§ 12.2.164 - Regolamento 14 febbraio 2001, n. 300.
Regolamento (CE) n. 300/2001 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:14/02/2001
Numero:300


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento istituisce misure volte a proteggere durante la stagione riproduttiva 2001 gli individui adulti di merluzzo bianco del mare d'Irlanda
Art. 2.      1. Nel periodo dal 15 febbraio al 30 aprile 2001 è vietato utilizzare reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, reti da imbrocco, tramagli, reti da posta impiglianti o altre reti [...]
Art. 3.      Le autorità degli Stati membri garantiscono che sui pescherecci che utilizzano reti da traino semi-pelagiche o reti da traino selettive alle condizioni di cui all'articolo 2 siano presenti [...]
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2001. Esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e [...]


§ 12.2.164 - Regolamento 14 febbraio 2001, n. 300. [1]

Regolamento (CE) n. 300/2001 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) da applicare nel 2001.

(G.U.C.E. 15 febbraio 2001, n. L 044).

 

Art. 1.

     Il presente regolamento istituisce misure volte a proteggere durante la stagione riproduttiva 2001 gli individui adulti di merluzzo bianco del mare d'Irlanda [divisione CIEM VIIa, quale definita dal regolamento (CEE) n. 3880/91].

 

     Art. 2.

     1. Nel periodo dal 15 febbraio al 30 aprile 2001 è vietato utilizzare reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, reti da imbrocco, tramagli, reti da posta impiglianti o altre reti fisse nonché attrezzi da pesca che comportino ami nella parte della divisione CIEM VIIa delimitata:

     - dalla costa orientale dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord e

     - dalle linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate seguenti:

il punto situato sulla costa orientale della penisola di Ards nell'Irlanda del Nord a 54° 30' N

54° 30' N, 04° 50' O

53° 15' N, 04° 50' O

il punto situato sulla costa orientale dell'Irlanda a 53° 15' N.

     2. In deroga al disposto del paragrafo 1 e nella regione e nel periodo di cui trattasi:

     a) E' consentito utilizzare reti a strascico divergenti, purché a bordo non siano detenuti altri tipi di attrezzi da pesca e a condizione che:

     i) la forcella di dimensioni delle maglie delle reti vada da 70 a 79 mm o da 80 a 99 mm;

     ii) le dimensioni di maglia delle reti rientrino in una sola delle due forcelle di dimensioni autorizzate di cui alla lettera i);

     iii) nessuna singola maglia, indipendentemente dalla sua posizione nella rete, sia di dimensioni superiori a 300 mm, e

     iv) le reti siano utilizzate unicamente in una zona delimitata dalle linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate seguenti: 53° 30' N, 05° 30' O

53° 30' N, 05° 20' O

54° 20' N, 04° 50' O

54° 30' N, 05° 10' O

54° 30' N, 05° 20' O

54° 00' N, 05° 50' O

54° 00' N, 06° 10' O

53° 45' N, 06° 10' O

53° 45' N, 05° 30' O

53° 30' N, 05° 30' O.

Inoltre, le catture detenute a bordo ed effettuate con reti a strascico divergenti nelle condizioni sopra specificate possono essere sbarcate solo se la loro composizione in percentuale soddisfa le condizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 850/98 per quanto riguarda gli attrezzi trainati con una forcella di dimensioni delle maglie da 70 a 79 mm;

     b) è consentito utilizzare reti da traino selettive, purché a bordo non siano detenuti altri tipi di attrezzi da pesca e a condizione che tali reti

     i) siano conformi alle condizioni di cui alla lettera a), punti da i) a iii);

     ii) siano costruite secondo le caratteristiche tecniche previste nell'allegato del presente regolamento, e

     iii) siano utilizzate unicamente in una zona delimitata dalle linee rette che congiungono i punti individuati dalle coordinate seguenti: 53° 45' N, 06° 00' O

53° 45' N, 05° 30' O

53° 30' N, 05° 30' O

53° 30' N, 06° 00' O

53° 45' N, 06° 00' O.

Inoltre, se il peso totale dei merluzzi bianchi detenuti a bordo di un peschereccio che utilizza una rete da traino selettiva nelle condizioni sopra specificate è superiore al 18% del peso di tutti gli organismi marini tenuti a bordo, tale peschereccio deve immediatamente interrompere la pesca in questa zona e non ritornarvi per almeno 24 ore;

     c) è consentito utilizzare reti da traino semi-pelagiche, purché a bordo non siano detenuti altri tipi di attrezzi da pesca e a condizione che tali reti:

     i) abbiano maglie di dimensioni uguali o superiori a 100 mm;

     ii) comprendano almeno 500 singole maglie di dimensioni uguali o superiori a 300 mm;

     iii) siano utilizzate soltanto nel periodo dal 15 febbraio al 24 marzo;

     iv) siano utilizzate unicamente in una zona delimitata dalle linee rette che congiungono i punti individuati dalle coordinate seguenti: 54° 30' N, 05° 30' O

54° 30' N, 04° 50' O

53° 15' N, 04° 50' O

53° 15' N, 05° 30' O

54° 30' N, 05° 30' O.

Inoltre, se il peso totale dei merluzzi bianchi detenuti a bordo di un peschereccio che utilizza una rete da traino semi-pelagica nelle condizioni sopra specificate è superiore al 15% del peso di tutti gli organismi marini tenuti a bordo, tale peschereccio deve immediatamente interrompere la pesca in questa zona e non ritornarvi per almeno 24 ore.

 

     Art. 3.

     Le autorità degli Stati membri garantiscono che sui pescherecci che utilizzano reti da traino semi-pelagiche o reti da traino selettive alle condizioni di cui all'articolo 2 siano presenti osservatori almeno durante 50 bordate.

Per le attività di pesca effettuate alle condizioni di cui all'articolo 2, gli osservatori registrano:

     a) il quantitativo totale in peso di tutti gli organismi marini catturati in ciascuna operazione dell'attrezzo da pesca;

     b) il quantitativo totale in peso di merluzzo bianco catturato in ciascuna operazione dell'attrezzo da pesca;

     c) lunghezza assoluta, alla lunghezza arrotondata al centimetro inferiore, di ogni merluzzo bianco catturato;

     d) il quantitativo totale di tutti gli organismi marini sbarcati;

     e) il quantitativo totale di merluzzo bianco sbarcato;

     f) lunghezza assoluta, alla lunghezza arrotondata al centimetro inferiore, di ogni merluzzo bianco sbarcato.

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2001. Esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA

RETE DA TRAINO SELETTIVA

(Omissis)

 

 


[1] Abrogato dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 492/2009.