§ 1.1.543 – Regolamento 8 marzo 2005, n. 394.
Regolamento (CE) n. 394/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:08/03/2005
Numero:394


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.1.543 – Regolamento 8 marzo 2005, n. 394.

Regolamento (CE) n. 394/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nellambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003.

(G.U.U.E. 10 marzo 2005, n. L 63).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, in particolare l’articolo 145, lettere c), d) e q),

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione  reca modalità di applicazione del regime di pagamento unico con effetto a decorrere dal 2005. L’esecuzione amministrativa ed operativa del regime, avviata a livello nazionale sulla base di detto regolamento, ha evidenziato la necessità di ulteriori norme più specifiche relative a taluni aspetti del regime stesso e di precisazioni in merito a determinati aspetti della vigente normativa.

     (2) In particolare, è opportuno precisare come vada applicata la definizione di colture pluriennali in relazione alle condizioni di ammissibilità per il ritiro dei seminativi dalla produzione e in relazione al regime di aiuto a favore delle colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     (3) Per motivi amministrativi, al fine di limitare il frazionamento dei diritti all’aiuto allo stretto necessario, l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 795/2004 dispone che, in caso di trasferimento, prima di frazionare un diritto esistente si debbano utilizzare tutte le frazioni esistenti. È opportuno precisare che questa disposizione si applica alle frazioni esistenti di diritti della stessa categoria: diritti normali, diritti di ritiro, diritti accompagnati da un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     (4) Secondo il disposto dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 795/2004, il dispositivo previsto in quell’articolo non si applica agli agricoltori che hanno trasferito ettari mediante vendita o affitto. È opportuno stabilire che il dispositivo in questione si applichi anche in tale fattispecie, a condizione che la compravendita o l’affitto di un numero equivalente di ettari non pregiudichi la finalità del dispositivo stesso.

     (5) L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 795/2004 prevede che, in determinati casi, una parte dell’importo di riferimento venga riversata nella riserva nazionale. Per motivi amministrativi, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare questa riduzione allorché viene superato un certo massimale da fissare.

     (6) L’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 795/2004 assimila l’affitto a lungo termine all’acquisto di terreno a fini d’investimento. Occorre prendere in considerazione anche gli investimenti in capacità di produzione sotto forma di affitto a lungo termine.

     (7) L’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004 contempla il caso particolare di quegli agricoltori che hanno acquistato terreni dati in affitto nel corso del periodo di riferimento. È opportuno delimitare il campo di applicazione di questa disposizione definendo le condizioni dell’affitto.

     (8) L’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede che, tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, un agricoltore può trasferire i suoi diritti all’aiuto senza terra soltanto dopo aver utilizzato, ai sensi dell’articolo 44 del medesimo regolamento, almeno l’80 % dei suoi diritti all’aiuto per almeno un anno civile, oppure dopo aver ceduto volontariamente alla riserva nazionale tutti i diritti all’aiuto non utilizzati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. È opportuno precisare le modalità di applicazione di questa disposizione.

     (9) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 795/2004.

     (10) A decorrere dal 1° gennaio 2006, l’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 864/2004, autorizza gli Stati membri a consentire la coltivazione di prodotti secondari sugli ettari ammissibili per un periodo massimo di tre mesi, che inizia ogni anno il 15 agosto. Poiché questa prassi, che fino al 31 dicembre 2004 era compatibile con le norme vigenti sui pagamenti diretti, potrà essere nuovamente autorizzata ai sensi della nuova disposizione a decorrere dal 1° gennaio 2006, la sua interruzione per un anno rischia di occasionare gravi problemi economici agli agricoltori, ormai abituati ad essa, nonché difficoltà pratiche a livello di ammissibilità dei terreni. Pertanto, onde garantire la continuità del provvedimento e consentire agli agricoltori degli Stati membri interessati di decidere a tempo le semine, è necessario e legittimo disporre, in deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003, l’applicazione di tale possibilità nel 2005.

