Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.3 assetto del territorio |
Data: | 05/02/2004 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto). |
Art. 2. (Divieto generale di sanatoria). |
Art. 3 . (Limiti all’applicazione dell’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326). |
Art. 4. (Rinvio). |
Art. 5. (Determinazione dell’indennità pecuniaria di cui all’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) |
Art. 5 bis. (Indirizzi per la tutela paesaggistico-ambientale) |
Art. 5 ter. (Regolarizzazione amministrativa di illeciti edilizi) |
Art. 5 quater. (Sanzioni) |
Art. 5 quinquies. (Termine per il rilascio del parere) |
Art. 6. (Obiettivi). |
Art. 7. (Strumenti di realizzazione delle iniziative). |
Art. 8. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 9. (Dichiarazione d’urgenza). |
§ 3.3.52 – L.R. 5 febbraio 2004, n. 1.
Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d’Aosta.
(B.U. 24 febbraio 2004, n. 8).
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Oggetto).
1. In attuazione della competenza legislativa esclusiva di cui all’articolo 2, comma primo, lettere g) e q), della
a) alla definizione, mediante sanatoria amministrativa, degli illeciti edilizi;
b) alla riqualificazione e alla valorizzazione dei beni urbanistici, ambientali e paesaggistici situati nel territorio regionale.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANATORIA DEGLI ABUSI EDILIZI
Art. 2. (Divieto generale di sanatoria).
1. Non è ammessa la sanatoria di interventi urbanistici o edilizi abusivi, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 84 della
2. Sono fatti salvi i procedimenti per i quali sia stata presentata regolare domanda di rilascio di titolo abilitativo in sanatoria, ai sensi e nei termini previsti dal capo IV della
Art. 3. (Limiti all’applicazione dell’articolo 32 del
1. In deroga al divieto di cui all’articolo 2, comma 1, e salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, sono suscettibili di sanatoria gli illeciti edilizi di cui all’articolo 32 del
2. L’articolo 32, comma 27, lettera d), del
a) siti di importanza comunitaria individuati con deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2002, n. 1460 (Approvazione dell’elenco dei siti proposti dall’Unione europea come siti di importanza comunitaria per la costituzione della rete ecologica europea, denominata natura 2000, ai sensi della direttiva 92/43/CEE);
b) aree ubicate all’interno delle zone di tipo E di PRG, qualificate di particolare pregio paesaggistico, ambientale, naturalistico o di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale;
c) beni culturali isolati di cui all’articolo 37 del piano territoriale paesistico (PTP) approvato con
d) edifici censiti come documento nei PRG, ai sensi dell’articolo 8 della
3. Non sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all’allegato 1 del
4. Sono suscettibili di sanatoria, con le limitazioni di cui al comma 2, le seguenti opere:
a) strutture pertinenziali agli edifici esistenti, prive di funzionalità autonoma, ancorché comportino ampliamento volumetrico di manufatti;
b) strutture pertinenziali agli edifici residenziali esistenti, prive di funzionalità autonoma, ancorché comportino nuove opere o ampliamento volumetrico di manufatti;
c) ampliamenti per adeguamento igienico-sanitario di edifici esistenti, senza aumento delle unità abitative.
5. Ai sensi dell’articolo 32, comma 34, del
1. La Giunta regionale definisce con apposita deliberazione, previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti, le modalità di applicazione dell’articolo 3.
Art. 5. (Determinazione dell’indennità pecuniaria di cui all’articolo 167 del
1. Ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 26 settembre 1997 (Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo), quando il parametro danno sia pari a zero, la somma equivalente di cui all’articolo 167 del
2. La Regione determina la misura dell’indennità risarcitoria di cui all’articolo 167 del
CAPO II BIS [5]
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITÀ
PAESAGGISTICO-AMBIENTALE RELATIVA AD INTERVENTI EDILIZI
REALIZZATI IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA
IN AMBITI SOTTOPOSTI A TUTELA
Art. 5 bis. (Indirizzi per la tutela paesaggistico-ambientale) [6]
1. La Regione svolge attività di tutela e valorizzazione del paesaggio, salvaguardando i valori che esso esprime in funzione anche delle trasformazioni che si sono sedimentate nel tempo in seguito all’opera dell’uomo. L’analisi e la valutazione degli interventi di trasformazione avvengono tramite ricognizione dello stato di fatto e, in particolare, in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile, trovando riferimento nel quadro delle prescrizioni e degli indirizzi stabiliti dal PTP, con prioritaria attenzione alle azioni di recupero e riqualificazione delle componenti strutturali del paesaggio, degli immobili e delle aree sottoposti a tutela qualora degradati.
