§ 1.6.1280 - Regolamento 22 dicembre 2005, n. 2183.
Regolamento (CE) n. 2183/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:22/12/2005
Numero:2183


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.6.1280 - Regolamento 22 dicembre 2005, n. 2183.

Regolamento (CE) n. 2183/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e il regolamento (CE) n. 795/2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

(G.U.U.E. 30 dicembre 2005, n. L 347).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, in particolare l’articolo 145, lettere c), h), i) ed s), e l’articolo 155,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione reca le modalità di applicazione del regime di pagamento unico con effetto a decorrere dal 2005.

      (2) Il regolamento (CE) n. 1782/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 864/2004, stabilisce le norme relative ai regimi di sostegno accoppiato per il cotone, l’olio d’oliva, il tabacco greggio e il luppolo, nonché quelle relative al sostegno disaccoppiato e all’integrazione dei suddetti settori nel regime di pagamento unico.

      (3) Ai fini della determinazione dell’importo e dei diritti al pagamento nel contesto dell’integrazione dei regimi di sostegno per il tabacco, l’olio d’oliva, il cotone e il luppolo nel regime di pagamento unico, occorre introdurre norme specifiche in ordine ai massimali nazionali di cui all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e a vari aspetti della riserva nazionale di cui all’articolo 42, paragrafi 1 e 8, dello stesso regolamento.

      (4) Negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico nel 2005, nei confronti degli agricoltori ai quali sono stati assegnati diritti al pagamento o che hanno acquistato o ricevuto tali diritti entro il termine utile per la richiesta di determinazione dei diritti al pagamento per il 2006, il valore e il numero dei loro diritti al pagamento devono essere ricalcolati in funzione degli importi e degli ettari di riferimento conseguenti all’integrazione dei pagamenti per tabacco, olio d’oliva e cotone. I diritti di ritiro non vanno ricompresi in questo calcolo.

      (5) È opportuno autorizzare l’inserimento o la modifica, nei contratti di affitto, della clausola relativa ai contratti privati di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 795/2004 fino al termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento unico per il 2006.

      (6) Negli Stati membri che applicano la regionalizzazione prevista all’articolo 59, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, tutti i diritti al pagamento devono essere maggiorati di un importo supplementare in funzione degli importi di riferimento conseguenti all’integrazione dei pagamenti per tabacco, olio d’oliva, cotone e luppolo.

      (7) In virtù dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, Malta e la Slovenia hanno deciso di applicare il regime di pagamento unico nel 2007. Ai sensi del terzo comma del citato articolo 71, paragrafo 1, il periodo transitorio non si applica per il cotone, l’olio d’oliva, le olive da tavola e il tabacco, mentre per il luppolo esso si applica solo fino al 31 dicembre 2005. Malta e la Slovenia sarebbero quindi costrette ad applicare il regime di pagamento unico soltanto per i suddetti settori e ad integrare tutti gli altri settori nel 2007. Allo scopo di agevolare il passaggio al regime di pagamento unico, è pertanto opportuno introdurre disposizioni transitorie che autorizzino questi due paesi a mantenere in applicazione, nel 2006, i regimi vigenti per gli oliveti a Malta e in Slovenia e per il luppolo in Slovenia, gli unici due settori interessati in questi Stati membri. Malta e la Slovenia potrebbero così procedere all’applicazione del regime di pagamento unico per tutti i settori nel 2007.

      (8) Ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1782/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 864/2004, l’importo di riferimento spettante ai singoli agricoltori è la media quadriennale degli importi dei pagamenti complessivamente percepiti da un agricoltore nell’ambito del regime di sostegno alla produzione di olio d’oliva nel corso delle campagne di commercializzazione 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003, calcolata e adattata a norma dell’allegato VII del medesimo regolamento. Al momento in cui è stato adottato il regolamento (CE) n. 864/2004, la Commissione non aveva ancora fissato l’importo definitivo dell’aiuto per la campagna 2002/2003. È opportuno modificare il punto H dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003 in modo da tenere conto dell’importo unitario dell’aiuto alla produzione di olive per la campagna 2002/2003, fissato nel regolamento (CE) n. 1299/2004 della Commissione.

