§ 1.6.1233 - Regolamento 18 ottobre 2005, n. 1701.
Regolamento (CE) n. 1701/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:18/10/2005
Numero:1701


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.1233 - Regolamento 18 ottobre 2005, n. 1701.

Regolamento (CE) n. 1701/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

(G.U.U.E. 19 ottobre 2005, n. L 273).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, in particolare l’articolo 145, lettere c), d) ed f),

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione contiene le modalità di applicazione del regime di pagamento unico con effetto a decorrere dal 2005. L’esperienza maturata nell’esecuzione amministrativa ed operativa del regime a livello nazionale ha evidenziato che per taluni aspetti sono necessarie norme più specifiche mentre per talaltri le norme vigenti devono essere chiarite ed adeguate.

      (2) In particolare è opportuno precisare l’applicazione della definizione di colture permanenti e di colture pluriennali in relazione alle condizioni di ammissibilità per il regime di pagamento unico nel caso di uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime, come stabilito al capitolo 16 del regolamento n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime e in relazione al regime di aiuto a favore delle colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

      (3) In particolare, ai sensi del regime precedentemente in vigore per i seminativi, previsto dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, i terreni ritirati dalla produzione investiti a colture permanenti usate per la produzione di materie prime o i terreni investiti a colture pluriennali erano ammissibili ai pagamenti per superficie. L’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 limita l’ammissibilità alle superfici che alla data prevista per le domande per il 2003 non erano destinate alle colture permanenti, ma ai sensi dell’articolo 53 del medesimo regolamento, le superfici destinate alle colture permanenti usate per la produzione di materie prime non sono escluse dalla determinazione dei diritti di pagamento, in quanto tali superfici beneficiavano di pagamenti diretti nel corso del periodo di riferimento. Occorre pertanto autorizzare gli agricoltori che nel 2003 coltivavano tali colture, ai sensi dello specifico regime applicabile al ritiro o alle colture pluriennali, ad usare tali superfici rispettivamente per la determinazione dei diritti di ritiro dalla produzione ai sensi dell’articolo 53 di tale regolamento e per l’uso dei diritti di ritiro determinati.

      (4) Inoltre, poiché nell’ambito della regionalizzazione prevista all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003 l’anno di riferimento per la determinazione dei diritti al pagamento è il primo anno di applicazione del regime, come previsto all’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 795/2004, occorre precisare che le superfici ritirate destinate alle colture permanenti utilizzate per gli scopi previsti all’articolo 55, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003 e le superfici destinate alle colture permanenti che sono altresì oggetto di una domanda di aiuto per le colture energetiche, ai sensi dell’articolo 88 del medesimo regolamento, sono da considerare come ettari ammissibili alla determinazione e all’uso dei diritti al pagamento.

      (5) Inoltre, è necessario specificare quali colture siano autorizzate sulle superfici ritirate dalla produzione e quali colture siano autorizzate a fini energetici su superfici che sono oggetto di una domanda di aiuto ai sensi del regime di pagamento unico. Pertanto, occorre prevedere la possibilità di usare i diritti di pagamento in osservanza dei requisiti di ammissibilità stabiliti per le superfici destinate a colture permanenti utilizzate per la produzione di materie prime, come previsto nel capitolo 16 del regolamento (CE) n. 1973/2004, e per le colture usate per la produzione di prodotti energetici ai sensi del regime previsto all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

      (6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 795/2004.

      (7) Poiché il regolamento (CE) n. 795/2004 ha acquistato efficacia dal 1° gennaio 2005, occorre che le disposizioni del presente regolamento si applichino con effetto retroattivo a partire da tale data e autorizzare gli agricoltori interessati dalla domanda nel 2005 a modificare la loro domanda unica.

      (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 795/2004 è così modificato:

     1) All’articolo 2, il testo delle lettere c) e d) è sostituito dal seguente:

     «c) “colture permanenti”, le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai di tali colture, secondo la definizione di cui all’allegato I, sezione G/05, della decisione 2000/115/CE della Commissione e il bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), escluse le colture pluriennali e i vivai di tali colture pluriennali;

     d) “colture pluriennali”, le colture dei seguenti prodotti e i vivai di tali colture pluriennali:

     Codice NC

     0709 10 00 Carciofi

     0709 20 00 Asparagi

     0709 90 90 Rabarbaro

     0810 20 Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lampone

     0810 30 Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina

     0810 40 Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium

     2) È inserito il seguente articolo 3 ter:

