§ 2.14.50 - L.R. 4 settembre 2001, n. 25.
Finanziamento dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, interventi in materia di edilizia universitaria e istituzione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.14 finanziamenti vari
Data:04/09/2001
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Autorizzazione al finanziamento dell'Università).
Art. 3.  (Edilizia universitaria).
Art. 4.  (Istituzione ed importo).
Art. 5.  (Oggetto e versamento).
Art. 6.  (Esoneri e rimborsi).
Art. 7.  (Delega di funzioni).
Art. 8.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 9.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 2.14.50 - L.R. 4 settembre 2001, n. 25.

Finanziamento dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, interventi in materia di edilizia universitaria e istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

(B.U. 11 settembre 2001, n. 40).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. In attuazione dell'articolo 17, commi 120 e 121, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) e dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 settembre 2000, n. 282 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di potestà legislativa regionale inerente il finanziamento dell'università e l'edilizia universitaria) la Regione, con la presente legge, provvede:

     a) al finanziamento dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, di seguito denominata Università;

     b) alla programmazione degli interventi in materia di edilizia universitaria.

     2. La presente legge provvede, altresì, alla istituzione e alla disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

 

     Art. 2. (Autorizzazione al finanziamento dell'Università).

     1. È autorizzato il finanziamento dell’Università mediante trasferimenti annuali correnti e di investimento, posti a carico del bilancio della Regione. [1]

     2. L'ammontare annuo complessivo dei finanziamenti a favore dell'Università è determinato, con appositi stanziamenti, a carico del bilancio regionale, tenuto conto degli oneri gravanti sul bilancio dello Stato.

     3. Le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie a copertura del fabbisogno dell’Università per l’attività didattica, amministrativa e di ricerca, per l’esercizio delle funzioni in materia di diritto allo studio e delle risorse finanziarie di investimento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. [2]

 

CAPO II

EDILIZIA UNIVERSITARIA

 

     Art. 3. (Edilizia universitaria).

     1. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi contenuti nel piano pluriennale di sviluppo dell'Università, individua le aree o gli immobili ritenuti necessari e adeguati al regolare svolgimento dell'attività didattica, amministrativa e di ricerca nonché al corretto esercizio delle competenze in materia di diritto allo studio, ponendo in essere tutte le attività conseguenti e procedendo, se del caso, all'acquisizione delle aree o degli immobili medesimi mediante esproprio.

     2. Gli interventi di cui al comma 1, quelli riguardanti l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, la manutenzione straordinaria, il recupero e la ristrutturazione di immobili già esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari, nonché gli interventi di nuova costruzione ed acquisto di aree ed edifici possono essere realizzati altresì con il concorso dello Stato ai sensi e con le procedure previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari).

     3. Le esigenze di cui al comma 1 possono essere altresì soddisfatte mediante la concessione in comodato all'Università di immobili di proprietà o nella disponibilità della Regione.

 

CAPO III

TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

 

     Art. 4. (Istituzione ed importo).

     1. E' istituita la tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

     2. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario costituisce un tributo proprio della Regione il cui gettito è interamente devoluto alla erogazione di borse di studio, di prestiti d'onore, nonché degli altri benefici previsti dalla normativa vigente.

     3. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 21, della l. 549/1995, l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è fissato in lire 136.000 (euro 70,24).

     4. La Giunta regionale provvede annualmente, con propria deliberazione, all'aggiornamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario in base al tasso di inflazione programmato.

 

     Art. 5. (Oggetto e versamento).

     1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è dovuta per l'immatricolazione o l'iscrizione a ciascun anno accademico dei corsi di studio presso l'Università.

     2. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è versata in un'unica soluzione alla Regione.

     3. La riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario può, con deliberazione della Giunta regionale, essere delegata all'Università sulla base di apposita convenzione recante, in particolare:

     a) le modalità di riscossione;

     b) i tempi e le modalità per il trasferimento delle somme introitate;

     c) i dati relativi alle riscossioni effettuate.

     4. La convenzione di cui al comma 3 può altresì prevedere la gestione, da parte dell'Università, del gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 4, comma 2.

 

     Art. 6. (Esoneri e rimborsi).

     1. Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti beneficiari di borse di studio e prestiti d'onore previsti dalla disciplina vigente, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

     2. La Giunta regionale può esonerare, totalmente o parzialmente, dal pagamento della tassa altre eventuali categorie di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

     3. Le modalità dell'eventuale rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario agli studenti di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

 

CAPO IV

DELEGA DI FUNZIONI

 

     Art. 7. (Delega di funzioni).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a delegare all'Università l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 282/2000 in materia di edilizia universitaria.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 8. (Disposizioni finanziarie).

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in lire 5.210.000.000 (euro 2.690.740) per l'anno 2001, in euro 4.034.000 per l'anno 2002 ed in annui euro 4.679.000 dall'anno 2003.

     2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001 e di quello pluriennale per gli anni 2001/2003 nell'obiettivo programmatico 2.2.4.04 «Istruzione e cultura - Interventi a carattere scolastico», e si provvede:

     a) per lire 4.360.000.000 per l'anno 2001, per euro 3.595.000 per l'anno 2002 e per euro 4.292.000 per l'anno 2003, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 56655 «Oneri per l'istituzione dell'Università in Valle d'Aosta» dell'obiettivo programmatico 2.2.4.04;

     b) per lire 850.000.000 per l'anno 2001, per euro 439.000 per l'anno 2002 e per euro 387.000 per l'anno 2003, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 56640 «Spese per l'attuazione del corso di laurea in scienze della formazione primaria e scuola di

specializzazione» dell'obiettivo programmatico 2.2.4.04.

     3. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

     4. I proventi di cui all'articolo 4 sono introitati al capitolo 850 «Tassa regionale per il diritto allo studio universitario» dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione. Per l'applicazione dell'articolo 4, comma 2, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le necessarie variazioni al bilancio di previsione.

 

     Art. 9. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 


[1] Comma così sostituito dall’art. 46 della L.R. 19 dicembre 2005, n. 34.

[2] Comma così sostituito dall’art. 46 della L.R. 19 dicembre 2005, n. 34.