Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 22/12/2005 |
Numero: | 2183 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.6.1280 - Regolamento 22 dicembre 2005, n. 2183.
Regolamento (CE) n. 2183/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e il regolamento (CE) n. 795/2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio
(G.U.U.E. 30 dicembre 2005, n. L 347).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Il
(3) Ai fini della determinazione dell’importo e dei diritti al pagamento nel contesto dell’integrazione dei regimi di sostegno per il tabacco, l’olio d’oliva, il cotone e il luppolo nel regime di pagamento unico, occorre introdurre norme specifiche in ordine ai massimali nazionali di cui all’articolo 41 del
(4) Negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico nel 2005, nei confronti degli agricoltori ai quali sono stati assegnati diritti al pagamento o che hanno acquistato o ricevuto tali diritti entro il termine utile per la richiesta di determinazione dei diritti al pagamento per il 2006, il valore e il numero dei loro diritti al pagamento devono essere ricalcolati in funzione degli importi e degli ettari di riferimento conseguenti all’integrazione dei pagamenti per tabacco, olio d’oliva e cotone. I diritti di ritiro non vanno ricompresi in questo calcolo.
(5) È opportuno autorizzare l’inserimento o la modifica, nei contratti di affitto, della clausola relativa ai contratti privati di cui all’articolo 27 del
(6) Negli Stati membri che applicano la regionalizzazione prevista all’articolo 59, paragrafi 1 e 3, del
(7) In virtù dell’articolo 71, paragrafo 1, del
(8) Ai sensi dell’articolo 37 del
(9) Ai sensi dell’articolo 43 del
(10) Ai sensi degli articoli 44 e 51 del
(11) Occorre quindi modificare i regolamenti (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 795/2004.
(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) L’allegato I è modificato come segue:
a) la riga relativa all’olio d’oliva è sostituita dal testo seguente:
Settore |
Base giuridica |
Note |
«Olio d’oliva |
Titolo IV, capitolo 10 ter, del presente regolamento |
Aiuto alla superficie |
|
Articolo 48 bis, paragrafo 10, del |
Per Malta e Slovenia nel 2006» |
b) la riga relativa al luppolo è sostituita dal testo seguente:
Settore |
Base giuridica |
Note |
«Luppolo |
Titolo IV, capitolo 10 quinquies, del presente regolamento (***)(*****) |
Aiuto alla superficie |
|
Articolo 48 bis, paragrafo 11, del |
Per la Slovenia nel 2006» |
2) Nell’allegato VII, punto H, primo paragrafo, il riferimento «(CE) n. 1794/2003» e la corrispondente nota sono sostituiti dal testo seguente: «(CE) n. 1299/2004»
Il
1) All’articolo 21, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Tuttavia, per gli investimenti consistenti nell’impianto di olivi nell’ambito di programmi approvati dalla Commissione, il termine di cui al primo comma è il 31 dicembre 2006.»
2) All’articolo 21, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«Tuttavia, per gli investimenti di cui al paragrafo 1, secondo comma, l’attuazione del piano o del programma termina al più tardi il 31 dicembre 2006.»
3) Al capitolo 4 è aggiunto il seguente articolo 31 ter:
«Articolo 31 ter. Determinazione e uso dei diritti nel settore dell’olio d’oliva
1. Gli Stati membri calcolano il numero di ettari, da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei diritti all’aiuto di cui all’articolo 43 e all’allegato VII, punto H, del
2. Per le particelle coltivate in parte a olivo, in parte ad altre colture rientranti nel regime di pagamento unico, compreso il terreno ritirato dalla produzione, la superficie occupata dagli olivi è calcolata secondo il metodo di cui al paragrafo 1. La superficie della particella occupata dalle altre colture coperte dal regime di pagamento unico è calcolata per mezzo del sistema integrato di cui al titolo II, capitolo 4, del
L’applicazione di questi due diversi metodi di calcolo non deve dare come risultato una superficie maggiore della superficie agricola della particella.
3. In deroga al paragrafo 1, il metodo comune di cui all’allegato XXIV del
a) la particella a oliveto corrisponde a una dimensione minima, determinata dallo Stato membro, non superiore a 0,1 ettaro;
b) la particella a oliveto è situata in un’unità amministrativa per la quale lo Stato membro ha istituito un sistema alternativo di SIG oleicolo.
In questi casi, lo Stato membro determina la superficie ammissibile all’aiuto sulla base di criteri obiettivi e in modo tale da garantire parità di trattamento a tutti gli agricoltori.
4. La superficie da prendere in considerazione per l’uso dei diritti all’aiuto ai sensi dell’articolo 44 del
4) All’articolo 48 bis sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«10. Malta e la Slovenia possono concedere, nel 2006, un aiuto agli oliveti per ettaro SIG olivi fino ad un massimo di cinque categorie di superfici olivicole ai sensi dell’articolo 110 decies, paragrafo 2, del
11. Gli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1098/98 del Consiglio continuano ad applicarsi alla Slovenia, rispettivamente per il raccolto 2006 e fino al 31 dicembre 2006.»
