§ 12.2.509 - Regolamento 22 dicembre 2005, n. 52/2006.
Regolamento (CE) n. 52/2006 del Consiglio che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:22/12/2005
Numero:52


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Campo di applicazione
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Limiti di cattura e loro ripartizione
Art. 5.  Disposizioni speciali in materia di ripartizione
Art. 6.  Condizioni applicabili alle catture principali e accessorie
Art. 7.  Limitazioni dello sforzo di pesca
Art. 8.  Misure tecniche e di controllo transitorie
Art. 9.  Trasmissione dei dati
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 12.2.509 - Regolamento 22 dicembre 2005, n. 52/2006. [1]

Regolamento (CE) n. 52/2006 del Consiglio che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici

(G.U.U.E. 20 gennaio 2006, n. L 16).

 

     IL CONSIGLIO DELLUNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nellambito della politica comune della pesca, in particolare larticolo 20,

     visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti, in particolare larticolo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

      (1) A norma dellarticolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio adotta le misure necessarie per assicurare laccesso alle acque e alle risorse e lesercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.

      (2) A norma dellarticolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare i limiti di cattura per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca nonché la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri.

      (3) Ai fini di unefficace gestione delle possibilità di pesca, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

      (4) Occorre stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, affinché gli Stati membri possano provvedere alla gestione dei pescherecci battenti la loro bandiera.

      (5) Larticolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 contiene definizioni pertinenti per la ripartizione delle possibilità di pesca.

      (6) Ai sensi dellarticolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

      (7) Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate in conformità della pertinente legislazione comunitaria, e segnatamente del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nellambito della politica comune della pesca, del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite, del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, del regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nellAtlantico nord-orientale, nonché del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund.

      (8) Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2006 vengano attuate alcune misure supplementari relative al controllo e alle condizioni tecniche delle attività di pesca.

      (9) Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità ed evitare di mettere in pericolo le risorse ed eventuali difficoltà dovute alla caducità del regolamento (CE) n. 27/2005, è importante che le zone di pesca vengano aperte il 1° gennaio 2006. Data lurgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I(3) del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nellUnione europea allegato al trattato sullUnione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

     Art. 1. Oggetto

     Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici del Mar Baltico, le possibilità di pesca per il 2006 e le condizioni specifiche cui è subordinato il loro utilizzo.

 

          Art. 2. Campo di applicazione

     1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari e ai pescherecci battenti bandiera dei paesi terzi e registrati in tali paesi, operanti nel Mar Baltico.

     2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto legida di uno Stato membro, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.

 

          Art. 3. Definizioni

     Oltre alle definizioni che figurano nellarticolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

     a) «Zone del Consiglio internazionale per lesplorazione del mare (CIEM)»: le zone definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91;

     b) «Mar Baltico»: le divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId;

     c) «totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;

     d) «contingente»: la quota del TAC assegnata alla Comunità, a uno Stato membro o a un paese terzo.

 

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI ASSOCIATE

 

          Art. 4. Limiti di cattura e loro ripartizione

     I limiti di cattura, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni supplementari applicabili ai sensi dellarticolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 sono stabiliti nellallegato I del presente regolamento.

 

          Art. 5. Disposizioni speciali in materia di ripartizione

     1. La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti di cattura di cui allallegato I non pregiudica:

     a) gli scambi realizzati a norma dellarticolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

     b) le riassegnazioni effettuate a norma dellarticolo 21, paragrafo 4, dellarticolo 23, paragrafo 1, e dellarticolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;

     c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dellarticolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

     d) i quantitativi riportati a norma dellarticolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

     e) le detrazioni effettuate a norma dellarticolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

     2. Ai fini del riporto dei contingenti al 2007, larticolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 si applica, in deroga al medesimo regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitici.

 

          Art. 6. Condizioni applicabili alle catture principali e accessorie

     1. La conservazione a bordo e lo sbarco di catture provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono autorizzati solo nei seguenti casi:

     a) catture effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito;

     b) catture che rientrano in un contingente a disposizione della Comunità non ancora esaurito;

     c) nel caso di specie diverse dallaringa e dallo spratto mescolate ad altre specie, catture effettuate con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia inferiori a 32 mm e non sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco.