      (9) Ai sensi dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003, il numero totale dei diritti al pagamento è uguale al numero medio di ettari per i quali sono stati erogati i pagamenti diretti nel corso del periodo di riferimento. Per il settore dell’olio d’oliva, il numero di ettari deve essere calcolato secondo il metodo comune di cui all’allegato VII, punto H, del predetto regolamento. È necessario definire il metodo comune per determinare il numero di ettari, i diritti al pagamento e l’uso di questi ultimi nel settore olivicolo.

      (10) Ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono ammissibili al regime di pagamento unico gli oliveti piantati successivamente al 1° maggio 1998 nell’ambito di programmi di impianto autorizzati. Tali impianti possono essere considerati investimenti ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 795/2004. La scadenza per gli impianti autorizzati nell’ambito dei suddetti programmi è stata fissata al 31 dicembre 2006. È necessario fissare un termine ulteriore per gli investimenti relativi all’impianto di olivi.

      (11) Occorre quindi modificare i regolamenti (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 795/2004.

      (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue.

     1) L’allegato I è modificato come segue:

     a) la riga relativa all’olio d’oliva è sostituita dal testo seguente:

 

Settore

Base giuridica

Note

«Olio d’oliva

Titolo IV, capitolo 10 ter, del presente regolamento

Aiuto alla superficie

 

Articolo 48 bis, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione

Per Malta e Slovenia nel 2006»

 

     b) la riga relativa al luppolo è sostituita dal testo seguente:

 

Settore

Base giuridica

Note

«Luppolo

Titolo IV, capitolo 10 quinquies, del presente regolamento (***)(*****)

Aiuto alla superficie

 

Articolo 48 bis, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione

Per la Slovenia nel 2006»

 

     2) Nell’allegato VII, punto H, primo paragrafo, il riferimento «(CE) n. 1794/2003» e la corrispondente nota sono sostituiti dal testo seguente: «(CE) n. 1299/2004»

 

          Art. 2.

     Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue.

     1) All’articolo 21, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

     «Tuttavia, per gli investimenti consistenti nell’impianto di olivi nell’ambito di programmi approvati dalla Commissione, il termine di cui al primo comma è il 31 dicembre 2006.»

     2) All’articolo 21, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

     «Tuttavia, per gli investimenti di cui al paragrafo 1, secondo comma, l’attuazione del piano o del programma termina al più tardi il 31 dicembre 2006.»

     3) Al capitolo 4 è aggiunto il seguente articolo 31 ter:

     «Articolo 31 ter. Determinazione e uso dei diritti nel settore dell’olio d’oliva

     1. Gli Stati membri calcolano il numero di ettari, da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei diritti all’aiuto di cui all’articolo 43 e all’allegato VII, punto H, del regolamento (CE) n. 1782/2003, in ettari SIG olivi secondo il metodo comune indicato nell’allegato XXIV del regolamento (CE) n. 1973/2004.

     2. Per le particelle coltivate in parte a olivo, in parte ad altre colture rientranti nel regime di pagamento unico, compreso il terreno ritirato dalla produzione, la superficie occupata dagli olivi è calcolata secondo il metodo di cui al paragrafo 1. La superficie della particella occupata dalle altre colture coperte dal regime di pagamento unico è calcolata per mezzo del sistema integrato di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     L’applicazione di questi due diversi metodi di calcolo non deve dare come risultato una superficie maggiore della superficie agricola della particella.

     3. In deroga al paragrafo 1, il metodo comune di cui all’allegato XXIV del regolamento (CE) n. 1973/2004 non si applica quando:

     a) la particella a oliveto corrisponde a una dimensione minima, determinata dallo Stato membro, non superiore a 0,1 ettaro;

     b) la particella a oliveto è situata in un’unità amministrativa per la quale lo Stato membro ha istituito un sistema alternativo di SIG oleicolo.

