Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 29/10/2004 |
Numero: | 1974 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.U25 – Regolamento 29 ottobre 2004, n. 1974.
Regolamento (CE) n. 1974/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
(G.U.U.E. 20 novembre 2004, n. L 345).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il
(1) Il
(2) In seguito alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 795/ 2004, alcuni riferimenti al
(3) L'articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, del
(4) Per motivi amministrativi, al fine di contenere nei limiti del necessario la creazione di frazioni di diritti all'aiuto, occorre introdurre una regola in base alla quale, una volta utilizzati tutti i diritti interi, i diritti parzialmente utilizzati vengano considerati completamente utilizzati autorizzando un versamento proporzionato alla terra dichiarata e, in caso di trasferimento, prima di dividere un diritto esistente, tutte le frazioni vengano utilizzate.
(5) A norma dell'articolo 2, lettera e), del
(6) Il meccanismo di cui all'articolo 7 non è inteso a beneficio degli agricoltori che hanno affittato o venduto degli ettari. È pertanto opportuno che la terra venduta o trasferita venga conteggiata negli ettari dichiarati dall'agricoltore per far in modo che detti ettari siano esclusi dal beneficio.
(7) L'articolo 40 del
(8) Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 42, paragrafo 9, del
(9) Onde contemplare l'eventualità che gli Stati membri provvedano ad un'ulteriore assegnazione dell'importo di riferimento durante il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del
(10) In seguito alla modifica della data dal 29 settembre 2003 al 15 maggio 2004 introdotta dal regolamento (CE) n. 864/ 2004, per motivi di coerenza, occorre introdurre la medesima modifica nelle disposizioni che interessano gli agricoltori in situazioni speciali.
(11) Occorre prendere in considerazione eventuali provvedimenti amministrativi o decisioni giudiziarie finali a soluzione di una controversia tra l'amministrazione e l'agricoltore qualora ne risulti l'assegnazione o l'aumento dei diritti all'aiuto. Una tale eventualità deve essere considerata una situazione particolare ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, del
(12) Fatta salva l'applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, lettera b), del
(13) Occorre completare o precisare le attuali modalità di applicazione relative ai diritti all'aiuto soggetti a condizioni particolari nella parte riguardante taluni aspetti della loro fissazione e gestione.
(14) Nel periodo di riferimento, i pagamenti per l'estensivizzazione e quelli supplementari nei settori delle carni bovine e delle carni ovine e caprine, di cui all'allegato VI del
(15) Per tener conto di eventuali circostanze eccezionali nell'applicazione del modello regionale, è opportuno sancire l'applicazione delle attuali norme di materia di cui all'articolo 40 del
(16) Nell'applicare le disposizione relative alle situazioni particolari, occorre tener conto dei coltivatori di ortofrutticoli e di patate da consumo.
(17) Ai sensi del titolo III, capitolo 6, del
(18) Ove lo Stato membro decida di avvalersi della facoltà contemplata dall'articolo 71, paragrafo 1, del
(19) Ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, e dell'allegato VII, lettera b) e lettera d), ultimo comma, del
(20) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) l'articolo 2 è modificato come segue:
a) alle lettere b) ed e), il riferimento al
b) alla lettera i) è aggiunto il seguente comma:
«Il trasferimento di diritti all'aiuto senza terra di cui all'articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, del
2) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dai paragrafi seguenti:
«2. Se, dopo aver dichiarato tutti i possibili diritti all'aiuto interi a norma dell'articolo 44, paragrafo 3, del
3. Se una particella trasferita con un diritto all'aiuto conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del suddetto regolamento, ha dimensioni pari ad una frazione di ettaro, l'agricoltore può trasferire la parte del relativo diritto con la terra corrispondente ad un valore calcolato in proporzione alle dimensioni della particella. La parte residua del diritto rimane a disposizione dell'agricoltore al valore calcolato in proporzione.
4. I paragrafi 2 e 3 si applicano unicamente nei casi in cui l'agricoltore deve ancora dichiarare o trasferire un diritto all'aiuto o una frazione di diritto con una frazione di ettaro, dopo aver dichiarato o trasferito i diritti all'aiuto esistenti o frazioni di essi.»;
3) è aggiunto il seguente articolo 3 bis:
«Articolo 3 bis. Ettari determinati e animali accertati.
Fatta salva l'applicazione dell'allegato VII del
4) l'articolo 7 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
«Ai fini del presente articolo, per “diritti all'aiuto” si intendono esclusivamente quei diritti all'aiuto assegnati dallo Stato membro durante il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.»;
b) il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«Ai fini dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, il numero di ettari dichiarati dall'agricoltore comprende gli ettari trasferiti tramite vendita o affitto.»;
5) all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento al
6) l'articolo 10 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, alla fine dell'ultima frase delle lettere a), b) e c) viene aggiunta l'espressione seguente:
«o dei diritti al premio trasferiti;»;
b) al paragrafo 2, il testo «all'importo di riferimento e al numero di ettari residui.» è sostituito dal seguente: «all'importo di riferimento residuo e al numero di ettari del periodo di riferimento corrispondente all'importo di riferimento residuo.»;
c) al paragrafo 3, la data «30 aprile 2004» è sostituita da «15 maggio 2004»;
d) è aggiunto il seguente paragrafo:
«5. Fatto salvo il paragrafo 4, il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la clausola contrattuale di cui all'articolo 17 e, se del caso, all'articolo 27 sia stata introdotta in un contratto prima del 15 maggio 2004.»;
7) l'articolo 12 è modificato come segue:
a) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituto dal testo seguente:
«Prima della loro definitiva fissazione, non è possibile alcun trasferimento definitivo dei diritti all'aiuto.
