatico 2.2.2.10. - capitolo 47590 parz.).

 

CAPO VIII

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE SOCIALE

 

     Art. 43. (Finanziamento per la copertura del fabbisogno orario per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria della Regione)

1. Nelle more dell'acquisizione da parte del corpo docente regionale del prescritto titolo di studio per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, per la copertura del fabbisogno orario destinato all'insegnamento obbligatorio della lingua inglese previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), è autorizzata la spesa di euro 110.000 dall'anno scolastico 2009/2010 e per gli anni 2009, 2010, 2011, a titolo di trasferimento alle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione che, dopo aver prioritariamente utilizzato in tale insegnamento tutto il personale interno con adeguata preparazione nell'ambito dell'orario di servizio, si trovino nella necessità di utilizzare docenti interni in attività d'insegnamento aggiuntivo e, in subordine, esperti esterni con contratto di prestazione d'opera (obiettivo programmatico 2.2.4.01. - capitolo 55148).

 

     Art. 44. (Finanziamento per la copertura del fabbisogno orario per l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole dei Comuni della valle del Lys)

1. Al fine di realizzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico e di garantire l'insegnamento della lingua tedesca nelle istituzioni scolastiche dei Comuni della valle del Lys, individuati dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), è autorizzata la spesa di euro 15.000 annui dall'anno scolastico 2008/2009 e per gli anni 2009, 2010 e 2011 (obiettivo programmatico 2.2.4.01. - capitolo 55145 parz.).

 

2. Il finanziamento è erogato all'istituzione scolastica competente per i territori dei Comuni della valle del Lys, che svolge le funzioni didattiche e amministrative necessarie per garantire l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole dell'infanzia e primarie presenti nei Comuni della comunità walser.

 

     Art. 45. (Disposizioni in materia di interventi regionali per il diritto allo studio universitario. Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), dopo le parole: "gli studenti iscritti al corso di laurea in infermieristica" sono aggiunte le seguenti: "avente sede nella Regione".

 

2. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla l.r. 30/1989 è determinata per il triennio 2009/2011 in complessivi euro 10.345.500, di cui annui euro 3.448.500 per gli anni 2009, 2010 e 2011 (obiettivo programmatico 2.2.4.02. - capitoli 55560 e 55600).

 

     Art. 46. (Promozione di servizi formativi e di ricerca scientifica per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica)

1. L'onere per le convenzioni di cui all'articolo 35, comma 2, della l.r. 30/2006 è rideterminato per il triennio 2009/2011 in complessivi euro 4.564.000, di cui euro 1.258.000 per l'anno 2009, 1.653.000 per l'anno 2010 e 1.653.000 per l'anno 2011 (obiettivo programmatico 2.2.4.04.- capitoli 56676, 56677, 56678 e 56679).

 

2. Nell'autorizzazione di cui al comma 1 è ricompresa la spesa per i compensi ai rappresentanti di parte regionale in seno agli organismi all'uopo costituiti.

 

     Art. 47. (Modificazione della legge regionale 17 marzo 1992, n. 8)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

 

"3. La Regione può contribuire alle spese sostenute dalla Fondazione per l'attuazione di specifici progetti di carattere educativo e culturale di interesse regionale, per l'organizzazione di singole manifestazioni o convegni di comprovata importanza regionale, nazionale o internazionale. I criteri e le modalità di erogazione dei predetti contributi sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.".

 

2. Dopo l'articolo 9 della l.r. 8/1992 è inserito il seguente:

 

"     Art. 9bis. (Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per corsi di alta formazione artistica e musicale)

 

1. Per gli iscritti ai corsi di alta formazione artistica e musicale dell'Istituto musicale pareggiato di Aosta è istituita la tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

 

2. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario costituisce un tributo proprio della Regione il cui gettito è interamente devoluto all'erogazione di borse di studio, di prestiti d'onore, nonché degli altri benefici previsti dalla normativa vigente.

 

3. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è fissato per l'anno accademico 2008/2009 in euro 78,71.

 

4. La Giunta regionale provvede annualmente, con propria deliberazione, all'aggiornamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario in base al tasso di inflazione programmato.".

 

3. Dopo l'articolo 9bis della l.r. 8/1992, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

 

"     Art. 9ter. (Oggetto e versamento)

 

1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è dovuta per l'immatricolazione o l'iscrizione a ciascun anno accademico dei corsi di studio di alta formazione artistica e musicale presso l'Istituto musicale pareggiato di Aosta.

