§ 12.1.25 - Regolamento 20 dicembre 2002, n. 2372.
Regolamento (CE) n. 2372/2002 del Consiglio che istituisce misure specifiche per indennizzare i settori della pesca, della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:20/12/2002
Numero:2372


Sommario
Art. 1.  Campo d'applicazione
Art. 2.  Misure specifiche
Art. 3.  Deroghe al regolamento (CE) n. 2792/1999
Art. 4.  Applicabilità delle disposizioni generali
Art. 5.  Contributo comunitario complementare
Art. 6.  Modificazione del regolamento (CE) n. 2561/2001
Art. 7.  Relazioni di attuazione
Art. 8.  Modalità d'applicazione
Art. 9.     
Art. 10.  Disposizioni finali


§ 12.1.25 - Regolamento 20 dicembre 2002, n. 2372. [1]

Regolamento (CE) n. 2372/2002 del Consiglio che istituisce misure specifiche per indennizzare i settori della pesca, della molluschicoltura e dell'acquacoltura in Spagna colpiti dalla marea nera fuoriuscita dalla petroliera Prestige.

(G.U.C.E. 31 dicembre 2002, n. L 358).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) Nel novembre 2002 la petroliera Prestige, che trasportava 77 000 tonnellate di oli combustibili pesanti, si è inabissata al largo della costa della Galizia, provocando una marea nera che ha raggiunto le coste spagnole il 16 novembre 2002.

     (2) A causa degli effetti ambientali dell'inquinamento da petrolio summenzionato, oltre alle attività di pesca sono state vietate, lungo ampie zone della costa atlantica spagnola, tutte le attività di molluschicoltura ed alcune attività di acquacoltura. Inoltre, la marea nera ha danneggiato anche alcuni impianti di acquacoltura situati nelle regioni costiere della Spagna colpite.

     (3) Il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca. In particolare, l'articolo 13, paragrafo 1, e le norme più specifiche contenute nell'allegato III del suddetto regolamento stabiliscono i costi ammissibili nel settore dell'acquacoltura e della protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, che possono essere cofinanziati dallo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP). Inoltre, l'articolo 16 di tale regolamento stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono ricevere un contributo finanziario dallo SFOP per le indennità concesse a pescatori e proprietari di navi per l'arresto temporaneo delle attività nel caso di eventi non prevedibili.

     (4) Tuttavia, i criteri che devono soddisfare le spese nei settori in questione per poter essere cofinanziate dallo SFOP non sono stati concepiti per il tipo di misure necessarie per fare fronte alle conseguenze dell'inquinamento da petrolio.

     (5) La concessione di indennità per l'arresto temporaneo delle attività è attualmente consentita per i pescatori e i proprietari di navi, ma non per altre persone o imprese impegnate nella molluschicoltura e nell'acquacoltura. Gli importi totali dei contributi finanziari concessi dallo SFOP per tali scopi sono inoltre limitati dall'articolo 16 summenzionato.

     (6) È pertanto necessario agevolare la concessione di indennità per le attività di pesca, molluschicoltura e acquacoltura temporaneamente interrotte dall'inquinamento da petrolio suddetto. È inoltre opportuno promuovere la pulitura, la riparazione e la ricostruzione degli impianti di molluschicoltura e acquacoltura nonché la ricostituzione degli stock di molluschi per ripristinare la loro capacità produttiva, nonché la sostituzione degli attrezzi da pesca danneggiati dalla marea nera.

     (7) Occorre pertanto derogare alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 suindicate.

     (8) Restando inteso che le altre azioni dovranno essere eseguite con il contributo dello SFOP, le dotazioni complementari necessarie a tali fini dovrebbero essere attinte dagli aiuti definiti nel quadro del regolamento (CE) n. 2561/2001, del 17 dicembre 2001, volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1.

     (9) Tali dotazioni complementari dovrebbero essere destinate alle misure specifiche adottate, da un lato, per concedere le indennità alle persone e alle imprese che operano in Spagna nei settori della pesca, della molluschicoltura e dell'acquacoltura per l'arresto temporaneo delle attività, e dall'altro, per sostenere il ripristino delle attività precedenti colpite dalla marea nera.

     (10) Occorre verificare che le misure specifiche siano coerenti con i principi generali della politica strutturale nel settore della pesca.

     (11) Le misure necessarie per l'attuazione del presente (strumento in oggetto) sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (12) La necessità di prendere misure immediate per porre rimedio alla situazione derivante dall'incidente della petroliera Prestige impone di derogare al periodo previsto al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Campo d'applicazione

     Il presente regolamento stabilisce misure straordinarie di sostegno per le persone e le imprese che operano in Spagna nei settori della pesca, della molluschicoltura e dell'acquacoltura nelle zone costiere spagnole colpite dalla marea nera fuoriuscita dal relitto della Prestige, nonché le condizioni e gli importi massimi di tale sostegno.