I diritti all'aiuto definitivi devono essere comunque fissati entro il 15 agosto del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. Ove particolari requisiti amministrativi lo richiedano, per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico lo Stato membro può decidere di far coincidere la data per la fissazione definitiva con quella della notifica del versamento, ammesso che questa non sia successiva al 31 dicembre del primo anno di applicazione.
Con riserva della fissazione definitiva, l'agricoltore può presentare domanda a titolo del regime di pagamento unico sulla base di diritti all'aiuto provvisori fissati dallo Stato membro o acquisiti in virtù della clausola contrattuale di cui all'articolo 17 o 27.»;
b) al paragrafo 6, l'espressione «dimensioni minime per le aziende» è sostituita dall'espressione seguente: «dimensioni minime in termini di superficie agricola per le aziende»;
c) è aggiunto il paragrafo 8 seguente:
«8. Per stabilire i diritti all'aiuto non è necessario dichiarare alcuna particella, tranne che ai fini della fissazione dei diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale di cui agli articoli 6, 7 e da 18 a 23 bis, e fatti salvi i paragrafi 5 e 6 del presente articolo. La dichiarazione delle particelle di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del
8) all'articolo 16, è aggiunto il seguente paragrafo:
«3. L'articolo 40 del
9) all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, il riferimento «23» è sostituito da «23 bis»;
10) l'articolo 20 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, il testo «riceve gratuitamente, oppure mediante un contratto di affitto di sei anni o più» è sostituito dal seguente: «riceve tramite trasferimento, mediante vendita o contratto di affitto di sei anni o più, a titolo gratuito o ad un prezzo simbolico,»;
b) all'articolo 20, paragrafo 1, l'espressione «un agricoltore andato in pensione o deceduto» è sostituita dall'espressione seguente: «un agricoltore che ha cessato l'attività agricola causa pensionamento o decesso»;
11) agli articoli 21, 22 e 23, la data «29 settembre 2003» è sostituita da «15 maggio 2004»;
12) è aggiunto il seguente articolo 23 bis:
«Articolo 23 bis. Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie.
Nel caso in cui l'agricoltore si veda attribuire diritti all'aiuto o riconoscere l'aumento del valore di diritti esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dall'autorità competente dello Stato membro, la data in cui il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti dalla decisione o dal provvedimento sono versati al beneficiario è fissata dallo Stato membro non oltre il termine ultimo per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento unico successivo alla data della decisione o del provvedimento e nel rispetto dell'articolo 44, paragrafo 3, del
13) l'articolo 28 è sostituito dal testo seguente:
«1. Ai fini dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del
a) la superficie foraggera dichiarata dall'agricoltore nella domanda di aiuto per superficie del 2004 o nell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico oppure
b) la superficie foraggera dichiarata ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento.
2. Ai fini della determinazione dei diritti all'aiuto definitivi, l'agricoltore può dimostrare, con soddisfazione dell'autorità competente, che nel periodo di riferimento la superficie foraggera risultava inferiore oppure deve dichiarare, nel caso in cui la superficie utilizzata dagli Stati membri sia inferiore, tutta la superficie foraggera in suo possesso durante il periodo di riferimento, conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, lettera b), del
14) all'articolo 29, il riferimento al
15) l'articolo 30 è modificato come segue:
a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del calcolo dell'attività agricola espressa in unità di bestiame adulto (UBA), di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del
b) al paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
«Per quanto riguarda il premio per prodotti lattierocaseari e i pagamenti supplementari, il calcolo delle UBA viene effettuato dividendo il quantitativo di riferimento, utilizzato per calcolare l'importo del premio per prodotti lattiero-caseari e dei pagamenti supplementari, se inclusi nel regime di pagamento unico, per la resa lattiera media di cui all'allegato XVI del
Nel caso del premio alla macellazione, ove non siano disponibili le necessarie informazioni sull'età degli animali, lo Stato membro può convertire il numero di tori, manzi, vacche e giovenche in UBA ricorrendo al coefficiente 0,7 e quello di vitelli utilizzando il coefficiente 0,25.
Se uno stesso animale ha beneficiato di differenti premi, il coefficiente applicabile equivale alla media dei coefficienti dei diversi premi.»;
c) è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:
«3 bis. Il calcolo del numero di UBA viene effettuato in proporzione ai diritti all'aiuto per i quali, nel periodo di riferimento, l'agricoltore non è in possesso di ettari e a fronte dei quali egli richiede l'applicazione di condizioni particolari. Il numero così calcolato si applica a cominciare dai diritti all'aiuto con il valore più basso.
