Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.5 consiglio regionale |
Data: | 08/09/1999 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità e princìpi). |
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 33/1995). |
Art. 3. (Sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 33/1995). |
Art. 4. (Individuazione dei beneficiari dell'assegno vitalizio e criteri di opzione). |
Art. 5. (Conseguimento del diritto). |
Art. 5 bis. (Contributi volontari, casi di restituzione e ricongiunzione) |
Art. 6. (Assegno vitalizio). |
Art. 7. (Modalità di erogazione dell'assegno vitalizio). |
Art. 8. (Casi di decesso del consigliere regionale e di inabilità permanente al lavoro). |
Art. 9. (Casi di restituzione e di riscatto). |
Art. 10. (Rinvio). |
Art. 11. (Disposizioni transitorie). |
Art. 12. (Modalità di finanziamento dell'Istituto). |
Art. 13. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 14. (Variazioni di bilancio). |
Art. 15. (Entrata in vigore). |
§ 2.5.28 - L.R. 8 settembre 1999, n. 28. [1]
Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali).
(B.U. 10 settembre 1999, n. 40).
Art. 1. (Finalità e princìpi).
1. La presente legge detta norme per il contenimento della spesa a carico del bilancio del Consiglio regionale, in materia di previdenza dei consiglieri regionali, e costituisce l'Istituto dell'assegno vitalizio, di seguito denominato Istituto, in analogia a quanto previsto per i membri della Camera dei Deputati.
2. Ai consiglieri regionali della Regione autonoma Valle d'Aosta spetta, oltre al trattamento indennitario di cui all'articolo 1, comma 1, della
3. L'Istituto, avente una propria forma giuridica autonoma e un proprio bilancio, separato da quello del Consiglio regionale, è amministrato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, è gestito secondo princìpi assicurativi ed è finanziato:
a) dalla trattenuta obbligatoria a carico dei consiglieri regionali, di cui all'articolo 3 della
b) dal contributo versato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b);
c) dal contributo versato dal Consiglio regionale per le spese relative alla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto, nonché per quelle relative alle imposte gravanti sull'Istituto medesimo [2].
4. L'Istituto provvede all'erogazione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 1, comma 2, della
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 1 della
Art. 3. (Sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 4. (Individuazione dei beneficiari dell'assegno vitalizio e criteri di opzione).
1. A tutti i consiglieri regionali, che entrano in carica, anche a seguito di rielezione, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, si applica il regime della capitalizzazione, come disciplinato dalla presente legge [5].
2. Ai consiglieri regionali di precedenti legislature che hanno maturato il diritto all'assegno vitalizio, ma che non hanno ancora raggiunto il limite minimo di età, nonché ai consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è data facoltà, entro il 30 settembre 2003, di optare per il regime della capitalizzazione. In tal caso, il calcolo del capitale per la conversione dal regime a prestazione definita a quello della capitalizzazione è effettuato al 31 dicembre 2003, moltiplicando l'assegno virtuale maturato per un coefficiente di capitalizzazione sulla base dell'età e del sesso, differito ai sessant'anni di età, che tenga conto, ove spettante, della reversibilità a favore del nucleo familiare. Nel regolamento di applicazione, di cui all'articolo 1, comma 2, sono indicati i parametri necessari ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione [6].
3. In alternativa a quanto previsto al comma 2, ai consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è data facoltà di optare per il regime della capitalizzazione anche solo per gli anni di mandato successivi all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5. (Conseguimento del diritto).
01. L'assegno vitalizio compete ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, che abbiano corrisposto il contributo di cui all'articolo 3 della
1. L'età per conseguire il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio è fissata a sessantacinque anni ed è diminuita di un anno per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto, fino al limite di sessanta anni [8].
2. [Ai consiglieri regionali di cui al comma 1 è data la facoltà di richiedere l'erogazione anticipata dell'assegno vitalizio, purché non prima dei dieci anni antecedenti il raggiungimento del limite di età] [9].
3. [La facoltà di cui al comma 2 è riconosciuta, altresì, ai consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli di precedenti legislature che hanno maturato il diritto all'assegno vitalizio. In tal caso, però, è possibile richiedere l'erogazione anticipata dell'assegno vitalizio non prima di cinque anni antecedenti il raggiungimento del limite di età. Per coloro che rimangono nel regime della prestazione definita, l'ammontare del vitalizio subisce una diminuzione pari al tre per cento per ogni anno di anticipo. Per coloro che si trovano in parte nel regime della prestazione definita ed in parte nel regime della capitalizzazione, la richiesta di erogazione anticipata ha effetto con la medesima decorrenza] [10].
4. [L'età per conseguire il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio rimane fissata a sessant'anni, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della
Art. 5 bis. (Contributi volontari, casi di restituzione e ricongiunzione) [12]
1. Il consigliere che abbia versato il contributo di cui all'articolo 3 della
2. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente dell'Istituto entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di mancata rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale è cessato dalla carica. Il versamento deve avvenire in unica soluzione entro tre mesi dall'accoglimento della domanda da parte del Consiglio direttivo dell'Istituto, a pena di decadenza. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica vigente alla data di cessazione dalla carica.
