§ 4.15.74 - Legge regionale 30 luglio 1986, n. 36.
Istituto regionale Bartolomeo Gervasone.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.15 istruzione pubblica
Data:30/07/1986
Numero:36


Sommario
Art. 1.      Il convitto regionale istituito in Comune di Châtillon con legge regionale 26 giugno 1972, n. 11 assume la denominazione di "Istituto Regionale Bartolomeo Gervasone"
Art. 2.      L'Istituto Regionale Bartolomeo Gervasone è retto da un consiglio d'amministrazione nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale; tale consiglio di amministrazione dura in carica [...]
Art. 3.      Il Presidente del Consiglio d'amministrazione è il legale rappresentante dell'Istituto ed è responsabile delle funzioni esecutive
Art. 4.      Il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per tre anni
Art. 5. 
Art. 6.      In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio d'amministrazione, il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, [...]
Art. 7.      Il personale indicato nella tabella organica relativa al convitto regionale di Châtillon, di cui all'allegato A alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, presta servizio, alle dipendenze del [...]
Art. 8.      Per lo svolgimento delle attività proprie dell'Istituto, allo stesso è assegnato in uso il materiale già a disposizione del convitto regionale ed è assicurato, da parte della Regione, l'uso [...]
Art. 9.      Per la gestione dell'Istituto "Bartolomeo Gervasone" è assegnato dalla Regione un contributo annuo di gestione stabilito, per il triennio 1986/ 1988, in Lire 45.000.000 annue
Art. 10.      Alla copertura dell'onere annuo di Lire 45.000.000 si provvede, per l'anno 1986, mediante accertamento di maggior entrata al capitolo 300 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986
Art. 11.      Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986 sono apportate le seguenti variazioni
Art. 12.      Sono abrogate le disposizioni comunque incompatibili con la presente legge


§ 4.15.74 - Legge regionale 30 luglio 1986, n. 36.

Istituto regionale Bartolomeo Gervasone.

(B.U. 10 settembre 1986, n. 22, S.S. 15 settembre 1986, n. 1).

 

Art. 1.

     Il convitto regionale istituito in Comune di Châtillon con legge regionale 26 giugno 1972, n. 11 assume la denominazione di "Istituto Regionale Bartolomeo Gervasone".

     L'istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

     Il suo funzionamento è disciplinato con apposito statuto da approvare con decreto del Presidente della Regione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente [1].

 

     Art. 2.

     L'Istituto Regionale Bartolomeo Gervasone è retto da un consiglio d'amministrazione nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale; tale consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

     Il Consiglio d'amministrazione è composto da:

     a) un presidente, esterno agli organi regionali, designato dalla Giunta regionale scegliendo fra persone che abbiano almeno tre anni di esperienza di insegnamento o di direzione di un istituto o collegio o convitto operante nel campo dell'educazione [2];

     b) un funzionario dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, designato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione [3];

     c) un rappresentante dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, designato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della Sanità ed Assistenza Sociale, tra gli operatori professionali del servizio socio-sanitario regionale;

     d) un rappresentante del comune di Châtillon designato dall'amministrazione comunale [4].

     Il Direttore dell'Istituto interviene alle riunioni del consiglio d'amministrazione con funzioni consultive, senza diritto di voto.

 

     Art. 3.

     Il Presidente del Consiglio d'amministrazione è il legale rappresentante dell'Istituto ed è responsabile delle funzioni esecutive.

     Il consiglio d'amministrazione elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

 

     Art. 4.

     Il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per tre anni.

     I componenti del collegio sono designati dalla Regione fra persone aventi i seguenti requisiti: essere iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti, o negli albi professionali dei ragionieri o dei dottori commercialisti [5].

 

     Art. 5. [6]

 

     Art. 6.

     In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio d'amministrazione, il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, procede allo scioglimento dell'organo e nomina in sua vece un commissario, che curerà la gestione dell'Istituto sino alla costituzione del nuovo consiglio d'amministrazione.

     Il nuovo consiglio d'amministrazione dovrà essere costituito entro sei mesi dalla nomina del commissario.

 

     Art. 7.

     Il personale indicato nella tabella organica relativa al convitto regionale di Châtillon, di cui all'allegato A alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, presta servizio, alle dipendenze del Direttore, presso l'Istituto Regionale Bartolomeo Gervasone per l'espletamento dei relativi compiti, ferma restando ogni altra disposizione vigente in materia di stato giuridico e di trattamento economico.

     La direzione dell'Istituto è affidata dal relativo consiglio d'amministrazione a persona particolarmente competente, previo assenso della Giunta regionale.

 

     Art. 8.

     Per lo svolgimento delle attività proprie dell'Istituto, allo stesso è assegnato in uso il materiale già a disposizione del convitto regionale ed è assicurato, da parte della Regione, l'uso gratuito dei locali concessi in uso.

     La Regione provvede a proprio carico alla manutenzione straordinaria dei locali concessi in uso.

 

     Art. 9.

     Per la gestione dell'Istituto "Bartolomeo Gervasone" è assegnato dalla Regione un contributo annuo di gestione stabilito, per il triennio 1986/ 1988, in Lire 45.000.000 annue.

     L'onere di cui al precedente comma fa carico all'istituendo capitolo 43870 del bilancio della Regione per l'anno 1986 e sui corrispondenti capitoli dei successivi bilanci.

     L'entità del finanziamento sarà determinata annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo all'anno precedente; i maggiori oneri saranno iscritti al competente capitolo con la legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

 

     Art. 10.

     Alla copertura dell'onere annuo di Lire 45.000.000 si provvede, per l'anno 1986, mediante accertamento di maggior entrata al capitolo 300 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986.

     Per gli anni 1987 e 1988, all'onere valutato in Lire 90.000.000 si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili del programma 3.2. - altri oneri non ripartibili - del bilancio pluriennale 1986/ 1988 della Regione.

 

     Art. 11.

     Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte Entrata

     Variazioni in aumento:

     Cap. 300 " Tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint - Vincent. L. 45.000.000

     Parte spesa

     Settore 4: Promozione sociale

     Programma 2.2.4.02: Istruzione e cultura - Funzionamento scuole (Acquisto di beni e servizi)

     Cap. 43870 (di nuova istituzione)

     Codificazione 1.1.1.6.2.2.0.6.04.07.

     Contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto Gervasone.

     LR 30 luglio 1986, n. 36 L. 45.000.000

 

     Art. 12.

     Sono abrogate le disposizioni comunque incompatibili con la presente legge.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 28 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 23.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 24 agosto 1992, n. 54.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.R. 9 agosto 1996, n. 24.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 2, della L.R. 9 agosto 1996, n. 24.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 agosto 1992, n. 54.

[6] Articolo abrogato dall’art. 11 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 3.