Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 19/04/2005 |
Numero: | 606 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.1015 – Regolamento 19 aprile 2005, n. 606.
Regolamento (CE) n. 606/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
(G.U.U.E. 20 aprile 2005, n. L 100).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) L’articolo 24, paragrafo 2, del
(3) L’articolo 51 del
(4) Occorre pertanto modificare il
(5) Poiché il
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) all'articolo 24, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia, quando specifiche condizioni agricole lo giustifichino, gli Stati membri possono autorizzare gli agricoltori a fissare per la loro azienda, all'interno del periodo di cui al primo comma, due date diverse di inizio del periodo di dieci mesi. Gli agricoltori che si avvalgono di tale possibilità indicano la scelta operata per ciascuna particella nella domanda di partecipazione al regime di pagamento unico, congiuntamente alle informazioni che essi sono tenuti ad inserirvi a norma dell’articolo 12 del
2) è inserito il seguente articolo 28 bis:
«Articolo 28 bis. Periodo di tre mesi previsto dall’articolo 51, lettera b), del
Gli Stati membri indicati nell’allegato possono autorizzare la coltivazione di prodotti secondari sugli ettari ammissibili per un periodo massimo di tre mesi, che inizia ogni anno alla data fissata dall’allegato per ciascuno Stato membro.»;
3) è aggiunto un allegato il cui testo è allegato al presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Stato membro |
Data |
Portogallo |
1° marzo |
Germania |
15 luglio |
Austria |
30 giugno |
Danimarca |
15 luglio |
Italia |
11 giugno» |