 

          Art. 2. Misure specifiche

     1. Le seguenti misure specifiche possono essere adottate dalla Spagna per le persone e le imprese di cui all'articolo 1:

     a) indennità alle persone e ai proprietari delle imprese per l'arresto temporaneo delle attività;

     b) incentivi per la sostituzione degli attrezzi da pesca ed altre attrezzature ausiliarie, per la riparazione delle imbarcazioni colpite e la sostituzione delle loro parti danneggiate;

     c) incentivi per la pulitura, la riparazione e la ricostruzione degli impianti di molluschicoltura e acquacoltura;

     d) indennità per la ricostituzione degli stock di molluschi.

     2. Le spese sostenute nel quadro delle misure specifiche possono essere sovvenzionate a condizione che l'arresto temporaneo delle attività di cui alla lettera a) nonché i danni causati agli attrezzi o agli impianti di cui alle lettere b), c) e d), siano imputabili alla marea nera fuoriuscita dal relitto della Prestige.

     3. I tassi di aiuto per le misure specifiche sono indicati nell'allegato.

 

          Art. 3. Deroghe al regolamento (CE) n. 2792/1999

     1. In deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999, le misure specifiche di cui all'articolo 2 sono attuate conformemente ai paragrafi da 2 al 6 del presente articolo.

     2. Le indennità per l'arresto temporaneo delle attività di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2792/1999, possono essere concesse anche alle persone e ai proprietari delle imprese che operano in Spagna nei settori della molluschicoltura e dell'acquacoltura.

     3. Il limite di due e sei mesi stabilito all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2792/1999 non si applica.

     4. Per determinare la conformità con i massimali di cui all'articolo 16, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 2792/1999 non si tiene conto del contributo finanziario dello SFOP per le indennità di cui ai paragrafi 1 e 2.

     5. Le restrizioni stabilite nell'allegato III, punto 1.4, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 2792/1999 non si applicano per quanto riguarda la sostituzione degli attrezzi da pesca danneggiati dalla marea nera fuoriuscita dal relitto della Prestige.

     6. Le seguenti spese sono ammissibili all'aiuto a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2792/1999:

     a) le spese sostenute per le operazioni di pulitura, riparazione e ricostruzione volte al ripristino della capacità produttiva degli impianti di molluschicoltura e di acquacoltura danneggiati dall'inquinamento da petrolio in questione;

     b) le spese di ripopolamento necessarie per ricostituire gli stock di molluschicoltura e acquacoltura danneggiati dall'inquinamento da petrolio.

 

          Art. 4. Applicabilità delle disposizioni generali

     Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999 e (CE) n. 2792/1999 si applicano per l'attuazione delle misure specifiche definite all'articolo 2 conformemente alle disposizioni e alle condizioni di deroga stabilite nel presente regolamento.

 

          Art. 5. Contributo comunitario complementare

     1. In aggiunta al sostegno concesso dallo SFOP, il contributo comunitario complementare concesso ai fini del presente regolamento ammonta a 30 milioni di EUR.

     2. Tale importo complementare è prelevato sui fondi precedentemente assegnati ai fini del regolamento (CE) n. 2561/2001.

 

          Art. 6. Modificazione del regolamento (CE) n. 2561/2001

     All'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2561/2001, è aggiunto il seguente comma:

     «Nell'ambito della dotazione per la Spagna, un importo non superiore a 30 milioni di EUR è destinato alle misure definite nel regolamento (CE) n. 2372/2002 del Consiglio.»

 

          Art. 7. Relazioni di attuazione

     La Spagna presenta alla Commissione una relazione consolidata sull'attuazione delle misure specifiche di cui all'articolo 2, per ogni anno di attuazione di queste misure, entro il 31 marzo dell'anno successivo. La prima di tali relazioni deve essere trasmessa entro il 31 marzo 2004.

 

          Art. 8. Modalità d'applicazione

     Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

 

          Art. 9.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura istituito dall'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

 

          Art. 10. Disposizioni finali

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO

TASSI D'INTERVENTO

 

     I tassi d'intervento per le misure specifiche di cui all'articolo 2 sono fissati secondo i gruppi elencati nell'allegato IV, punto 2, del regolamento (CE) n. 2792/1999 e secondo i tassi stabiliti nella tabella 3 dello stesso allegato, modificato dal regolamento (CE) n. 1451/2001 del Consiglio:

     1) arresto temporaneo delle attività di molluschicoltura o acquacoltura Gruppo 1

     2) sostituzione degli attrezzi da pesca Gruppo 2

     3) pulitura, riparazione e ricostruzione degli impianti di acquacoltura e molluschicoltura

     - a carico delle autorità pubbliche Gruppo 1

     - a carico delle imprese private Gruppo 3

     4) ricostituzione degli stock di molluschi Gruppo 1

 


[1] Abrogato dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 492/2009.