Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.14 finanziamenti vari |
Data: | 19/01/1995 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali). |
Art. 2. (Autorizzazione limiti di impegno per l'anno 1995). |
Art. 3. (Disposizioni in materia di patrimonio regionale). |
Art. 4. (Partecipazioni azionarie della Regione). |
Art. 5. (Rinnovo contrattuale per il personale regionale). |
Art. 6. (Trasferimenti finanziari ai Comuni e alle Comunità montane). |
Art. 7. (Fondo ordinario per spese correnti dei Comuni). |
Art. 8. (Fondo ordinario per spese di investimento dei Comuni). |
Art. 9. (Intervento per favorire l'accesso al credito da parte degli enti locali). |
Art. 10. (Finanziamento del Fondo regionale investimenti occupazione - FRIO). |
Art. 11. (Trasferimenti ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare). |
Art. 12. (Finanziamenti per acquisto di arredi scolastici). |
Art. 13. (Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic). |
Art. 14. (Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica). |
Art. 15. (Piano di politica del lavoro). |
Art. 16. (Finanziamenti regionali sostitutivi di interventi statali in materia sanitaria). |
Art. 17. (Strutture ospedaliere). |
Art. 18. (Interventi nel settore della formazione professionale). |
Art. 19. (Partecipazione finanziaria della Regione alle iniziative oggetto di finanziamento comunitario). |
Art. 20. (Rifinanziamento e proroga di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali). |
Art. 21. (Sospensione e revoca di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali). |
Art. 22. |
Art. 23. (Modificazione della misura di alcune tasse e canoni regionali). |
Art. 24. (Misure per il controllo della spesa regionale). |
Art. 25. (Autorizzazione alla contrazione di mutui). |
Art. 26. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 27. (Dichiarazione di urgenza). |
§ 2.14.42 - Legge regionale 19 gennaio 1995, n. 1.
Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e pluriennale 1995/1997 (Legge finanziaria per gli anni 1995/1997).
Art. 1. (Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della
Art. 2. (Autorizzazione limiti di impegno per l'anno 1995).
1. Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'articolo 4, comma 2, della
- per gli interventi previsti al comma 2, lett. b (prestiti di dotazione) lire 200 milioni (cap. 41221);
- per gli interventi di cui al comma 2, lett. c, (mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario), lire 1.900 milioni (Cap. 41261).
2. Per l'erogazione di contributi in conto interessi previsti dalla
3. Il limite di impegno di lire 50 milioni per la concessione di contributi in conto interessi di cui all'art. 7, comma 1 lett. b, della
4. Il limite di impegno di cui all'art. 3, comma 3, della
5. Per il concorso nel pagamento di interessi su mutui per la costruzione, il recupero e l'ampliamento di immobili destinati alle attività di imprese artigiane, di cui alla
6. Il limite di impegno per il concorso nel pagamento di interessi su mutui per la costruzione di edifici di culto di cui alla
7. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti a favore di operatori agrituristici di cui all'articolo 8, comma 1, lett. a, della
8. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli di cui all'articolo 8 della
9. Il limite di impegno autorizzato dall'articolo 33, comma 4, della
Art. 3. (Disposizioni in materia di patrimonio regionale).
1. Per l'acquisto di beni immobili necessari per i fini istituzionali o da destinarsi al conseguimento degli obiettivi programmatici della Regione è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 4.000 milioni (cap. 35060).
2. Per gli interventi su beni immobili da destinare al settore industriale è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 40.000 milioni (cap. 46940).
3. Per l'acquisizione di beni immobili tramite procedura espropriativa per la realizzazione di opere pubbliche è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 4.000 milioni (cap. 35080).
4. Per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici di proprietà regionale, ai sensi del capo III della
5. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale sottoporrà all'approvazione del Consiglio una proposta di deliberazione contenente un ulteriore elenco di beni del patrimonio disponibile della Regione, inservibili per uso pubblico, da alienare ai sensi e con le modalità di cui alla
6. Fatta eccezione per gli interventi di sostegno alle imprese industriali, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, e alla cooperazione agricola a norma della
7. Annualmente la Giunta regionale comunica al Consiglio l'elenco dei beni concessi in uso ai sensi del comma 2.
Art. 4. (Partecipazioni azionarie della Regione).
1. E' autorizzata la riduzione della partecipazione azionaria della Regione nella "Banca della Valle d'Aosta S.p.A" a condizione che sia mantenuta la proprietà della maggioranza assoluta delle azioni della Società ai sensi dell'art. 3, comma 2, della
2. In esecuzione della
Art. 5. (Rinnovo contrattuale per il personale regionale).
1. L'onere per il rinnovo del contratto di lavoro del personale regionale per il triennio 1994/1996, determinato in complessive lire 16.000 milioni dall'articolo 5 della
Art. 6. (Trasferimenti finanziari ai Comuni e alle Comunità montane).
