Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.14 industria |
Data: | 12/05/1994 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Attuazione delle linee di intervento). |
Art. 2. (Area industriale). |
Art. 3. (Disposizione finanziaria). |
§ 5.14.10 - Legge regionale 12 maggio 1994, n. 17.
Integrazione e modalità di attuazione della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 4 (Interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area industriale "Cogne" di Aosta).
(B.U. 24 maggio 1994, n. 23).
Art. 1. (Attuazione delle linee di intervento).
1. La Giunta regionale è autorizzata a realizzare le linee di intervento previste dall'art. 2 della
Art. 2. (Area industriale).
1. E' autorizzata, altresì, con le modalità di cui all'art. 1, l'acquisizione della totalità delle quote di partecipazione nella società proprietaria degli impianti idroelettrici e di tutti gli immobili costituenti l'area industriale "Cogne" di Aosta, compresa l'area indicata come esclusa dall'acquisto nella planimetria allegata alla
Art. 3. (Disposizione finanziaria).
1. Per i fini di cui all'art. 1 è autorizzato il trasferimento alla gestione speciale Finaosta, ad integrazione del fondo di lire 40 miliardi di cui all'art. 4, comma 2, lett. b, della
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le necessarie variazioni al bilancio regionale.