 

2. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è versata in un'unica soluzione alla Regione.

 

3. La riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario può, con deliberazione della Giunta regionale, essere delegata all'Istituto musicale pareggiato di Aosta sulla base di apposita convenzione recante, in particolare:

 

a) le modalità di riscossione;

 

b) i tempi e le modalità per il trasferimento delle somme introitate;

 

c) i dati relativi alle riscossioni effettuate.

 

4. La convenzione di cui al comma 3 può altresì prevedere la gestione, da parte dell'Istituto musicale pareggiato di Aosta, del gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).".

 

4. Dopo l'articolo 9ter della l.r. 8/1992, come introdotto dal comma 3, è inserito il seguente:

 

"     Art. 9quater. (Esoneri e rimborsi)

 

1. Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti beneficiari di borse di studio e prestiti d'onore previsti dalla normativa vigente, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

 

2. La Giunta regionale può esonerare, totalmente o parzialmente, dal pagamento della tassa altre eventuali categorie di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

 

3. Le modalità dell'eventuale rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario agli studenti di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.".

 

     Art. 48. (Associazione Forte di Bard. Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10)

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard), a favore della Associazione Forte di Bard per la valorizzazione del turismo culturale del Forte di Bard, è rideterminata in annui euro 3.500.000, per gli anni 2009 e 2010 ed è determinata in euro 3.500.000 per il 2011 (obiettivo programmatico 2.2.4.07. - capitoli 68356 e 68357).

 

     Art. 49. (Manutenzione straordinaria di immobili situati nel borgo di Bard) [7]

1. La Regione, in deroga alla l.r. 48/1995, assume, per gli anni 2009, 2010 e 2011, a carico del proprio bilancio, gli oneri afferenti alla manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà del Comune di Bard situati nel relativo borgo e già oggetto di recupero nell'ambito degli interventi per la valorizzazione e il recupero del Forte e del borgo di Bard ai sensi della l.r. 10/1996. Alla realizzazione dei predetti interventi di manutenzione straordinaria, la Regione provvede mediante l'erogazione di un finanziamento straordinario per il tramite dell'Associazione Forte di Bard.

 

2. L'onere di cui al presente articolo è determinato in annui euro 100.000 per gli anni 2009, 2010 e 2011 (obiettivo programmatico 2.1.1.05 - capitolo 33660).

 

     Art. 50. (Manutenzione straordinaria del Museo regionale di Scienze Naturali. Legge regionale 20 maggio 1985, n. 32)

1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del Museo regionale di Scienze Naturali di cui alla legge regionale 20 maggio 1985, n. 32 (Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali), è rideterminata per il triennio 2009/2011 in complessivi euro 1.300.000 di cui euro 1.100.000 per l'anno 2009 ed euro 200.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.2.4.07. - capitolo 68352).

 

     Art. 51. (Interventi per la salvaguardia e la valorizzazione dell'edificio degli archivi del capitolo della Cattedrale Santa Maria Assunta di Aosta)

1. Al fine del restauro conservativo dell'edificio degli archivi del capitolo della Cattedrale Santa Maria Assunta di Aosta, secondo lotto, dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione del complesso costituito da archivio capitolare, sacrestia monumentale e sacrestia dei canonici, riconosciuto di interesse regionale, è autorizzato per l'anno 2009 il trasferimento di euro 80.000 all'Ente religioso diocesi di Aosta quale compartecipazione della Regione alle relative spese (obiettivo programmatico 2.2.4.07 - capitolo 65922).

 

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità di trasferimento all'Ente religioso diocesi di Aosta delle risorse di cui al comma 1.

 

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 52. (Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato B e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 90/1989, nelle misure indicate nel medesimo allegato B.

 

2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009/2011.

 

     Art. 53. (Entrata in vigore)

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2009.

 

 

ALLEGATI

(omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 73 della L.R. 4 agosto 2009, n. 30.

[2] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 23 maggio 2011, n. 12.

[3] Articolo abrogato dall'art. 77 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 17 giugno 2009, n. 15.

[5] Articolo abrogato dall'art. 110 della L.R. 10 novembre 2009, n. 37.

[6] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 17 giugno 2009, n. 15.

[7] Le disposizioni di cui al presente articolo, già prorogate per l'anno 2012 dall'art. 38 della L.R. 11 dicembre 2009, n. 47, sono stata ulteriormente prorogate per il triennio 2011/2013 dall'art. 23 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 40.