     In questi casi, lo Stato membro determina la superficie ammissibile all’aiuto sulla base di criteri obiettivi e in modo tale da garantire parità di trattamento a tutti gli agricoltori.

     4. La superficie da prendere in considerazione per l’uso dei diritti all’aiuto ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è calcolata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.»

     4) All’articolo 48 bis sono aggiunti i seguenti paragrafi:

     «10. Malta e la Slovenia possono concedere, nel 2006, un aiuto agli oliveti per ettaro SIG olivi fino ad un massimo di cinque categorie di superfici olivicole ai sensi dell’articolo 110 decies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e nel limite degli importi massimi stabiliti al paragrafo 3 di detto articolo, sulla base di criteri obiettivi e in modo tale da garantire parità di trattamento a tutti gli agricoltori.

     11. Gli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1098/98 del Consiglio continuano ad applicarsi alla Slovenia, rispettivamente per il raccolto 2006 e fino al 31 dicembre 2006.»

     5) È inserito il seguente capitolo:

     «CAPITOLO 6 ter

     INTEGRAZIONE DEI PAGAMENTI PER IL TABACCO, L’OLIO D’OLIVA, IL COTONE E IL LUPPOLO NEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

     Articolo 48 quater. Disposizioni generali

     1. Se uno Stato membro si avvale dell’opzione di cui all’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e decide di applicare il regime di pagamento unico nel 2006, si applicano le disposizioni del titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e quelle dei capitoli da 1 a 6 del presente regolamento.

     2. Fatto salvo il disposto dell’articolo 71, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, se uno Stato membro ha applicato il regime di pagamento unico nel 2005, ai fini della determinazione dell’importo e dei diritti al pagamento nel 2006, in seguito all’integrazione dei pagamenti per il tabacco, l’olio d’oliva e il cotone nel regime di pagamento unico, si applicano gli articoli 37 e 43 del suddetto regolamento in combinato disposto con l’articolo 48 quinquies del presente regolamento e, se lo Stato membro si è avvalso dell’opzione di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con l’articolo 48 sexties del presente regolamento.

     3. Se uno Stato membro ha applicato il regime di pagamento unico nel 2005, esso assicura il rispetto del massimale nazionale fissato all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     4. Se del caso, l’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica al valore di tutti i diritti al pagamento esistenti nel 2006, prima dell’integrazione dei pagamenti per tabacco, olio d’oliva, cotone e/o prodotti lattiero- caseari, nonché agli importi di riferimento calcolati in relazione ai pagamenti per tabacco, olio d’oliva, cotone e/o prodotti lattiero-caseari.

     5. Se uno Stato membro ha applicato il regime di pagamento unico nel 2005, la percentuale di riduzione fissata dagli Stati membri a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica nel 2006 agli importi di riferimento per tabacco, olio d’oliva e cotone da integrare nel regime di pagamento unico.

     6. Il periodo quinquennale di cui all’articolo 42, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003 non ricomincia a decorrere per i diritti al pagamento provenienti dalla riserva nazionale, il cui importo è stato ricalcolato o maggiorato ai sensi degli articoli 48 quinquies e 48 sexties del presente regolamento.

     7. Ai fini della determinazione dei diritti al pagamento per il tabacco, l’olio d’oliva e il cotone, il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico di cui all’articolo 7, paragrafo 1, agli articoli da 12 a 17 e all’articolo 20 è il 2006.

     Articolo 48 quinquies. Disposizioni specifiche

     1. Se un agricoltore non ha acquistato o non gli sono stati assegnati diritti al pagamento entro il termine utile per la richiesta di determinazione dei diritti al pagamento per il 2006, egli riceve diritti al pagamento calcolati a norma degli articoli 37 e 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 in relazione ai pagamenti per tabacco, olio d’oliva e cotone.

