Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.1 questioni generali |
Data: | 20/12/2002 |
Numero: | 2372 |
Sommario |
Art. 1. Campo d'applicazione |
Art. 2. Misure specifiche |
Art. 3. Deroghe al regolamento (CE) n. 2792/1999 |
Art. 4. Applicabilità delle disposizioni generali |
Art. 5. Contributo comunitario complementare |
Art. 6. Modificazione del regolamento (CE) n. 2561/2001 |
Art. 7. Relazioni di attuazione |
Art. 8. Modalità d'applicazione |
Art. 9. |
Art. 10. Disposizioni finali |
§ 12.1.25 - Regolamento 20 dicembre 2002, n. 2372. [1]
Regolamento (CE) n. 2372/2002 del Consiglio che istituisce misure specifiche per indennizzare i settori della pesca, della molluschicoltura e dell'acquacoltura in Spagna colpiti dalla marea nera fuoriuscita dalla petroliera Prestige.
(G.U.C.E. 31 dicembre 2002, n. L 358).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando quanto segue:
(1) Nel novembre 2002 la petroliera Prestige, che trasportava 77 000 tonnellate di oli combustibili pesanti, si è inabissata al largo della costa della Galizia, provocando una marea nera che ha raggiunto le coste spagnole il 16 novembre 2002.
(2) A causa degli effetti ambientali dell'inquinamento da petrolio summenzionato, oltre alle attività di pesca sono state vietate, lungo ampie zone della costa atlantica spagnola, tutte le attività di molluschicoltura ed alcune attività di acquacoltura. Inoltre, la marea nera ha danneggiato anche alcuni impianti di acquacoltura situati nelle regioni costiere della Spagna colpite.
(3) Il
(4) Tuttavia, i criteri che devono soddisfare le spese nei settori in questione per poter essere cofinanziate dallo SFOP non sono stati concepiti per il tipo di misure necessarie per fare fronte alle conseguenze dell'inquinamento da petrolio.
(5) La concessione di indennità per l'arresto temporaneo delle attività è attualmente consentita per i pescatori e i proprietari di navi, ma non per altre persone o imprese impegnate nella molluschicoltura e nell'acquacoltura. Gli importi totali dei contributi finanziari concessi dallo SFOP per tali scopi sono inoltre limitati dall'articolo 16 summenzionato.
(6) È pertanto necessario agevolare la concessione di indennità per le attività di pesca, molluschicoltura e acquacoltura temporaneamente interrotte dall'inquinamento da petrolio suddetto. È inoltre opportuno promuovere la pulitura, la riparazione e la ricostruzione degli impianti di molluschicoltura e acquacoltura nonché la ricostituzione degli stock di molluschi per ripristinare la loro capacità produttiva, nonché la sostituzione degli attrezzi da pesca danneggiati dalla marea nera.
(7) Occorre pertanto derogare alle disposizioni del
(8) Restando inteso che le altre azioni dovranno essere eseguite con il contributo dello SFOP, le dotazioni complementari necessarie a tali fini dovrebbero essere attinte dagli aiuti definiti nel quadro del
(9) Tali dotazioni complementari dovrebbero essere destinate alle misure specifiche adottate, da un lato, per concedere le indennità alle persone e alle imprese che operano in Spagna nei settori della pesca, della molluschicoltura e dell'acquacoltura per l'arresto temporaneo delle attività, e dall'altro, per sostenere il ripristino delle attività precedenti colpite dalla marea nera.
(10) Occorre verificare che le misure specifiche siano coerenti con i principi generali della politica strutturale nel settore della pesca.
(11) Le misure necessarie per l'attuazione del presente (strumento in oggetto) sono adottate secondo la
(12) La necessità di prendere misure immediate per porre rimedio alla situazione derivante dall'incidente della petroliera Prestige impone di derogare al periodo previsto al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Campo d'applicazione
Il presente regolamento stabilisce misure straordinarie di sostegno per le persone e le imprese che operano in Spagna nei settori della pesca, della molluschicoltura e dell'acquacoltura nelle zone costiere spagnole colpite dalla marea nera fuoriuscita dal relitto della Prestige, nonché le condizioni e gli importi massimi di tale sostegno.
