§ 1.6.1015 – Regolamento 19 aprile 2005, n. 606.
Regolamento (CE) n. 606/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:19/04/2005
Numero:606


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.1015 – Regolamento 19 aprile 2005, n. 606.

Regolamento (CE) n. 606/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

(G.U.U.E. 20 aprile 2005, n. L 100).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, in particolare l’articolo 51, lettera b), secondo comma, e l’articolo 145, lettere c) e d),

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione  contiene le modalità di applicazione del regime di pagamento unico con effetto a decorrere dal 2005. L’esperienza maturata in merito all’esecuzione amministrativa ed operativa del regime a livello nazionale ha evidenziato che per taluni aspetti sono necessarie norme più specifiche e che per talaltri le norme vigenti devono essere chiarite ed adeguate.

     (2) L’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004 prevede che gli Stati membri fissino l’inizio del periodo di dieci mesi, di cui all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per ogni singolo agricoltore ad una data determinata, compresa tra il 1° settembre dell'anno civile precedente l'anno di presentazione della domanda di partecipazione al regime di pagamento unico e il 30 aprile dell'anno civile successivo, o che lascino agli agricoltori la facoltà di scegliere una data all'interno del periodo fissato. È opportuno concedere agli agricoltori maggiore flessibilità nel fissare l’inizio del periodo di dieci mesi per ogni particella, quando specifiche condizioni agricole lo giustifichino.

     (3) L’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 864/2004 e reso applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2005 dal regolamento (CE) n. 394/2005, autorizza gli Stati membri a consentire la coltivazione di prodotti secondari sugli ettari ammissibili per un periodo massimo di tre mesi che inizia ogni anno il 15 agosto. È opportuno anticipare tale data per permettere la coltivazione di colture temporanee nelle regioni dove per ragioni climatiche il raccolto dei cereali tradizionalmente avviene prima, come comunicato alla Commissione dagli Stati membri interessati.

     (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 795/2004.

     (5) Poiché il regolamento (CE) n. 795/2004 si applica dal 1° gennaio 2005, è opportuno che le disposizioni di cui al presente regolamento siano applicabili retroattivamente a decorrere da tale data.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue:

     1) all'articolo 24, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

     «Tuttavia, quando specifiche condizioni agricole lo giustifichino, gli Stati membri possono autorizzare gli agricoltori a fissare per la loro azienda, all'interno del periodo di cui al primo comma, due date diverse di inizio del periodo di dieci mesi. Gli agricoltori che si avvalgono di tale possibilità indicano la scelta operata per ciascuna particella nella domanda di partecipazione al regime di pagamento unico, congiuntamente alle informazioni che essi sono tenuti ad inserirvi a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 796/2004.»;

     2) è inserito il seguente articolo 28 bis:

     «Articolo 28 bis. Periodo di tre mesi previsto dallarticolo 51, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     Gli Stati membri indicati nell’allegato possono autorizzare la coltivazione di prodotti secondari sugli ettari ammissibili per un periodo massimo di tre mesi, che inizia ogni anno alla data fissata dall’allegato per ciascuno Stato membro.»;

     3) è aggiunto un allegato il cui testo è allegato al presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO

 

Stato membro

Data

Portogallo

marzo

Germania

15 luglio

Austria

30 giugno

Danimarca

15 luglio

Italia

11 giugno»