§ 3.11.36 – L.R. 3 gennaio 1990, n. 2.
Nuovo sistema funiviario di trasporto pubblico collettivo regionale di persone e di merci Chamois - Antey - Saint - André.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.11 trasporti
Data:03/01/1990
Numero:2


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Valle d'Aosta è autorizzata a finanziare un nuovo collegamento tra il Comune di Chamois e il fondo valle in Comune di Antey - Saint - André, procedendo alla realizzazione diretta [...]
Art. 2.      1. Ai fini di cui all'articolo 1 viene stanziata per gli anni 1989,90,91 la somma di lire otto miliardi e seicento milioni, pari al costo di massima previsto per l'opera in oggetto, ripartita [...]
Art. 3.      1. La Giunta Regionale è autorizzata ad adottare gli atti amministrativi e a procedere agli adempimenti tecnici necessari all'attuazione degli interventi indicati all'articolo 1, e in [...]
Art. 4.      1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive Lire 8.600.000.000 di cui lire 5.000.000.000 a carico dell'anno 1989, lire 3.600.000.000 a carico dell'anno [...]
Art. 5.      1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione


§ 3.11.36 – L.R. 3 gennaio 1990, n. 2. [1]

Nuovo sistema funiviario di trasporto pubblico collettivo regionale di persone e di merci Chamois - Antey - Saint - André.

(B.U. 16 gennaio 1990, n. 3).

 

Art. 1.

     1. La Regione Valle d'Aosta è autorizzata a finanziare un nuovo collegamento tra il Comune di Chamois e il fondo valle in Comune di Antey - Saint - André, procedendo alla realizzazione diretta di un nuovo sistema funiviario destinato al trasporto pubblico collettivo regionale di persone e di merci.

 

 

     Art. 2.

     1. Ai fini di cui all'articolo 1 viene stanziata per gli anni 1989,90,91 la somma di lire otto miliardi e seicento milioni, pari al costo di massima previsto per l'opera in oggetto, ripartita nel modo indicato all'articolo 4.

 

 

     Art. 3.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata ad adottare gli atti amministrativi e a procedere agli adempimenti tecnici necessari all'attuazione degli interventi indicati all'articolo 1, e in particolare a conferire gli incarichi per studi e progettazioni, ad espletare la gara sulla base della normativa vigente, nonché ad aggiudicare le forniture e i lavori relativi.

 

 

     Art. 4.

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive Lire 8.600.000.000 di cui lire 5.000.000.000 a carico dell'anno 1989, lire 3.600.000.000 a carico dell'anno 1990, graverà sul capitolo 38094 di nuova istituzione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 e sul corrispondente capitolo per i successivi esercizi.

     2. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:

     a) Per l'anno 1989 mediante riduzione per L. 5.000.000.000 degli stanziamenti iscritti ai capitoli 50050 e 50150 così ripartite: L. 700.000.000 sul capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento ", a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso, denominato " Aumento della spesa di cui alla LR 11 novembre 1974 n. 44 e successive modificazioni concernente contributi per l'esproprio di terreni "; su detto accantonamento risulta così la minor somma di L. 4.000.000.000.

     L. 4.300.000.000 complessive sul cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo spese di investimento" a valere sugli accantonamenti previsti all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso concernenti rispettivamente: "Applicazione convenzione l'ANAS per ristrutturazione e adeguamento grande viabilità in Valle d'Aosta" per L. 2.300.000.000 e "Interventi di recupero idrogeologico ambientale alle strutture sciistiche" per L. 2.000.000.000; su detti accantonamenti non risulta più alcuna somma.

     b) Per l'anno 1990 mediante utilizzo per L. 3.600.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma "2.1.1. Finanza locale" del bilancio pluriennale 1989/1991.

 

 

     Art. 5.

     1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

     PARTE SPESA

     Variazione in diminuzione:

     Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)

     L. 700.000.000

     Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)"

     L. 4.300.000.000

     Totale L. 5.000.000.000

     Variazione in aumento:

     Cap. 38094 " Spese per il nuovo sistema funiviario di trasporto pubblico collettivo regionale di persone e di merci Chamois - Antey - Saint

- André

     L. 5.000.000.000

     cod. reg. 2.2.2.14

     cod. ISTAT 2.1.2.1.0.03.09.22.05

 

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 


[1] Legge abrogata dall’art. 9 della L.R. 14 ottobre 2002, n. 19, fatta rivivere dall’art. 40 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31 e nuovamente abrogata dall'art. 7 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 28.