1. I trasferimenti ai Comuni e alle Comunità montane di cui all'articolo 4 della
- Fondi ordinari per spese correnti (lett. a)
Comuni (cap. 20500) lire 42.000 milioni;
Comunità montane (cap. 20740) lire 11.800 milioni;
- Fondi ordinari per spese di investimento (lett. b)
Comuni (cap. 20520) lire 50.000 milioni;
Comunità montane (cap. 20780) lire 7.500 milioni.
Art. 7. (Fondo ordinario per spese correnti dei Comuni).
1. Per l'anno 1995, l'ammontare dei trasferimenti del fondo ordinario per spese correnti di cui all'articolo 10 della
2. La Giunta regionale, entro un mese dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio della Regione per l'anno 1995, impegna e liquida a favore di ciascun Comune un acconto pari al 40% dei trasferimenti erogati allo stesso titolo nell'anno precedente al Comune medesimo. Tale acconto è detratto dalla somma di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a) della
Art. 8. (Fondo ordinario per spese di investimento dei Comuni).
1. Per l'anno 1995, l'ammontare dei trasferimenti del fondo ordinario per spese di investimento dei Comuni di cui all'articolo 12 della
2. Per l'anno 1995, i Comuni possono valersi della facoltà di destinare fino al 20% dei fondi per spese di investimento, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, della
3. Con deliberazione della Giunta regionale, il limite di cui al comma 2 può essere elevato fino al 40% per i Comuni che non dispongano di avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti da utilizzare a copertura di spese di parte corrente.
Art. 9. (Intervento per favorire l'accesso al credito da parte degli enti locali).
1. Per gli interventi previsti dalla
Art. 10. (Finanziamento del Fondo regionale investimenti occupazione - FRIO).
1. Per la realizzazione dei programmi triennali del fondo regionale investimenti occupazione di cui alla
- per l'aggiornamento dei programmi già approvati, complessive lire 9.000 milioni, così ripartite:
anno 1995 lire 3.000 milioni
anno 1996 lire 3.000 milioni
anno 1997 lire 3.000 milioni
- per la realizzazione del programma triennale 1995/97, autorizzato dall'articolo 6 della
anno 1995 lire 5.000 milioni
anno 1996 lire 10.000 milioni
anno 1997 lire 15.000 milioni.
2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 28 bis, comma 1, lettera b) della
3. Per gli interventi previsti dall'articolo 4 bis della
4. Per il funzionamento del Nucleo di valutazione di cui all'articolo 18, comma 1 della
Art. 11. (Trasferimenti ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare).
1. I trasferimenti finanziari ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare di cui alla
a) sedi di uffici e servizi pubblici istituzionali
lire 400 milioni;
b) patrimonio immobiliare a scopo abitativo o sociale
lire 100 milioni;
c) recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed archeologico
lire 300 milioni;
d) acquisizione di terreni ed alpeggi per lo sviluppo di attività economiche turistiche o sportive
lire 200 milioni.
Art. 12. (Finanziamenti per acquisto di arredi scolastici).
1. Per gli interventi previsti dall'art. 14 (contributi straordinari agli enti locali per l'acquisto di arredi scolastici) della
Art. 13. (Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic).
1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il parco regionale "Mont-Avic" di cui alla
2. Nella medesima misura annua è rideterminata l'autorizzazione a contrarre mutui passivi a copertura della spesa, recata dalla predetta
Art. 14. (Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica).
1. E' autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 130 milioni per l'integrazione del fondo per il risarcimento agli agricoltori dei danni arrecati alle colture dalla fauna selvatica, istituito dall'articolo 40, comma 1, della
2. A decorrere dall'anno 1996, alla eventuale integrazione del fondo di cui al comma 1, si provvede annualmente con legge di bilancio.
Art. 15. (Piano di politica del lavoro).
1. Per la copertura del piano di politica del lavoro di cui all'articolo 3 della
2. Gli importi di cui al comma 1 sono comprensivi delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 17 della
Art. 16. (Finanziamenti regionali sostitutivi di interventi statali in materia sanitaria).
1. La Regione interviene, per l'anno 1995, nel finanziamento dei seguenti interventi:
a) Fondo sanitario nazionale di cui alla
1) Spese della Regione - lire 8.000 milioni (cap. 59920);
2) Trasferimenti all'USL - lire 50.000 milioni (cap 59940);
b) Consultori familiari di cui alle leggi 29 luglio 1975, n. 405, art. 5, e 22 maggio 1978, n. 194, art. 3, per complessive lire 2.500 milioni, interamente da trasferire all'USL (cap. 61580);
c) Rimborso all'USL degli interessi passivi sulla anticipazione straordinaria di fondi ai sensi dell'art. 3 del
Art. 17. (Strutture ospedaliere).
1. Per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere (
2. Per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie per l'ulteriore applicazione della
3. Per opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 5.500 milioni (cap. 60420).
4. Il limite del finanziamento annuale vincolato che la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare all'USL per le finalità di cui alla
Art. 18. (Interventi nel settore della formazione professionale). [1]
1. Per la realizzazione del programma annuale di formazione professionale di cui alla
2. In sede di formazione e aggiornamento del programma di cui al comma 1, la Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'art. 45, comma 1, della
Art. 19. (Partecipazione finanziaria della Regione alle iniziative oggetto di finanziamento comunitario).
1. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento oggetto di contributi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale, di cui al
Art. 20. (Rifinanziamento e proroga di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).
1. E' autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 800 milioni per l'ulteriore applicazione della
2. Per le finalità di cui alla
3. La
4. Per l'ulteriore applicazione dell'art. 1 della
5. A decorrere dall'anno 1995 è ripristinata e fissata in lire 800 milioni annue l'autorizzazione di spesa recata dalla
6. Per l'ulteriore applicazione del comma 10 dell'articolo 29 della
7. Per l'ulteriore applicazione della
8. La residua autorizzazione di spesa di lire 7.000 milioni di cui alla
9. Per l'ulteriore applicazione della
10. Per l'applicazione della
11. La spesa di lire 500 milioni autorizzata dalla
Art. 21. (Sospensione e revoca di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).
1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1 della
2. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1 della
3. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1 della
4. L'autorizzazione di spesa recata per gli anni 1995 e 1996 dall'articolo 1 della
Art. 23. (Modificazione della misura di alcune tasse e canoni regionali). [3]
[1. Le tasse regionali di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio della Regione Valle d'Aosta di cui alla
Art. 24. (Misure per il controllo della spesa regionale).
1. Ai fini di un miglior coordinamento della spesa regionale, gli impegni di spesa concernenti la realizzazione di opere pubbliche in materia di edilizia scolastica, di edilizia sanitaria, di edilizia industriale e di edilizia sportiva sono adottati dalla Giunta su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, con il concerto dell'assessore competente per il settore specifico.
2. Contestualmente alla aggiudicazione dei lavori di opere pubbliche ed indipendentemente dalla procedura concorsuale seguita per la scelta del contraente, gli impegni di spesa assunti a carico del bilancio regionale al momento dell'avvio delle procedure di gara sono ridotti all'ammontare del prezzo complessivo di aggiudicazione.
3. Le spese per ulteriori lavori, accertati da apposite perizie suppletive, eventualmente occorrenti al completamento delle opere in corso di realizzazione, sono imputate al bilancio dell'esercizio di competenza, con riferimento alla data del provvedimento di approvazione delle perizie stesse.
4. In deroga al disposto del comma 3 dell'articolo 65 della
Art. 25. (Autorizzazione alla contrazione di mutui).
1. Per la realizzazione di infrastrutture sportive di interesse regionale, la Giunta è autorizzata a contrarre, con l'Istituto per il Credito Sportivo, mutui a tasso agevolato entro i seguenti importi annui complessivi (cap. 11165):
- anno 1995, lire 4.500 milioni
- anno 1996, lire 7.000 milioni
- anno 1997, lire 4.500 milioni.
2. Per l'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 335 milioni per l'anno 1995, di lire 1.192 milioni per l'anno 1996, di lire 2.049 milioni per l'anno 1997 e di annue lire 2.385 milioni a decorrere dall'anno 1998 (capp. 69300 e 69320 parz.).
Art. 26. (Disposizioni finanziarie).
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, ammontanti a complessive lire 924.482 milioni nel triennio 1995/1997, di cui lire 485.838 milioni nell'anno 1995, la Regione fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 1995/1997, stato di previsione della parte Entrata, nel rispetto delle destinazioni indicative definite dallo stato di previsione pluriennale della parte Spesa.
Art. 27. (Dichiarazione di urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
INDICE
Art. 1 - Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali
Art. 2 - Autorizzazione limiti di impegno per l'anno 1995
Art. 3 - Disposizioni in materia di patrimonio regionale
Art. 4 - Partecipazioni azionarie della Regione
Art. 5 - Rinnovo contrattuale per il personale regionale
Art. 6 - Trasferimenti finanziari ai Comuni e alle Comunità montane Art. 7 - Fondo ordinario per spese correnti dei Comuni
Art. 8 - Fondo ordinario per spese di investimento dei Comuni Art. 9 - Intervento per favorire l'accesso al credito da parte degli enti locali
Art. 10 - Finanziamento del Fondo regionale investimenti occupazione - FRIO Art. 11 - Trasferimenti ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare
Art. 12 - Finanziamenti per acquisto di arredi scolastici
Art. 13 - Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic Art. 14 - Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica Art. 15 - Piano di politica del lavoro
Art. 16 - Finanziamenti regionali sostitutivi di interventi statali in materia sanitaria
Art. 17 - Strutture ospedaliere
Art. 18 - Interventi nel settore della formazione professionale Art. 19 - Partecipazione finanziaria della Regione alle iniziative oggetto di finanziamento comunitario
Art. 20 - Rifinanziamento e proroga di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali
Art. 21 - Sospensione e revoca di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali
Art. 22 - Modifiche a leggi regionali in vigore
Art. 23 - Modificazione della misura di alcune tasse e canoni regionali Art. 24 - Misure per il controllo della spesa regionale
Art. 25 - Autorizzazione alla contrazione di mutui
Art. 26 - Disposizioni finanziarie
Art. 27 - Dichiarazione di urgenza
[1] Articolo così sostituito dall'art. 10 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 4 della