Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.2 politica comune della pesca |
Data: | 14/02/2001 |
Numero: | 300 |
Sommario |
Art. 1. Il presente regolamento istituisce misure volte a proteggere durante la stagione riproduttiva 2001 gli individui adulti di merluzzo bianco del mare d'Irlanda |
Art. 2. 1. Nel periodo dal 15 febbraio al 30 aprile 2001 è vietato utilizzare reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, reti da imbrocco, tramagli, reti da posta impiglianti o altre reti [...] |
Art. 3. Le autorità degli Stati membri garantiscono che sui pescherecci che utilizzano reti da traino semi-pelagiche o reti da traino selettive alle condizioni di cui all'articolo 2 siano presenti [...] |
Art. 4. Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2001. Esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e [...] |
§ 12.2.164 - Regolamento 14 febbraio 2001, n. 300. [1]
Regolamento (CE) n. 300/2001 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) da applicare nel 2001.
(G.U.C.E. 15 febbraio 2001, n. L 044).
Il presente regolamento istituisce misure volte a proteggere durante la stagione riproduttiva 2001 gli individui adulti di merluzzo bianco del mare d'Irlanda [divisione CIEM VIIa, quale definita dal regolamento (CEE) n. 3880/91].
1. Nel periodo dal 15 febbraio al 30 aprile 2001 è vietato utilizzare reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, reti da imbrocco, tramagli, reti da posta impiglianti o altre reti fisse nonché attrezzi da pesca che comportino ami nella parte della divisione CIEM VIIa delimitata:
- dalla costa orientale dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord e
- dalle linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate seguenti:
il punto situato sulla costa orientale della penisola di Ards nell'Irlanda del Nord a 54° 30' N
54° 30' N, 04° 50' O
53° 15' N, 04° 50' O
il punto situato sulla costa orientale dell'Irlanda a 53° 15' N.
2. In deroga al disposto del paragrafo 1 e nella regione e nel periodo di cui trattasi:
a) E' consentito utilizzare reti a strascico divergenti, purché a bordo non siano detenuti altri tipi di attrezzi da pesca e a condizione che:
i) la forcella di dimensioni delle maglie delle reti vada da 70 a 79 mm o da 80 a 99 mm;
ii) le dimensioni di maglia delle reti rientrino in una sola delle due forcelle di dimensioni autorizzate di cui alla lettera i);
iii) nessuna singola maglia, indipendentemente dalla sua posizione nella rete, sia di dimensioni superiori a 300 mm, e
iv) le reti siano utilizzate unicamente in una zona delimitata dalle linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate seguenti: 53° 30' N, 05° 30' O
53° 30' N, 05° 20' O
54° 20' N, 04° 50' O
54° 30' N, 05° 10' O
54° 30' N, 05° 20' O
54° 00' N, 05° 50' O
54° 00' N, 06° 10' O
53° 45' N, 06° 10' O
53° 45' N, 05° 30' O
53° 30' N, 05° 30' O.
Inoltre, le catture detenute a bordo ed effettuate con reti a strascico divergenti nelle condizioni sopra specificate possono essere sbarcate solo se la loro composizione in percentuale soddisfa le condizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 850/98 per quanto riguarda gli attrezzi trainati con una forcella di dimensioni delle maglie da 70 a 79 mm;
b) è consentito utilizzare reti da traino selettive, purché a bordo non siano detenuti altri tipi di attrezzi da pesca e a condizione che tali reti
i) siano conformi alle condizioni di cui alla lettera a), punti da i) a iii);
ii) siano costruite secondo le caratteristiche tecniche previste nell'allegato del presente regolamento, e
iii) siano utilizzate unicamente in una zona delimitata dalle linee rette che congiungono i punti individuati dalle coordinate seguenti: 53° 45' N, 06° 00' O
53° 45' N, 05° 30' O
53° 30' N, 05° 30' O
53° 30' N, 06° 00' O
53° 45' N, 06° 00' O.
Inoltre, se il peso totale dei merluzzi bianchi detenuti a bordo di un peschereccio che utilizza una rete da traino selettiva nelle condizioni sopra specificate è superiore al 18% del peso di tutti gli organismi marini tenuti a bordo, tale peschereccio deve immediatamente interrompere la pesca in questa zona e non ritornarvi per almeno 24 ore;
c) è consentito utilizzare reti da traino semi-pelagiche, purché a bordo non siano detenuti altri tipi di attrezzi da pesca e a condizione che tali reti:
i) abbiano maglie di dimensioni uguali o superiori a 100 mm;
ii) comprendano almeno 500 singole maglie di dimensioni uguali o superiori a 300 mm;
iii) siano utilizzate soltanto nel periodo dal 15 febbraio al 24 marzo;
iv) siano utilizzate unicamente in una zona delimitata dalle linee rette che congiungono i punti individuati dalle coordinate seguenti: 54° 30' N, 05° 30' O
54° 30' N, 04° 50' O
53° 15' N, 04° 50' O
53° 15' N, 05° 30' O
54° 30' N, 05° 30' O.
Inoltre, se il peso totale dei merluzzi bianchi detenuti a bordo di un peschereccio che utilizza una rete da traino semi-pelagica nelle condizioni sopra specificate è superiore al 15% del peso di tutti gli organismi marini tenuti a bordo, tale peschereccio deve immediatamente interrompere la pesca in questa zona e non ritornarvi per almeno 24 ore.
Le autorità degli Stati membri garantiscono che sui pescherecci che utilizzano reti da traino semi-pelagiche o reti da traino selettive alle condizioni di cui all'articolo 2 siano presenti osservatori almeno durante 50 bordate.
Per le attività di pesca effettuate alle condizioni di cui all'articolo 2, gli osservatori registrano:
a) il quantitativo totale in peso di tutti gli organismi marini catturati in ciascuna operazione dell'attrezzo da pesca;
b) il quantitativo totale in peso di merluzzo bianco catturato in ciascuna operazione dell'attrezzo da pesca;
c) lunghezza assoluta, alla lunghezza arrotondata al centimetro inferiore, di ogni merluzzo bianco catturato;
d) il quantitativo totale di tutti gli organismi marini sbarcati;
e) il quantitativo totale di merluzzo bianco sbarcato;
f) lunghezza assoluta, alla lunghezza arrotondata al centimetro inferiore, di ogni merluzzo bianco sbarcato.
Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2001. Esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA
RETE DA TRAINO SELETTIVA
(Omissis)
[1] Abrogato dall'art. 1 del