     (11) Poiché il regime di pagamento unico si applica dal 1° gennaio 2005, è opportuno che il presente regolamento sia applicato retroattivamente a decorrere dalla stessa data.

     (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue:

     1) All’articolo 2, il testo delle lettere c) e d) è sostituito dal seguente:

     «c) “colture permanenti”, le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai di tali colture, secondo la definizione di cui all’allegato I, sezione G/5, della decisione 2000/115/CE della Commissione, escluse le colture pluriennali e i vivai di tali colture pluriennali.

     Ai fini dell’applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e nel caso di superfici che formano oggetto anche di una domanda di aiuto a favore delle colture energetiche di cui all’articolo 88 del medesimo regolamento, si considerano come colture pluriennali il bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), Miscanthus sinensis (canna cinese) (codice NC ex 0602 90 51) e Phalaris arundicea (fettuccia d’acqua) (codice NC ex 1214 90 90). Tuttavia, ai fini dell’applicazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, si considerano come ettari ammissibili:

     — le superfici su cui sono stati piantati i suddetti prodotti tra il 30 aprile 2004 e il 10 marzo 2005 [1],

     — le superfici su cui sono stati piantati i suddetti prodotti anteriormente al 30 aprile 2004 e che sono state acquistate o affittate tra il 30 aprile 2004 e il 10 marzo 2005 ai fini della presentazione di una domanda di pagamento unico [2].

     d) “colture pluriennali”, le colture dei seguenti prodotti:

 

Codice NC

 

0709 10 00

Carciofi

0709 20 00

Asparagi

0709 90 90

Rabarbaro

0810 20

Lamponi, more di rovo o di gelso e more lampone

0810 30

Ribes nero, a grappoli e uva spina

0810 40

Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium»

 

     2) All’articolo 3, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. I paragrafi 2 e 3 si applicano unicamente nei casi in cui l’agricoltore deve ancora dichiarare o trasferire un diritto all’aiuto o una frazione di diritto con una frazione di ettaro, dopo aver dichiarato o trasferito i diritti all’aiuto esistenti o frazioni di diritti dello stesso tipo.»

     3) All’articolo 7, il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, gli ettari trasferiti mediante vendita o affitto e non sostituiti da un corrispondente numero di ettari sono compresi nel numero di ettari dichiarati dall’agricoltore.»

     4) All’articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

     «6. Gli Stati membri possono fissare un massimale oltre il quale si applica il paragrafo 1.»

     5) All’articolo 21, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, un contratto di affitto a lungo termine di sei o più anni, iniziato al più tardi il 15 maggio 2004, è considerato come un acquisto di terreno o un investimento in capacità di produzione.»

     6) All’articolo 22, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

     «Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, per “terreno dato in affitto” si intende un terreno che, al momento dell’acquisto o successivamente ad esso, era dato in affitto in forza di un contratto a lungo termine che non è stato mai rinnovato, eccetto nel caso in cui lo esigesse la legge.»

     7) All’articolo 25, è aggiunto il seguente paragrafo:

     «4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la percentuale dei diritti all’aiuto utilizzati dall’agricoltore è calcolata in base al numero dei diritti all’aiuto assegnatigli nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, ad eccezione dei diritti all’aiuto venduti con terra, e deve essere utilizzata nel corso di un anno civile.»

     8) L’articolo 47 è sostituito dal testo seguente:

     «Articolo 47. Superamento dei massimali.

     Qualora il totale degli importi da versare nell’ambito di ciascuno dei regimi previsti dagli articoli da 66 a 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003 superi il massimale fissato a norma dell’articolo 64, paragrafo 2, dello stesso regolamento, l’importo da versare è ridotto proporzionalmente nell’anno considerato.»

 

          Art. 2.

     In deroga all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri possono decidere, per il 2005, di applicare il disposto dell’articolo 51, lettera b), secondo comma, dello stesso regolamento, modificato dal regolamento (CE) n. 864/2004.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.


[1] Trattino così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 21 aprile 2005, n. L 101.

[2] Trattino così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 21 aprile 2005, n. L 101.