§ 1.6.1354 - Regolamento 27 aprile 2006, n. 658.
Regolamento (CE) n. 658/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità d’applicazione del regime di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:27/04/2006
Numero:658


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.1354 - Regolamento 27 aprile 2006, n. 658.

Regolamento (CE) n. 658/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità d’applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

(G.U.U.E. 29 aprile 2006, n. L 116).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, in particolare l’articolo 60, paragrafo 2, l’articolo 145, lettere c), d), d bis), e l’articolo 155,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 795/2004, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, definisce le modalità di applicazione del regime di pagamento unico a partire dal 2005.

      (2) L’esperienza maturata nell’esecuzione amministrativa ed operativa del regime a livello nazionale ha evidenziato che per taluni aspetti sono necessarie modalità più specifiche mentre per talaltri le norme vigenti devono essere chiarite ed adeguate.

      (3) Il regolamento (CE) n. 1782/2003, quale modificato dal regolamento (CE) n. 319/2006, definisce le norme relative agli aiuti disaccoppiati e all’inserimento del sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria nel regime di pagamento unico. È quindi necessario adottare le relative modalità di applicazione che devono essere in sintonia con le modalità già stabilite dal regolamento (CE) n. 795/2004 per l’olio d’oliva, il tabacco, il cotone e il luppolo.

      (4) A seguito dell’applicazione dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 a tutti i settori contemplati dal regime di pagamento unico dopo il primo anno di applicazione, è possibile che gli importi rimanenti nella riserva nazionale dopo l’assegnazione degli importi di riferimento a partire dalla stessa riserva nei casi contemplati dal medesimo articolo non siano più necessari per la copertura di altri fabbisogni. In tale eventualità è opportuno autorizzare gli Stati membri ad aumentare in proporzione valore unitario dei diritti all’aiuto.

      (5) L’articolo 21 del regolamento (CE) n. 795/2004 prevede le modalità applicabili agli agricoltori che hanno realizzato investimenti in capacità di produzione o che hanno affittato terreni a lungo termine. È opportuno adeguare tali disposizioni per tener conto della situazione particolare degli agricoltori del settore dello zucchero che hanno realizzato investimenti in capacità di produzione o hanno sottoscritto contratti d’affitto a lungo termine prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

      (6) Dall’esperienza è emersa la necessità di chiarire a quale data l’agricoltore che presenti domanda di aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico deve essere in possesso di diritti all’aiuto.

      (7) È opportuno chiarire le modalità relative ai trasferimenti di diritti all’aiuto per permettere che il trasferimento avvenga alla data indicata nella comunicazione del trasferimento medesimo alla competente autorità, a meno che quest’ultima non si opponga al trasferimento e ne dia comunicazione al cedente entro il periodo di tempo fissato dal Stato membro.

      (8) È opportuno modificare l’articolo 48 quater del regolamento (CE) n. 795/2004 per gli Stati membri che hanno già iniziato ad applicare il regime di pagamento unico nel 2005.

      (9) L’inserimento degli importi di riferimento dello zucchero nel regime di pagamento unico è stato deciso dal regolamento (CE) n. 319/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. Gli Stati membri dispongono pertanto di un periodo di tempo molto limitato per porre in atto le misure necessarie per provvedere a tale inserimento. Occorre adottare pertanto misure intese a garantire una transizione armoniosa tra il vecchio regime dello zucchero e l’inserimento di tale settore nel regime di pagamento unico. In particolare è opportuno adoperarsi per garantire agli agricoltori la possibilità di avvalersi dei propri diritti entro un periodo di tempo ragionevole. Se tale possibilità fosse compromessa è necessario che gli Stati membri proroghino i termini fissati dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

      (10) Per evitare che il settore dello zucchero sia soggetto ad una seconda riduzione percentuale lineare degli importi di riferimento in caso di superamento dei massimali nazionali di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno chiarire l’applicazione dell’articolo 41, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

      (11) A norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la riserva nazionale deve essere alimentata attraverso una riduzione lineare di tutti gli importi di riferimento. Occorre stabilire le norme intese a chiarire in che modo che gli Stati membri che già hanno applicato il regime di pagamento unico nel 2005 devono procedere per integrare nell’alimentazione della riserva nazionale l’importo di riferimento relativo alla barbabietola da zucchero, alla canna da zucchero e alla cicoria.

      (12) È opportuno estendere le norme specifiche previste dall’articolo 48 quinquies del regolamento (CE) n. 795/2004 per includervi il sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria.

      (13) È opportuno prorogare il termine entro il quale gli Stati membri devono comunicare alla Commissione determinate informazioni, previsto all’articolo 49 bis del regolamento (CE) n. 795/2004, per tener conto dell’inserimento del sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria.

      (14) L’allegato I del regolamento (CE) n. 795/2004 stabilisce il termine a partire dal quale può essere consentita la coltivazione di prodotti secondari, in via temporanea, nelle regioni in cui di solito i cereali sono raccolti più precocemente per motivi climatici, come previsto dall’articolo 51, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003. Su richiesta della Grecia, è opportuno fissare la tale data per tale Stato membro.

