§ 12.2.666 - Regolamento 25 maggio 2009, n. 492.
Regolamento (CE) n. 492/2009 del Consiglio, recante abrogazione di quattordici regolamenti obsoleti nel settore della politica comune della pesca


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:25/05/2009
Numero:492


Sommario
Art. 1.  Regolamenti da abrogare
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 12.2.666 - Regolamento 25 maggio 2009, n. 492.

Regolamento (CE) n. 492/2009 del Consiglio, recante abrogazione di quattordici regolamenti obsoleti nel settore della politica comune della pesca

(G.U.U.E. 12 giugno 2009, n. L 149)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

 

visto l’atto di adesione del 1985, in particolare l’articolo 162, l’articolo 163, paragrafo 3, l’articolo 164, paragrafo 2, l’articolo 165, paragrafo 8, l’articolo 171, l’articolo 349, paragrafo 5, l’articolo 350, l’articolo 351, paragrafo 5, l’articolo 352, paragrafo 9, e l’articolo 358,

 

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca [1], in particolare l’articolo 20,

 

visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 24 e gli allegati VI, VIII, IX e XII,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Parlamento europeo,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Migliorare la trasparenza del diritto comunitario è parte essenziale della strategia per legiferare meglio che le istituzioni comunitarie stanno attuando. In tale contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non hanno più effettiva efficacia.

 

(2) I regolamenti seguenti, relativi alla politica comune della pesca, sono divenuti obsoleti, anche se formalmente sono ancora in vigore:

 

- regolamento (CEE) n. 31/83 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che istituisce un’azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera e dell’acquicoltura [2]. Tale regolamento ha cessato di avere efficacia in quanto riguardava il finanziamento comunitario di progetti di investimento per il 1982;

 

- regolamento (CEE) n. 3117/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine [3]. Tale regolamento ha cessato di avere efficacia in quanto era applicabile nel periodo transitorio successivo all’adesione della Spagna alla Comunità europea;

 

- regolamento (CEE) n. 3781/85 del Consiglio, del 31 dicembre 1985, che stabilisce i provvedimenti da prendere nei confronti degli operatori che non rispettano talune disposizioni sulla pesca previste dell’atto di adesione della Spagna e del Portogallo [4]. Tale regolamento ha cessato di avere efficacia in quanto era applicabile nel periodo transitorio successivo all’adesione della Spagna alla Comunità europea;

 

- regolamento (CEE) n. 3252/87 del Consiglio, del 19 ottobre 1987, relativo al coordinamento e alla promozione della ricerca nel settore della pesca [5]. Tale regolamento ha cessato di avere efficacia in quanto la materia in questione è ora disciplinata dal regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca [6];

 

- regolamento (CEE) n. 3571/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che stabilisce talune misure relative all’attuazione della politica comune della pesca nell’ex Repubblica democratica tedesca [7]. Tale regolamento ha cessato di avere efficacia in quanto era applicabile nel periodo transitorio successivo all’unificazione della Germania;

 

- regolamento (CEE) n. 3499/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, relativo ad un inquadramento comunitario per studi e progetti pilota riguardanti la conservazione e la gestione delle risorse della pesca nel Mediterraneo [8]. Tale regolamento ha cessato di avere efficacia in quanto la materia in questione è ora disciplinata dal regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 [9];

 

- regolamento (CE) n. 1275/94 del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativo agli adattamenti del regime previsto ai capitoli "Pesca" dell’atto di adesione della Spagna e del Portogallo [10]. Tale regolamento ha cessato di avere efficacia in quanto era applicabile nel periodo transitorio successivo all’adesione della Spagna alla Comunità europea;

 

- regolamento (CE) n. 1448/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, che introduce misure transitorie per la gestione di alcune attività di pesca nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94 [11]. Tale regolamento ha cessato di avere efficacia in quanto la materia in questione è ora disciplinata dal regolamento (CE) n. 1967/2006;

 

- regolamento (CE) n. 300/2001 del Consiglio, del 14 febbraio 2001, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d’Irlanda (divisione CIEM VIIa) da applicare nel 2001 [12]. Tale regolamento ha cessato di avere efficacia in quanto era applicabile per un periodo la cui durata è terminata;

 

- regolamento (CE) n. 2561/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall’accordo di pesca con il Marocco [13]. Tale regolamento ha cessato di avere efficacia in quanto si sono conclusi i piani nazionali di riconversione della flotta a cui esso era applicabile;

 

- regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura [14]. Tale regolamento ha cessato di avere efficacia in quanto era destinato a disciplinare le attività di pesca esercitate nel 2003;

 

- regolamento (CE) n. 2372/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che istituisce misure specifiche per indennizzare i settori della pesca, della molluschicoltura e dell’acquacoltura in Spagna colpiti dalla marea nera fuoriuscita dalla petroliera Prestige [15]. Tale regolamento ha cessato di avere efficacia in quanto si è concluso il programma nazionale di indennizzo a cui esso era applicabile;

 

- regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura [16]. Tale regolamento ha cessato di avere efficacia in quanto era destinato a disciplinare le attività di pesca esercitate nel 2004;

 

- regolamento (CE) n. 52/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici [17]. Tale regolamento ha cessato di avere efficacia in quanto era destinato a disciplinare le attività di pesca esercitate nel 2006.

 

(3) Per ragioni di certezza e chiarezza del diritto è opportuno abrogare i suddetti regolamenti obsoleti,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Regolamenti da abrogare

I regolamenti (CEE) n. 31/83, (CEE) n. 3117/85, (CEE) n. 3781/85, (CEE) n. 3252/87, (CEE) n. 3571/90, (CEE) n. 3499/91, (CE) n. 1275/94, (CE) n. 1448/1999, (CE) n. 300/2001, (CE) n. 2561/2001, (CE) n. 2341/2002, (CE) n. 2372/2002, (CE) n. 2287/2003 e (CE) n. 52/2006 sono abrogati.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

 

[2] GU L 5 del 7.1.1983, pag. 1.

 

[3] GU L 297 del 9.11.1985, pag. 1.

 

[4] GU L 363 del 31.12.1985, pag. 26.

 

[5] GU L 314 del 4.11.1987, pag. 17.

 

[6] GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

 

[7] GU L 353 del 17.12.1990, pag. 10.

 

[8] GU L 331 del 3.12.1991, pag. 1.

 

[9] GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

 

[10] GU L 140 del 3.6.1994, pag. 1.

 

[11] GU L 167 del 2.7.1999, pag. 7.

 

[12] GU L 44 del 15.2.2001, pag. 12.

 

[13] GU L 344 del 28.12.2001, pag. 17.

 

[14] GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

 

[15] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 81.

 

[16] GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.

 

[17] GU L 16 del 20.1.2006, pag. 184.