§ 12.2.97 - Regolamento 24 giugno 1999, n. 1448.
Regolamento (CE) n. 1448/1999 del Consiglio che introduce misure transitorie per la gestione di alcune attività di pesca nel Mediterraneo e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:24/06/1999
Numero:1448


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1626/94 è modificato come segue:
Art. 2.      1. Gli Stati membri raccolgono e mettono a disposizione della Commissione, anteriormente al 1 febbraio 2000, tutti i dati scientifici disponibili relativi all'impatto, per le risorse, delle [...]
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 12.2.97 - Regolamento 24 giugno 1999, n. 1448. [1]

Regolamento (CE) n. 1448/1999 del Consiglio che introduce misure transitorie per la gestione di alcune attività di pesca nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94.

(G.U.C.E. 2 luglio 1999, n. L 167).

 

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1626/94 è modificato come segue:

     1) All'articolo 3, paragrafo 1, la data del 31 dicembre 1998 è sostituita da quella del 31 maggio 2000.

     2) All'articolo 6, paragrafo 1, la data del 31 dicembre 1998 è sostituita da quella del 31 maggio 2000.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri raccolgono e mettono a disposizione della Commissione, anteriormente al 1 febbraio 2000, tutti i dati scientifici disponibili relativi all'impatto, per le risorse, delle attività di pesca esercitate alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1626/94. Queste informazioni debbono comprendere le caratteristiche della flotta, i dettagli tecnici degli attrezzi impiegati e la dinamica delle popolazioni dei biotopi che potrebbero essere interessati da queste attività di pesca.

     2. In base a tutte le informazioni scientifiche disponibili la Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 16 aprile 2000, una proposta volta a stabilire se le attività di pesca di cui al primo paragrafo possano continuare e le relative condizioni tecniche. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide in merito alla proposta entro e non oltre il 31 maggio 2000.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e

direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 492/2009.