     Il primo comma si applica anche se l’agricoltore ha preso in affitto diritti al pagamento per il 2005 e/o il 2006.

     2. Se un agricoltore ha acquistato o ricevuto, o gli sono stati assegnati, diritti al pagamento entro il termine utile per la richiesta di determinazione dei diritti al pagamento per il 2006, il valore e il numero dei suoi diritti al pagamento sono ricalcolati nel modo seguente:

     a) il numero dei diritti al pagamento è uguale al numero dei diritti al pagamento che egli possiede, maggiorati del numero di ettari determinato a norma dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 in relazione ai pagamenti per tabacco, olio d’oliva e cotone erogati durante il periodo di riferimento;

     b) il valore è ottenuto dividendo la somma del valore dei diritti al pagamento che egli possiede, più l’importo di riferimento calcolato a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1782/2003 in relazione alle superfici che hanno beneficiato di pagamenti per tabacco, olio d’oliva e cotone nel periodo di riferimento, per il numero determinato secondo il disposto della lettera a) del presente paragrafo.

     I diritti di ritiro non sono ricompresi nel calcolo di cui al primo comma.

     3. In deroga all’articolo 27, la clausola relativa ai contratti privati prevista da tale articolo può essere inserita o modificata nei contratti di affitto entro il termine utile per la presentazione delle domande di pagamento unico per il 2006.

     4. I diritti al pagamento ceduti in affitto prima del termine per la presentazione delle domande di pagamento unico per il 2006 sono presi in considerazione nel calcolo di cui al paragrafo 2. Tuttavia, i diritti al pagamento ceduti in affitto prima del 15 maggio 2004 in forza di una clausola relativa ai contratti privati di cui all’articolo 27 sono presi in considerazione nel calcolo di cui al paragrafo 2 solo se le condizioni di affitto possono essere aggiornate.

     Articolo 48 sexies. Regionalizzazione

     1. Negli Stati membri che si avvalgono dell’opzione prevista all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, tutti i diritti al pagamento sono maggiorati di un importo supplementare pari all’aumento del massimale regionale nel 2006, diviso per il numero totale di diritti al pagamento assegnati nel 2005.

     2. Negli Stati membri che si avvalgono dell’opzione prevista all’articolo 59, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, fatto salvo l’articolo 48 del medesimo regolamento, l’agricoltore riceve un importo supplementare per ogni diritto al pagamento.

     Detto importo supplementare è dato dalla somma dei seguenti valori:

     a) la parte corrispondente della maggiorazione del massimale regionale divisa per il numero totale di diritti al pagamento assegnati nel 2005;

     b) l’importo di riferimento corrispondente, per ciascun agricoltore, alla parte residua della maggiorazione del massimale regionale, divisa per il numero di diritti al pagamento che l’agricoltore possiede alla data di presentazione della domanda di pagamento unico per il 2006.

     Per i diritti di ritiro, tuttavia, l’agricoltore riceve unicamente l’importo supplementare calcolato secondo il disposto della lettera a) per ciascun diritto di ritiro.»

     6) È inserito il seguente articolo 49 bis:

     «Articolo 49 bis. Integrazione del tabacco, del cotone, dell’olio d’oliva e del luppolo

     1. Se uno Stato membro si avvale dell’opzione prevista all’articolo 59, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, esso comunica alla Commissione, entro il 1° ottobre 2005, la giustificazione della divisione parziale della maggiorazione del massimale.

     2. Lo Stato membro comunica alla Commissione, entro il 1° ottobre 2005, la decisione presa entro il 1° agosto in merito alle opzioni previste all’articolo 68 bis, all’articolo 69 e all’allegato VII, punti H e I, del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda il cotone, il tabacco, l’olio d’oliva e il luppolo.»

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

     Tuttavia, l’articolo 2, punto 6), del presente regolamento e l’articolo 48 quater, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 795/2004, inserito dall’articolo 2, punto 5), del presente regolamento, si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2005.