      (15) L’allegato II del regolamento (CE) n. 795/2004 ha fissato il numero medio di ettari di cui all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 in base ai dati comunicati dalla Commissione dagli Stati membri interessati. La Finlandia ha comunicato i relativi dati. È quindi opportuno fissare il numero di ettari anche per tale Stato membro.

      (16) Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 795/2004.

      (17) Poiché il trasferimento di diritti all’aiuto può iniziare a partire dal 1° gennaio 2006, è opportuno che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dalla stessa data.

      (18) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 795/2004 è così modificato:

     1) All’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

     «3. Se gli importi presenti nella riserva nazionale risultano essere superiori a quanto necessario per coprire tutti i casi contemplati dall’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri possono aumentare in proporzione il valore unitario di tutti i diritti all’aiuto. L’importo totale utilizzato per tale aumento non supera l’importo totale risultante dalla riduzione lineare applicata a norma dell’articolo 42, paragrafi 1 e 7 del medesimo regolamento.»

     2) L’articolo 21 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

     «Per gli investimenti nel settore dello zucchero, il termine di cui al primo comma è il 3 marzo 2006.»;

     b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

     «Per gli investimenti nel settore dello zucchero, il termine di cui al primo comma è il 3 marzo 2006.»;

     c) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

     «Per gli investimenti nel settore dello zucchero, il termine di cui al primo comma è il 3 marzo 2006.».

     3) All’articolo 24, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. I diritti all’aiuto possono essere dichiarati soltanto una volta all’anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall’agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione della domanda unica a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004.

     Tuttavia, se si avvale della possibilità di modificare la domanda unica, a norma dell’articolo 15 del citato regolamento, l’agricoltore può dichiarare anche i diritti all’aiuto che detiene alla data della comunicazione delle modifiche alla competente autorità, purché gli stessi diritti all’aiuto non siano dichiarati da un altro agricoltore con riferimento allo stesso anno.

     Se l’agricoltore acquisisce i diritti all’aiuto di cui trattasi mediante trasferimento da parte di un altro agricoltore o se l’altro agricoltore ha già dichiarato gli stessi diritti, la dichiarazione aggiuntiva di tali diritti all’aiuto è ammessa solo se il cedente abbia già informato del trasferimento la competente autorità a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento e ritiri tali diritti dalla propria domanda unica entro i termini stabiliti dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 796/2004

     4) All’articolo 25, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Gli Stati membri possono richiedere che il cedente comunichi il trasferimento alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo il trasferimento, entro i termini fissati da tale Stato membro, e comunque al più presto sei settimane prima che il trasferimento diventi effettivo e tenendo conto della scadenza del termine di presentazione delle domande nell’ambito del regime di pagamento unico. Il trasferimento diventa effettivo come previsto nella comunicazione, salvo se le autorità competenti si oppongano al trasferimento e ne diano comunicazione al cedente entro il suddetto termine. Le autorità competenti possono opporsi ad un trasferimento soltanto se non è conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del presente regolamento.»

     5) Il titolo del capitolo 6 ter è sostituito dal seguente:

     «CAPITOLO 6 ter

     INSERIMENTO NEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO DEI PAGAMENTI PER IL TABACCO, L’OLIO D’OLIVA, IL COTONE E IL LUPPOLO E DEL SOSTEGNO A FAVORE DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, DELLA CANNA DA ZUCCHERO E DELLA CICORIA».

     6) l’articolo 48 quater è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

     «Tuttavia, la riduzione di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 non si applica all’importo di riferimento calcolato per il sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria a norma del punto K dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003.»;

     b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Fatto salvo il disposto dell’articolo 71, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, se uno Stato membro ha applicato il regime di pagamento unico nel 2005, ai fini della determinazione dell’importo e dei diritti all’aiuto nel contesto dell’inserimento dei pagamenti per il tabacco, l’olio d’oliva e il cotone e del sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria nel regime di pagamento unico, si applicano gli articoli 37 e 43 del suddetto regolamento in combinato disposto con l’articolo 48 quinquies del presente regolamento e, se lo Stato membro si è avvalso dell’opzione di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con l’articolo 48 sexies del presente regolamento.»;

     c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Se del caso, l’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica al valore di tutti i diritti all’aiuto esistenti prima dell’inserimento nel regime di pagamento unico dei pagamenti per il tabacco, l’olio d’oliva, il cotone e/o i prodotti lattiero-caseari e del sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, nonché agli importi di riferimento calcolati in relazione ai pagamenti per il tabacco, l’olio d’oliva, il cotone e/o i prodotti lattiero-caseari.»;

     d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Se uno Stato membro ha applicato il regime di pagamento unico nel 2005, la percentuale di riduzione fissata dagli Stati membri a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica nel 2006 agli importi di riferimento per tabacco, olio d’oliva, cotone, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria da integrare nel regime di pagamento unico.»;

     e) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Se uno Stato membro ha applicato il regime di pagamento unico nel 2005, ai fini della determinazione dei diritti all’aiuto per il cotone, il tabacco, l’olio d’oliva, il luppolo, la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico di cui all’articolo 7, paragrafo 1, agli articoli da 12 a 17 e all’articolo 20 è il 2006.