Art. 2. Misure specifiche
1. Le seguenti misure specifiche possono essere adottate dalla Spagna per le persone e le imprese di cui all'articolo 1:
a) indennità alle persone e ai proprietari delle imprese per l'arresto temporaneo delle attività;
b) incentivi per la sostituzione degli attrezzi da pesca ed altre attrezzature ausiliarie, per la riparazione delle imbarcazioni colpite e la sostituzione delle loro parti danneggiate;
c) incentivi per la pulitura, la riparazione e la ricostruzione degli impianti di molluschicoltura e acquacoltura;
d) indennità per la ricostituzione degli stock di molluschi.
2. Le spese sostenute nel quadro delle misure specifiche possono essere sovvenzionate a condizione che l'arresto temporaneo delle attività di cui alla lettera a) nonché i danni causati agli attrezzi o agli impianti di cui alle lettere b), c) e d), siano imputabili alla marea nera fuoriuscita dal relitto della Prestige.
3. I tassi di aiuto per le misure specifiche sono indicati nell'allegato.
Art. 3. Deroghe al
1. In deroga alle disposizioni del
2. Le indennità per l'arresto temporaneo delle attività di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del
3. Il limite di due e sei mesi stabilito all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del
4. Per determinare la conformità con i massimali di cui all'articolo 16, paragrafo 3, primo comma, del
5. Le restrizioni stabilite nell'allegato III, punto 1.4, ultimo comma, del
6. Le seguenti spese sono ammissibili all'aiuto a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del
a) le spese sostenute per le operazioni di pulitura, riparazione e ricostruzione volte al ripristino della capacità produttiva degli impianti di molluschicoltura e di acquacoltura danneggiati dall'inquinamento da petrolio in questione;
b) le spese di ripopolamento necessarie per ricostituire gli stock di molluschicoltura e acquacoltura danneggiati dall'inquinamento da petrolio.
Art. 4. Applicabilità delle disposizioni generali
Le disposizioni del
Art. 5. Contributo comunitario complementare
1. In aggiunta al sostegno concesso dallo SFOP, il contributo comunitario complementare concesso ai fini del presente regolamento ammonta a 30 milioni di EUR.
2. Tale importo complementare è prelevato sui fondi precedentemente assegnati ai fini del
Art. 6. Modificazione del
All'articolo 5, paragrafo 1, del
«Nell'ambito della dotazione per la Spagna, un importo non superiore a 30 milioni di EUR è destinato alle misure definite nel
Art. 7. Relazioni di attuazione
La Spagna presenta alla Commissione una relazione consolidata sull'attuazione delle misure specifiche di cui all'articolo 2, per ogni anno di attuazione di queste misure, entro il 31 marzo dell'anno successivo. La prima di tali relazioni deve essere trasmessa entro il 31 marzo 2004.
Art. 8. Modalità d'applicazione
Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura istituito dall'articolo 51 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
Art. 10. Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
ALLEGATO
TASSI D'INTERVENTO
I tassi d'intervento per le misure specifiche di cui all'articolo 2 sono fissati secondo i gruppi elencati nell'allegato IV, punto 2, del
1) arresto temporaneo delle attività di molluschicoltura o acquacoltura Gruppo 1
2) sostituzione degli attrezzi da pesca Gruppo 2
3) pulitura, riparazione e ricostruzione degli impianti di acquacoltura e molluschicoltura
- a carico delle autorità pubbliche Gruppo 1
- a carico delle imprese private Gruppo 3
4) ricostituzione degli stock di molluschi Gruppo 1
[1] Abrogato dall'art. 1 del