5) È inserito il seguente capitolo:
«CAPITOLO 6 ter
INTEGRAZIONE DEI PAGAMENTI PER IL TABACCO, L’OLIO D’OLIVA, IL COTONE E IL LUPPOLO NEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO
Articolo 48 quater. Disposizioni generali
1. Se uno Stato membro si avvale dell’opzione di cui all’articolo 71 del
2. Fatto salvo il disposto dell’articolo 71, paragrafo 1, terzo comma, del
3. Se uno Stato membro ha applicato il regime di pagamento unico nel 2005, esso assicura il rispetto del massimale nazionale fissato all’allegato VIII del
4. Se del caso, l’articolo 41, paragrafo 2, del
5. Se uno Stato membro ha applicato il regime di pagamento unico nel 2005, la percentuale di riduzione fissata dagli Stati membri a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del
6. Il periodo quinquennale di cui all’articolo 42, paragrafo 8, del
7. Ai fini della determinazione dei diritti al pagamento per il tabacco, l’olio d’oliva e il cotone, il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico di cui all’articolo 7, paragrafo 1, agli articoli da 12 a 17 e all’articolo 20 è il 2006.
Articolo 48 quinquies. Disposizioni specifiche
1. Se un agricoltore non ha acquistato o non gli sono stati assegnati diritti al pagamento entro il termine utile per la richiesta di determinazione dei diritti al pagamento per il 2006, egli riceve diritti al pagamento calcolati a norma degli articoli 37 e 43 del
Il primo comma si applica anche se l’agricoltore ha preso in affitto diritti al pagamento per il 2005 e/o il 2006.
2. Se un agricoltore ha acquistato o ricevuto, o gli sono stati assegnati, diritti al pagamento entro il termine utile per la richiesta di determinazione dei diritti al pagamento per il 2006, il valore e il numero dei suoi diritti al pagamento sono ricalcolati nel modo seguente:
a) il numero dei diritti al pagamento è uguale al numero dei diritti al pagamento che egli possiede, maggiorati del numero di ettari determinato a norma dell’articolo 43 del
b) il valore è ottenuto dividendo la somma del valore dei diritti al pagamento che egli possiede, più l’importo di riferimento calcolato a norma dell’articolo 37 del
I diritti di ritiro non sono ricompresi nel calcolo di cui al primo comma.
3. In deroga all’articolo 27, la clausola relativa ai contratti privati prevista da tale articolo può essere inserita o modificata nei contratti di affitto entro il termine utile per la presentazione delle domande di pagamento unico per il 2006.
4. I diritti al pagamento ceduti in affitto prima del termine per la presentazione delle domande di pagamento unico per il 2006 sono presi in considerazione nel calcolo di cui al paragrafo 2. Tuttavia, i diritti al pagamento ceduti in affitto prima del 15 maggio 2004 in forza di una clausola relativa ai contratti privati di cui all’articolo 27 sono presi in considerazione nel calcolo di cui al paragrafo 2 solo se le condizioni di affitto possono essere aggiornate.
Articolo 48 sexies. Regionalizzazione
1. Negli Stati membri che si avvalgono dell’opzione prevista all’articolo 59, paragrafo 1, del
2. Negli Stati membri che si avvalgono dell’opzione prevista all’articolo 59, paragrafi 1 e 3, del
Detto importo supplementare è dato dalla somma dei seguenti valori:
a) la parte corrispondente della maggiorazione del massimale regionale divisa per il numero totale di diritti al pagamento assegnati nel 2005;
b) l’importo di riferimento corrispondente, per ciascun agricoltore, alla parte residua della maggiorazione del massimale regionale, divisa per il numero di diritti al pagamento che l’agricoltore possiede alla data di presentazione della domanda di pagamento unico per il 2006.
Per i diritti di ritiro, tuttavia, l’agricoltore riceve unicamente l’importo supplementare calcolato secondo il disposto della lettera a) per ciascun diritto di ritiro.»
6) È inserito il seguente articolo 49 bis:
«Articolo 49 bis. Integrazione del tabacco, del cotone, dell’olio d’oliva e del luppolo
1. Se uno Stato membro si avvale dell’opzione prevista all’articolo 59, paragrafi 1 e 3, del
2. Lo Stato membro comunica alla Commissione, entro il 1° ottobre 2005, la decisione presa entro il 1° agosto in merito alle opzioni previste all’articolo 68 bis, all’articolo 69 e all’allegato VII, punti H e I, del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Tuttavia, l’articolo 2, punto 6), del presente regolamento e l’articolo 48 quater, paragrafo 7, del