     2. Tutti gli sbarchi sono dedotti dal rispettivo contingente, fatta eccezione per le catture effettuate ai sensi del paragrafo 1, lettera c.

     3. In caso di esaurimento del contingente di aringa assegnato a uno Stato membro, i pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro registrati nella Comunità e operanti nelle zone di pesca in cui si applica il contingente in questione non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.

 

          Art. 7. Limitazioni dello sforzo di pesca

     Nellallegato II sono fissate le limitazioni dello sforzo di pesca.

 

          Art. 8. Misure tecniche e di controllo transitorie

     Lallegato III stabilisce misure tecniche e di controllo transitorie.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 9. Trasmissione dei dati

     Ai fini della trasmissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi dellarticolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nellallegato I del presente regolamento.

 

          Art. 10. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

 

 

ALLEGATO I

 

     Limitazioni degli sbarchi e condizioni associate per la gestione annuale dei limiti di cattura applicabili ai pescherecci comunitari in zone in cui sono imposti limiti di cattura per specie e per zona

     Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione), la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni associate per la gestione annuale dei contingenti.

 

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisioni 30-31

HER/3D30; HER/3D31.

 

Finlandia 75 099

Svezia 16 501

CE 91 600

TAC 91 600

 

TAC analitico.

Si applica larticolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica larticolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica larticolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

 

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisioni 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

 

Danimarca 6 658

Germania 26 207

Finlandia 3

Polonia 6 181

Svezia 8 451

CE 47 500

TAC 47 500

 

TAC analitico.

Si applica larticolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica larticolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica larticolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

 

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

 

Danimarca 2 548

Germania 676

Estonia 13 015

Finlandia 25 404

Lettonia 3 212

Lituania 3 382

Polonia 28 861

Svezia 38 744

CE 115 842

TAC 128 000

 

TAC analitico.

Non si applica larticolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica larticolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica larticolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

 

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisione 28.1

HER/03D.RG

 

Estonia 18 472

Lettonia 21 528

CE 40 000

TAC 40 000

 

TAC analitico.

Si applica larticolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica larticolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica larticolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

 

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Sottodivisioni 25-32 (acque CE)

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/ 3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

 

Danimarca 10 415

Germania 4 143

Estonia 1 015

Finlandia 797

Lettonia 3 873

Lituania 2 551

Polonia 11 993

Svezia 10 552

CE 45 339

TAC 49 220

 

TAC analitico.

Non si applica larticolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica larticolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica larticolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

 

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Sottodivisioni 22-24 (acque CE)

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

 

Danimarca 12 395

Germania 6 061

Estonia 275

Finlandia 244

Lettonia 1 026

Lituania 665

Polonia 3 317

Svezia 4 417

CE 28 400

TAC 28 400

 

TAC analitico.

Si applica larticolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica larticolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica larticolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

 

Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

III bcd (acque CE)

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/ 3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/ 3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

 

Danimarca 2 698

Germania 300

Svezia 203

Polonia 565

CE 3 766

TAC Non pertinente

 

TAC precauzionale.

Si applica larticolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica larticolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica larticolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

 

Specie:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona:

IIIbcd (acque CE), esclusa la sottodivisione 32

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

 

Danimarca 93 512 (1)

Germania 10 404 (1)

Estonia 9 504 (1)

Finlandia 116 603 (1)

Lettonia 59 478 (1)

Lituania 6 992 (1)

Polonia 28 368 (1)

Svezia 126 399 (1)

CE 451 260 (1)

TAC 460 000 (1)

 

TAC analitico.

Non si applica larticolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica larticolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica larticolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

 

(1) Numero di individui.

 

Specie:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona:

Sottodivisione 32

SAL/3D32.

 

Estonia 1 581 (1)

Finlandia 13 838 (1)

CE 15 419 (1)

TAC 17 000 (1)

 

TAC analitico.

