Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.2 politica comune della pesca |
Data: | 24/06/1999 |
Numero: | 1448 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1626/94 è modificato come segue: |
Art. 2. 1. Gli Stati membri raccolgono e mettono a disposizione della Commissione, anteriormente al 1 febbraio 2000, tutti i dati scientifici disponibili relativi all'impatto, per le risorse, delle [...] |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 12.2.97 - Regolamento 24 giugno 1999, n. 1448. [1]
Regolamento (CE) n. 1448/1999 del Consiglio che introduce misure transitorie per la gestione di alcune attività di pesca nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94.
(G.U.C.E. 2 luglio 1999, n. L 167).
Il regolamento (CE) n. 1626/94 è modificato come segue:
1) All'articolo 3, paragrafo 1, la data del 31 dicembre 1998 è sostituita da quella del 31 maggio 2000.
2) All'articolo 6, paragrafo 1, la data del 31 dicembre 1998 è sostituita da quella del 31 maggio 2000.
1. Gli Stati membri raccolgono e mettono a disposizione della Commissione, anteriormente al 1 febbraio 2000, tutti i dati scientifici disponibili relativi all'impatto, per le risorse, delle attività di pesca esercitate alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1626/94. Queste informazioni debbono comprendere le caratteristiche della flotta, i dettagli tecnici degli attrezzi impiegati e la dinamica delle popolazioni dei biotopi che potrebbero essere interessati da queste attività di pesca.
2. In base a tutte le informazioni scientifiche disponibili la Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 16 aprile 2000, una proposta volta a stabilire se le attività di pesca di cui al primo paragrafo possano continuare e le relative condizioni tecniche. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide in merito alla proposta entro e non oltre il 31 maggio 2000.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] Abrogato dall'art. 1 del