La domanda è presentata unicamente durante il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. I termini per la presentazione sono stabiliti dallo Stato membro. La domanda può essere rinnovata negli anni successivi per lo stesso numero di diritti all'aiuto sottoposti l'anno precedente a condizioni particolari o per la parte rimanente dei diritti all'aiuto, ove essi siano stati in parte trasferiti o dichiarati unitamente ad un corrispondente numero di ettari.
In tali casi, il numero di UBA viene ricalcolato in proporzione ai rimanenti diritti all'aiuto a fronte dei quali l'agricoltore richiede l'applicazione di condizioni particolari.
Fatto salvo l'articolo 49, paragrafo 2, secondo comma, del
16) è aggiunto il seguente articolo 31 bis:
«Articolo 31 bis. Pagamenti nei settori delle carni bovine e delle carni ovine e caprine.
1. Ai fini del calcolo dell'importo di riferimento per il pagamento all'estensivizzazione e per i pagamenti supplementari nei settori delle carni bovine e delle carni ovine e caprine di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/ 2003, lo Stato membro, in base a criteri oggettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni di mercato e di concorrenza, prende in considerazione i requisiti di ammissibilità e gli importi fissati dallo Stato membro stesso ai fini della concessione di detti pagamenti durante il periodo di riferimento, a condizione che non sia superata la quota del massimale di cui all'allegato VIII del suddetto regolamento relativa ai pagamenti in questione.
2. Il calcolo dell'importo di riferimento relativo al premio alla macellazione nel settore delle carni bovine di cui all'allegato VI del
17) All'articolo 32 è aggiunto il seguente paragrafo:
«4. Ai fini dell'articolo 54, paragrafo 2, e dell'articolo 61 del
a) le superfici dichiarate dall'agricoltore come investite a pascolo permanente nella sua domanda di aiuto per il 2003; e
b) le superfici non dichiarate dall'agricoltore nella sua domanda di aiuto per il 2003, a meno che non possa essere dimostrato che dette superfici nel 2003 non erano investite a pascolo permanente.»;
18) l'articolo 38 è modificato come segue:
a) al paragrafo 3, il riferimento al
b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«4. L'articolo 40 del
5. Ai fini del presente articolo, il riferimento alla «superficie agricola» di cui all'articolo 12, paragrafo 6, si intende come riferimento alla «superficie ammissibile ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, del
19) all'articolo 41, è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Ai fini dell'articolo 60, paragrafo 3, lettera b), del
20) il seguente capitolo è inserito alla fine del capitolo 6:
«CAPITOLO 6 bis
NUOVI STATI MEMBRI
Articolo 48 bis. Applicazione nei nuovi Stati membri.
1. Salvo se altrimenti disposto nel presente capitolo, ai nuovi Stati membri si applicano le disposizioni del presente regolamento.
2. Nel presente regolamento, qualsiasi riferimento all'articolo 42 del
3. Qualsiasi riferimento alla media regionale di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento è inteso come riferimento al limite di 5 000 EUR di cui all'articolo 71 quater, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/ 2003.
4. Qualsiasi riferimento, nei capitoli 6 e 7 del presente regolamento, agli articoli 58 e 59 oppure all'articolo 58, paragrafo 1, e all'articolo 59, paragrafo 1, del
5. Qualsiasi riferimento, nell'articolo 38 del presente regolamento, all'articolo 59, paragrafi 2 e 3, del
6. Qualsiasi riferimento, nell'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), nell'articolo 41 e nell'articolo 50 bis del presente regolamento, all'articolo 60 del
7. Qualsiasi riferimento, negli articoli 39, 43 e 48 ter del presente regolamento, all'articolo 63, paragrafo 2, terzo comma, del
8. Gli articoli 3 bis, 7, 10, da 12 a 17, 27, 28, 30, 31, 31 bis, 40, 42, 45, 46 e 49 non si applicano.
9. Gli articoli 5, 19, 23, 31 e 42 non si applicano nel caso di domanda a titolo del regime di pagamento unico di cui all'articolo 143 ter del
21) è aggiunto il seguente articolo 48 ter:
«Articolo 48 ter. Notifica delle decisioni.
Gli Stati membri che decidono di avvalersi della facoltà contemplata all'articolo 71, paragrafo 1, del
22) è aggiunto il seguente articolo 50 bis:
«Articolo 50 bis. Foraggi essiccati, patate da fecola e ortofrutticoli.
Ai fini dell'articolo 60, paragrafo 2, e dell'allegato VII, parte B e parte D, ultimo capoverso, del regolamento (CE) n. 1782/ 2003, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, il numero di ettari di cui alle disposizioni in questione.»
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005, ad eccezione dell'articolo 1, punto 22, il quale si applica a decorrere dal 31 ottobre 2004.
[1] Punto così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 29 dicembre 2004, n. L 385.
[2] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 29 dicembre 2004, n. L 385.