Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.11 trasporti |
Data: | 03/01/1990 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Regione Valle d'Aosta è autorizzata a finanziare un nuovo collegamento tra il Comune di Chamois e il fondo valle in Comune di Antey - Saint - André, procedendo alla realizzazione diretta [...] |
Art. 2. 1. Ai fini di cui all'articolo 1 viene stanziata per gli anni 1989,90,91 la somma di lire otto miliardi e seicento milioni, pari al costo di massima previsto per l'opera in oggetto, ripartita [...] |
Art. 3. 1. La Giunta Regionale è autorizzata ad adottare gli atti amministrativi e a procedere agli adempimenti tecnici necessari all'attuazione degli interventi indicati all'articolo 1, e in [...] |
Art. 4. 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive Lire 8.600.000.000 di cui lire 5.000.000.000 a carico dell'anno 1989, lire 3.600.000.000 a carico dell'anno [...] |
Art. 5. 1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni |
Art. 6. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione |
§ 3.11.36 – L.R. 3 gennaio 1990, n. 2. [1]
Nuovo sistema funiviario di trasporto pubblico collettivo regionale di persone e di merci Chamois - Antey - Saint - André.
(B.U. 16 gennaio 1990, n. 3).
1. La Regione Valle d'Aosta è autorizzata a finanziare un nuovo collegamento tra il Comune di Chamois e il fondo valle in Comune di Antey - Saint - André, procedendo alla realizzazione diretta di un nuovo sistema funiviario destinato al trasporto pubblico collettivo regionale di persone e di merci.
1. Ai fini di cui all'articolo 1 viene stanziata per gli anni 1989,90,91 la somma di lire otto miliardi e seicento milioni, pari al costo di massima previsto per l'opera in oggetto, ripartita nel modo indicato all'articolo 4.
1. La Giunta Regionale è autorizzata ad adottare gli atti amministrativi e a procedere agli adempimenti tecnici necessari all'attuazione degli interventi indicati all'articolo 1, e in particolare a conferire gli incarichi per studi e progettazioni, ad espletare la gara sulla base della normativa vigente, nonché ad aggiudicare le forniture e i lavori relativi.
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive Lire 8.600.000.000 di cui lire 5.000.000.000 a carico dell'anno 1989, lire 3.600.000.000 a carico dell'anno 1990, graverà sul capitolo 38094 di nuova istituzione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 e sul corrispondente capitolo per i successivi esercizi.
2. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:
a) Per l'anno 1989 mediante riduzione per L. 5.000.000.000 degli stanziamenti iscritti ai capitoli 50050 e 50150 così ripartite: L. 700.000.000 sul capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento ", a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso, denominato " Aumento della spesa di cui alla
L. 4.300.000.000 complessive sul cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo spese di investimento" a valere sugli accantonamenti previsti all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso concernenti rispettivamente: "Applicazione convenzione l'ANAS per ristrutturazione e adeguamento grande viabilità in Valle d'Aosta" per L. 2.300.000.000 e "Interventi di recupero idrogeologico ambientale alle strutture sciistiche" per L. 2.000.000.000; su detti accantonamenti non risulta più alcuna somma.
b) Per l'anno 1990 mediante utilizzo per L. 3.600.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma "2.1.1. Finanza locale" del bilancio pluriennale 1989/1991.
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione:
Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)
L. 700.000.000
Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)"
L. 4.300.000.000
Totale L. 5.000.000.000
Variazione in aumento:
Cap. 38094 " Spese per il nuovo sistema funiviario di trasporto pubblico collettivo regionale di persone e di merci Chamois - Antey - Saint
- André
L. 5.000.000.000
cod. reg. 2.2.2.14
cod. ISTAT 2.1.2.1.0.03.09.22.05
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Legge abrogata dall’art. 9 della