Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.10 demanio e patrimonio della regione |
Data: | 27/06/1986 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. 1. Nell'intento di promuovere la costituzione di un patrimonio comunale immobiliare, la Regione eroga contributi ai Comuni della Valle d'Aosta per l'acquisizione di immobili qualora siano [...] |
Art. 2. 1. Il Consiglio regionale fisserà annualmente con la legge finanziaria i fondi per tali interventi ripartendoli tra i diversi settori di destinazione, avuto riguardo delle priorità di cui [...] |
Art. 3. 1. Per accedere ai finanziamenti di cui all'art. 1, i Comuni devono presentare apposita domanda alla Presidenza della Giunta regionale, corredata da: |
Art. 4. |
Art. 5. 1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1986, la spesa di lire 15 miliardi che graverà sull'istituendo capitolo n. 22870; alla relativa copertura si fa fronte [...] |
Art. 6. 1. Allo stato di previsione della Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni: |
§ 2.10.13 - Legge regionale 27 giugno 1986, n. 27. [1]
Interventi finanziari per la creazione di un patrimonio comunale immobiliare.
(B.U. 14 luglio 1986, n. 17, S.S. 21 luglio 1986, n. 1).
1. Nell'intento di promuovere la costituzione di un patrimonio comunale immobiliare, la Regione eroga contributi ai Comuni della Valle d'Aosta per l'acquisizione di immobili qualora siano destinati a:
a) sedi di uffici e servizi pubblici istituzionali di competenza comunale;
b) patrimonio immobiliare a scopo abitativo o sociale;
c) recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed archeologico, finalizzati ad una promozione culturale e turistica;
d) acquisizione di terreni e alpeggi per favorire lo sviluppo di attività economiche, turistiche e sportive atte, altresì, a salvaguardare l'equilibrio idrogeologico del territorio.
1. Il Consiglio regionale fisserà annualmente con la legge finanziaria i fondi per tali interventi ripartendoli tra i diversi settori di destinazione, avuto riguardo delle priorità di cui all'articolo 1.
2. Per l'anno 1986, i fondi stanziati dalla presente legge, sono ripartiti nel modo seguente: sei miliardi cadauno per gli interventi di cui ai punti a) e b) e un miliardo e mezzo cadauno per gli interventi di cui ai punti c) e d) del precedente articolo 1.
3. La Giunta regionale, previa assunzione di apposita deliberazione, potrà trasferire i fondi, eventualmente non utilizzati per carenza di richieste, da un settore all'altro, tenuto conto dell'ordine cronologico delle domande pervenute, dell'ordine di priorità di cui all'articolo 1 e della consistenza patrimoniale pubblica esistente nel Comune.
4. L'intervento finanziario regionale è, comunque, stabilito nella misura massima del 70% per tutti gli interventi di cui all'art. 1 [2].
1. Per accedere ai finanziamenti di cui all'art. 1, i Comuni devono presentare apposita domanda alla Presidenza della Giunta regionale, corredata da:
a) relazione previsionale e programmatica del Comune;
b) deliberazione del Consiglio comunale concernente l'autorizzazione al Sindaco a presentare la richiesta di finanziamento;
c) relazione tecnico - illustrativa del bene immobile o della proprietà da acquistare;
d) destinazione finale dell'immobile;
e) relazione tecnica di stima asseverata al Tribunale di Aosta;
f) disponibilità del proprietario alla vendita, secondo il prezzo di stima.
2. La Giunta regionale, previo esame delle pratiche con i responsabili degli Assessorati competenti all'acquisto a seconda della finalità dello stesso, entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale la concessione del contributo.
2 bis. La concessione del contributo è subordinata agli stanziamenti del bilancio di previsione pluriennale della Regione [3].
1. La liquidazione del contributo avviene con la stipula di regolare atto definitivo di compravendita, nel rispetto delle condizioni generali di acquisto risultanti dalla domanda di contributo. La liquidazione può essere effettuata, di concerto con il Comune, in una o più soluzioni.
2. La Giunta può disporre liquidazioni in acconto in attesa della stipula dell'atto definitivo di cui al comma 1, in relazione a specifici obblighi assunti nel contratto preliminare eventualmente stipulato dal Comune. Tali liquidazioni in acconto non possono comunque essere superiori al cinquanta per cento della somma impegnata per ogni esercizio del triennio.
3. Se entro il termine previsto dal contratto preliminare l'acquisto ammesso a contributo non è formalmente concluso, le somme liquidate ai sensi del comma 2 devono essere restituite alla Regione in un'unica soluzione, salvo diversi accordi in ordine alle modalità e ai tempi di restituzione autorizzati dalla Giunta regionale su apposita e motivata richiesta del Comune.
1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1986, la spesa di lire 15 miliardi che graverà sull'istituendo capitolo n. 22870; alla relativa copertura si fa fronte mediante prelevamento di pari somma dall'apposito accantonamento iscritto al capitolo n. 50150 alla voce 2.1. Interventi a carattere generale dell'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1986.
2. A decorrere dall'esercizio 1987, alla determinazione della spesa di cui al comma precedente si provvederà con la legge finanziaria di cui all'articolo 19 della
1. Allo stato di previsione della Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - (Spese di investimento) " L. 15.000.000.000
In aumento
2.1. Interventi a carattere generale
2.1.1. Finanza locale
Cap. 22870 (di nuova istituzione)
Codificazione 2.1.2.3.2.3.11.15.02
"Contributi ai Comuni per la costituzione di un patrimonio comunale immobiliare
[1] Abrogata dall'art. 6 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 10 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 6 della