3. Il consigliere dichiarato ineleggibile non è ammesso alla contribuzione volontaria né può esercitare la facoltà di cui al comma 5.
4. Il consigliere che abbia versato il contributo di cui all'articolo 3 della
5. Il consigliere che non abbia esercitato il mandato per un'intera legislatura e che abbia ottenuto, ai sensi del comma 4, la restituzione dei contributi versati, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto, a domanda, a versare nuovamente i contributi in misura corrispondente a quelli restituiti. In tale caso, l'Istituto versa nella posizione individuale del consigliere le quote di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), ed il rendimento eventualmente conseguito in misura corrispondente a quella a suo tempo rimasta in capo all'Istituto.
Art. 6. (Assegno vitalizio). [14]
1. L'assegno vitalizio risulta dalla conversione del capitale individuale maturato alla data del conseguimento del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio. Il capitale è costituito:
a) dalla trattenuta obbligatoria, prevista dall'articolo 3 della
b) dai contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale, in misura pari al 24,20 per cento dell'indennità di carica del consigliere regionale; tali contributi sono versati per un periodo massimo di quindici anni [15];
c) dal rendimento eventualmente conseguito dall'Istituto.
2. Per i consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge rimasti nel regime della prestazione definita, l'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di cui all'articolo 2 della
3. Per i consiglieri regionali di precedenti legislature che hanno maturato il diritto all'assegno vitalizio, ma che non hanno ancora raggiunto il limite di età, e che rimangono nel regime della prestazione definita, l'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda, di cui all'articolo 2 della
Art. 7. (Modalità di erogazione dell'assegno vitalizio). [18]
1. Nel regime della capitalizzazione, l'ammontare dell'assegno vitalizio è costituito dal capitale come definito all'articolo 6, comma 1, ovvero dalla corrispondente rendita, mensile e posticipata, determinata applicando al capitale accantonato coefficienti di conversione variabili in funzione dell'età, del sesso e della reversibilità. Nel regolamento di applicazione di cui all'articolo 1, comma 2, sono indicati i parametri necessari ai fini del calcolo dei predetti coefficienti di conversione.
2. [Nel regime della capitalizzazione, qualora il periodo di contribuzione sia inferiore a trenta mesi, l'erogazione della prestazione è obbligatoriamente liquidata in forma di capitale] [19].
3. Nel regime della capitalizzazione, l'erogazione della prestazione è liquidabile in forma di capitale solo dopo il complessivo trasferimento da parte della Regione all’Istituto delle somme di cui all’articolo 12, commi 1 e 2. Fino a quel momento, all’ex consigliere che ha maturato il diritto all’assegno vitalizio ed ha optato per l’erogazione della prestazione in forma di capitale è comunque garantita l’erogazione della prestazione in forma di rendita e la successiva erogazione della prestazione in forma di capitale è dedotta delle prestazioni già erogate.
Art. 8. (Casi di decesso del consigliere regionale e di inabilità permanente al lavoro).
1. In caso di decesso del consigliere regionale che ha maturato il diritto all'assegno vitalizio, ma che ancora non lo percepisce, la posizione individuale dello stesso è attribuita, in forma di capitale, al coniuge o, in mancanza, ai figli se questi ultimi sono fiscalmente a carico del consigliere o, in mancanza di figli, agli ascendenti di primo grado conviventi e facenti parte dello stesso nucleo familiare del consigliere. In mancanza di tali soggetti, la posizione rimane acquisita all'Istituto dell'assegno vitalizio [20].
2. Nel caso in cui il consigliere regionale deceda nel corso dell'esercizio del primo mandato, i soggetti di cui al comma 1 hanno comunque diritto all'assegno vitalizio, in forma di capitale, pari al valore della prestazione al termine del mandato quinquennale [21].
3. Nel caso in cui il consigliere regionale divenga totalmente e permanentemente inabile al lavoro nel corso dell'esercizio del primo mandato, ha comunque diritto all'assegno vitalizio, pari al valore della prestazione al termine del mandato quinquennale. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 15 della
3 bis. La determinazione dell'assegno vitalizio, nei casi previsti dai commi 2 e 3, è effettuata sulla base dell'importo dell'indennità di carica al momento del decesso o alla data della dichiarazione di accertamento dell'inabilità al lavoro di cui all'articolo 15 della
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano soltanto ai consiglieri regionali che optano per il regime della capitalizzazione. Invece, per i consiglieri regionali che rimangono nel regime della prestazione definita, continuano ad applicarsi le corrispondenti norme della
Art. 9. (Casi di restituzione e di riscatto).
1. Ai consiglieri regionali cui si applica il regime della capitalizzazione è data facoltà, al termine di un periodo di almeno cinque anni di mandato, di chiedere la restituzione delle trattenute obbligatorie effettuate ai sensi dell'articolo 3 della
2. Ai consiglieri regionali cui si applica il regime della capitalizzazione è consentito, entro dodici mesi dalla cessazione del mandato o dall'entrata in vigore della presente legge, se si tratta di consiglieri regionali di precedenti legislature, il riscatto dell'ammontare della prestazione in capitale, corrispondente al totale accantonato o convertito ai sensi dell'articolo 4, comma 2, se motivato dal finanziamento di altra forma previdenziale.
