§ 1.6.1131 – Regolamento 8 luglio 2005, n. 1085.
Regolamento (CE) n. 1085/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:08/07/2005
Numero:1085


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.6.1131 – Regolamento 8 luglio 2005, n. 1085.

Regolamento (CE) n. 1085/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

(G.U.U.E. 9 luglio 2005, n. L 177).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, in particolare l’articolo 60, paragrafo 2, e l’articolo 145, lettera c),

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione stabilisce le modalità di applicazione del regime di pagamento unico con effetto a decorrere dal 2005. L’esperienza maturata nell’esecuzione amministrativa ed operativa di tale regime a livello nazionale ha evidenziato che per certi aspetti sono necessarie modalità più specifiche e che per altri le modalità in vigore devono essere chiarite ed adeguate.

     (2) Per agevolare il compito delle amministrazioni nazionali nell’attuazione dell’articolo 54, paragrafo 2, e dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno che gli Stati membri determinino quali superfici siano da considerare pascolo permanente per le superfici assoggettate a regimi di ricomposizione fondiaria tra la data prevista per le domande di aiuto per il 2003 e la data di presentazione della domanda di pagamento unico nel primo anno della sua applicazione.

     (3) A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004, in caso di regionalizzazione del regime di pagamento unico ai sensi dell’articolo 58 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri trasmettono le informazioni di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 795/2004 per ciascuna delle regioni interessate, ed entro il 1° agosto del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico comunicano la quota corrispondente del massimale fissato in conformità con l’articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Per semplicità, è opportuno sostituire il termine del 1° agosto con il termine previsto per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 795/2004.

     (4) L’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio e reso applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2005 dal regolamento (CE) n. 394/2005 della Commissione, autorizza gli Stati membri a consentire la coltivazione di prodotti secondari sugli ettari ammissibili per un periodo massimo di tre mesi che inizia ogni anno il 15 agosto. È opportuno anticipare tale data per permettere la coltivazione di colture temporanee nelle regioni dove per ragioni climatiche i cereali sono tradizionalmente raccolti prima, come comunicato alla Commissione dagli Stati membri interessati.

     (5) A norma dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri che si avvalgano dell’opzione regionale ivi prevista all’articolo 59 possono inoltre utilizzare anche le parcelle agricole dichiarate ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 3, dello stesso regolamento e destinate alla produzione dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, o all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, e delle patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate.

     (6) A norma dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri stabiliscono il numero di ettari che possono essere utilizzati ai sensi del paragrafo 1 dello stesso articolo suddividendo, secondo criteri oggettivi, la media del numero di ettari utilizzati per la produzione dei prodotti di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo a livello nazionale nel triennio 2000-2002 tra le regioni definite ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del medesimo regolamento. È opportuno fissare la media del numero di ettari a livello nazionale e a livello regionale sulla scorta dei dati trasmessi alla Commissione dagli Stati membri interessati.

     (7) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 795/2004.

     (8) Poiché il regolamento (CE) n. 795/2004 si applica con efficacia dal 1° gennaio 2005, è opportuno che le disposizioni di cui al presente regolamento si applichino retroattivamente a decorrere da tale data.

     (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue:

     1) All’articolo 28 bis, i termini «nell’allegato» sono sostituiti dai termini «nell’allegato I».

     2) All’articolo 32, paragrafo 4, è aggiunto il seguente terzo comma:

     «Qualora determinate superfici siano assoggettate per la prima volta ad un regime di ricomposizione tra la data prevista per la presentazione delle domande di aiuto per il 2003 e la data di presentazione della domanda di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, lo Stato membro interessato determina le superfici da considerare pascolo permanente ai fini dell’articolo 54, paragrafo 2, e dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 1782/2003. In questi casi, gli Stati membri tengono conto della situazione preesistente alla ricomposizione a livello dell’agricoltore e riducono al minimo, nella misura del possibile, ogni ripercussione sulla possibilità dell’agricoltore di avvalersi dei diritti al pagamento. Nel fare ciò, gli Stati membri si adoperano per evitare che nella zona sottoposta al regime di ricomposizione si produca un aumento notevole della superficie totale che può beneficiare dei diritti di ritiro e una diminuzione significativa del pascolo permanente.»

     3) All’articolo 41, è aggiunto il seguente paragrafo 5:

     «5. La media del numero di ettari a livello nazionale e regionale di cui all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è fissata all’allegato II del presente regolamento.»

     4) All’articolo 50, paragrafo 2, primo comma, la data del 1° agosto è sostituita dal 15 settembre.

     5) L’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento.

     6) Il testo che figura nell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato II.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

 

 

ALLEGATO I

 

«ALLEGATO I

 

Stato membro

Data

Belgio

15 luglio

Danimarca

15 luglio

Germania

15 luglio

Italia

11 giugno

Austria

30 giugno

Portogallo

1° marzo»

 

 

ALLEGATO II

 

«ALLEGATO II

 

Numero di ettari di cui all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003

 

Stato membro e regioni

Numero di ettari

DANIMARCA

33 740

GERMANIA

301 849

Baden-Württemberg

18 322

Baviera

50 451

Brandeburgo e Berlino

12 910

Assia

12 200

Bassa Sassonia e Brema

76 347

Meclemburgo-Pomerania anteriore

13 895

Renania settentrionale-Vestfalia

50 767

Renania-Palatinato

19 733

Saar

369

Sassonia

12 590

Sassonia-Anhalt

14 893

Schleswig-Holstein e Amburgo

14 453

Turingia

4 919

LUSSEMBURGO

705

SVEZIA

 

Regione 1

9 193

Regione 2

8 375

Regione 3

17 448

Regione 4

4 155

Regione 5

4 051

REGNO UNITO

 

Inghilterra (altro)

241 000

Inghilterra (Moorland SDA)

10

Inghilterra (Upland SDA)

190

Irlanda del Nord

8 304»