Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 08/07/2005 |
Numero: | 1085 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
§ 1.6.1131 – Regolamento 8 luglio 2005, n. 1085.
Regolamento (CE) n. 1085/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
(G.U.U.E. 9 luglio 2005, n. L 177).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Per agevolare il compito delle amministrazioni nazionali nell’attuazione dell’articolo 54, paragrafo 2, e dell’articolo 61 del
(3) A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, del
(4) L’articolo 51 del
(5) A norma dell’articolo 60, paragrafo 1, del
(6) A norma dell’articolo 60, paragrafo 2, del
(7) Occorre pertanto modificare il
(8) Poiché il
(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) All’articolo 28 bis, i termini «nell’allegato» sono sostituiti dai termini «nell’allegato I».
2) All’articolo 32, paragrafo 4, è aggiunto il seguente terzo comma:
«Qualora determinate superfici siano assoggettate per la prima volta ad un regime di ricomposizione tra la data prevista per la presentazione delle domande di aiuto per il 2003 e la data di presentazione della domanda di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, lo Stato membro interessato determina le superfici da considerare pascolo permanente ai fini dell’articolo 54, paragrafo 2, e dell’articolo 61 del
3) All’articolo 41, è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. La media del numero di ettari a livello nazionale e regionale di cui all’articolo 60, paragrafo 2, del
4) All’articolo 50, paragrafo 2, primo comma, la data del 1° agosto è sostituita dal 15 settembre.
5) L’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento.
6) Il testo che figura nell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato II.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
Stato membro |
Data |
Belgio |
15 luglio |
Danimarca |
15 luglio |
Germania |
15 luglio |
Italia |
11 giugno |
Austria |
30 giugno |
Portogallo |
1° marzo» |
ALLEGATO II
«ALLEGATO II
Numero di ettari di cui all’articolo 60, paragrafo 2, del
Stato membro e regioni |
Numero di ettari |
DANIMARCA |
33 740 |
GERMANIA |
301 849 |
Baden-Württemberg |
18 322 |
Baviera |
50 451 |
Brandeburgo e Berlino |
12 910 |
Assia |
12 200 |
Bassa Sassonia e Brema |
76 347 |
Meclemburgo-Pomerania anteriore |
13 895 |
Renania settentrionale-Vestfalia |
50 767 |
Renania-Palatinato |
19 733 |
Saar |
369 |
Sassonia |
12 590 |
Sassonia-Anhalt |
14 893 |
Schleswig-Holstein e Amburgo |
14 453 |
Turingia |
4 919 |
LUSSEMBURGO |
705 |
SVEZIA |
|
Regione 1 |
9 193 |
Regione 2 |
8 375 |
Regione 3 |
17 448 |
Regione 4 |
4 155 |
Regione 5 |
4 051 |
REGNO UNITO |
|
Inghilterra (altro) |
241 000 |
Inghilterra (Moorland SDA) |
10 |
Inghilterra (Upland SDA) |
190 |
Irlanda del Nord |
8 304» |