3. La facoltà di restituzione, di cui al comma 1, e quella di riscatto, di cui al comma 2, sono subordinate alle effettive disponibilità finanziarie dell'Istituto.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della
Art. 11. (Disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli ex consiglieri regionali che hanno maturato il diritto all'assegno vitalizio, ai sensi della
2. Agli ex consiglieri regionali cessati dal mandato prima dell'entrata in vigore della
3. Gli ex consiglieri regionali che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 2 devono presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio regionale entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 12. (Modalità di finanziamento dell'Istituto).
1. La Regione riconosce all'Istituto un credito pari ai diritti maturati dai consiglieri regionali e dagli ex consiglieri regionali al 31 dicembre 1999, per un ammontare complessivo valutato in lire 115 miliardi (Euro 59.392.543,40).
2. La Regione trasferisce all'Istituto le somme di cui al comma 1 sulla base di un piano di rientro, concordato, entro il 28 febbraio 2003, tra la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, che riconosca, sulle quote di credito non ancora rimborsate, un tasso di rivalutazione monetaria pari all'indice di variazione annua dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi determinatosi nell'anno precedente (Indice Istat - anno su anno) [27].
3. Il piano di rientro prevede il trasferimento di lire 1200 milioni (Euro 619.748,28) per l'anno 2000 e di lire 3000 milioni (Euro 1.549.370,70) per l'anno 2001 ed il versamento di quote annuali a copertura del debito residuo, da estinguere entro l'anno 2010.
Art. 13. (Disposizioni finanziarie).
1. Alla copertura dell'onere di lire 1200 milioni per l'anno 2000 e di lire 3000 milioni per l'anno 2001, che grava sul capitolo 20010 di nuova istituzione sul bilancio pluriennale della Regione 1999-2001 con la denominazione "Trasferimento all'Istituto dell'assegno vitalizio dell'ammontare corrispondente ai diritti maturati dai Consiglieri regionali alla data del 31/12/1999" si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020 del medesimo bilancio, a valere sui seguenti accantonamenti previsti all'allegato 1 del bilancio stesso:
a) quanto all'anno 2000, per lire 1200 milioni, sull'accantonamento previsto al punto B.1.1. (Legge quadro per la riorganizzazione del sistema di sostegno alle imprese e delle funzioni camerali);
b) quanto all'anno 2001, per lire 2000 milioni, sull'accantonamento previsto al punto B.1.1. (Legge quadro per la riorganizzazione del sistema di sostegno alle imprese e delle funzioni camerali) e per lire 1000 milioni, sull'accantonamento previsto al punto B.2.3. (Promozione e creazione di servizi di assistenza tecnico-economica di marketing a favore delle piccole/medie imprese nei settori del commercio e del turismo).
2. A decorrere dall'anno 2002, l'onere annuo a carico della Regione è determinato con legge di bilancio.
Art. 14. (Variazioni di bilancio).
1. Alla parte spesa del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:
a) in diminuzione:
cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"
anno 2000 lire 1.200.000.000
anno 2001 lire 3.000.000.000;
b) in aumento:
programma regionale 1.1.1.
codificazione 1.1.1.6.2.1.1.1.
cap. 20010 (di nuova istituzione)
"Trasferimento all'Istituto dell'assegno vitalizio dell'ammontare
corrispondente ai diritti maturati dai Consiglieri regionali alla data del
31/12/1999"
anno 2000 lire 1.200.000.000
anno 2001 lire 3.000.000.000.
Art. 15. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del regolamento di applicazione previsto all'articolo 1, comma 2, e comunque in data non anteriore al 1° gennaio 2000.
[1] Per la rideterminazione del trasferimento di cui alla presente legge, vedi l'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[3] Sostituisce l'art. 1 della
[4] Sostituisce il comma 1, art. 3 della
[5] Comma così sostituito dall’art. 50 della
[6] Comma così sostituito dall’art. 50 della
[7] Comma inserito dall'art. 5 della
[8] Comma così sostituito dall'art. 13 della
[9] Comma modificato dall'art. 5 della
[10] Comma sostituito dall’art. 51 della
[11] Comma modificato dall'art. 5 della
[12] Articolo inserito dall'art. 6 della
[13] Comma così modificato dall'art. 14 della
[14] Articolo sostituito dall’art. 52 della
[15] Lettera così modificata dall'art. 15 della
[16] Comma così modificato dall'art. 7 della
[17] Comma così modificato dall'art. 7 della
[18] Articolo così sostituito dall’art. 53 della
[19] Comma abrogato dall'art. 11 della
[20] Comma così sostituito dall'art. 8 della
[21] Comma così modificato dall'art. 8 della
[22] Comma così modificato dall'art. 8 della
[23] Comma inserito dall'art. 8 della
[24] Comma già sostituito dall’art. 54 della
[25] Articolo così sostituito dall’art. 55 della
[26] Comma così modificato dall'art. 10 della
[27] Comma così sostituito dall’art. 56 della