     8. Se l’inserimento degli importi di riferimento per lo zucchero, calcolati a norma del punto K dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel regime di pagamento unico rischia di rendere impossibile il rispetto dei termini fissati dall’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall’articolo 12 del presente regolamento, gli Stati membri prorogano tali termini di un mese.»

     7) L’articolo 48 quinquies è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

     «L’agricoltore che non abbia acquistato o al quale non siano stati assegnati diritti all’aiuto entro il termine utile per la richiesta di determinazione dei diritti all’aiuto per il 2006 riceve diritti all’aiuto, calcolati a norma degli articoli 37 e 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per i pagamenti per il tabacco, l’olio d’oliva e il cotone, nonché per il sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria.»;

     b) al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

     «a) il numero dei diritti all’aiuto è uguale al numero dei diritti all’aiuto che detiene, maggiorato del numero di ettari determinato a norma dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per il tabacco, l’olio d’oliva, il cotone, la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria;

     b) il valore si ottiene dividendo la somma del valore dei diritti all’aiuto che detiene e dell’importo di riferimento calcolato a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria usate per la produzione di zucchero o sciroppo di inulina e per il tabacco, l’olio d’oliva e il cotone, per il numero di diritti determinato in applicazione della lettera a) del presente paragrafo.»

     8) L’articolo 48 sexies è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Negli Stati membri che si sono avvalsi dell’opzione prevista all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, tutti i diritti all’aiuto sono maggiorati di un importo supplementare pari all’aumento del massimale regionale nell’anno corrispondente, diviso per il numero totale di diritti all’aiuto determinato nella regione al più tardi alla data di presentazione della domanda nell’ambito del regime di pagamento unico.»;

     b) al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

     «a) la parte corrispondente della maggiorazione del massimale regionale, divisa per il numero totale di diritti all’aiuto determinati nella regione al più tardi alla data di presentazione della domanda nell’ambito del regime di pagamento unico;

     b) l’importo di riferimento corrispondente, per ciascun agricoltore, alla parte residua della maggiorazione del massimale regionale divisa per il numero di diritti all’aiuto che l’agricoltore detiene alla data di presentazione della domanda di pagamento unico per il 2006.»

     9) L’articolo 49 bis è modificato come segue:

     a) il titolo è sostituito dal seguente:

     «Articolo 49 bis. Inserimento del tabacco, del cotone, dell’olio di oliva, del luppolo, della barbabietola da zucchero, della canna da zucchero e della cicoria»;

     b) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

     «Per quanto riguarda l’inserimento del sostegno a favore della barbabietola da zucchero, della canna da zucchero e della cicoria, la comunicazione di cui al primo comma è trasmessa alla Commissione entro il 15 maggio 2006.»;

     c) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

     «In deroga all’articolo 48, paragrafo 6, per quanto riguarda l’inserimento del sostegno a favore della barbabietola da zucchero, della canna da zucchero e della cicoria, la decisione sull’attuazione facoltativa prevista dall’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è comunicata alla Commissione entro il 30 aprile 2006.».

     10) Il testo degli allegati I e II è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

 

 

ALLEGATO

«ALLEGATO I

 

Stato membro

Data

Belgio

15 luglio

Danimarca

15 luglio

Germania

15 luglio

Grecia meridionale (Peloponneso, Isole Ionie, Grecia occidentale, Attica, Egeo meridionale e Creta)

20 giugno

Grecia centrale e settentrionale [Macedonia orientale e Tracia, Macedonia centrale, Macedonia occidentale, Epiro, Tessaglia, Grecia continentale (Sterea) ed Egeo settentrionale]

10 luglio

Italia

11 giugno

Austria

30 giugno

Portogallo

marzo»

 

 

ALLEGATO II

Numero di ettari di cui all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003

 

Stato membro e Regioni

Numero di ettari

DANIMARCA

33 740

GERMANIA

301 849

Baden-Württemberg

18 322

Baviera

50 451

Brandeburgo – Berlino

12 910

Assia

12 200

Bassa Sassonia e Brema

76 347

Meclemburgo-Pomerania occidentale

13 895

Renania Settentrionale-Vestfalia

50 767

Renania-Palatinato

19 733

Saar

369

Sassonia

12 590

Sassonia-Anhalt

14 893

Schleswig-Holstein e Amburgo

14 453

Turingia

4 919

LUSSEMBURGO

705

FINLANDIA

38 006

Regione A

3 425

Regione B-C1

23 152

Regione C2-C4

11 429

SVEZIA

 

Regione 1

9 193

Regione 2

8 375

Regione 3

17 448

Regione 4

4 155

Regione 5

4 051

REGNO UNITO

 

Inghilterra (altro)

241 000

Inghilterra (Moorland SDA)

10

Inghilterra (Upland SDA)

190

Irlanda del Nord

8 304»