Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 27/04/2006 |
Numero: | 658 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.1354 - Regolamento 27 aprile 2006, n. 658.
Regolamento (CE) n. 658/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità d’applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio
(G.U.U.E. 29 aprile 2006, n. L 116).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) L’esperienza maturata nell’esecuzione amministrativa ed operativa del regime a livello nazionale ha evidenziato che per taluni aspetti sono necessarie modalità più specifiche mentre per talaltri le norme vigenti devono essere chiarite ed adeguate.
(3) Il
(4) A seguito dell’applicazione dell’articolo 42 del
(5) L’articolo 21 del
(6) Dall’esperienza è emersa la necessità di chiarire a quale data l’agricoltore che presenti domanda di aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico deve essere in possesso di diritti all’aiuto.
(7) È opportuno chiarire le modalità relative ai trasferimenti di diritti all’aiuto per permettere che il trasferimento avvenga alla data indicata nella comunicazione del trasferimento medesimo alla competente autorità, a meno che quest’ultima non si opponga al trasferimento e ne dia comunicazione al cedente entro il periodo di tempo fissato dal Stato membro.
(8) È opportuno modificare l’articolo 48 quater del
(9) L’inserimento degli importi di riferimento dello zucchero nel regime di pagamento unico è stato deciso dal
(10) Per evitare che il settore dello zucchero sia soggetto ad una seconda riduzione percentuale lineare degli importi di riferimento in caso di superamento dei massimali nazionali di cui all’allegato VIII del
(11) A norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del
(12) È opportuno estendere le norme specifiche previste dall’articolo 48 quinquies del
(13) È opportuno prorogare il termine entro il quale gli Stati membri devono comunicare alla Commissione determinate informazioni, previsto all’articolo 49 bis del
(14) L’allegato I del
(15) L’allegato II del
(16) Occorre quindi modificare il
(17) Poiché il trasferimento di diritti all’aiuto può iniziare a partire dal 1° gennaio 2006, è opportuno che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dalla stessa data.
(18) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) All’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:
«3. Se gli importi presenti nella riserva nazionale risultano essere superiori a quanto necessario per coprire tutti i casi contemplati dall’articolo 42 del
2) L’articolo 21 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
«Per gli investimenti nel settore dello zucchero, il termine di cui al primo comma è il 3 marzo 2006.»;
b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
«Per gli investimenti nel settore dello zucchero, il termine di cui al primo comma è il 3 marzo 2006.»;
c) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:
«Per gli investimenti nel settore dello zucchero, il termine di cui al primo comma è il 3 marzo 2006.».
3) All’articolo 24, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I diritti all’aiuto possono essere dichiarati soltanto una volta all’anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall’agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione della domanda unica a norma dell’articolo 11 del
Tuttavia, se si avvale della possibilità di modificare la domanda unica, a norma dell’articolo 15 del citato regolamento, l’agricoltore può dichiarare anche i diritti all’aiuto che detiene alla data della comunicazione delle modifiche alla competente autorità, purché gli stessi diritti all’aiuto non siano dichiarati da un altro agricoltore con riferimento allo stesso anno.
Se l’agricoltore acquisisce i diritti all’aiuto di cui trattasi mediante trasferimento da parte di un altro agricoltore o se l’altro agricoltore ha già dichiarato gli stessi diritti, la dichiarazione aggiuntiva di tali diritti all’aiuto è ammessa solo se il cedente abbia già informato del trasferimento la competente autorità a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento e ritiri tali diritti dalla propria domanda unica entro i termini stabiliti dall’articolo 15 del
4) All’articolo 25, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri possono richiedere che il cedente comunichi il trasferimento alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo il trasferimento, entro i termini fissati da tale Stato membro, e comunque al più presto sei settimane prima che il trasferimento diventi effettivo e tenendo conto della scadenza del termine di presentazione delle domande nell’ambito del regime di pagamento unico. Il trasferimento diventa effettivo come previsto nella comunicazione, salvo se le autorità competenti si oppongano al trasferimento e ne diano comunicazione al cedente entro il suddetto termine. Le autorità competenti possono opporsi ad un trasferimento soltanto se non è conforme alle disposizioni del
5) Il titolo del capitolo 6 ter è sostituito dal seguente:
«CAPITOLO 6 ter
INSERIMENTO NEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO DEI PAGAMENTI PER IL TABACCO, L’OLIO D’OLIVA, IL COTONE E IL LUPPOLO E DEL SOSTEGNO A FAVORE DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, DELLA CANNA DA ZUCCHERO E DELLA CICORIA».