Non si applica larticolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica larticolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica larticolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

 

(1) Numero di individui.

 

Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

III bcd (acque CE)

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

 

Danimarca 41 512

Germania 26 299

Estonia 48 204

Finlandia 21 730

Lettonia 58 219

Lituania 21 060

Polonia 123 552

Svezia 80 250

CE 420 826

TAC 468 000

 

TAC analitico.

Non si applica larticolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica larticolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica larticolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

 

 

ALLEGATO II

LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

 

     1. La pesca con reti da traino, sciabiche o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi è vietata:.

     a) dal 15 marzo al 14 maggio nelle sottodivisioni 22-24, e

     b) dal 15 giugno al 14 settembre nelle sottodivisioni 25-27.

     2. Per i pescherecci che battono le rispettive bandiere, gli Stati membri provvedono affinché la pesca con reti da traino, sciabiche o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi sia vietata dalle ore 23.00 UTC di ogni sabato alle ore 23.00 UTC della domenica successiva:

     a) per 30 giorni di calendario nelle sottodivisioni 22-24, escluso il periodo dal 15 marzo al 14 maggio, e

     b) per 27 giorni di calendario nelle sottodivisioni 25-27, escluso il periodo dal 15 giugno al 14 settembre.

     3. A richiesta della Commissione, gli Stati membri forniscono una descrizione del sistema applicato per ottemperare al punto 2.

     4. In deroga ai punti 1 e 2, i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri sono autorizzati a trattenere a bordo e sbarcare fino al 10 % in peso vivo delle catture di merluzzo se pescato con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 110 mm.

 

 

ALLEGATO III [2]

MISURE TECNICHE E DI CONTROLLO TRANSITORIE

 

     1. Restrizioni applicabili alla pesca

     1.1. È proibita ogni attività di pesca nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti, misurati in base al sistema di coordinate WGS84 dal 1° maggio al 31 ottobre.

 

     Zona 1:

     55o45N, 15o30E

     55o45N, 16o30E

     55o00N, 16o30E

     55o00N, 16o00E

     55o15N, 16o00E

     55o15N, 15o30E

     55o45N, 15o30E

 

     Zona 2:

     55o00N, 19o14E

     54o48N, 19o20E

     54o45N, 19o19E

     54o45N, 18o55E

     55o00N, 19o14E

 

     Zona 3:

     56o13N, 18o27E

     56o13N, 19o31E

     55o59N, 19o13E

     56o03N, 19o06E

     56o00N, 18o51E

     55o47N, 18o57E

     55o30N, 18o34E

     56o13N, 18o27E

 

     1.2. In deroga al punto 1.1. è autorizzata la pesca con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 157 mm o con lenze. I merluzzi pescati con lenze non devono essere trattenuti a bordo.

 

     2. Attività di controllo, ispezione e sorveglianza nel contesto della ricostituzione degli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico

 

     2.1. Permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico

     2.1.1. In deroga allarticolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali, tutti i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 8 m che abbiano a bordo o utilizzino attrezzi autorizzati per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico e nell'Øresund ai sensi del regolamento (CEE) n. 2187/2005 sono in possesso di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico.

     2.1.2. Gli Stati membri possono rilasciare il permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco di cui al punto 2.1.1 solo a pescherecci comunitari titolari nel 2005 di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico in conformità del punto 6.2.1 dellallegato III del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura. Tuttavia gli Stati membri possono rilasciare un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco a pescherecci comunitari battenti la loro bandiera non titolari, nel 2005, di un permesso di pesca speciale, purché provvedano al ritiro di una capacità equivalente, espressa in chilowatt (kW), dello sforzo di pesca esercitato nel Mar Baltico con gli attrezzi di cui al punto 2.1.1.

     2.1.3. Ogni Stato membro stabilisce e mantiene un elenco dei pescherecci titolari di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico e lo rende accessibile, nel proprio sito Internet, alla Commissione e agli Stati membri che si affacciano sul Mar Baltico.

