Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 25/07/2006 |
Numero: | 1134 |
Sommario |
Art. 1. L’allegato I del regolamento (CE) n. 795/2004 è sostituito dall’allegato del presente regolamento. |
Art. 2. Nel regolamento (CE) n. 795/2004, all’articolo 48 bis i paragrafi 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti: |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
§ 1.6.1411 - Regolamento 25 luglio 2006, n. 1134.
Regolamento (CE) n. 1134/2006 della Commissione che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio
(G.U.U.E. 26 luglio 2006, n. L 203).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) L’allegato I del
(3) È stato commesso un errore nell’aggiungere nuovi paragrafi all’articolo 48 bis del
(4) Un errore è stato altresì commesso nella redazione di uno dei suddetti paragrafi 10, quello aggiunto dal
(5) Occorre modificare e rettificare di conseguenza il
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato I del
Nel
«11. Malta e la Slovenia possono concedere, nel 2006, un aiuto agli oliveti per ettaro SIG olivi per cinque categorie al massimo di superfici olivicole che questi Stati possono definire ai sensi dell’articolo 110 decies, paragrafo 2, del
12. Gli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1098/98 del Consiglio continuano ad applicarsi alla Slovenia, rispettivamente per il raccolto 2006 e fino al 31 dicembre 2006.»
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Stato membro |
Data |
Belgio |
15 luglio |
Danimarca |
15 luglio |
Germania |
15 luglio |
Grecia meridionale (Peloponneso, Isole Ionie, Grecia occidentale, Attica, Egeo meridionale e Creta) |
20 giugno |
Grecia centrale e settentrionale (Macedonia orientale e Tracia, Macedonia centrale, Macedonia occidentale, Epiro, Tessaglia, Grecia continentale (Sterea) ed Egeo settentrionale) |
10 luglio |
Spagna |
1° luglio |
Francia: Aquitania e Midi-Pirenei |
1° luglio |
Francia: Alsazia, Alvernia, Borgogna, Bretagna, Centro, Champagne-Ardenne, Corsica, Franca Contea, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limosino, Lorena, Nord-Pas-de-Calais, Bassa Normandia, Alta Normandia, Pays de Loire, Piccardia, Poitou-Charentes, Provenza-Alpi-Costa Azzurra e Rodano-Alpi |
15 luglio |
Italia |
11 giugno |
Austria |
30 giugno |
Portogallo |
1° marzo» |