6) l’articolo 48 quater è modificato come segue:
a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia, la riduzione di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fatto salvo il disposto dell’articolo 71, paragrafo 1, terzo comma, del
c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se del caso, l’articolo 41, paragrafo 2, del
d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Se uno Stato membro ha applicato il regime di pagamento unico nel 2005, la percentuale di riduzione fissata dagli Stati membri a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del
e) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Se uno Stato membro ha applicato il regime di pagamento unico nel 2005, ai fini della determinazione dei diritti all’aiuto per il cotone, il tabacco, l’olio d’oliva, il luppolo, la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico di cui all’articolo 7, paragrafo 1, agli articoli da 12 a 17 e all’articolo 20 è il 2006.
8. Se l’inserimento degli importi di riferimento per lo zucchero, calcolati a norma del punto K dell’allegato VII del
7) L’articolo 48 quinquies è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
«L’agricoltore che non abbia acquistato o al quale non siano stati assegnati diritti all’aiuto entro il termine utile per la richiesta di determinazione dei diritti all’aiuto per il 2006 riceve diritti all’aiuto, calcolati a norma degli articoli 37 e 43 del
b) al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) il numero dei diritti all’aiuto è uguale al numero dei diritti all’aiuto che detiene, maggiorato del numero di ettari determinato a norma dell’articolo 43 del
b) il valore si ottiene dividendo la somma del valore dei diritti all’aiuto che detiene e dell’importo di riferimento calcolato a norma dell’articolo 37 del
8) L’articolo 48 sexies è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Negli Stati membri che si sono avvalsi dell’opzione prevista all’articolo 59, paragrafo 1, del
b) al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) la parte corrispondente della maggiorazione del massimale regionale, divisa per il numero totale di diritti all’aiuto determinati nella regione al più tardi alla data di presentazione della domanda nell’ambito del regime di pagamento unico;
b) l’importo di riferimento corrispondente, per ciascun agricoltore, alla parte residua della maggiorazione del massimale regionale divisa per il numero di diritti all’aiuto che l’agricoltore detiene alla data di presentazione della domanda di pagamento unico per il 2006.»
9) L’articolo 49 bis è modificato come segue:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Articolo 49 bis. Inserimento del tabacco, del cotone, dell’olio di oliva, del luppolo, della barbabietola da zucchero, della canna da zucchero e della cicoria»;
b) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
«Per quanto riguarda l’inserimento del sostegno a favore della barbabietola da zucchero, della canna da zucchero e della cicoria, la comunicazione di cui al primo comma è trasmessa alla Commissione entro il 15 maggio 2006.»;
c) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
«In deroga all’articolo 48, paragrafo 6, per quanto riguarda l’inserimento del sostegno a favore della barbabietola da zucchero, della canna da zucchero e della cicoria, la decisione sull’attuazione facoltativa prevista dall’articolo 69 del
10) Il testo degli allegati I e II è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Stato membro |
Data |
Belgio |
15 luglio |
Danimarca |
15 luglio |
Germania |
15 luglio |
Grecia meridionale (Peloponneso, Isole Ionie, Grecia occidentale, Attica, Egeo meridionale e Creta) |
20 giugno |
Grecia centrale e settentrionale [Macedonia orientale e Tracia, Macedonia centrale, Macedonia occidentale, Epiro, Tessaglia, Grecia continentale (Sterea) ed Egeo settentrionale] |
10 luglio |
Italia |
11 giugno |
Austria |
30 giugno |
Portogallo |
1° marzo» |
ALLEGATO II
Numero di ettari di cui all’articolo 60, paragrafo 2, del
Stato membro e Regioni |
Numero di ettari |
DANIMARCA |
33 740 |
GERMANIA |
301 849 |
Baden-Württemberg |
18 322 |
Baviera |
50 451 |
Brandeburgo – Berlino |
12 910 |
Assia |
12 200 |
Bassa Sassonia e Brema |
76 347 |
Meclemburgo-Pomerania occidentale |
13 895 |
Renania Settentrionale-Vestfalia |
50 767 |
Renania-Palatinato |
19 733 |
Saar |
369 |
Sassonia |
12 590 |
Sassonia-Anhalt |
14 893 |
Schleswig-Holstein e Amburgo |
14 453 |
Turingia |
4 919 |
LUSSEMBURGO |
705 |
FINLANDIA |
38 006 |
Regione A |
3 425 |
Regione B-C1 |
23 152 |
Regione C2-C4 |
11 429 |
SVEZIA |
|
Regione 1 |
9 193 |
Regione 2 |
8 375 |
Regione 3 |
17 448 |
Regione 4 |
4 155 |
Regione 5 |
4 051 |
REGNO UNITO |
|
Inghilterra (altro) |
241 000 |
Inghilterra (Moorland SDA) |
10 |
Inghilterra (Upland SDA) |
190 |
Irlanda del Nord |
8 304» |