§ 12.2.175 - Regolamento 4 dicembre 1990, n. 3571.
Regolamento (CEE) n. 3571/90 del Consiglio che stabilisce talune misure relative all'attuazione della politica comune della pesca nell'ex [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:04/12/1990
Numero:3571


Sommario
Art. 1.      In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3796/81, la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad accordare gli aiuti di [...]
Art. 2.      La Commissione studia a fondo gli accordi di pesca e gli impegni dell'ex Repubblica democratica nell'ambito delle convenzioni internazionali e, entro il 30 giugno 1991, presenta al Parlamento [...]
Art. 3.      Il regolamento (CEE) n. 4028/86 è modificato come segue:
Art. 4.      1. Secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81 può essere decisa l'adozione di misure di adeguamento delle misure oggetto dei regolamenti (CEE) n. 3796/81, [...]
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 12.2.175 - Regolamento 4 dicembre 1990, n. 3571. [1]

Regolamento (CEE) n. 3571/90 del Consiglio che stabilisce talune misure relative all'attuazione della politica comune della pesca nell'ex Repubblica democratica tedesca.

(G.U.C.E. 17 dicembre 1990, n. L 353).

 

Art. 1.

     In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3796/81, la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad accordare gli aiuti di cui al succitato paragrafo 1 alle organizzazioni di produttori, costituite sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca dopo il 1° luglio 1990 e riconosciute durante un periodo di tre anni a decorrere dalla data dell'unificazione tedesca; tali aiuti verranno erogati secondo le modalità seguenti:

     l'importo degli aiuti per il primo, secondo e terzo anno non deve superare rispettivamente il 5%, il 3% e l'1% del valore della produzione commercializzata connessa con l'azione dell'organizzazione di produttori;

     gli aiuti non devono peraltro superare nel primo anno l'80%, nel secondo anno il 70% e nel terzo anno il 60% delle spese di gestione sostenute dall'organizzazione di produttori;

     possono essere versati anticipi forfettari sugli importi degli aiuti alle organizzazioni di produttori interessate dal momento del loro riconoscimento, e successivamente all'inizio di ogni anno;

     il saldo degli aiuti deve essere versato entro cinque anni dalla data di riconoscimento.

 

     Art. 2.

     La Commissione studia a fondo gli accordi di pesca e gli impegni dell'ex Repubblica democratica nell'ambito delle convenzioni internazionali e, entro il 30 giugno 1991, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata da proposte appropriate.

 

     Art. 3.

     Il regolamento (CEE) n. 4028/86 è modificato come segue:

     a) all'articolo 40, paragrafo 2, l'importo «800 milioni di ecu» è sostituito da «830 milioni di ecu»;

     b) nell'allegato II, ai punti I. 1, II. 1 e nell'allegato VI, al punto 1, i termini «e Veneto» sono sostituiti ogniqualvolta dai termini «Veneto e Mecklenburg Vorpommern».

 

     Art. 4.

     1. Secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81 può essere decisa l'adozione di misure di adeguamento delle misure oggetto dei regolamenti (CEE) n. 3796/81, (CEE) n. 4028/86 e (CEE) n. 4042/89.

     2. Tali adeguamenti devono perseguire l'obiettivo di garantire un'applicazione coerente dei succitati regolamenti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, tenendo conto della situazione specifica ivi esistente e delle difficoltà particolari che incontra l'applicazione dei suddetti regolamenti.

Essi devono rispettare l'economia generale ed i principi di base di tali regolamenti nonché le disposizioni del presente regolamento.

     3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate fino al 31 dicembre 1992. La loro applicazione è limitata a questa stessa data.

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 492/2009.