Art. 5 ter. (Regolarizzazione amministrativa di illeciti edilizi) [7]
1. Le opere eseguite in ambiti sottoposti a tutela paesaggistico- ambientale in assenza di autorizzazione preventiva sono sanabili qualora compatibili con le prescrizioni e i limiti posti dalla disciplina recata dal PTP e dalle disposizioni di cui al titolo VIII della
2. La struttura regionale competente in materia di tutela paesaggistico-ambientale quantifica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 167 del
Art. 5 quater. (Sanzioni) [9]
1. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 5ter, comma 2, alternativa alla sanzione amministrativa ripristinatoria, totale o parziale, ritenuta eventualmente applicabile dalla struttura regionale competente in materia di tutela paesaggistico-ambientale, è determinata nelle seguenti misure:
a) 1.000 euro, per gli interventi compatibili che non abbiano comportato danno paesaggistico-ambientale;
b) da 1.000 a 10.000 euro, per gli interventi non totalmente compatibili, ma in gran parte adeguabili tramite opere di mitigazione;
c) da 10.000 a 30.000 euro, per gli interventi non compatibili, ma parzialmente adeguabili con opere di mitigazione;
d) da 30.000 a 80.000 euro, per gli interventi non compatibili e non adeguabili con opere di mitigazione.
2. Per gli interventi non ricompresi tra quelli di cui al comma 1 o che, comunque, abbiano prodotto un danno paesaggistico-ambientale rilevante, la sanzione amministrativa pecuniaria è determinata previa perizia di stima.
Art. 5 quinquies. (Termine per il rilascio del parere) [10]
1. Il parere vincolante relativo alla compatibilità paesaggistico- ambientale di opere realizzate in assenza di autorizzazione preventiva è rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di tutela paesaggistico-ambientale entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento della relativa istanza.
2. Scaduto infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il parere si intende reso in senso negativo.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE
DEI BENI URBANISTICI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI
Art. 6. (Obiettivi).
1. Le iniziative di interesse regionale finalizzate alla riqualificazione e alla valorizzazione dei beni urbanistici, ambientali e paesaggistici perseguono l’obiettivo dell’organica valorizzazione del territorio regionale, anche a scopo turistico-culturale, attraverso:
a) la prevenzione di situazioni di alterazione dell’equilibrio ambientale e paesaggistico, mediante la valorizzazione dei relativi beni;
b) il ripristino di situazioni di alterazione dell’equilibrio ambientale, con particolare riguardo alla ripresa dei cicli naturali e al recupero delle aree alla coltivazione;
c) il ripristino ambientale e paesaggistico completo, da realizzarsi anche attraverso l’ammodernamento delle urbanizzazioni e dell’arredo urbano;
d) il riordino di insediamenti esistenti ed il riuso di aree dismesse o degradate.
Art. 7. (Strumenti di realizzazione delle iniziative).
1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali istituito ai sensi dell’articolo 60 della
2. La struttura regionale competente in materia di ambiente, sulla base delle priorità definite ai sensi del comma 1 e tenuto conto delle eventuali segnalazioni di intervento da parte di Comuni, singoli o associati, anche attraverso le Comunità montane, o di altri enti pubblici a ciò interessati, predispone un apposito piano contenente i seguenti elementi:
a) la valutazione delle esigenze del settore e delle tendenze evolutive prevedibili;
b) le linee di politica ambientale da perseguire per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui all’articolo 6;
c) l’elenco degli interventi di interesse regionale, con l’indicazione delle modalità di predisposizione dei progetti, di finanziamento e della spesa presunta per la loro realizzazione.
3. Il piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale e può essere integrato di anno in anno mediante l’inserimento di nuovi interventi.
4. Gli interventi individuati dal piano sono realizzati mediante l’elaborazione di progetti, anche integrati, orientati secondo le linee programmatiche del PTP. I progetti devono essere conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 8. (Disposizioni finanziarie).
1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 50.000,00 per l’anno 2004 e in annui euro 350.000,00 a decorrere dall’anno 2005.
2. L’onere di cui al comma 1 per l’anno 2004 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2004 nell’obiettivo programmatico 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi) e si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 39660 (Spese per interventi di insediamento del verde pubblico, delle aree e dei percorsi attrezzati e per il recupero ambientale di aree degradate) dell’obiettivo programmatico 2.2.1.08. (Parchi, riserve e beni ambientali).
3. L’onere di cui al comma 1 per gli anni 2005 e 2006 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2004/2006 nell’obiettivo programmatico 2.2.1.08. (Parchi, riserve e beni ambientali) e si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nei seguenti capitoli dello stesso obiettivo programmatico:
a) capitolo 39660 (Spese per interventi di insediamento del verde pubblico, delle aree e dei percorsi attrezzati e per il recupero ambientale di aree degradate) per annui euro 50.000,00 per gli anni 2005 e 2006;
b) capitolo 67370 (Contributi per la bonifica di aree inquinate) per annui euro 300.000,00 per gli anni 2005 e 2006.
4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9. (Dichiarazione d’urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 14 della
[2] Rubrica così modificata dall’art. 39 della
[3] Comma così modificato dall’art. 39 della
[4] Comma così modificato dall’art. 39 della
[5] Capo inserito dall’art. 39 della
[6] Articolo inserito dall’art. 39 della
[7] Articolo inserito dall’art. 39 della
[8] Comma così modificato dall'art. 13 della
[9] Articolo inserito dall’art. 39 della
[10] Articolo inserito dall’art. 39 della