     2.1.4. Il comandante del peschereccio comunitario al quale uno Stato membro ha rilasciato un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico, o un suo rappresentante autorizzato, conserva a bordo una copia di tale permesso.

 

     2.2. Giornali di bordo

     In deroga allarticolo 6, paragrafo 4, regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nellambito della politica comune della pesca, i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 8 m tengono un giornale di bordo delle attività effettuate, secondo il disposto dellarticolo 6 di tale regolamento.

 

     2.3. Margine di tolleranza

     In deroga allarticolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri, la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo dei pescherecci comunitari, espresso in chilogrammi, è pari all8 % del quantitativo registrato nel giornale di bordo.

     Tuttavia, per le catture sbarcate senza essere sottoposte a cernita, la tolleranza nella stima del quantitativo è pari all'8 % del quantitativo totale sbarcato.

 

     2.4. Notifica preliminare

     2.4.1. I pescherecci che pescano nelle acque comunitarie della sottodivisione 22-24 (zona A) o nella sottodivisione 25-32 (zona B) devono soddisfare le seguenti condizioni:

      (a) all'inizio della pesca nella zona A o nella zona B, il peschereccio detiene a bordo un quantitativo di merluzzo bianco inferiore a 100 kg;

      (b) se il peschereccio detiene a bordo un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 300 kg quando esce dalla zona A o dalla zona B e in deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/1993, il comandante del peschereccio notifica alle autorità competenti dello Stato di bandiera, un'ora prima di uscire dalla zona:

      (i) l'ora e il punto di uscita,

      (ii) i quantitativi in peso vivo delle catture di ogni specie detenute a bordo,

      (iii) il nome del luogo di sbarco e l'ora di arrivo prevista in detto luogo di sbarco;

      (c) il peschereccio recante a bordo, a pesca terminata, un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 100 kg

      (i) si dirige direttamente al porto nella zona in cui ha pescato e sbarca il pescato, oppure

      (ii) si dirige direttamente al porto fuori dalla zona in cui ha pescato e sbarca il pescato. Quando esce dalla zona in cui ha pescato, le reti sono riposte in modo che non siano disponibili per un impiego immediato conformemente alle disposizioni seguenti:

     le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico;

     le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate ad una parte della sovrastruttura.

      (d) I pescherecci di cui alla lettera b) danno inizio alle operazioni di scarico solo se autorizzati dalle autorità competenti.

     2.4.2. Il punto 2.4.1 non si applica ai pescherecci equipaggiati con sistemi di controllo satellitare conformi con gli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003. I suddetti pescherecci sottostanno tuttavia all'obbligo di notifica giornaliera ai centri di sorveglianza della pesca dei rispettivi Stati membri di bandiera, di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2847/93, per inserire tali dati nella base di dati informatizzata.

 

     2.5. Porti designati

     2.5.1. I pescherecci recanti a bordo un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 750 kg di peso vivo possono sbarcare le loro catture di merluzzo bianco esclusivamente nei porti designati.

     2.5.2. Ogni Stato membro può designare i porti in cui vengono sbarcati i quantitativi di merluzzo bianco del Baltico superiori a 750 kg.

     2.5.3. Entro 15 giorni dallentrata in vigore del presente regolamento, ogni Stato membro che ha stabilito un elenco dei porti designati lo mantiene e lo rende accessibile, nel proprio sito Internet ufficiale, alla Commissione e agli altri Stati membri che si affacciano sul Mar Baltico. Lelenco comprende il nome e il recapito degli organismi cui devono essere trasmessi i giornali di bordo e le dichiarazioni di cattura allatto dello sbarco nello Stato membro considerato.

 

     2.6. Pesatura del merluzzo bianco sbarcato per la prima volta

     2.6.1. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di merluzzo bianco pescati nel Mar Baltico e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco.

     2.6.2. Ogni Stato membro stabilisce parametri specifici in materia di ispezione. Tali parametri sono soggetti a revisione periodica in funzione dei risultati conseguiti. I parametri per lispezione sono progressivamente adeguati fino al raggiungimento dei parametri di riferimento definiti nellappendice 1.