     «Articolo 3 ter. Ammissibilità

     1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono considerati ettari ammissibili per la determinazione e l’uso dei diritti al pagamento:

     a) le superfici che tra il 30 aprile 2004 e il 10 marzo 2005 erano investite a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), a Miscanthus sinensis (codice NC ex 0602 90 51) e a Phalaris arundicea (fettuccia d’acqua);

     b) le superfici che prima del 30 aprile 2004 erano investite a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), a Miscanthus sinensis (codice NC ex 0602 90 51) e a Phalaris arundicea (fettuccia d’acqua) e che sono state affittate o acquistate tra il 30 aprile 2004 e il 10 marzo 2005 per beneficiare del regime di pagamento unico.

     2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, le superfici ritirate, investite a colture permanenti e usate per i fini di cui all’articolo 55, lettera b) di tale regolamento, e le superfici investite a colture permanenti e che sono altresì oggetto di una domanda di aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 dello stesso regolamento sono considerate ettari ammissibili per l'utilizzo rispettivamente dei diritti al riposo delle terre e dei diritti al pagamento.

     3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, le superfici ritirate che sono state investite a colture permanenti da utilizzare per i fini di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio e che hanno beneficiato del pagamento per superficie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento nel 2003, sono considerate ettari ammissibili per l’uso dei diritti di ritiro di cui all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     4. Fatto salvo l’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ai fini dell’applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2 dello stesso regolamento, le superfici che alla data stabilita per la presentazione delle domande di aiuto per “superficie” per il 2003 erano investite a colture pluriennali, sono considerate ettari ammissibili per l’uso dei diritti di ritiro di cui all’articolo 53 dello stesso regolamento.

     5. Fatto salvo l’articolo 60 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nel caso in cui uno Stato membro si avvalga dell’opzione di cui all’articolo 59 del suddetto regolamento:

     a) ai fini dell’applicazione dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, le superfici ritirate investite a colture permanenti da utilizzare per i fini di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio e che hanno beneficiato del pagamento per superficie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento nel 2003, sono considerate ettari ammissibili per la determinazione dei diritti di ritiro;

     b) ai fini dell’applicazione dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 le superfici investite a colture permanenti da utilizzare per i fini di cui all’articolo 55, lettera b) dello stesso regolamento sono considerate ettari ammissibili per la determinazione dei diritti di ritiro;

     c) ai fini dell’applicazione dell’articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 le superfici investite a colture permanenti e che sono anche oggetto di una domanda di aiuto per le colture energetiche, ai sensi dell’articolo 88 dello stesso regolamento, sono considerate ettari ammissibili per la determinazione dei diritti di pagamento;

     d) ai fini dell’applicazione dell’articolo 59, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003 le superfici investite a colture pluriennali sono considerate ettari ammissibili per la determinazione dei diritti di pagamento.

     6. Gli agricoltori interessati dall’applicazione dei paragrafi 2-5 del presente articolo nel 2005 possono modificare la loro domanda unica entro quattro settimane a partire dal 19 ottobre 2005 o entro il termine fissato dai rispettivi Stati membri.»

     3) L’articolo 48 bis è così modificato:

     1. Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «Qualsiasi riferimento contenuto nell’articolo 3 ter e nei capitoli 6 e 7 del presente regolamento, agli articoli 58 e 59 oppure all’articolo 58, paragrafo 1, e all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è inteso come riferimento all’articolo 71 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003.».

     2. Il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

     «Qualsiasi riferimento contenuto nell’articolo 3 ter, nell’articolo 8, paragrafo 2, nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera e), nell’articolo 41 e nell’articolo 50 bis del presente regolamento, all’articolo 60 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è inteso come riferimento all’articolo 71 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003.».

     3. Il testo del paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

     «Qualsiasi riferimento contenuto negli articoli 39, 43 e 48 ter del presente regolamento, all’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è inteso come riferimento all’articolo 71 undecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.».

     4. Il testo del paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

     «L’articolo 3 bis, l’articolo 3 ter, paragrafi 1, 3 e 4, gli articoli 7, 10, da 12 a 17, 27, 28, 30, 31, 31 bis, 40, 42, 45, 46 e 49 non si applicano.».

     5. È inserito il nuovo paragrafo 10 seguente:

     «Qualsiasi riferimento, nell’articolo 3 ter del presente regolamento, all’articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è inteso come riferimento all’articolo 71 septies, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003.».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.