Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 08/03/2005 |
Numero: | 394 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.1.543 – Regolamento 8 marzo 2005, n. 394.
Regolamento (CE) n. 394/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003.
(G.U.U.E. 10 marzo 2005, n. L 63).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) In particolare, è opportuno precisare come vada applicata la definizione di colture pluriennali in relazione alle condizioni di ammissibilità per il ritiro dei seminativi dalla produzione e in relazione al regime di aiuto a favore delle colture energetiche di cui all’articolo 88 del
(3) Per motivi amministrativi, al fine di limitare il frazionamento dei diritti all’aiuto allo stretto necessario, l’articolo 3, paragrafo 4, del
(4) Secondo il disposto dell’articolo 7, paragrafo 6, del
(5) L’articolo 10 del
(6) L’articolo 21, paragrafo 4, del
(7) L’articolo 22, paragrafo 2, del
(8) L’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, del
(9) Occorre pertanto modificare il
(10) A decorrere dal 1° gennaio 2006, l’articolo 51 del
(11) Poiché il regime di pagamento unico si applica dal 1° gennaio 2005, è opportuno che il presente regolamento sia applicato retroattivamente a decorrere dalla stessa data.
(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) All’articolo 2, il testo delle lettere c) e d) è sostituito dal seguente:
«c) “colture permanenti”, le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai di tali colture, secondo la definizione di cui all’allegato I, sezione G/5, della
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del
— le superfici su cui sono stati piantati i suddetti prodotti tra il 30 aprile 2004 e il 10 marzo 2005 [1],
— le superfici su cui sono stati piantati i suddetti prodotti anteriormente al 30 aprile 2004 e che sono state acquistate o affittate tra il 30 aprile 2004 e il 10 marzo 2005 ai fini della presentazione di una domanda di pagamento unico [2].
d) “colture pluriennali”, le colture dei seguenti prodotti:
Codice NC |
|
0709 10 00 |
Carciofi |
0709 20 00 |
Asparagi |
0709 90 90 |
Rabarbaro |
0810 20 |
Lamponi, more di rovo o di gelso e more lampone |
0810 30 |
Ribes nero, a grappoli e uva spina |
0810 40 |
Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium» |
2) All’articolo 3, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. I paragrafi 2 e 3 si applicano unicamente nei casi in cui l’agricoltore deve ancora dichiarare o trasferire un diritto all’aiuto o una frazione di diritto con una frazione di ettaro, dopo aver dichiarato o trasferito i diritti all’aiuto esistenti o frazioni di diritti dello stesso tipo.»
3) All’articolo 7, il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, gli ettari trasferiti mediante vendita o affitto e non sostituiti da un corrispondente numero di ettari sono compresi nel numero di ettari dichiarati dall’agricoltore.»
4) All’articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo 6:
«6. Gli Stati membri possono fissare un massimale oltre il quale si applica il paragrafo 1.»
5) All’articolo 21, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, un contratto di affitto a lungo termine di sei o più anni, iniziato al più tardi il 15 maggio 2004, è considerato come un acquisto di terreno o un investimento in capacità di produzione.»
6) All’articolo 22, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, per “terreno dato in affitto” si intende un terreno che, al momento dell’acquisto o successivamente ad esso, era dato in affitto in forza di un contratto a lungo termine che non è stato mai rinnovato, eccetto nel caso in cui lo esigesse la legge.»
7) All’articolo 25, è aggiunto il seguente paragrafo:
«4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, del
8) L’articolo 47 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 47. Superamento dei massimali.
Qualora il totale degli importi da versare nell’ambito di ciascuno dei regimi previsti dagli articoli da 66 a 71 del
In deroga all’articolo 51 del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.
[1] Trattino così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 21 aprile 2005, n. L 101.
[2] Trattino così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 21 aprile 2005, n. L 101.