 

     2.7. Comunicazioni VMS

     2.7.1. Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti dati ricevuti ai sensi dellarticolo 8, dellarticolo 10, paragrafo 1, e dellarticolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2244/2003 siano registrati su supporto informatico:

     a) ogni entrata o uscita dal porto;

     b) ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse.

     2.7.2. Gli Stati membri verificano per mezzo dei dati VMS la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni ivi registrate. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati e resi accessibili alla Commissione su richiesta.

 

     2.8. Divieto di transito e di trasbordo

     2.8.1. Il transito nelle zone chiuse alla pesca del merluzzo bianco è consentito unicamente a condizione che gli attrezzi da pesca presenti a bordo siano correttamente fissati e riposti nella stiva in conformità di quanto previsto allarticolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

     2.8.2. È vietato il trasbordo di merluzzo bianco.

 

     2.9. Trasporto del merluzzo bianco del Baltico

     In deroga allarticolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, le catture di merluzzo bianco del Baltico di peso superiore a 50 kg sbarcate, ai fini del trasporto, da pescherecci comunitari aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 8 m devono essere accompagnate da una dichiarazione di sbarco ai sensi dellarticolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento.

 

     2.10. Sorveglianza congiunta e scambio di ispettori

     2.10.1. Gli Stati membri effettuano operazioni congiunte di ispezione e sorveglianza e istituiscono a tal fine procedure operative congiunte.

     2.10.2. Gli Stati membri impegnati in operazioni congiunte di ispezione e sorveglianza provvedono affinché siano invitati a prendervi parte ispettori di ciascuno degli Stati membri partecipanti.

     2.10.3. Alle operazioni congiunte di ispezione e sorveglianza possono partecipare ispettori della Commissione.

     2.10.4. Ai fini del coordinamento del programma congiunto di ispezione e sorveglianza per il 2006 la Commissione convoca, anteriormente al 31 gennaio 2006, una riunione delle competenti autorità nazionali di ispezione.

 

     2.11. Programmi nazionali di controllo

     2.11.1. Gli Stati membri interessati elaborano un programma nazionale di controllo per il Mar Baltico in conformità dellappendice 2.

     2.11.2. Anteriormente al 31 gennaio 2006, gli Stati membri interessati mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri che si affacciano sul Mar Baltico, nel proprio sito Internet ufficiale, il programma nazionale di controllo di cui al punto 2.11.1 e il relativo calendario di attuazione.

     2.11.3. La Commissione convoca una riunione del comitato di gestione per la pesca e lacquacoltura al fine di valutare lattuazione e i risultati dei programmi nazionali di controllo degli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico.

 

     3. Restrizioni applicabili alla pesca della passera artica e del rombo chiodato

 

     3.1. È vietata la detenzione a bordo delle seguenti specie di pesci catturati nelle zone geografiche e durante i periodi sottoindicati:

 

Specie

Zona geografica

Periodo

Passera artica (Platichthys flesus)

Sottodivisioni da 26 a 28, 29 a sud di 59°30'N

Sottodivisione 32

dal 15 febbraio al 15 maggio

dal 15 febbraio al 31 maggio

Rombo chiodato (Psetta maxima)

Sottodivisioni 25-26, 28 a sud di 56°50'N

dal 1° giugno al 31 luglio

 

     3.2. In deroga al punto 3.1., nell'ambito della pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 105 mm o con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm, le catture accessorie di passera artica e rombo chiodato possono essere detenute a bordo e sbarcate entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture detenute a bordo e sbarcate durante i periodi di divieto di cui al suddetto punto.

 

Allegato III, appendice 1

Norme comuni applicabili ai programmi nazionali di controllo

 

     Obiettivo

     1. Ogni Stato membro stabilisce parametri specifici in materia di ispezione in conformità degli obiettivi della presente appendice.

