§ 4.8.18 - Legge regionale 7 agosto 1986, n. 46.
Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.8 diritto allo studio
Data:07/08/1986
Numero:46


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue Lire 250.000.000, graverà sul capitolo 44100 ("Spese per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della [...]
Art. 3.      1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986 sono apportate le seguenti variazioni
Art. 4.      1. E' approvato il rimborso a favore dell'Erario dello Stato delle somme anticipate per la fornitura di cui al precedente articolo 1 relativamente agli anni 1983, 1984 e 1985
Art. 5.      1. In relazione a quanto disposto dal precedente articolo 4 al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1986 sono apportate le seguenti variazioni


§ 4.8.18 - Legge regionale 7 agosto 1986, n. 46.

Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

(B.U. 10 settembre 1986, n. 22, S.S. 15 settembre 1986, n. 1).

 

Art. 1. [1]

     1. La Regione assegna gratuitamente gli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, agli alunni regolarmente iscritti e frequentanti:

     a) le scuole primarie dipendenti dalla Regione;

     b) le scuole paritarie;

     c) le scuole sussidiate.

     2. La spesa relativa alla fornitura gratuita è ammessa per ogni alunno una sola volta nell’arco dell’anno scolastico; è tuttavia ammessa la spesa relativa ad una seconda fornitura gratuita in caso di trasferimento in corso d’anno per documentati motivi.

     2 bis. Gli strumenti didattici sono assegnati in uso agli alunni delle scuole di cui al comma 1 e restano in proprietà dell'Amministrazione regionale, con il conseguente obbligo di restituzione dei medesimi al termine dell'anno scolastico o del periodo di adozione [2].

     3. La Giunta regionale, nei limiti degli appositi stanziamenti annuali di bilancio, stabilisce con propria deliberazione i parametri di spesa, le modalità di acquisto e di restituzione degli strumenti didattici, nonché i criteri per l’assegnazione della seconda fornitura gratuita nei casi di cui al comma 2 [3].

 

     Art. 2.

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue Lire 250.000.000, graverà sul capitolo 44100 ("Spese per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola elementare"), che si istituisce nella parte spese del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1986, e sui corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.

     2. Alla copertura della spesa per l'anno 1986 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) ", a valere sul finanziamento delle spese per quota interessi su mutui da contrarre, previsto nell'allegato 8 alla legge regionale 31 dicembre 1985, n. 91.

     3. Per la predetta voce resta disponibile il minore importo di lire 309.000.000.

     4. Per gli anni 1987/88 alla copertura della spesa si provvede mediante utilizzo, per Lire 500.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 3.2. - altri oneri non ripartibili - del bilancio pluriennale della Regione 1986/88.

     5. A decorrere dall'anno 1989 alla determinazione delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

 

     Art. 3.

     1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte Spesa

     Variazioni in diminuzione:

     Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " L. 250.000.000

     Variazione in aumento:

     Settore 4: Promozione sociale

     Programma 2.2.4.03 - Istruzione e cultura - diritto allo studio

     Codificazione 1.1.1.4.1.2.06.04.07.

     Cap. 44100 (di nuova istituzione) "Spese per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola elementare".

     L.R. 7 agosto 1986, n. 46 L. 250.000.000

 

     Art. 4.

     1. E' approvato il rimborso a favore dell'Erario dello Stato delle somme anticipate per la fornitura di cui al precedente articolo 1 relativamente agli anni 1983, 1984 e 1985.

     2. Il relativo onere a carico della Regione, ai sensi dell'ultimo comma del DPR 22 febbraio 1982, n. 182, ammontante a complessive lire 646.000.000 graverà sul capitolo n. 50367 che viene istituito sul bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1986.

     3. Alla copertura dell'onere si provvede mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento " a valere sull'intervento iscritto all'allegato n. 8 del bilancio per l'anno in corso relativo alla spesa per risanamento centri storici a fini abitativi; su detto intervento rimane disponibile la minor somma di lire 2.254.000.000.

 

     Art. 5.

     1. In relazione a quanto disposto dal precedente articolo 4 al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte Spesa

     Variazione in diminuzione

     Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento " L. 646.000.000

     Variazione in aumento

     3.2. Altri oneri non ripartibili

     Cap. 50367 (di nuova istituzione)

     Codificazione: 1.1.1.8.3.1.12.32.03

     "Rimborso allo Stato delle somme anticipate per la fornitura dei libri di testo nelle scuole elementari per gli anni 1983/1984 e 1985.

     L.R. 7 agosto 1986, n. 46 articolo 4 " L. 646.000.000

 

 


[1] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 1987, n. 36, già sostituito dall’art. 36 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25 e ulteriormente sostituito dall’art. 2 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

[2] Comma inserito dall'art. 20 della L.R. 8 aprile 2013, n. 8.

[3] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 8 aprile 2013, n. 8.