 

     Strategia

     2. Lattività di ispezione e sorveglianza è incentrata sui pescherecci presumibilmente dediti alla pesca del merluzzo bianco. Per verificare lefficacia delle attività di ispezione e sorveglianza vengono inoltre effettuate, a titolo di controllo incrociato, ispezioni casuali delle operazioni di trasporto e commercializzazione del merluzzo bianco.

 

     Priorità

     3. I vari tipi di attrezzi sono soggetti a diversi livelli di ispezione, in funzione della misura in cui le flotte sono interessate dalle limitazioni delle possibilità di pesca. Spetta pertanto a ogni Stato membro stabilire priorità specifiche.

 

     Parametri di riferimento

     4. Entro un mese dallentrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri applicano i rispettivi programmi di ispezione al fine di raggiungere gli obiettivi di seguito indicati.

     a) Livello di ispezione nei porti

     In linea generale le ispezioni mirano a coprire il 20 % in peso degli sbarchi di merluzzo bianco per linsieme dei luoghi di sbarco.

     In alternativa:

     i) le ispezioni sono effettuate con una frequenza atta a garantire che nel corso di un trimestre sia ispezionato, almeno una volta, un numero di pescherecci comunitari le cui catture rappresentino almeno il 20 % in peso degli sbarchi di merluzzo bianco,

     ii) ci si puó basare su un campionamento casuale semplice o avvalere di un piano di campionamento appropriato che raggiunga almeno lo stesso livello di accuratezza.

     b) Livello di ispezione nella fase di commercializzazione

     Ispezione del 5 % dei quantitativi di merluzzo bianco messi in vendita nelle aste.

     c) Livello di ispezione in mare

     Parametro flessibile: da stabilire a seguito di unanalisi circostanziata dellattività di pesca in ciascuna zona. I parametri per le attività di ispezione in mare sono riferiti al numero di giorni di pattugliamento in mare nella zona di gestione degli stock di merluzzo bianco; un parametro distinto può essere stabilito per i giorni di pattugliamento di zone specifiche.

     d) Livello di sorveglianza aerea

     Parametro flessibile: da stabilire a seguito di unanalisi circostanziata dellattività di pesca praticata in ciascuna zona, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro.

 

Allegato III, appendice 2

Contenuto dei programmi nazionali di controllo

 

     I programmi nazionali di controllo mirano, tra laltro, a specificare gli elementi di seguito indicati.

 

     1. MEZZI DI CONTROLLO

 

     Risorse umane

     1.1. Il numero di ispettori operanti a terra e in mare, con indicazione dei periodi e delle zone che sono loro assegnati.

 

     Risorse tecniche

     1.2. Il numero di navi e di aeromobili di sorveglianza, con indicazione dei periodi e delle zone che sono loro assegnati.

 

     Risorse finanziarie

     1.3. La dotazione di bilancio per la messa a disposizione di risorse umane, navi e aeromobili di sorveglianza.

 

     2. PORTI DESIGNATI

     Ove pertinente, un elenco dei porti designati per gli sbarchi di merluzzo bianco in conformità del punto 2.5.3 dellallegato III.

 

     3. NOTIFICA PRELIMINARE

     Descrizione delle procedure applicate per garantire losservanza delle disposizioni del punto 2.4 dellallegato III.

 

     4. CONTROLLO DEGLI SBARCHI

     Descrizione delle strutture e/o delle procedure applicate per garantire losservanza delle disposizioni dei punti 2.3, 2.5 e 2.6 dellallegato III.

 

     5. PROCEDURE DI ISPEZIONE

     I programmi nazionali di controllo specificano le procedure da seguire:

     a) nella conduzione di ispezioni, in mare e a terra;

     b) per la comunicazione con le autorità responsabili del programma nazionale di controllo per il merluzzo bianco designate da altri Stati membri.

     c) per la sorveglianza congiunta e lo scambio di ispettori, con indicazione dei poteri e dellautorità conferiti agli ispettori operanti nelle acque di altri Stati membri.

 


[1] Abrogato dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 492/2009.

[2] Allegato così rettificato in G.U.U.E. 17 novembre 2006, n. L 318.